Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici. Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l’Assicurazione è operante per la Responsabilità civile dell’Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento dannoso commesso da uno o più Dipendenti Tecnici come definiti in polizza. L’Assicurazione è estesa Danni Materiali connessi all’esercizio dell’attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle “Definizioni” di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:
a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
b) geologo, in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione;
c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti- rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all’errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi.
d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.lgs 50/2016 e xx.xx. e ii;
e) “responsabile del procedimento” di cui al D.lgs 50/2016 e xx.xx. e ii.. L'Assicurazione è altresì operante:
f) per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese nell’Assicurazione anche le attività di:
Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici. Data Il Contraente
Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici. Data Il Contraente …………………………. …………………………. DEFINIZIONI VALIDE PER LE COPERTURE PROGETTISTA E VERIFICATORE INTERNI Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:
Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici. Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l’Assicurazione è operante per la Responsabilità civile dell’Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento dannoso commesso da uno o più Dipendenti Tecnici come definiti in polizza.
a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
b) geologo, in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione;
c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.lgs 163/06 e ss.mm.ii;
e) “responsabile del procedimento” di cui al D.lgs 163/06 e ss. mm. e ii..
f) per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi,
g) acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese nell’Assicurazione anche le attività di:
Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici. Fermo quanto previsto dagli artt. 3.1 e 3.2 ed agli artt. 3.4.1, 3.4.3, 3.4.5, 3.4.8 nonché nell’ambito dei massimali convenuti di cui alla successiva Sezione 6, valgono anche le seguenti ulteriori garanzie per la Responsabilità civile vicaria del Contraente/Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi fatto illecito compiuto da uno o più Dipendenti tecnici come definiti in polizza. La copertura assicurativa è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all’esercizio dell’attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle “Definizioni” di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:
a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
b) geologo, in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione;
c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D. Lgs. 50/2016 e dal regolamento di attuazione;
e) “responsabile del procedimento” di cui al D. Lgs. 50/2016. Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un’azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura. L’Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalla norma vigente di cui al D. Lgs. 50/2016, relativa all’attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04. La copertura assicurativa comprende anche:
1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l’esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
2. per ultimazione lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze, ancorchè il contratto sia in vigore:
a) sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
b) consegna, anche provvisoria, delle opere al committente;
c) uso delle opere secondo destinazione;
3. le spese imputabili all’Assicu...
Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici. Art. B.10 Art. B.11 Responsabilità civile professionale di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Precisazione per attività svolta ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Clausola di accordo
Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici. Data Il Contraente CONDIZIONI DI POLIZZA PER LA COPERTURA DEL PROGETTISTA INTERNO
Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici. Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l’assicurazione è operante per la responsabilità derivante all’assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per eventi dannosi commessi da uno o più dipendenti tecnici come definiti in polizza, compresa la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, come previsto dal D.Lgs. 50/2016 art. 24, comma 4 ss.mm.ii. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106, commi 9 e 10 ss.mm.ii. sono coperti anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato, a carico dell’Ente maggiori costi come previsto all’articolo ESTENSIONE DELLA COPERTURA PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO DI CUI AL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. L’assicurazione è estesa ai danni materiali connessi all’esercizio dell’attività di dipendente tecnico come descritta nelle definizioni di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:
a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici. Art. B.10 Art. B.11
Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici. Data Il Contraente DEFINIZIONI ADDIZIONALI Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato: