Denuncia. 1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare, a decorrere dal quinto anno successivo a quello di entrata in vigore. 2. In questo caso, la Convenzione cesserà di applicarsi: a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme accreditate o messe in pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di notifica della denuncia; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di notifica della denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Praga il 5 maggio 1981, in duplice esemplare in lingua italiana, ceca e francese, prevalendo quest'ultima in caso di contestazione.
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Denuncia. 1. La presente Convenzione rimarrà rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica e con un preavviso minimo di scritto almeno sei mesi, mesi prima della fine di ciascun ogni anno solare, civile dalla data a decorrere dal quinto anno successivo a quello di partire dalla quale la Convenzione è entrata in vigore.
2. In questo tal caso, la Convenzione cesserà di applicarsiessere applicabile nei due Stati contraenti:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta trattenute alla fonte, alle somme accreditate ai redditi pagati o messe in pagamento a decorrere dal accre- ditati il 1° gennaio dell'anno solare dell’anno civile successivo a quello di notifica della nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data;
b) con riferimento alle altre imposte sul redditoreddito e sul patrimonio, alle imposte relative ai periodi imponibili dovute per l’anno fiscale che iniziano a decorrere dal inizia il 1° gennaio dell'anno solare dell’anno civile successivo a quello di notifica della nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data. Fatto a Berna, il 20 marzo 2014, in due esemplari in lingua francese, spagnola e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In fede di che i sottoscritticaso d’interpretazione divergente fra il testo francese e spagnolo, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzioneprevarrà il testo inglese. Fatta a Praga il 5 maggio 1981, in duplice esemplare in lingua italiana, ceca e francese, prevalendo quest'ultima in caso di contestazione.Per il
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Denuncia. 1. La Il presente Convenzione Accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraentedegli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione l'Accordo per via diplomatica diplomatica, con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun ogni anno solare, a decorrere dal quinto anno solare successivo a quello al periodo di entrata cinque anni dalla data dell'entrata in vigore.
2vigore dell'Accordo. In questo tal caso, la Convenzione l'Accordo cesserà di applicarsiessere applicato:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme accreditate ai redditi realizzati il, o messe in pagamento a decorrere dal successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di notifica della denuncia;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai applicabili per i periodi imponibili d'imposta che iniziano a decorrere dal il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di notifica della denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la il presente ConvenzioneAccordo. Fatta a Praga il 5 maggio 1981, Fatto in duplice esemplare in lingua a Roma il giorno 21 giugno 1985, nelle lingue italiana, ceca polacca ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, e francese, prevalendo quest'ultima in caso di contestazionedubbio il testo inglese.
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Denuncia. 1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraentedegli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare, a decorrere dal quinto anno solare ed al termine di un periodo di cinque anni successivo a quello di alla data della sua entrata in vigore.
2. In questo caso, la Convenzione cesserà di applicarsisi applicherà per l'ultima volta:
a) con riferimento alle imposte prelevate riscosse mediante ritenuta alla fonte, alle somme accreditate o messe in pagamento a decorrere dal 1° gennaio fonte sui redditi pagabili al più tardi il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di notifica della denuncia;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai dei periodi imponibili d'imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di notifica della denunciasi chiudono al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente ConvenzioneConvenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatta Fatto a Praga Budapest il 5 16 maggio 1981, 1977 in duplice esemplare esemplare, in lingua italiana, ceca ungherese e francese, prevalendo quest'ultima in caso di contestazione.. Per il Governo della Repubblica italiana XXXXXXX X. XXXXXXXX Per il Governo della Repubblica popolare ungherese FALUVEGI
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Denuncia. 1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraentedegli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica diplomatica, con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun ogni anno solare, a decorrere dal quinto anno solare successivo a quello al periodo di entrata cinque anni dalla data dell'entrata in vigore.
2vigore della Convenzione. In questo tal caso, la Convenzione cesserà di applicarsiessere applicata:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme accreditate ai redditi realizzati il, o messe in pagamento a decorrere dal successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di notifica della denuncia;
b) con riferimento alle altre imposte sul redditoreddito e alle imposte sul patrimonio, alle imposte relative ai applicabili per i periodi imponibili di imposta che iniziano a decorrere dal il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di notifica della denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Praga il 5 maggio 1981, in duplice esemplare in lingua a Colombo il 28 marzo 1984 nelle lingue italiana, ceca e francesecingalese ed inglese, prevalendo quest'ultima in tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di contestazionedivergenza di interpretazione prevarrà il testo inglese.
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Denuncia. 1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraentedegli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare, a decorrere dal solare successivo al quinto anno successivo a quello solare che segue la data di entrata in vigore.
2vigore della Convenzione. In questo caso, la Convenzione cesserà di applicarsisi applicherà per l'ultima volta:
a) con riferimento alle imposte prelevate riscosse mediante ritenuta alla fonte, alle somme accreditate o messe in pagamento a decorrere dal 1° gennaio fonte sui redditi pagabili al più tardi il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di notifica della denuncia;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai dei periodi imponibili d'imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di notifica della denunciasi chiudono al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente ConvenzioneConvenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatta a Praga Lussemburgo il 5 maggio 1981, 3 giugno 1981 in duplice esemplare in lingua italiana, ceca italiana e francese, prevalendo quest'ultima in caso i due testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica italiana VALFRE' Per il Granducato di contestazione.Lussemburgo XXXXXX
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Samples: Convention to Avoid Double Taxation