Common use of Denuncia Clause in Contracts

Denuncia. La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione in ogni momento per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi. In tal caso la Con- venzione cessa di essere applicabile a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati a contare dal 1° gennaio seguente alla scadenza del preavviso di sei mesi; b) alle altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio seguente alla scadenza del preavviso di sei mesi o dopo tale data. Fatto a Washington, il 2 ottobre 1996, in due esemplari in lingua tedesca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxx Per gli Stati Uniti d’America: Xxxxxxxx X. Xxxxxxx 4 [RU 1951 920] All’atto della firma della Convenzione conclusa oggi tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, i firmatari hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte inte- grante della Convenzione: 1. Ad articolo 2 paragrafo 2 (Imposte considerate) 2. Ad articolo 4 paragrafo 1 (Residenza) 3. Ad articolo 7 (Utili delle imprese) 5. Ad articolo 10 paragrafo 7 (Dividendi) (i) che sono redditi attribuibili a una stabile organizzazione situata negli Stati Uniti, (ii) che sono redditi da beni immobili situati negli Stati Uniti imposti sulla base dell’ammontare netto secondo l’articolo 6, e (iii) che sono utili provenienti dall’alie- nazione di beni immobili imponibili negli Stati Uniti secondo il paragrafo 1 dell’arti- colo 13, ridotti dell’aumento degli investimenti netti della società straniera in beni americani o aumentati della riduzione degli investimenti netti della società straniera in beni americani. 6. Ad articolo 19 paragrafo 4 (Funzioni pubbliche e assicurazione sociale) 7. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera c) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione) a) Resta inteso che, sulla base dei fatti e dell’insieme delle circostanze, bisogna stabilire se le attività esercitate da una società straniera costituiscano effetti- vamente un’attività commerciale o industriale. In generale, un’attività com- merciale o industriale comprende operazioni che giustificano (o potrebbero giustificare) l’esistenza di un’impresa economica indipendente con fini di lu- cro. Perché sia data un’attività commerciale o industriale occorre che le atti- vità svolte abitualmente da un residente comprendano ogni operazione che faccia parte di una prassi attraverso la quale un’impresa realizza redditi o utili. Un residente di uno Stato contraente esercita effettivamente un’attività com- merciale o industriale se svolge regolarmente funzioni amministrative ed ope- rative essenziali tramite organi o personale propri. Una o diverse di queste attività possono essere esercitate da terzi indipendenti sotto il coordinamento diretto del residente ma esse non vengono prese in considerazione per deter- minare se la società eserciti effettivamente un’attività commerciale o indu- striale. b) Un pagamento eseguito tra persone associate è considerato in relazione con un’effettiva attività commerciale o industriale soltanto se l’attività commer- ciale o industriale esercitata nel primo Stato menzionato è rilevante in rapporto all’attività esercitata nell’altro Stato contraente dal quale provengono i redditi per i quali sono richiesti i vantaggi della Convenzione. In questo senso, il be- neficiario dei redditi è considerato come associato alla persona che effettua il pagamento se detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 10 per cento delle azioni (o di altri diritti comparabili) della persona che effettua il pagamento. I fatti e l’insieme delle circostanze stabiliscono se l’attività commerciale o industriale debba considerarsi rilevante. A tale scopo, si prendono in considerazione il rispettivo volume dell’attività commerciale o industriale esercitata in ciascuno Stato contraente (calcolato sulla base del valore degli attivi, dei redditi e delle spese salariali), la natura dell’attività esercitata in ciascuno Stato contraente e, se un’attività commerciale o in- dustriale è esercitata in entrambi gli Stati, le prestazioni fornite in relazione all’eser- cizio di detta attività commerciale o industriale in ciascuno Stato contraente. Nel giu- dicare o nel fare tali confronti bisogna tenere in debito conto la diversa grandezza delle economie americana e svizzera. 8. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera f) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione) 9. Ad articolo 24 (Non discriminazione)

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Samples: Convenzione Per Evitare Le Doppie Imposizioni

Denuncia. La 1) Il presente Convenzione rimane Protocollo rimarrà in vigore sino alla denuncia da senza limitazioni di durata. 2) Ciascuna parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare il presente Protocollo mediante notifi- cazione indirizzata al Direttore generale. 3) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la Convenzione notificazione. 4) La facoltà di denuncia prevista nel presente articolo non potrà essere esercitata da una parte contraente prima dello scadere di un periodo di cinque anni a contare dalla data in ogni momento per via diplomatica con un preavviso minimo cui il presente Protocollo è entrato in vigore nei confronti di sei mesi. In tal caso la Con- venzione cessa di essere applicabiletale parte con- traente. 5) a) alle imposte prelevate Quando un marchio è oggetto di una registrazione internazionale che ha vali- dità, nello Stato o nell’organizzazione intergovernativa che denuncia il pre- sente Protocollo, alla fonte sui redditi pagati o accreditati a contare dal 1° gennaio seguente alla scadenza del preavviso di sei mesi; b) alle altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio seguente alla scadenza del preavviso di sei mesi o dopo tale data. Fatto a Washingtondata in cui la denuncia diventa effettiva, il 2 ottobre 1996titolare di ta- le registrazione può depositare, presso l’Ufficio di detto Stato o di detta organizzazione, una domanda di registrazione del medesimo marchio, la quale sarà trattata come se fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale in due esemplari conformità dell’articolo 3.4) o alla data di iscrizione dell’estensione territoriale in lingua tedesca e ingleseconformità dell’articolo 3ter.2) e, ciascun testo facente egualmente fede. Per se la Confederazione Svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxx Per gli Stati Uniti d’America: Xxxxxxxx X. Xxxxxxx 4 [RU 1951 920] All’atto registra- zione beneficiasse di priorità, tale domanda beneficerà della firma della Convenzione conclusa oggi tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul redditomedesima prio- xxxx, i firmatari hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte inte- grante della Convenzione:a condizione 1. Ad articolo 2 paragrafo 2 (Imposte considerate) 2. Ad articolo 4 paragrafo 1 (Residenza) 3. Ad articolo 7 (Utili delle imprese) 5. Ad articolo 10 paragrafo 7 (Dividendi) (i) che sono redditi attribuibili la suddetta domanda sia depositata entro due anni a una stabile organizzazione situata negli Stati Uniticontare dalla data in cui la denuncia è diventata effettiva, (ii) che sono redditi da beni immobili situati negli Stati Uniti imposti sulla base dell’ammontare netto secondo l’articolo 6, i prodotti e (servizi elencati nella domanda siano effettivamente co- perti dall’elenco dei prodotti e servizi iscritti nella registrazione interna- zionale nei confronti dello Stato o dell’organizzazione intergovernativa che ha denunciato il presente Protocollo e iii) che sono utili provenienti dall’alie- nazione di beni immobili imponibili negli Stati Uniti secondo il paragrafo 1 dell’arti- colo 13la suddetta domanda sia conforme a tutti i requisiti della legislazio- ne applicabile, ridotti dell’aumento degli investimenti netti della società straniera in beni americani o aumentati della riduzione degli investimenti netti della società straniera in beni americanicompresi quelli relativi alle tasse. 6. Ad articolo 19 paragrafo 4 (Funzioni pubbliche e assicurazione sociale) 7. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera c) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione) a) Resta inteso che, sulla base dei fatti e dell’insieme delle circostanze, bisogna stabilire se le attività esercitate da una società straniera costituiscano effetti- vamente un’attività commerciale o industriale. In generale, un’attività com- merciale o industriale comprende operazioni che giustificano (o potrebbero giustificare) l’esistenza di un’impresa economica indipendente con fini di lu- cro. Perché sia data un’attività commerciale o industriale occorre che le atti- vità svolte abitualmente da un residente comprendano ogni operazione che faccia parte di una prassi attraverso la quale un’impresa realizza redditi o utili. Un residente di uno Stato contraente esercita effettivamente un’attività com- merciale o industriale se svolge regolarmente funzioni amministrative ed ope- rative essenziali tramite organi o personale propri. Una o diverse di queste attività possono essere esercitate da terzi indipendenti sotto il coordinamento diretto del residente ma esse non vengono prese in considerazione per deter- minare se la società eserciti effettivamente un’attività commerciale o indu- striale. b) Un pagamento eseguito tra persone associate è considerato in relazione con un’effettiva attività commerciale o industriale soltanto se l’attività commer- ciale o industriale esercitata nel primo Stato menzionato è rilevante in rapporto all’attività esercitata nell’altro Stato contraente dal quale provengono i redditi per i quali sono richiesti i vantaggi della Convenzione. In questo senso, il be- neficiario dei redditi è considerato come associato alla persona che effettua il pagamento se detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 10 per cento delle azioni (o di altri diritti comparabili) della persona che effettua il pagamento. I fatti e l’insieme delle circostanze stabiliscono se l’attività commerciale o industriale debba considerarsi rilevante. A tale scopo, si prendono in considerazione il rispettivo volume dell’attività commerciale o industriale esercitata in ciascuno Stato contraente (calcolato sulla base del valore degli attivi, dei redditi e delle spese salariali), la natura dell’attività esercitata in ciascuno Stato contraente e, se un’attività commerciale o in- dustriale è esercitata in entrambi gli Stati, le prestazioni fornite in relazione all’eser- cizio di detta attività commerciale o industriale in ciascuno Stato contraente. Nel giu- dicare o nel fare tali confronti bisogna tenere in debito conto la diversa grandezza delle economie americana e svizzera. 8. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera f) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione) 9. Ad articolo 24 (Non discriminazione)

