Common use of Denuncia Clause in Contracts

Denuncia. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica notificandone la denuncia per iscritto il o prima del 30 giugno dell’anno di calendario successivo al quinto anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto in materia di imposizione per ogni anno fiscale successivo al 31 dicembre dell’anno di calendario in cui è stata notificata la denuncia. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari dei due Stati Contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO in duplice copia a Vienna, in data 24 novembre 2004, nelle lingue tedesca, italiana e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza nell’interpretazione, prevarrà il testo inglese. Per la Repubblica d’Austria: Dr. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Per la Repubblica di San Marino: Dr. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ All’atto della firma della Convenzione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa in data odierna tra la Repubblica d’Austria e la Repubblica di San Marino, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione. 1. Con riferimento al paragrafo 2 dell’Articolo 5 Il termine “stabile organizzazione” comprende altresì un server. 2. Con riferimento al paragrafo 2dell’Articolo 10 Il riferimento alla legislazione nazionale alla lettera b) riguarda la disposizioni nazionali anti- abuso. 3. Con riferimento al paragrafo 3 dell’Articolo 16 Resta inteso che il paragrafo 3 si applica anche alle persone giuridiche che gestiscono orchestre, teatri, gruppi di danza, nonché ai membri di tali enti culturali qualora tali persone giuridiche siano sostanzialmente enti senza scopo di lucro e ciò sia certificato dall’autorità competente dello Stato di residenza. 4. Con riferimento al paragrafo 3 dell’Articolo 21 a) Ai fini del paragrafo 3 tali redditi comprendono anche il risarcimento per danni derivanti da crimini, vaccinazioni o ragioni simili. b) I redditi menzionati nel presente paragrafo non sono considerati quando si applica il metodo dell’esenzione progressiva. 5. Con riferimento all’Articolo 26 Si concorda che in caso di frode fiscale, la reciproca assistenza ai sensi dell’Articolo 26 comprenderà lo scambio delle informazioni bancarie. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno con procedura amichevole le modalità di applicazione della presente disposizione, tenuto debito conto degli obblighi degli Stati contraenti nei confronti dell’Unione Europea.

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Sources: Tax Convention, Tax Convention

Denuncia. La presente Convenzione rimarrà rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraentiuna Parte contraente. Ciascuno Stato Contraente Ciascuna Parte contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica notificandone la denuncia per iscritto il o di una comunicazione scritta con un preavviso minimo di sei mesi prima del 30 giugno dell’anno della fine di calendario successivo al quinto ogni anno dalla data di entrata in vigore della Convenzionecivile. In questo tal caso, la Convenzione cesserà cessa di avere effetto in materia essere applicabile: (a) nella Regione amministrativa speciale di imposizione Hong Kong: con riferimento alle imposte della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, per ogni anno fiscale gli anni di tassazione che iniziano il 1° aprile dell’anno successivo al 31 dicembre dell’anno di calendario in cui è stata notificata la denuncia, o dopo tale data; (b) per quanto concerne la Svizzera: (i) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli ammontari pagati o accreditati il 1° gennaio dell’anno successivo in cui è stata notificata la denuncia, o dopo tale data, (ii) alle rimanenti imposte per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile seguente quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia o dopo tale data. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari dei due Stati ContraentiFatto a Hong Kong, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO in duplice copia a Viennail 4 ottobre 2011, in data 24 novembre 2004, nelle lingue due esemplari in lingua tedesca, italiana cinese e inglese, ciascun testo facente ugualmente egualmente fede. In caso di divergenza nell’interpretazione, divergenze d’interpre- tazione prevarrà il testo inglese. Per la il Consiglio federale svizzero: Per il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica d’Austriapopolare di Cina: Dr. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Per la Repubblica di San Marino: Dr. