Deposito cautelativo Clausole campione

Deposito cautelativo. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi: a) chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti; b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica; c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente; d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore; e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori; f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto; g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante; h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.
Deposito cautelativo. Il Contraente è tenuto a costituire in pegno presso la Società, a semplice richiesta di questa ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all’importo garantito con la presente polizza nei casi di: a) protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza; b) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente; c) inadempienze del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fideiussore in dipendenza di garanzie analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.
Deposito cautelativo. Il Contraente è tenuto a costituire in pegno presso la Società, a semplice richiesta di quest’ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all’importo garantito con la presente polizza, nei casi di: a) protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza; b) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente; c) ricezione da parte della Società dell’avviso di cui al primo comma dell’Art. 5; d) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fideiussore in dipendenza di garanzie analoghe a quella prestata con la presente polizza o di polizze fideiussorie o di fideiussioni in genere. La mancata costituzione del deposito cautelativo non può essere opposta all’Assicurato.
Deposito cautelativo. Qualora il graduale recupero dell’anticipazione non avvenga nei termini contrattuali previsti a causa di ritardi - non imputabili all’Assicurato - negli stati di avanzamento dei lavori, il Contraente sarà tenuto a costituire in deposito infruttifero presso la Società, a semplice richiesta di quest’ultima, un importo pari alla somma dei recuperi non potuti effettuare dall’Assicurato.
Deposito cautelativo. Alla firma del presente accordo, la Società/Licenziataria si riserva in alcuni casi il diritto di richiedere all'Artista/Licenziante un deposito cautelativo di Euro 300 (ad esempio nel caso in cui il presente accordo venga stipulato a più di 60 giorni dall’effettiva messa in stampa). Questo deposito verrà restituito integralmente all'Artista/Licenziante alla chiusura del progetto grafico, salvo detrazioni relative a eventuali costi di grafica, commissioni o spese accessorie sostenute dalla Società/Licenziataria nell'esecuzione dell'accordo.

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  • Deposito cauzionale A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.