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Samples: Protocollo Relativo All’accordo Di Madrid Per La Registrazione Internazionale Dei Marchi

Denuncia. La 1) Il presente Convenzione rimane Protocollo rimarrà in vigore sino alla denuncia da senza limitazioni di durata. 2) Ciascuna parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare il presente Protocollo mediante notifi- cazione indirizzata al Direttore generale. 3) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la Convenzione notificazione. 4) La facoltà di denuncia prevista nel presente articolo non potrà essere esercitata da una parte contraente prima dello scadere di un periodo di cinque anni a contare dalla data in ogni momento per via diplomatica con un preavviso minimo cui il presente Protocollo è entrato in vigore nei confronti di sei mesi. In tal caso la Con- venzione cessa di essere applicabiletale parte con- traente. 5) a) alle imposte prelevate Quando un marchio è oggetto di una registrazione internazionale che ha vali- dità, nello Stato o nell’organizzazione intergovernativa che denuncia il pre- sente Protocollo, alla fonte sui redditi pagati o accreditati a contare dal 1° gennaio seguente alla scadenza del preavviso di sei mesi; b) alle altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio seguente alla scadenza del preavviso di sei mesi o dopo tale data. Fatto a Washingtondata in cui la denuncia diventa effettiva, il 2 ottobre 1996titolare di tale registrazione può depositare, presso l’Ufficio di detto Stato o di detta organizzazione, una domanda di registrazione del medesimo marchio, la quale sarà trattata come se fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale in due esemplari conformità dell’articolo 3.4) o alla data di iscrizione dell’estensione territoriale in lingua tedesca e ingleseconformità dell’articolo 3ter.2) e, ciascun testo facente egualmente fede. Per se la Confederazione Svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxx Per gli Stati Uniti d’America: Xxxxxxxx X. Xxxxxxx 4 [RU 1951 920] All’atto registra- zione beneficiasse di priorità, tale domanda beneficerà della firma della Convenzione conclusa oggi tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul redditomedesima prio- xxxx, i firmatari hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte inte- grante della Convenzione:a condizione 1. Ad articolo 2 paragrafo 2 (Imposte considerate) 2. Ad articolo 4 paragrafo 1 (Residenza) 3. Ad articolo 7 (Utili delle imprese) 5. Ad articolo 10 paragrafo 7 (Dividendi) (i) che sono redditi attribuibili la suddetta domanda sia depositata entro due anni a una stabile organizzazione situata negli Stati Uniticontare dalla data in cui la denuncia è diventata effettiva, (ii) che sono redditi da beni immobili situati negli Stati Uniti imposti sulla base dell’ammontare netto secondo l’articolo 6, i prodotti e (servizi elencati nella domanda siano effettivamente coperti dall’elenco dei prodotti e servizi iscritti nella registrazione internazionale nei confronti dello Stato o dell’organizzazione inter- governativa che ha denunciato il presente Protocollo e iii) che sono utili provenienti dall’alie- nazione di beni immobili imponibili negli Stati Uniti secondo il paragrafo 1 dell’arti- colo 13la suddetta domanda sia conforme a tutti i requisiti della legislazio- ne applicabile, ridotti dell’aumento degli investimenti netti della società straniera in beni americani o aumentati della riduzione degli investimenti netti della società straniera in beni americanicompresi quelli relativi alle tasse. 6. Ad articolo 19 paragrafo 4 (Funzioni pubbliche e assicurazione sociale) 7. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera c) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione) a) Resta inteso che, sulla base dei fatti e dell’insieme delle circostanze, bisogna stabilire se le attività esercitate da una società straniera costituiscano effetti- vamente un’attività commerciale o industriale. In generale, un’attività com- merciale o industriale comprende operazioni che giustificano (o potrebbero giustificare) l’esistenza di un’impresa economica indipendente con fini di lu- cro. Perché sia data un’attività commerciale o industriale occorre che le atti- vità svolte abitualmente da un residente comprendano ogni operazione che faccia parte di una prassi attraverso la quale un’impresa realizza redditi o utili. Un residente di uno Stato contraente esercita effettivamente un’attività com- merciale o industriale se svolge regolarmente funzioni amministrative ed ope- rative essenziali tramite organi o personale propri. Una o diverse di queste attività possono essere esercitate da terzi indipendenti sotto il coordinamento diretto del residente ma esse non vengono prese in considerazione per deter- minare se la società eserciti effettivamente un’attività commerciale o indu- striale. b) Un pagamento eseguito tra persone associate è considerato in relazione con un’effettiva attività commerciale o industriale soltanto se l’attività commer- ciale o industriale esercitata nel primo Stato menzionato è rilevante in rapporto all’attività esercitata nell’altro Stato contraente dal quale provengono i redditi per i quali sono richiesti i vantaggi della Convenzione. In questo senso, il be- neficiario dei redditi è considerato come associato alla persona che effettua il pagamento se detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 10 per cento delle azioni (o di altri diritti comparabili) della persona che effettua il pagamento. I fatti e l’insieme delle circostanze stabiliscono se l’attività commerciale o industriale debba considerarsi rilevante. A tale scopo, si prendono in considerazione il rispettivo volume dell’attività commerciale o industriale esercitata in ciascuno Stato contraente (calcolato sulla base del valore degli attivi, dei redditi e delle spese salariali), la natura dell’attività esercitata in ciascuno Stato contraente e, se un’attività commerciale o in- dustriale è esercitata in entrambi gli Stati, le prestazioni fornite in relazione all’eser- cizio di detta attività commerciale o industriale in ciascuno Stato contraente. Nel giu- dicare o nel fare tali confronti bisogna tenere in debito conto la diversa grandezza delle economie americana e svizzera. 8. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera f) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione) 9. Ad articolo 24 (Non discriminazione)

