Common use of Determinazione dell’indennizzo Clause in Contracts

Determinazione dell’indennizzo. Qualora lo stato di Disoccupazione perduri oltre il Periodo di Franchigia, per ciascuna rata mensile del Mutuo scadente durante il periodo di Disoccupazione successivo, l’Impresa di Assicurazione corrisponderà un Indennizzo di importo pari alla rata mensile del Mutuo medesima, comprensiva di capitale e interessi quale risulta dal piano di ammortamento finanziario del Mutuo in essere al momento del Sinistro, moltiplicata per la percentuale quota di copertura assicurativa; in caso di rata con diversa periodicità si calcola la rata mensile equivalente. Qualora l’Assicurato, che sta ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’Indennizzo per Perdita d’Impiego, desideri iniziare un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione. In tal caso, infatti, il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine di questo, come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i tre mesi.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa, Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Determinazione dell’indennizzo. Qualora lo stato di Disoccupazione perduri oltre il Periodo di Franchigia, per ciascuna rata mensile del Mutuo scadente durante il periodo di Disoccupazione successivo, l’Impresa di Assicurazione corrisponderà un Indennizzo di importo pari alla rata mensile del Mutuo medesima, comprensiva di capitale e interessi quale risulta dal piano di ammortamento finanziario del Mutuo in essere al momento del Sinistro, moltiplicata per la percentuale quota di copertura assicurativa; L’Indennizzo in caso di rata con diversa periodicità si calcola la rata mensile equivalenteSinistro sarà determinato definendo il numero dei giorni consecutivi riconosciuti strettamente necessari o sufficienti a ripristinare il normale esercizio dell’Attività Assicurata, prescindendo da cause esterne che impediscano o ritardino tale ripristino quali quelle indicate all’ Art. Qualora l’Assicurato25 – Esclusioni, che sta ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’Indennizzo per Perdita d’Impiego, desideri iniziare un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazionelett. p) e q). In tal casocondizioni standard la Compagnia o il perito da essa designato determineranno l’indennizzo, infattiovvero comunicheranno i motivi per i quali non si procederà ad Indennizzo, entro 30 giorni da quando gli stessi abbiano ricevuto, oltre alla denuncia di Xxxxxxxx, la documentazione completa di cui all’Art. 27 – Obblighi in caso di Sinistro e l’Assicurato si sia attenuto ai relativi obblighi. L’ammontare dell’Indennizzo è concordato mediante accordo diretto tra la Compagnia e l’Assicurato o persone da loro designate oppure, a richiesta della Compagnia o dell’Assicurato, mediante periti nominati uno dall’Assicurato e l’altro dalla Compagnia con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del contratto e riprenderà al termine di questo, come continuazione proprio perito; quelle del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i tre mesiterzo sono ripartite a metà.

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Samples: www.cargeas.it, www.cargeas.it

Determinazione dell’indennizzo. Qualora lo L’Indennizzo si determina applicando il grado di Invalidità Permanente da Malattia accertato alla tabella di indennizzo indicata in polizza. La risultante percentuale da liquidare è quindi applicata alla somma assicurata. Il diritto all’indennità per Invalidità Permanente da Malattia è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato decede, anche per causa diversa da quella che ha determinato la Malattia, prima che la Compagnia abbia effettuato i propri accertamenti medici sui postumi permanenti dell'Invalidità (sempre che gli eredi dimostrino la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi) o dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, ma non sia stato ancora corrisposto il relativo importo, la Compagnia paga agli eredi dell’Assicurato l’importo determinato in base alla tabella di Disoccupazione perduri oltre indennizzo indicata in polizza. La Compagnia rimborsa, fino a concorrenza dei massimali e/o somme assicurate e con i limiti indicati nella scheda dell’Opzione Assicurativa prescelta le spese indicate di seguito, rese necessarie da malattia (compreso il Periodo parto e l’aborto terapeutico) e/o infortunio avvenuto in corso di Franchigia, contratto. I massimali si intendono prestati per ciascuna rata mensile del Mutuo scadente durante il periodo di Disoccupazione successivo, l’Impresa di Assicurazione corrisponderà un Indennizzo di importo pari alla rata mensile del Mutuo medesima, comprensiva di capitale persona e interessi quale risulta dal piano di ammortamento finanziario del Mutuo in essere al momento del Sinistro, moltiplicata per la percentuale quota di copertura assicurativa; in caso di rata con diversa periodicità si calcola la rata mensile equivalente. Qualora l’Assicurato, che sta ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’Indennizzo per Perdita d’Impiego, desideri iniziare un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione. In tal caso, infatti, il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine di questo, come continuazione del Sinistro inizialeanno assicurativo, qualora persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i tre mesidiversamente indicato nella scheda dell’Opzione Assicurativa prescelta.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte, Con Assicurazioni Complementari Facoltative