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇All’atto K. C. Chan In occasione della firma della Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa in data odierna tra (la Repubblica d’Austria e la Repubblica di San Marino«Convenzione»), i sottoscritti Governi delle Parti contraenti hanno concordato convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione. 1. Con riferimento al paragrafo 2 dell’Articolo 5 Il termine “stabile organizzazione” comprende altresì un server.Ad art. 2 2. Con riferimento al paragrafo 2dell’Articolo 10 Il riferimento alla legislazione nazionale alla lettera b) riguarda la disposizioni nazionali anti- abuso.Ad art. 3 e 4 3. Ad art. 4 (a) un’istituzione di previdenza costituita e riconosciuta in Svizzera; e (b) organizzazioni fondate e gestite esclusivamente per scopi religiosi, carita- tevoli, scientifici, culturali, sportivi o di formazione (o diversi di questi sco- pi) e che sono residenti di Svizzera secondo il diritto svizzero, anche se i lo- ro redditi o utili sono in tutto o in parte esentati secondo il diritto svizzero. Con riferimento al paragrafo 3 dell’Articolo 16 Resta alla lettera (a) resta inteso che il paragrafo 3 si applica anche alle persone giuridiche che gestiscono orchestreogni istituzione di previdenza ricono- sciuta secondo le prescrizioni svizzere, teatrisottoposta a queste, gruppi generalmente esente dall’imposta sul reddito in Svizzera e serve essenzialmente all’amministrazione e al versamento di danza, nonché ai membri prestazioni di previdenza o al conseguimento di redditi a favore di tali enti culturali qualora tali persone giuridiche siano sostanzialmente enti senza scopo istituzioni, è considerata come un’istituzione di lucro e ciò sia certificato dall’autorità competente dello Stato di residenzaprevidenza riconosciuta in Svizzera. 4. Con riferimento al paragrafo 3 dell’Articolo 21 a) Ai fini del paragrafo 3 tali redditi comprendono anche il risarcimento per danni derivanti da crimini, vaccinazioni o ragioni simili. b) I redditi menzionati nel presente paragrafo non sono considerati quando si applica il metodo dell’esenzione progressiva.Ad art. 7 5. Con riferimento all’Articolo 26 Si concorda Ad art. 7 e 12 6. Ad art. 10 (a) nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong qualsiasi istituzione a cui persone fisiche possono affiliarsi per acquisire diritti a pensioni e che in caso è riconosciuta a fini fiscali dalla Regione amministrativa speciale di frode fiscale, la reciproca assistenza ai sensi dell’Articolo 26 comprenderà lo scambio delle informazioni bancarie. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno con procedura amichevole le modalità di applicazione della presente disposizione, tenuto debito conto degli obblighi degli Stati contraenti nei confronti dell’Unione Europea.Hong Kong;

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Sources: Convenzione Per Evitare Le Doppie Imposizioni in Materia Di Imposte Sul Reddito

Denuncia. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenticontraenti. Ciascuno Stato Contraente contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica diplomatica, non prima di 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la denuncia per iscritto il o cessazione con un preavviso minimo di sei mesi, prima del 30 giugno dell’anno della fine di calendario successivo al quinto ciascun anno dalla data di entrata in vigore della Convenzionesolare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto in materia di imposizione si applicherà per ogni anno fiscale successivo l'ultima volta: a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al più tardi il 31 dicembre dell’anno dell'anno della denuncia; b) alle altre imposte di calendario in cui è stata notificata la denunciaperiodi imponibili che si chiudono al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno. IN FEDE DI CHE In fede di che i Plenipotenziari dei due Stati Contraentisottoscritti, debitamente autorizzati a tal finedai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO Fatta a Bucarest il 14 gennaio 1977 in duplice copia a Viennadue esemplari in lingua italiana ed in lingua rumena, in data 24 novembre 2004, nelle lingue tedesca, italiana e inglese, ciascun testo facente entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell’interpretazione, prevarrà Per il testo inglese. Per la Governo della Repubblica d’Austria: Dr. italiana ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇Per la Repubblica di San Marino: Dr. ▇▇▇▇▇▇▇▇ Per il Governo della Repubblica socialista di Romania ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇All’atto All'atto della firma della Convenzione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa in data odierna tra la Repubblica d’Austria italiana e la Repubblica socialista di San MarinoRomania per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.. Resta inteso: 1a) che, per quanto concerne l'articolo 2, se un'imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia e in Romania, la Convenzione si applicherà a detta imposta. Con riferimento In tal caso per la eliminazione della doppia