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Samples: Protocollo Relativo All’accordo Di Madrid Per La Registrazione Internazionale Dei Marchi

Denuncia. La presente Convenzione rimane rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione in ogni momento per via diplomatica diplomatica, non prima di 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare. In tal caso questo caso, la Con- venzione cessa di essere applicabileConvenzione si applicherà per l'ultima volta: a) alle imposte prelevate riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagati o accreditati a contare dal 1° gennaio seguente alla scadenza del preavviso di sei mesipagabili al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia; b) alle altre imposteimposte di periodi imponibili che si chiudono al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno. In fede di che i sottoscritti, per i periodi fiscali che iniziano debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Bucarest il 14 gennaio seguente alla scadenza del preavviso di sei mesi o dopo tale data. Fatto a Washington, il 2 ottobre 1996, 1977 in due esemplari in lingua tedesca e ingleseitaliana ed in lingua rumena, ciascun testo facente egualmente entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxx il Governo della Repubblica italiana XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX Per gli Stati Uniti d’America: Xxxxxxxx X. Xxxxxxx 4 [RU 1951 920] All’atto il Governo della Repubblica socialista di Romania XXXXXX XXXXXXXXXX All'atto della firma della Convenzione conclusa oggi in data odierna tra la Confederazione Svizzera Repubblica italiana e gli Stati Uniti d’America la Repubblica socialista di Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul redditoreddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i firmatari sottoscritti plenipotenziari hanno convenuto concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte inte- grante integrante della Convenzione. Resta inteso: 1. Ad articolo 2 paragrafo 2 (Imposte considerate) 2. Ad articolo 4 paragrafo 1 (Residenza) 3. Ad articolo 7 (Utili delle imprese) 5. Ad articolo 10 paragrafo 7 (Dividendi) (i) che sono redditi attribuibili a una stabile organizzazione situata negli Stati Uniti, (ii) che sono redditi da beni immobili situati negli Stati Uniti imposti sulla base dell’ammontare netto secondo l’articolo 6, e (iii) che sono utili provenienti dall’alie- nazione di beni immobili imponibili negli Stati Uniti secondo il paragrafo 1 dell’arti- colo 13, ridotti dell’aumento degli investimenti netti della società straniera in beni americani o aumentati della riduzione degli investimenti netti della società straniera in beni americani. 6. Ad articolo 19 paragrafo 4 (Funzioni pubbliche e assicurazione sociale) 7. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera c) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione) a) Resta inteso che, sulla base dei fatti per quanto concerne l'articolo 2, se un'imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia e dell’insieme delle circostanzein Romania, bisogna stabilire se le attività esercitate da una società straniera costituiscano effetti- vamente un’attività commerciale o industrialela Convenzione si applicherà a detta imposta. In generale, un’attività com- merciale o industriale comprende operazioni che giustificano (o potrebbero giustificare) l’esistenza di un’impresa economica indipendente con fini di lu- cro. Perché sia data un’attività commerciale o industriale occorre che tal caso per la eliminazione della doppia imposizione si applicheranno le atti- vità svolte abitualmente da un residente comprendano ogni operazione che faccia parte di una prassi attraverso la quale un’impresa realizza redditi o utili. Un residente di uno Stato contraente esercita effettivamente un’attività com- merciale o industriale se svolge regolarmente funzioni amministrative ed ope- rative essenziali tramite organi o personale propri. Una o diverse di queste attività possono essere esercitate da terzi indipendenti sotto il coordinamento diretto del residente ma esse non vengono prese in considerazione per deter- minare se la società eserciti effettivamente un’attività commerciale o indu- striale.disposizioni contenute nell'articolo 25; b) Un pagamento eseguito che, tra persone associate è considerato i redditi di cui all'articolo 23, sono compresi i redditi derivanti dalle attività di controllo qualitativo e quantitativo delle merci, di assistenza tecnica e di addestramento professionale dei dipendenti, nonché i redditi derivanti dall'esecuzione di perizie o quelli derivanti dalla prestazione di altri servizi non espressamente trattati nella Convenzione; c) che, in relazione al paragrafo 1 dell'articolo 27, all'espressione «indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale» si attribuisce il significato secondo cui la attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con un’effettiva attività commerciale la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne una applicazione non conforme alla Convenzione delle imposte italiane; d) che, la disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 30 non esclude l'interpretazione secondo la quale le autorità competenti degli Stati contraenti possono di comune accordo stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta cui dà diritto la Convenzione; e) che, in deroga a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 31, le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 8 si applicheranno con riferimento ai redditi realizzati nei periodi di imposta che iniziano il, o industriale soltanto se l’attività commer- ciale successivamente, al 1° gennaio 1969; f) che l'espressione «suddivisione politica o industriale esercitata amministrativa» usata nel primo Stato menzionato è rilevante in rapporto all’attività esercitata nell’altro Stato contraente dal quale provengono i redditi per i quali sono richiesti i vantaggi testo della Convenzione. In questo senso, il be- neficiario dei redditi è considerato allorché si riferisce alla Romania, va intesa come associato alla persona che effettua il pagamento se detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 10 per cento delle azioni (o di altri diritti comparabili) della persona che effettua il pagamento. I fatti e l’insieme delle circostanze stabiliscono se l’attività commerciale o industriale debba considerarsi rilevante. A tale scopo, si prendono in considerazione il rispettivo volume dell’attività commerciale o industriale esercitata in ciascuno Stato contraente (calcolato sulla base del valore degli attivi, dei redditi e delle spese salariali), la natura dell’attività esercitata in ciascuno Stato contraente e, se un’attività commerciale o in- dustriale è esercitata in entrambi gli Stati, le prestazioni fornite in relazione all’eser- cizio di detta attività commerciale o industriale in ciascuno Stato contraente. Nel giu- dicare o nel fare tali confronti bisogna tenere in debito conto la diversa grandezza delle economie americana e svizzera«suddivisione amministrativo-territoriale». 8. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera f) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione) 9. Ad articolo 24 (Non discriminazione)

