Common use of DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE Clause in Contracts

DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE. L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. In particolare, l'Assicurato deve denunciare immediatamente alla Società il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca del Documento di Guida, inviando copia del provvedimento o comunicandone gli estremi. L'Assicurato deve avvalersi, se richiesto espressamente dalla Società, della facoltà di presentare ricorso avverso il provvedimento nei termini previsti, pena la perdita parziale o totale del diritto all'indennità, ai sensi degli artt. 1914 e 1915 del Cod. Civ.. L'Assicurato si obbliga a fornire alla Società tutte le notizie, i chiarimenti e la documentazione del caso e a prestarsi per facilitare le azioni che la Società ritenga di svolgere, per limitare le conseguenze del provvedimento. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.

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DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE. L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato L'As- sicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigentetra- mite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. In particolare, l'Assicurato deve denunciare immediatamente alla Società il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca del Documento di Guida, inviando copia del provvedimento o comunicandone gli estremi. L'Assicurato deve avvalersi, se richiesto espressamente dalla Società, della facoltà di presentare ricorso avverso il provvedimento nei termini previsti, pena la perdita parziale o totale del diritto all'indennità, ai sensi degli artt. 1914 e 1915 del Cod. Civ.. L'Assicurato si obbliga a fornire alla Società tutte le notizie, i chiarimenti e la documentazione del caso e a prestarsi per facilitare le azioni che la Società ritenga di svolgere, per limitare le conseguenze del provvedimento. Contemporaneamente Contempo- raneamente alla denuncia del caso assicurativo assicurativo, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione defi- nizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di Euro 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situa- zione di conflitto di interessi con la Società. La Società avvertirà l'Assicurato di questo suo diritto. L'Assicurato si obbliga a fornire alla Società tutte le notizie, i chiarimenti e la documentazione del caso e a prestarsi per facilitare le azioni che la Società riten- ga di svolgere, per limitare le conseguenze del provvedimento.

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DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE. L'Assicurato Se l’Assicurato richiede l’attivazione della copertura assicurativa, deve tempestivamente denunciare il Caso Assicurativo en- tro 5 (cinque) giorni dal momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, informando l’in- termediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, oppure l’Ufficio Tutela Legale dell’Impresa. L’ina- dempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del codice civile. La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. In ogni caso assicurativo alla Societàl’Assicurato deve fare pervenire all’Ufficio Tutela Legale dell’Impresa notizia di ogni atto a lui notificato in tempo utile perché possano essere attivate tutte le iniziative idonee a tutelare gli interessi dell’Assicurato medesimo. Ogni Caso Assicurativo comunque avvenuto nel periodo di validità della coper- tura deve essere denunciato entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto. L’Assicurato, trasmettendo pena la decadenza parziale o totale dalla copertura assicurativa, è tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti e i documenti occorrentiindispensabili per la definizione della controversia. Unitamente alla denuncia del Caso Assicurativo, regolarizzandoli ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo, l’Assicurato può avvalersi della facoltà di indicare un Legale, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente nel circondario del tribunale, saranno a carico dell’Impresa gli onorari e le spese di domiciliazione di un legale iscritto presso il foro competente a decidere la contro- versia, nel limite di € 1.000 (mille). Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, l’Impresa lo invita a nominare il proprio Legale e, nel caso non vi provveda, può nominare direttamente il legale al quale l’Assicurato deve conferire mandato. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto con l’Impresa. Le modalità operative sopra esplicitate valgono anche per la nomina di periti, il cui intervento deve essere sempre preventivamente approvato dall’Impresa. L’Impresa non è responsabile dell’operato del Legale, dei Consulenti Tecnici e dei Periti. L’Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile i documenti necessari per la difesa. In particolare, l'Assicurato deve denunciare immediatamente alla Società il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca gestione del Documento di Guida, inviando copia del provvedimento o comunicandone gli estremi. L'Assicurato deve avvalersi, se richiesto espressamente dalla Società, della facoltà di presentare ricorso avverso il provvedimento nei termini previsti, pena la perdita parziale o totale del diritto all'indennità, ai sensi degli artt. 1914 e 1915 del Cod. Civ.. L'Assicurato si obbliga a fornire alla Società tutte le notizie, i chiarimenti e la documentazione del caso e a prestarsi per facilitare le azioni che la Società ritenga di svolgere, per limitare le conseguenze del provvedimento. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per annoCaso Assicurativo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Dei Veicoli a Motore (Autobus, Autocarri, Motocarri, Macchine Operatrici, Macchine Agricole, Veicoli Speciali E Rimorchi)

DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE. L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigentetramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. In particolare, l'Assicurato deve denunciare immediatamente alla Società il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca del Documento di Guida, inviando copia del provvedimento o comunicandone gli estremi. L'Assicurato deve avvalersi, se richiesto espressamente dalla Società, della facoltà di presentare ricorso avverso il provvedimento nei termini previsti, pena la perdita parziale o totale del diritto all'indennità, ai sensi degli artt. 1914 e 1915 del Cod. Civ.. L'Assicurato si obbliga a fornire alla Società tutte le notizie, i chiarimenti e la documentazione del caso e a prestarsi per facilitare le azioni che la Società ritenga di svolgere, per limitare le conseguenze del provvedimento. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.

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