imposizione si applicheranno le disposizioni contenute nell'articolo 25; b) che, tra i redditi di cui all'articolo 23, sono compresi i redditi derivanti dalle attività di controllo qualitativo e quantitativo delle merci, di assistenza tecnica e di addestramento professionale dei dipendenti, nonché i redditi derivanti dall'esecuzione di perizie o quelli derivanti dalla prestazione di altri servizi non espressamente trattati nella Convenzione; c) che, in relazione al paragrafo 2 dell’Articolo 5 Il termine “stabile organizzazione” comprende altresì un server.1 dell'articolo 27, all'espressione «indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale» si attribuisce il significato secondo cui la attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne una applicazione non conforme alla Convenzione delle imposte italiane; 2. Con riferimento al paragrafo 2dell’Articolo 10 Il riferimento alla legislazione nazionale alla lettera bd) riguarda che, la disposizioni nazionali anti- abuso. 3. Con riferimento disposizione di cui al paragrafo 3 dell’Articolo 16 Resta inteso che il paragrafo 3 si applica anche alle persone giuridiche che gestiscono orchestre, teatri, gruppi di danza, nonché ai membri di tali enti culturali qualora tali persone giuridiche siano sostanzialmente enti senza scopo di lucro e ciò sia certificato dall’autorità competente dello Stato di residenza. 4. Con riferimento al paragrafo 3 dell’Articolo 21 a) Ai fini del paragrafo 3 tali redditi comprendono anche il risarcimento per danni derivanti da crimini, vaccinazioni o ragioni simili. b) I redditi menzionati nel presente paragrafo dell'articolo 30 non sono considerati quando si applica il metodo dell’esenzione progressiva. 5. Con riferimento all’Articolo 26 Si concorda che in caso di frode fiscale, esclude l'interpretazione secondo la reciproca assistenza ai sensi dell’Articolo 26 comprenderà lo scambio delle informazioni bancarie. Le quale le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno possono di comune accordo stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta cui dà diritto la Convenzione; e) che, in deroga a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 31, le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 8 si applicheranno con procedura amichevole le modalità riferimento ai redditi realizzati nei periodi di applicazione imposta che iniziano il, o successivamente, al 1° gennaio 1969; f) che l'espressione «suddivisione politica o amministrativa» usata nel testo della presente disposizioneConvenzione, tenuto debito conto degli obblighi degli Stati contraenti nei confronti dell’Unione Europeaallorché si riferisce alla Romania, va intesa come «suddivisione amministrativo-territoriale».

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Sources: Convenzione Per Evitare Le Doppie Imposizioni

Denuncia. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima di un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la denuncia per iscritto il o cessazione, attraverso i canali diplomatici, almeno sei mesi prima del 30 giugno della fine dell’anno di calendario successivo al quinto anno dalla data di entrata in vigore della Convenzionesolare. In questo tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto in materia di imposizione per ogni anno fiscale effetto: a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate a partire dal 1° gennaio dell’anno solare successivo al 31 dicembre dell’anno di calendario a quello in cui è stata notificata notifica la denuncia; e b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi di imposta a partire dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui è stata notifica la denuncia. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari dei due Stati Contraentisottoscritti, debitamente autorizzati a tal finefine dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a , il , in duplice copia a Viennaesemplare nelle lingue, in data 24 novembre 2004, nelle lingue tedescagreca, italiana e inglese, ciascun testo facente tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell’interpretazionetra i testi, prevarrà il testo inglese. Per la alla Convenzione tra il Governo della Repubblica d’Austria: Dr. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Per la di Cipro e il Governo della Repubblica di San Marino: Dr. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. All’atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica di Cipro e il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonioreddito, conclusa in data odierna sono state concordate le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che: 1. Le disposizioni della Convenzione non ostano all’applicazione dell’Accordo tra la Repubblica d’Austria Comunità Europea e la Repubblica di San Marino, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzioneil quale stabilisce misure equivalenti a quelle previste nella Direttiva del Consiglio 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, firmato a Bruxelles il 7 dicembre 2004. 2. Per quanto concerne il paragrafo 1, lettera (e) dell’Articolo 3, a San Marino un trust è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione quando e soltanto nei limiti in cui detto trust è assoggetto all’imposta sul reddito a San Marino. 3. Con riferimento al Per quanto concerne il paragrafo 2 dell’Articolo 5 Il termine 5, l’espressione “stabile organizzazione” comprende altresì un server. 2. Con riferimento al paragrafo 2dell’Articolo 10 Il riferimento alla legislazione nazionale alla lettera b) riguarda la disposizioni nazionali anti- abuso. 3. Con riferimento al paragrafo 3 dell’Articolo 16 Resta inteso che il paragrafo 3 si applica anche alle persone giuridiche che gestiscono orchestre, teatri, gruppi di danza, nonché ai membri di tali enti culturali qualora tali persone giuridiche siano sostanzialmente enti senza scopo di lucro e ciò sia certificato dall’autorità competente dello Stato di residenza. 4. Con riferimento al paragrafo 3 dell’Articolo 21 a) Ai fini del paragrafo 3 tali redditi comprendono anche il risarcimento per danni derivanti da crimini, vaccinazioni o ragioni simili. b) I redditi menzionati nel presente paragrafo non sono considerati quando si applica il metodo dell’esenzione progressiva. 5. Con riferimento all’Articolo 26 Si concorda che in caso di frode fiscale, la reciproca assistenza ai sensi dell’Articolo 26 comprenderà lo scambio delle informazioni bancarie. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno con procedura amichevole le modalità di applicazione della presente disposizione, tenuto debito conto degli obblighi degli Stati contraenti nei confronti dell’Unione Europea.

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Sources: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Denuncia. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenticontraenti. Ciascuno Stato Contraente contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica notificandone la denuncia per iscritto il o con un preavviso minimo di sei mesi prima del 30 giugno dell’anno della fine di calendario successivo ciascun anno solare ed al quinto anno termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di della sua entrata in vigore della Convenzionevigore. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto essere applicabile: a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi attribuiti o messi in materia di imposizione per ogni anno fiscale successivo pagamento al più tardi il 31 dicembre dell’anno dell'anno della denuncia; b) alle altre imposte di calendario in cui è stata notificata la denunciaperiodi imponibili che si chiudono al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno. IN FEDE DI CHE In fede di che i Plenipotenziari dei due Stati Contraentisottoscritti, debitamente autorizzati a tal finefarlo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO Firmata a Algeri, 3 febbraio 1991, in duplice copia a Vienna, esemplare originale in data 24 novembre 2004, nelle lingue tedescalingua araba, italiana e inglesefrancese, ciascun testo facente i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell’interpretazione, prevarrà Per il testo inglese. Per la Governo della Repubblica d’Austria: Dr. italiana S.E AMBASCIATORE D'ITALIA in ALGERIA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Per la Repubblica di San Marino: Dr. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Per il Governo della Repubblica Democratica e Popolare Algerina MINISTRO DELL'ECONOMIA ▇▇▇▇▇ All’atto ▇▇▇▇▇▇▇ Protocollo alla Convenzione tra il Governo della firma repubblica italiana e il Governo della Convenzione repubblica algerina democratica e popolare per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica d’Austria il Governo della repubblica italiana e il Governo della repubblica algerina democratica e popolare per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la Repubblica di San Marino, i frode fiscali. I sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.: 1. Con riferimento al paragrafo 2 dell’Articolo 5 Il termine “stabile organizzazione” comprende altresì un server. 2. Con riferimento al paragrafo 2dell’Articolo 10 Il riferimento alla legislazione nazionale alla lettera ba) riguarda la disposizioni nazionali anti- abuso. 