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Samples: Convenzione Per Evitare Le Doppie Imposizioni

Denuncia. La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno avrà durata indefinita, ma ciascuno Stato contraente può denunciare potrà notificarne la Convenzione in ogni momento cessazione all'altro Stato contraente, per iscritto, per via diplomatica con diplomatica, entro il 30 giugno di ciascun anno solare che inizia successivamente allo scadere di un preavviso minimo periodo di sei mesicinque anni dalla data della sua entrata in vigore. In tal caso la Con- venzione cessa Convenzione cesserà di essere applicabileavere effetto: a) alle imposte prelevate alla fonte sui in Italia: con riferimento ai redditi pagati imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o accreditati a contare dal successivamente al, 1° gennaio seguente alla scadenza del preavviso di sei mesidell'anno solare successivo a quello della denuncia; b) in Austria: alle altre imposte, imposte prelevate per i periodi fiscali d'imposta che iniziano il il, o successivamente al, 1° gennaio seguente alla scadenza del preavviso dell'anno solare successivo a quello della denuncia. In fede di sei mesi o dopo tale datache i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Washington, Vienna il 2 ottobre 1996, 29 giugno 1981 in due esemplari duplice esemplare in lingua tedesca italiana e inglesetedesca, ciascun testo facente egualmente fedeentrambi i testi aventi eguale valore. Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxx Repubblica italiana XXXXXX XXXXXXXXX Per gli Stati Uniti d’America: Xxxxxxxx X. Xxxxxxx 4 [RU 1951 920] All’atto la Repubblica austriaca XXXXX All'atto della firma della Convenzione conclusa oggi in data odierna tra la Confederazione Svizzera Repubblica italiana e gli Stati Uniti d’America la Repubblica austriaca per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul redditoreddito e sul patrimonio, i firmatari sottoscritti hanno convenuto concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte inte- grante integrante della Convenzione. Resta inteso: 1. Ad articolo 2 paragrafo 2 (Imposte considerate) 2. Ad articolo 4 paragrafo 1 (Residenza) 3. Ad articolo 7 (Utili delle imprese) 5. Ad articolo 10 paragrafo 7 (Dividendi) (i) che sono redditi attribuibili a una stabile organizzazione situata negli Stati Uniti, (ii) che sono redditi da beni immobili situati negli Stati Uniti imposti sulla base dell’ammontare netto secondo l’articolo 6, e (iii) che sono utili provenienti dall’alie- nazione di beni immobili imponibili negli Stati Uniti secondo il paragrafo 1 dell’arti- colo 13, ridotti dell’aumento degli investimenti netti della società straniera in beni americani o aumentati della riduzione degli investimenti netti della società straniera in beni americani. 6. Ad articolo 19 paragrafo 4 (Funzioni pubbliche e assicurazione sociale) 7. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera c) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione) a) Resta inteso che, sulla base dei fatti e dell’insieme delle circostanzecon riferimento alle disposizioni dell'articolo 2, bisogna stabilire se le attività esercitate da una società straniera costituiscano effetti- vamente un’attività commerciale o industriale. In generaleun'imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, un’attività com- merciale o industriale comprende operazioni che giustificano (o potrebbero giustificare) l’esistenza di un’impresa economica indipendente con fini di lu- cro. Perché sia data un’attività commerciale o industriale occorre che le atti- vità svolte abitualmente da un residente comprendano ogni operazione che faccia parte di una prassi attraverso la quale un’impresa realizza redditi o utili. Un residente di uno Stato contraente esercita effettivamente un’attività com- merciale o industriale se svolge regolarmente funzioni amministrative ed ope- rative essenziali tramite organi o personale propri. Una o diverse di queste attività possono essere esercitate da terzi indipendenti sotto il coordinamento diretto del residente ma esse non vengono prese in considerazione per deter- minare se la società eserciti effettivamente un’attività commerciale o indu- striale.Convenzione si applicherà anche a tale imposta; b) Un pagamento eseguito tra persone associate che l'imposta austriaca sul patrimonio prelevata in conformità alla Convenzione sarà portata in deduzione dall'imposta sul patrimonio, eventualmente istituita in Italia, con le modalità stabilite al paragrafo 2 dell'articolo 23; c) che, con riferimento al paragrafo 1, dell'articolo 25, l'espressione «indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale» significa che l'attivazione della procedura amichevole non è considerato in relazione alternativa con un’effettiva attività commerciale o industriale soltanto se l’attività commer- ciale o industriale esercitata nel primo Stato menzionato è rilevante la procedura contenziosa nazionale che va in rapporto all’attività esercitata nell’altro Stato contraente dal quale provengono i redditi per i quali sono richiesti i vantaggi della Convenzione. In questo senso, il be- neficiario dei redditi è considerato come associato alla persona che effettua il pagamento se detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 10 per cento delle azioni (o di altri diritti comparabili) della persona che effettua il pagamento. I fatti e l’insieme delle circostanze stabiliscono se l’attività commerciale o industriale debba considerarsi rilevante. A tale scopo, si prendono in considerazione il rispettivo volume dell’attività commerciale o industriale esercitata in ciascuno Stato contraente (calcolato sulla base del valore degli attivi, dei redditi e delle spese salariali), la natura dell’attività esercitata in ciascuno Stato contraente eogni caso preventivamente instaurata, se un’attività commerciale o in- dustriale è esercitata in entrambi gli Statilegalmente possibile, laddove la controversia concerne un'imposizione non conforme alla presente Convenzione; d) che la disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non impedisce alle Autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla presente Convenzione; e) che, nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 29, le prestazioni fornite in relazione all’eser- cizio disposizioni dell'articolo 8 e quelle del paragrafo 3 dell'articolo 22 saranno applicabili con riferimento, rispettivamente, ai redditi realizzati ed al patrimonio mobiliare posseduto dalle imprese di detta attività commerciale navigazione marittima ed aerea di ciascuno degli Stati contraenti nei periodi d'imposta che iniziano il, o industriale in ciascuno Stato contraente. Nel giu- dicare o nel fare tali confronti bisogna tenere in debito conto la diversa grandezza delle economie americana e svizzerasuccessivamente al, 1° gennaio 1964. 8. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera f) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione) 9. Ad articolo 24 (Non discriminazione)