Determinazione dell’indennizzo. Qualora lo stato Se l’INFORTUNIO ha come conseguenza una INVALIDITÀ PERMANENTE definitiva totale, la SOCIETÀ paga la SOMMA ASSICURATA. Se l’INFORTUNIO ha come conseguenza una INVALIDITÀ PERMANENTE definitiva parziale, l’INDENNIZZO viene calcolato sulla SOMMA ASSICURATA in proporzione al grado di Disoccupazione perduri oltre INVALIDITÀ PERMAMENENTE accertato facendo riferimento ai valori nella tabella indicata nell’allegato 1 (“Tabella INAIL”). ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE - SEZIONE INFORTUNI 6 Articolo 1910, Codice Civile. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di INVALIDITÀ PERMANENTE tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi (es.: lenti, protesi, ecc.). Se l’INFORTUNIO determina menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il Periodo valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di Franchigia, più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna rata mensile lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del Mutuo scadente durante il periodo 100%. Nei casi di Disoccupazione successivoINVALIDITÀ PERMANENTE non specificati nella tabella di cui sopra, l’Impresa di Assicurazione corrisponderà un Indennizzo di importo pari alla rata mensile del Mutuo medesimal’INDENNIZZO è stabilito in riferimento ai valori presenti nella “Tabella INAIL” (allegato 1) , comprensiva di capitale e interessi quale risulta dal piano di ammortamento finanziario del Mutuo in essere al momento del Sinistrotenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica, moltiplicata per la percentuale quota di copertura assicurativa; in indipendentemente dalla professione dell’ASSICURATO. In caso di rata perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali per il grado di INVALIDITÀ PERMANENTE, calcolate come descritto sopra (o se viene attivata la garanzia opzionale dell’articolo 2.15 “Tabella ANIA” sulla base della Tabella ANIA) sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente, fermo quanto stabilito per le persone non assicurate perché affette da particolari patologie di cui al capitolo 3 “Cosa NON è assicurato?”. L’INDENNIZZO per FRATTURA OSSEA è cumulabile con diversa periodicità si calcola la rata mensile equivalentel’INDENNIZZO per le garanzie Diarie da INFORTUNIO – Diaria da RICOVERO, DAY HOSPITAL/DAY SURGERY per INFORTUNIO – e “INABILITÀ TEMPORANEA” (se prestata per l’ASSICURATO) fino a 150 Euro giornalieri. Qualora l’AssicuratoL’INDENNIZZO per INABILITÀ TEMPORANEA, che sta ricevendo dall’Impresa “Diarie da INFORTUNIO”, “Rimborso spese di Assicurazione cura” è cumulabile con quello per morte o INVALIDITÀ PERMANENTE. di 48 C A S O S I N I S T R O Se dopo il pagamento dell’Indennizzo di un INDENNIZZO per Perdita d’ImpiegoINVALIDITÀ PERMANENTE, desideri iniziare un’attività lavorativa ma entro 2 anni dal giorno dell’INFORTUNIO ed in qualità di Lavoratore Dipendente con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione. In tal caso, infatti, il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine conseguenza di questo, come continuazione del Sinistro inizialel’ASSICURATO muore, qualora persista la DisoccupazioneSOCIETÀ corrisponde ai beneficiari designati o, in assenza, agli eredi dell’ASSICURATO in parti uguali, la differenza tra l’INDENNIZZO pagato e quello da corrispondere per il caso di morte, ove quest’ultimo sia superiore; non verrà invece richiesto alcun rimborso nel caso in cui l’importo già corrisposto per l’INVALIDITÀ PERMANENTE fosse superiore al CAPITALE da corrispondere per il Caso Morte. Si precisa Se l’ASSICURATO, per causa indipendente dall’INFORTUNIO che ha determinato un’INVALIDITÀ PERMANENTE a suo carico, muore: ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE - SEZIONE INFORTUNI • prima che i postumi permanenti stabilizzati siano stati accertati mediante visita medico legale da parte di un professionista incaricato dalla SOCIETÀ, l’INDENNIZZO verrà corrisposto in parti uguali ai beneficiari designati in POLIZZA o, se non sono stati designati, in parti uguali agli eredi individuati secondo le norme della successione legittima o testamentaria, purché i postumi permanenti siano obiettivamente accertabili sulla base della documentazione sanitaria prodotta; • dopo che i postumi permanenti stabilizzati siano stati accertati mediante visita medico legale da parte di un professionista incaricato della SOCIETÀ, l’INDENNIZZO verrà corrisposto in parti uguali ai beneficiari designati in POLIZZA o, se non sono stati designati, in parti uguali, agli eredi individuati secondo le norme della successione legittima o testamentaria. In caso di mancato accordo sull’accertabilità dei postumi permanenti stabilizzati e/o sulla loro quantificazione, è possibile comunque ricorrere all’”arbitrato irrituale” dell’articolo 4 per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i tre mesi.la risoluzione delle controversie tra le PARTI. I N C A S O D I S I N I S T R O

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Samples: Assicurazione Infortuni Globale Sezione Infortuni