3. Con riferimento al paragrafo 3 dell’Articolo 16 Resta inteso che per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, resta inteso che non è ammessa alcuna deduzione per le somme pagate, all'occorrenza, da una stabile organizzazione alla sede dell'impresa o ad altri suoi uffici a titolo di canoni, compensi o altri pagamenti in corrispettivo di licenze di sfruttamento, di brevetti o altri diritti, di provvigioni (diverse dai rimborsi di spese effettive) per servizi resi o per attività di direzione o, salvo il caso di un'impresa bancaria, di interessi su prestiti in favore della stabile organizzazione. Parimenti, per la determinazione degli utili di una stabile organizzazione, non si applica anche alle persone giuridiche che gestiscono orchestretiene conto tra le spese sostenute dalla sede dell'impresa o da altri suoi uffici, teatridei canoni, gruppi compensi o altri simili pagamenti in corrispettivo di danzalicenze di sfruttamento, nonché ai membri di tali enti culturali qualora tali persone giuridiche siano sostanzialmente enti senza scopo brevetti o altri diritti o di lucro e ciò sia certificato dall’autorità competente dello Stato provvigioni (diverse dai rimborsi di residenza. 4. Con riferimento al paragrafo 3 dell’Articolo 21 aspese effettive) Ai fini del paragrafo 3 tali redditi comprendono anche per servizi resi o per attività di direzione o, salvo il risarcimento per danni derivanti da criminicaso di un'impresa bancaria, vaccinazioni di interessi su prestiti a favore della sede dell'impresa o ragioni similidi altri suoi uffici. b) I redditi menzionati nel presente paragrafo non sono considerati quando si applica Le autorità competenti dei due Stati contraenti faranno del loro meglio per regolare di comune accordo il metodo dell’esenzione progressivaproblema della doppia imposizione economica derivante dall'articolo 9 della Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 concernente la procedura amichevole. 5. Con riferimento all’Articolo 26 Si concorda c) Per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 26, l'espressione «indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno» significa che la procedura amichevole non pregiudica la procedura contenziosa nazionale che deve costituire un ricorso preliminare quando la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione. d) Le imposte riscosse da uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate, a richiesta dell'interessato, per la parte eccedente il limite previsto dalle disposizioni della presente Convenzione in caso di frode fiscale, la reciproca assistenza ai sensi dell’Articolo 26 comprenderà lo scambio delle informazioni bancarierelazione a dette imposte. Le domande di rimborso, da prodursi nei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione. La presente disposizione non impedisce alle autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno con procedura amichevole di stabilire di comune accordo altre procedure per l'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni d'imposta cui da diritto la Convenzione. e) Nonostante le modalità disposizioni dell'articolo 7 della Convenzione le imprese italiane che concludono dei contratti di applicazione della presente disposizione, tenuto debito conto degli obblighi degli Stati contraenti nei confronti dell’Unione Europealavori di costruzione in Algeria possono beneficiare del sistema di imposta sul reddito delle imprese straniere di costruzione previsto dalla legislazione algerina alle stesse condizioni delle altre imprese straniere.

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Sources: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Denuncia. La presente Convenzione rimarrà rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenticontraenti. Ciascuno Stato Contraente contraente può denunciare la Convenzione in ogni momento per via diplomatica notificandone la denuncia per iscritto il o prima del 30 giugno dell’anno con un preavviso minimo di calendario successivo al quinto anno dalla data di entrata in vigore della Convenzionesei mesi. In questo casotal caso la Con- venzione cessa di essere applicabile a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati a contare dal 1° gennaio seguente alla scadenza del preavviso di sei mesi; b) alle altre imposte, la Convenzione cesserà per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio seguente alla scadenza del preavviso di avere effetto in materia di imposizione per ogni anno fiscale successivo al 31 dicembre dell’anno di calendario in cui è stata notificata la denunciasei mesi o dopo tale data. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari dei due Stati ContraentiFatto a Washington, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO in duplice copia a Viennail 2 ottobre 1996, in data 24 novembre 2004, nelle lingue tedesca, italiana due esemplari in lingua tedesca e inglese, ciascun testo facente ugualmente egualmente fede. In caso di divergenza nell’interpretazione, prevarrà il testo inglese. Per la Repubblica d’AustriaConfederazione Svizzera: Dr. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Per la Repubblica di San Marino: Dr. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Per gli Stati Uniti d’America: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇ 4 [RU 1951 920] All’atto della firma della Convenzione conclusa oggi tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa in data odierna tra la Repubblica d’Austria e la Repubblica di San Marinoreddito, i sottoscritti firmatari hanno concordato convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante inte- grante della Convenzione.: 1. Con riferimento al Ad articolo 2 paragrafo 2 dell’Articolo 5 Il termine “stabile organizzazione” comprende altresì un server.(Imposte considerate) 2. Con riferimento al Ad articolo 4 paragrafo 2dell’Articolo 10 Il riferimento alla legislazione nazionale alla lettera b) riguarda la disposizioni nazionali anti- abuso.1 (Residenza) 3. Con riferimento al Ad articolo 7 (Utili delle imprese) 5. Ad articolo 10 paragrafo 3 dell’Articolo 16 Resta inteso 7 (Dividendi) (i) che sono redditi attribuibili a una stabile organizzazione situata negli Stati Uniti, (ii) che sono redditi da beni immobili situati negli Stati Uniti imposti sulla base dell’ammontare netto secondo l’articolo 6, e (iii) che sono utili provenienti dall’alie- nazione di beni immobili imponibili negli Stati Uniti secondo il paragrafo 3 si applica anche alle persone giuridiche che gestiscono orchestre1 dell’arti- colo 13, teatri, gruppi di danza, nonché ai membri di tali enti culturali qualora tali persone giuridiche siano sostanzialmente enti senza scopo di lucro e ciò sia certificato dall’autorità competente dello Stato di residenzaridotti dell’aumento degli investimenti netti della società straniera in beni americani o aumentati della riduzione degli investimenti netti della società straniera in beni americani. 46. Con riferimento al Ad articolo 19 paragrafo 3 dell’Articolo 214 (Funzioni pubbliche e assicurazione sociale) 7. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera c) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione) a) Ai Resta inteso che, sulla base dei fatti e dell’insieme delle circostanze, bisogna stabilire se le attività esercitate da una società straniera costituiscano effetti- vamente un’attività commerciale o industriale. In generale, un’attività com- merciale o industriale comprende operazioni che giustificano (o potrebbero giustificare) l’esistenza di un’impresa economica indipendente con fini di lu- cro. Perché sia data un’attività commerciale o industriale occorre che le atti- vità svolte abitualmente da un residente comprendano ogni operazione che faccia parte di una prassi attraverso la quale un’impresa realizza redditi o utili. Un residente di uno Stato contraente esercita effettivamente un’attività com- merciale o industriale se svolge regolarmente funzioni amministrative ed ope- rative essenziali tramite organi o personale propri. Una o diverse di queste attività possono essere esercitate da terzi indipendenti sotto il coordinamento diretto del paragrafo 3 tali redditi comprendono anche il risarcimento residente ma esse non vengono prese in considerazione per danni derivanti da crimini, vaccinazioni deter- minare se la società eserciti effettivamente un’attività commerciale o ragioni similiindu- striale. b) Un pagamento eseguito tra persone associate è considerato in relazione con un’effettiva attività commerciale o industriale soltanto se l’attività commer- ciale o industriale esercitata nel primo Stato menzionato è rilevante in rapporto all’attività esercitata nell’altro Stato contraente dal quale provengono i redditi per i quali sono richiesti i vantaggi della Convenzione. In questo senso, il be- neficiario dei redditi è considerato come associato alla persona che effettua il pagamento se detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 10 per cento delle azioni (o di altri diritti comparabili) della persona che effettua il pagamento. I fatti e l’insieme delle circostanze stabiliscono se l’attività commerciale o industriale debba considerarsi rilevante. A tale scopo, si prendono in considerazione il rispettivo volume dell’attività commerciale o industriale esercitata in ciascuno Stato contraente (calcolato sulla base del valore degli attivi, dei redditi menzionati e delle spese salariali), la natura dell’attività esercitata in ciascuno Stato contraente e, se un’attività commerciale o in- dustriale è esercitata in entrambi gli Stati, le prestazioni fornite in relazione all’eser- cizio di detta attività commerciale o industriale in ciascuno Stato contraente. Nel giu- dicare o nel presente paragrafo non sono considerati quando si applica il metodo dell’esenzione progressivafare tali confronti bisogna tenere in debito conto la diversa grandezza delle economie americana e svizzera. 58. Con riferimento all’Articolo 26 Si concorda che in caso di frode fiscale, la reciproca assistenza ai sensi dell’Articolo 26 comprenderà lo scambio delle informazioni bancarieAd articolo 22 paragrafo 1 lettera f) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione) 9. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno con procedura amichevole le modalità di applicazione della presente disposizione, tenuto debito conto degli obblighi degli Stati contraenti nei confronti dell’Unione Europea.Ad articolo 24 (Non discriminazione)