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Denuncia. La 1) Il presente Convenzione rimane Protocollo rimarrà in vigore sino alla denuncia da senza limitazioni di durata. 2) Ciascuna parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare il presente Protocollo mediante notifi- cazione indirizzata al Direttore generale. 3) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la Convenzione notificazione. 4) La facoltà di denuncia prevista nel presente articolo non potrà essere esercitata da una parte contraente prima dello scadere di un periodo di cinque anni a contare dalla data in ogni momento per via diplomatica con un preavviso minimo cui il presente Protocollo è entrato in vigore nei confronti di sei mesi. In tal caso la Con- venzione cessa di essere applicabiletale parte con- traente. 5) a) alle imposte prelevate Quando un marchio è oggetto di una registrazione internazionale che ha vali- dità, nello Stato o nell’organizzazione intergovernativa che denuncia il pre- sente Protocollo, alla fonte sui redditi pagati o accreditati a contare dal 1° gennaio seguente alla scadenza del preavviso di sei mesi; b) alle altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio seguente alla scadenza del preavviso di sei mesi o dopo tale data. Fatto a Washingtondata in cui la denuncia diventa effettiva, il 2 ottobre 1996titolare di tale registrazione può depositare, presso l’Ufficio di detto Stato o di detta organiz- zazione, una domanda di registrazione del medesimo marchio, la quale sarà trattata come se fosse stata depositata alla data della registrazione internazio- nale in due esemplari conformità dell’articolo 3.4) o alla data di iscrizione dell’estensione territoriale in lingua tedesca e ingleseconformità dell’articolo 3ter.2) e, ciascun testo facente egualmente fede. Per se la Confederazione Svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxx Per gli Stati Uniti d’America: Xxxxxxxx X. Xxxxxxx 4 [RU 1951 920] All’atto registrazione beneficiasse di priorità, tale domanda beneficerà della firma della Convenzione conclusa oggi tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul redditomedesima priorità, i firmatari hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte inte- grante della Convenzione:a condizione 1. Ad articolo 2 paragrafo 2 (Imposte considerate) 2. Ad articolo 4 paragrafo 1 (Residenza) 3. Ad articolo 7 (Utili delle imprese) 5. Ad articolo 10 paragrafo 7 (Dividendi) (i) che sono redditi attribuibili la suddetta domanda sia depositata entro due anni a una stabile organizzazione situata negli Stati Uniticontare dalla data in cui la denuncia è diventata effettiva, (ii) che sono redditi da beni immobili situati negli Stati Uniti imposti sulla base dell’ammontare netto secondo l’articolo 6, i prodotti e (servizi elencati nella domanda siano effettivamente co- perti dall’elenco dei prodotti e servizi iscritti nella registrazione interna- zionale nei confronti dello Stato o dell’organizzazione intergovernativa che ha denunciato il presente Protocollo e iii) che sono utili provenienti dall’alie- nazione di beni immobili imponibili negli Stati Uniti secondo il paragrafo 1 dell’arti- colo 13la suddetta domanda sia conforme a tutti i requisiti della legislazione applicabile, ridotti dell’aumento degli investimenti netti della società straniera in beni americani o aumentati della riduzione degli investimenti netti della società straniera in beni americanicompresi quelli relativi alle tasse. 6. Ad articolo 19 paragrafo 4 (Funzioni pubbliche e assicurazione sociale) 7. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera c) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione) a) Resta inteso che, sulla base dei fatti e dell’insieme delle circostanze, bisogna stabilire se le attività esercitate da una società straniera costituiscano effetti- vamente un’attività commerciale o industriale. In generale, un’attività com- merciale o industriale comprende operazioni che giustificano (o potrebbero giustificare) l’esistenza di un’impresa economica indipendente con fini di lu- cro. Perché sia data un’attività commerciale o industriale occorre che le atti- vità svolte abitualmente da un residente comprendano ogni operazione che faccia parte di una prassi attraverso la quale un’impresa realizza redditi o utili. Un residente di uno Stato contraente esercita effettivamente un’attività com- merciale o industriale se svolge regolarmente funzioni amministrative ed ope- rative essenziali tramite organi o personale propri. Una o diverse di queste attività possono essere esercitate da terzi indipendenti sotto il coordinamento diretto del residente ma esse non vengono prese in considerazione per deter- minare se la società eserciti effettivamente un’attività commerciale o indu- striale. b) Un pagamento eseguito tra persone associate è considerato in relazione con un’effettiva attività commerciale o industriale soltanto se l’attività commer- ciale o industriale esercitata nel primo Stato menzionato è rilevante in rapporto all’attività esercitata nell’altro Stato contraente dal quale provengono i redditi per i quali sono richiesti i vantaggi della Convenzione. In questo senso, il be- neficiario dei redditi è considerato come associato alla persona che effettua il pagamento se detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 10 per cento delle azioni (o di altri diritti comparabili) della persona che effettua il pagamento. I fatti e l’insieme delle circostanze stabiliscono se l’attività commerciale o industriale debba considerarsi rilevante. A tale scopo, si prendono in considerazione il rispettivo volume dell’attività commerciale o industriale esercitata in ciascuno Stato contraente (calcolato sulla base del valore degli attivi, dei redditi e delle spese salariali), la natura dell’attività esercitata in ciascuno Stato contraente e, se un’attività commerciale o in- dustriale è esercitata in entrambi gli Stati, le prestazioni fornite in relazione all’eser- cizio di detta attività commerciale o industriale in ciascuno Stato contraente. Nel giu- dicare o nel fare tali confronti bisogna tenere in debito conto la diversa grandezza delle economie americana e svizzera. 8. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera f) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione) 9. Ad articolo 24 (Non discriminazione)

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Samples: Protocollo Relativo All’accordo Di Madrid Per La Registrazione Internazionale Dei Marchi

Denuncia. La presente Convenzione rimane rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione in ogni momento per via diplomatica con un preavviso minimo di notificandone la cessazione almeno sei mesimesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso questo caso, la Con- venzione cessa Convenzione cesserà di essere applicabileavere effetto: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte sui redditi fonte, sugli importi pagati il, o accreditati a contare dal successivamente al, 1° gennaio seguente alla scadenza del preavviso di sei mesidell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia; b) alle con riferimento ad altre imposteimposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodi fiscali d'imposta che iniziano il il, o successivamente al, 1° gennaio seguente alla scadenza del preavviso dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia. a) con riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, ai fini della presente Convenzione uno Stato contraente, una sua suddivisione politica od amministrativa o un suo ente locale, sono considerati residenti di sei mesi o dopo tale data. Fatto a Washingtondetto Stato; b) con riferimento all'articolo 5, il 2 ottobre 1996paragrafo 2, sottoparagrafo (g), resta inteso che qualora la Lituania convenga in due esemplari in lingua tedesca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxx Per gli Stati Uniti d’America: Xxxxxxxx X. Xxxxxxx 4 [RU 1951 920] All’atto della firma della una Convenzione conclusa oggi tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul redditocon un altro Stato, i firmatari hanno convenuto le seguenti che al 1° gennaio 1996 sia membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), una durata che oltrepassi nove mesi oppure una definizione delle summenzionate disposizioni che formano parte inte- grante della Convenzione:restringe il concetto di stabile organizzazione relativamente allo stesso periodo di durata contenuto nel predetto articolo 5, entrambi gli Stati contraenti entreranno in trattative al fine di modificare di conseguenza le disposizioni corrispondenti, successivamente alla data in cui le disposizioni che prevedono un periodo superiore ai nove mesi o la definizione più restrittiva diverranno applicabili; 1. Ad articolo 2 c) con riferimento all'articolo 5, paragrafo 2 (Imposte considerate) 2. Ad articolo 4 paragrafo 1 (Residenza) 3. Ad articolo 7 (Utili delle imprese) 5. Ad articolo 10 paragrafo 7 (Dividendi) (i) che sono redditi attribuibili a 4, una persona si considera una stabile organizzazione situata negli Stati Uniti,di un'impresa relativamente a qualsiasi attività che detta persona svolge per conto dell'impresa, a meno che le attività si limitino a quelle di cui al paragrafo 3 del predetto articolo 5; (iid) che sono redditi da beni immobili situati negli Stati Uniti imposti sulla base dell’ammontare netto secondo l’articolo con riferimento all'articolo 6, paragrafo 3, tutti i redditi e (iii) che sono gli utili provenienti dall’alie- nazione derivanti dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 e situati in uno Stato contraente, sono imponibili negli Stati Uniti secondo il in conformità delle disposizioni dell'articolo 13; e) con riferimento all'articolo 7, paragrafo 1 dell’arti- colo 133, ridotti dell’aumento degli investimenti netti della società straniera in beni americani o aumentati della riduzione degli investimenti netti della società straniera in beni americani.l'espressione “spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione” designa le spese deducibili direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione; 6. Ad articolo 19 paragrafo 4 (Funzioni pubbliche e assicurazione sociale) 7. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera cf) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione) a) Resta inteso checon riferimento all'articolo 8, sulla base dei fatti e dell’insieme delle circostanze, bisogna stabilire se le attività esercitate da una società straniera costituiscano effetti- vamente un’attività commerciale o industriale. In generale, un’attività com- merciale o industriale comprende operazioni che giustificano (o potrebbero giustificare) l’esistenza di un’impresa economica indipendente con fini di lu- cro. Perché sia data un’attività commerciale o industriale occorre che le atti- vità svolte abitualmente da un residente comprendano ogni operazione che faccia parte di una prassi attraverso la quale un’impresa realizza redditi o utili. Un residente un'impresa di uno Stato contraente esercita effettivamente un’attività com- merciale che derivi utili dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o industriale se svolge regolarmente funzioni amministrative ed ope- rative essenziali tramite organi di aeromobili non è assoggettata a imposte locali sul reddito prelevate nell'altro Stato contraente; g) con riferimento all'articolo 9, qualora da parte di uno Stato contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro Stato contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o personale propri. Una o diverse di queste attività possono essere esercitate da terzi indipendenti sotto il coordinamento diretto del residente ma esse non vengono prese in considerazione per deter- minare se la società eserciti effettivamente un’attività commerciale o indu- striale. b) Un pagamento eseguito condizioni che sarebbero state stabilite tra persone associate è considerato indipendenti, attua le variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con un’effettiva attività commerciale o industriale detta persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto se l’attività commer- ciale o industriale esercitata nel primo Stato menzionato è rilevante in rapporto all’attività esercitata nell’altro Stato contraente dal quale provengono i redditi per i quali sono richiesti i vantaggi della Convenzione. In questo senso, il be- neficiario dei redditi è considerato come associato conformità alla persona che effettua il pagamento se detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 10 per cento delle azioni (o procedura amichevole di altri diritti comparabili) della persona che effettua il pagamento. I fatti cui all'articolo 27 e l’insieme delle circostanze stabiliscono se l’attività commerciale o industriale debba considerarsi rilevante. A tale scopo, si prendono in considerazione il rispettivo volume dell’attività commerciale o industriale esercitata in ciascuno Stato contraente (calcolato sulla base del valore degli attivi, dei redditi e delle spese salariali), la natura dell’attività esercitata in ciascuno Stato contraente e, se un’attività commerciale o in- dustriale è esercitata in entrambi gli Stati, le prestazioni fornite in relazione all’eser- cizio di detta attività commerciale o industriale in ciascuno Stato contraente. Nel giu- dicare o nel fare tali confronti bisogna tenere in debito conto la diversa grandezza delle economie americana e svizzera. 8. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera f) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione) 9. Ad articolo 24 (Non discriminazione)al paragrafo