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Sources: Convenzione Per Evitare Le Doppie Imposizioni

Denuncia. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenticontraenti. Ciascuno Stato Contraente contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica notificandone la denuncia per iscritto il o con un preavviso minimo di sei mesi prima del 30 giugno dell’anno della fine di calendario successivo al quinto ogni anno dalla data di entrata in vigore della Convenzionecivile. In questo caso, tal caso la Convenzione cesserà di avere effetto essere applicabile: a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi accreditati o messi in materia di imposizione per ogni anno fiscale successivo pagamento al più tardi il 31 dicembre dell’anno di calendario in cui è stata notificata la denunciadenuncia della Convenzione; b) alle altre imposte pagate per periodi fiscali che terminano al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari dei due Stati Contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO Fatto in duplice copia esemplare a ViennaRabat, in data 24 novembre 2004il 31 marzo 1993, nelle lingue tedescafrancese e araba, italiana e inglese, ciascun testo facente ugualmente ambedue i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell’interpretazione, prevarrà Per il testo inglese. Consiglio federale svizzero: Per la Repubblica d’Austriail Governo del Regno del Marocco: Dr. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Per la Repubblica di San Marino: Dr. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ All’atto della firma della ▇▇▇▇▇▇▇ 3 [RU 1973 1511] Il Delegato agli accordi commerciali Rabat, 31 marzo 1993 Sua Eccellenza Signor ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Ministro delle finanze Rabat Signor Ministro, Con riferimento alla Convenzione conclusa tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonioreddito, conclusa firmata in data odierna odierna, La informo che il Consiglio federale svizzero, con decisione del 7 marzo 1977, ha definito nei termini seguenti la politica svizzera in materia di scambio d’informazioni: Per la Svizzera, lo scopo d’una convenzione di doppia imposizione consiste nell’evitare le doppie imposizioni internazionali; le informazioni necessarie per la regolare applicazione di una convenzione e per impedire l’uso senza causa legittima della stessa possono già essere scambiate nell’ambito delle disposizioni convenzio- nali esistenti sulla procedura amichevole, sulla riduzione delle imposte trattenute alla fonte, ecc. Da parte svizzera, una disposizione speciale sullo scambio di informazioni è super- flua giacché una clausola esplicita potrebbe infatti prevedere, conformemente allo scopo della Convenzione di doppia imposizione tra la Repubblica d’Austria Confederazione Svizzera e la Repubblica di San Marinoil Regno del Marocco, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione. 1. Con riferimento al paragrafo 2 dell’Articolo 5 Il termine “stabile organizzazione” comprende altresì un server. 2. Con riferimento al paragrafo 2dell’Articolo 10 Il riferimento alla legislazione nazionale alla lettera b) riguarda la disposizioni nazionali anti- abuso. 3. Con riferimento al paragrafo 3 dell’Articolo 16 Resta inteso che il paragrafo 3 si applica anche alle persone giuridiche che gestiscono orchestre, teatri, gruppi di danza, nonché ai membri di tali enti culturali qualora tali persone giuridiche siano sostanzialmente enti senza scopo di lucro e ciò sia certificato dall’autorità competente dello Stato di residenza. 4. Con riferimento al paragrafo 3 dell’Articolo 21 a) Ai fini del paragrafo 3 tali redditi comprendono anche il risarcimento per danni derivanti da crimini, vaccinazioni o ragioni simili. b) I redditi menzionati nel presente paragrafo non sono considerati quando si applica il metodo dell’esenzione progressiva. 5. Con riferimento all’Articolo 26 Si concorda che in caso di frode fiscale, la reciproca assistenza ai sensi dell’Articolo 26 comprenderà unicamente lo scambio delle informazioni bancarienecessarie ad un’applicazione regolare e atte ad impedire l’uso senza causa legittima della Con- venzione di doppia imposizione conclusa tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno con procedura amichevole le modalità di applicazione Colgo l’occasione per rinnovarLe, Signor Ministro, i sensi della presente disposizione, tenuto debito conto degli obblighi degli Stati contraenti nei confronti dell’Unione Europeamia più alta stima.

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Sources: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Denuncia. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenticontraenti. Ciascuno Stato Contraente contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica notificandone la denuncia per iscritto il o con un preavviso minimo di sei mesi, prima del 30 giugno dell’anno della fine di calendario successivo al ciascun anno solare a decorrere dal quinto anno dalla data di entrata successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzionevigore. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto in materia di imposizione per ogni anno fiscale applicarsi: a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, sui redditi pagati o accreditati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo al 31 dicembre dell’anno di calendario in cui è stata notificata la a quello della denuncia; b) alle altre imposte sul reddito e sul patrimonio, alle imposte relative ai periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari dei due Stati ContraentiFatta a Quito, debitamente autorizzati a tal fineil 23 maggio 1984, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO in duplice copia a Viennaesemplare originale, in data 24 novembre 2004lingua spagnola ed italiana, nelle lingue tedesca, italiana e inglese, ciascun testo facente ugualmente i due testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell’interpretazione, prevarrà Per il testo inglese. Per la Governo della Repubblica d’Austria: Dr. ▇▇dell'Ecuador Il Ministro degli affari esteri – ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Per la Repubblica di San Marino: Dr. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇All’atto Per il Governo della Repubblica italiana l'Ambasciatore d'Italia – ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica dell'Ecuador e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa in data odierna tra la Repubblica d’Austria patrimonio e la Repubblica di San Marinoper prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.. Resta inteso che: 1. Con a) con riferimento al termine «residente» utilizzato nella presente Convenzione, detto termine, per quanto concerne la Repubblica dell'Ecuador, è sinonimo di «domiciliato»; b) con riferimento all'articolo 2, paragrafo 3, se nel futuro sarà introdotta nella Repubblica italiana un'imposta sul patrimonio, la Convenzione si applicherà anche a detta nuova imposta, e la doppia imposizione sarà evitata in conformità delle disposizioni dell'articolo 24; c) per quanto concerne l'articolo 7, paragrafo 3, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione; d) con riferimento al paragrafo 2 dell’Articolo 5 Il termine “stabile organizzazione” comprende altresì un server.1 dell'articolo 26, all'espressione «indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale» si attribuisce il significato secondo cui la procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerna un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione; 2. Con riferimento al paragrafo 2dell’Articolo 10 Il riferimento alla legislazione nazionale alla lettera be) riguarda la disposizioni nazionali anti- abuso. 3. Con riferimento al paragrafo 3 dell’Articolo 16 Resta inteso che il paragrafo 3 si applica anche alle persone giuridiche che gestiscono orchestre, teatri, gruppi di danza, nonché ai membri di tali enti culturali qualora tali persone giuridiche siano sostanzialmente enti senza scopo di lucro e ciò sia certificato dall’autorità competente dello Stato di residenza. 4. Con riferimento al paragrafo 3 dell’Articolo 21 a) Ai fini disposizione del paragrafo 3 tali redditi comprendono anche il risarcimento per danni derivanti da crimini, vaccinazioni o ragioni simili. b) I redditi menzionati nel presente paragrafo dell'articolo 29 non sono considerati quando si applica il metodo dell’esenzione progressiva. 5. Con riferimento all’Articolo 26 Si concorda che in caso di frode fiscale, la reciproca assistenza ai sensi dell’Articolo 26 comprenderà lo scambio delle informazioni bancarie. Le impedisce alle autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni d'imposta previste dalla Convenzione; f) le remunerazioni corrisposte ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alle Ferrovie dello Stato italiano (FFSS), all'Amministrazione italiana delle poste e telecomunicazioni (PPTT), all'Istituto italiano per il commercio con procedura amichevole le modalità l'estero (ICE) e all'Ente italiano per il turismo (ENIT), rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche, e, per conseguenza, dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 della presente disposizione, tenuto debito conto degli obblighi degli Stati contraenti nei confronti dell’Unione EuropeaConvenzione.

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Sources: Convention for the Avoidance of Double Taxation