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Denuncia. La 1. Il presente Convenzione rimane protocollo rimarrà in vigore sino alla denuncia da senza limitazioni di durata. 2. Ciascuna parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione in ogni momento per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi. In tal caso la Con- venzione cessa di essere applicabile a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati a contare dal 1° gennaio seguente alla scadenza del preavviso di sei mesi; b) alle altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio seguente alla scadenza del preavviso di sei mesi o dopo tale data. Fatto a Washington, il 2 ottobre 1996, in due esemplari in lingua tedesca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxx Per gli Stati Uniti d’America: Xxxxxxxx X. Xxxxxxx 4 [RU 1951 920] All’atto della firma della Convenzione conclusa oggi tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, i firmatari hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte inte- grante della Convenzione: 1. Ad articolo 2 paragrafo 2 (Imposte considerate) 2. Ad articolo 4 paragrafo 1 (Residenza)presente protocollo mediante notificazione indirizzata al direttore gene- rale. 3. Ad La denuncia ha effetto un anno dopo il giorno in cui il direttore generale ha ricevuto la notificazione. 4. La facoltà di denuncia prevista nel presente articolo 7 (Utili delle imprese)non può essere esercitata da una parte contraente prima che sia trascorso un periodo di cinque anni dalla data in cui il presente protocollo è entrato in vigore nei confronti di tale parte contraente. 5. Ad articolo 10 a) Quando un marchio è oggetto di una registrazione inter- nazionale che ha validità, nello Stato o nell'organizza- zione intergovernativa che denuncia il presente proto- collo, alla data in cui la denuncia diventa effettiva, il tito- lare di tale registrazione può depositare, presso l'Ufficio di detto Stato o di detta organizzazione, una domanda di registrazione del medesimo marchio, la quale sarà trat- tata come se fosse stata depositata alla data della registra- zione internazionale in conformità dell'articolo 3, para- grafo 4, o in data di iscrizione dell'estensione territoriale in conformità dell'articolo 3 ter, paragrafo 7 (Dividendi)2, e se la regi- strazione beneficiava di priorità, tale domanda benefi- cierà della medesima priorità, a condizione che: (i) che sono redditi attribuibili la suddetta domanda sia depositata entro due anni a una stabile organizzazione situata negli Stati Uniti,contare dalla data in cui la denuncia è diventata effet- tiva; (ii) i prodotti e servizi elencati nella domanda siano effet- tivamente coperti dall'elenco dei prodotti e servizi iscritti nella registrazione internazionale nei confronti dello Stato o dell'organizzazione intergovernativa che sono redditi da beni immobili situati negli Stati Uniti imposti sulla base dell’ammontare netto secondo l’articolo 6, e (ha denunciato il presente protocollo; e iii) che sono utili provenienti dall’alie- nazione di beni immobili imponibili negli Stati Uniti secondo il paragrafo 1 dell’arti- colo 13la suddetta domanda sia conforme a tutti i requisiti della legislazione applicabile, ridotti dell’aumento degli investimenti netti della società straniera in beni americani o aumentati della riduzione degli investimenti netti della società straniera in beni americani. 6. Ad articolo 19 paragrafo 4 (Funzioni pubbliche e assicurazione sociale) 7. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera c) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione) a) Resta inteso che, sulla base dei fatti e dell’insieme delle circostanze, bisogna stabilire se le attività esercitate da una società straniera costituiscano effetti- vamente un’attività commerciale o industriale. In generale, un’attività com- merciale o industriale comprende operazioni che giustificano (o potrebbero giustificare) l’esistenza di un’impresa economica indipendente con fini di lu- cro. Perché sia data un’attività commerciale o industriale occorre che le atti- vità svolte abitualmente da un residente comprendano ogni operazione che faccia parte di una prassi attraverso la quale un’impresa realizza redditi o utili. Un residente di uno Stato contraente esercita effettivamente un’attività com- merciale o industriale se svolge regolarmente funzioni amministrative ed ope- rative essenziali tramite organi o personale propri. Una o diverse di queste attività possono essere esercitate da terzi indipendenti sotto il coordinamento diretto del residente ma esse non vengono prese in considerazione per deter- minare se la società eserciti effettivamente un’attività commerciale o indu- striale. b) Un pagamento eseguito tra persone associate è considerato in relazione con un’effettiva attività commerciale o industriale soltanto se l’attività commer- ciale o industriale esercitata nel primo Stato menzionato è rilevante in rapporto all’attività esercitata nell’altro Stato contraente dal quale provengono i redditi per i quali sono richiesti i vantaggi della Convenzione. In questo senso, il be- neficiario dei redditi è considerato come associato alla persona che effettua il pagamento se detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 10 per cento delle azioni (o di altri diritti comparabili) della persona che effettua il pagamento. I fatti e l’insieme delle circostanze stabiliscono se l’attività commerciale o industriale debba considerarsi rilevante. A tale scopo, si prendono in considerazione il rispettivo volume dell’attività commerciale o industriale esercitata in ciascuno Stato contraente (calcolato sulla base del valore degli attivi, dei redditi e delle spese salariali), la natura dell’attività esercitata in ciascuno Stato contraente e, se un’attività commerciale o in- dustriale è esercitata in entrambi gli Stati, le prestazioni fornite in relazione all’eser- cizio di detta attività commerciale o industriale in ciascuno Stato contraente. Nel giu- dicare o nel fare tali confronti bisogna tenere in debito conto la diversa grandezza delle economie americana e svizzera. 8. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera f) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione) 9. Ad articolo 24 (Non discriminazione)compresi quelli relativi alle tasse;

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Samples: Protocol

Denuncia. 1. La presente Convenzione rimane rimarrà in vigore sino alla denuncia finché non sarà denunciata da parte di uno degli Stati contraentiStato contraente. Ciascuno Stato contraente può potrà denunciare la Convenzione in ogni momento per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesimesi prima della fine di ogni anno solare a decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore. 2. In tal caso questo caso, la Con- venzione cessa Convenzione cesserà di essere applicabile: a) per quanto concerne le imposte riscosse mediante la ritenuta alla fonte, alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati somme attribuite omesse in pagamento a contare decorrere dal 1° gennaio seguente alla scadenza del preavviso di sei mesidell'anno solare successivo a quello nel quale la denuncia sarà stata notificata; b) per quanto concerne le altre imposte sul reddito e le imposte sul patrimonio, alle altre imposte, imposte prelevabili per i periodi fiscali ogni periodo d'imposta che iniziano il inizia a decorrere dal 1° gennaio seguente alla scadenza del preavviso dell'anno solare successivo a quello nel quale la denuncia sarà stata notificata. In fede di sei mesi o dopo tale datache i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto Fatta a Washington, Roma il 2 ottobre 199615 novembre 1979 in duplice esemplare originale, in due esemplari lingua italiana, spagnola e francese, prevalendo quest'ultimo in lingua tedesca e inglese, ciascun testo facente egualmente fedecaso di contestazione. Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxx il Governo della Repubblica italiana Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Per gli Stati Uniti d’America: Xxxxxxxx X. il Governo della Repubblica xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4 [RU 1951 920] All’atto Al momento della firma della Convenzione conclusa oggi tra la Confederazione Svizzera Repubblica italiana e gli Stati Uniti d’America la Repubblica argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul redditoimposizioni, i firmatari sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno convenuto concordato le seguenti disposizioni che formano parte inte- grante integrante della presente Convenzione:. 1. Ad Per quanto concerne il paragrafo 3 a) dell'articolo 2: le disposizioni di detto articolo 2 paragrafo 2 (Imposte considerate)si applicano inoltre, per quanto concerne le imprese di cui all'articolo 8, a qualsiasi imposta, contributo o diritto di licenza che gravino l'esercizio di attività aventi fini di lucro nei territori della capitale federale e nei territori argentini sottoposti alla giurisdizione nazionale. Nonostante le disposizioni dell'articolo 30, la presente clausola avrà efficacia per tutti gli anni fiscali non ancora prescritti. 2. Ad articolo 4 Per quanto concerne il paragrafo 1 (Residenza)3 b) dell'articolo 2: resta inteso che se un'imposta sul patrimonio dovesse in futuro essere introdotta in Italia, la presente Convenzione si applicherà a tale imposta e la doppia imposizione sarà evitata conformemente alle disposizioni dell'articolo 24. 3. Ad articolo 7 (Utili delle imprese)Per quanto concerne l'articolo 5, resta inteso che l'Italia avrà diritto di invocare la clausola della nazione più favorita, nel caso in cui l'Argentina non consideri, nelle Convenzioni intese ad evitare le doppie imposizioni che saranno firmate successivamente alla data della firma della presente Convenzione, come stabile organizzazione una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare merci per l'impresa. La presente disposizione non si estende alle Convenzioni già parafate dall'Argentina con il Belgio, il Canada e la Spagna. 4. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per “spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione” si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione. 5. Ad articolo 10 paragrafo 7 (Dividendi) (i) che sono redditi attribuibili a Per quanto concerne l'articolo 7, resta inteso che, qualora un residente dell'Italia possegga una stabile organizzazione situata negli Stati Uniti, nella Repubblica argentina, l'imposta argentina sugli utili di tale stabile organizzazione, sia che colpisca la stabile organizzazione in quanto tale, od il predetto residente, ovvero l'uno e l'altra, non eccederà l'imposta che, in conformità alla legislazione argentina, è applicabile agli utili di una società domiciliata nella Repubblica argentina, aumentati del quindici per cento (ii15%) che sono redditi da beni immobili situati negli Stati Uniti imposti sulla base dell’ammontare netto secondo l’articolo 6, e (iii) che sono degli utili provenienti dall’alie- nazione di beni immobili imponibili negli Stati Uniti secondo il paragrafo 1 dell’arti- colo 13, ridotti dell’aumento degli investimenti netti della società straniera in beni americani o aumentati della riduzione degli investimenti netti della società straniera in beni americanistessi calcolati successivamente alla deduzione dell'imposta sopra menzionata. 6. Ad articolo 19 Per quanto concerne l'articolo 12, resta inteso che l'Italia avrà diritto di invocare la clausola della nazione più favorita, nel caso in cui l'Argentina non comprenda, nelle Convenzioni per eliminare la doppia imposizione che essa firmerà a decorrere dalla firma della presente Convenzione, nella nozione di “canone” prevista nel paragrafo 4 (Funzioni pubbliche 3 del detto articolo, i lavori collegati allo studio o alla ricerca scientifica o tecnica sui metodi o procedure industriali, commerciali o amministrative. La presente disposizione non si estende alle Convenzioni già parafate dall'Argentina con l'Austria, il Belgio e assicurazione sociale)la Finlandia. 7. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera c) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione)Con riferimento: a) Resta inteso che, sulla base dei fatti e dell’insieme delle circostanze, bisogna stabilire se le attività esercitate da una società straniera costituiscano effetti- vamente un’attività commerciale o industriale. In generale, un’attività com- merciale o industriale comprende operazioni che giustificano (o potrebbero giustificare) l’esistenza all'articolo 13: gli utili di un’impresa economica indipendente con fini capitale derivanti dall'alienazione di lu- cro. Perché sia data un’attività commerciale o industriale occorre che le atti- vità svolte abitualmente da un residente comprendano ogni operazione che faccia parte beni mobili ed immobili impiegati direttamente nell'attività specifica di una prassi attraverso trasporto internazionale sono imponibili soltanto nello Stati contraenti nel quale è situata la quale un’impresa realizza redditi o utili. Un residente sede della direzione effettiva dell'impresa di uno Stato contraente esercita effettivamente un’attività com- merciale o industriale se svolge regolarmente funzioni amministrative ed ope- rative essenziali tramite organi o personale propri. Una o diverse trasporto internazionale proprietaria di queste attività possono essere esercitate da terzi indipendenti sotto il coordinamento diretto del residente ma esse non vengono prese in considerazione per deter- minare se la società eserciti effettivamente un’attività commerciale o indu- striale.tali beni; b) Un pagamento eseguito tra persone associate all'articolo 23: il patrimonio di un'impresa di trasporto internazionale impiegato direttamente nella specifica attività della stessa è considerato in relazione con un’effettiva attività commerciale o industriale imponibile soltanto se l’attività commer- ciale o industriale esercitata nel primo Stato menzionato è rilevante in rapporto all’attività esercitata nell’altro nello Stato contraente dal nel quale provengono i redditi per i quali sono richiesti i vantaggi è situata la sede della Convenzionedirezione effettiva dell'impresa. In questo senso, il be- neficiario dei redditi è considerato come associato alla persona che effettua il pagamento se detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 10 per cento delle azioni (o di altri diritti comparabili) della persona che effettua il pagamento. I fatti e l’insieme delle circostanze stabiliscono se l’attività commerciale o industriale debba considerarsi rilevante. A tale scopo, si prendono in considerazione il rispettivo volume dell’attività commerciale o industriale esercitata in ciascuno Stato contraente (calcolato sulla base del valore degli attivi, dei redditi e delle spese salariali)Nonostante le disposizioni dell'articolo 30, la natura dell’attività esercitata presente clausola avrà efficacia in ciascuno Stato contraente e, se un’attività commerciale o in- dustriale è esercitata in entrambi Argentina per gli Stati, le prestazioni fornite in relazione all’eser- cizio di detta attività commerciale o industriale in ciascuno Stato contraente. Nel giu- dicare o nel fare tali confronti bisogna tenere in debito conto la diversa grandezza delle economie americana e svizzeraanni fiscali non ancora prescritti. 8. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera f) (Limitazione dei vantaggi Con riferimento all'articolo 25, resta inteso che le disposizioni della Convenzione)legislazione argentina in vigore al momento della firma del presente Protocollo, relative alla imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa italiana possegga in Argentina, non sono meno favorevoli delle disposizioni relative all'imposizione applicabile alle imprese argentine che svolgono le medesime attività. 9. Ad articolo 24 (Non discriminazioneCon riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 25, resta inteso che l'imposta sulle rimesse di utili prevista dalla legislazione argentina sugli investimenti esteri non fa parte integrante della presente Convenzione fintanto che i cittadini italiani non residenti della Repubblica argentina ricevono lo stesso trattamento, ai fini della legge sopra menzionata, dei cittadini argentini residenti fuori del territorio di quest'ultimo Paese. 10. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26, l'espressione “indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale” significa che l'attivazione della procedura amichevole non è alternativa alla procedura contenziosa nazionale, che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione. 11. Resta inteso che la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 29 non esclude l'interpretazione secondo cui le Autorità competenti degli Stati contraenti possono, di comune accordo, stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni o esenzioni d'imposta alle quali dà diritto la Convenzione. 12. La disposizione prevista al paragrafo 2 b), secondo capoverso, dell'articolo 12 non si applica alle pellicole cinematografiche e alle opere registrate per la televisione, purché queste siano di produzione italiana.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation