Danni indiretti Clausole campione
Danni indiretti. In caso di Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio del Veicolo indicato in Polizza o di suo sequestro amministrativo a seguito di Sinistro R.C.A., la Società corrisponde la somma di € 10,00 per ciascun giorno di comprovata inutilizzabilità dello stesso, fino alla concorrenza di € 200,00 per Sinistro e per annualità assicurativa. La somma viene riconosciuta dal giorno della denuncia del Sinistro alla Società. Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione: • in caso di Xxxxx o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità; • in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità; • in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità; • in caso di sequestro amministrativo, della copia del provvedimento.
Danni indiretti. Vodafone non risponderà di ogni eventuale danno e/o malfunzionamento della rete e/o dei dispositivi del Cliente, che non siano direttamente conseguenti agli interventi richiesti dal Cliente, tra quelli sopra indicati ed eseguiti dal Partner incaricato da Vodafone. In ogni caso il risarcimento del danno diretto e/o ogni altra richiesta di rifusione di spese non potrà essere superiore al corrispettivo previsto per il Servizio.
Danni indiretti. E' in ogni caso escluso, e tanto si prevede anche in deroga degli artt. 1223 e segg. c.c., qualsivoglia risarcimento dovuto dallo Spedizioniere per danni indiretti (quali, con indicazione che ha natura puramente esemplificativa e non è in alcun modo esaustiva: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione del trasporto). In particolare, per spedizioni di campioni e di beni o merci che il mandante o il mittente abbiano espressamente indicato come destinate a fiere, esposizioni, eventi e simili, il risarcimento (se dovuto) è limitato all’importo del nolo pattuito.
Danni indiretti. L'assicurazione è estesa al danno indiretto derivante dalla forzata impossibilità d'uso del veicolo identificato in Polizza in conseguenza di incendio con distruzione totale del veicolo o furto senza ritrovamento dello stesso. L'assicurazione si intende prestata sulla base di un indennizzo di 11 euro per ciascun giorno in cui si è avuta la predetta impossibilità d'uso, con il massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa, che sarà corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia all'impresa e con termine al giorno antecedente l'inserimento in garanzia di un nuovo veicolo.
Danni indiretti. Sospensione di attività a qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Danni indiretti. L’assicurazione è estesa ai danni indiretti derivanti dall’impossibilità di utilizzare l’autoveicolo a causa di incendio totale o furto totale. La garanzia prevede il pagamento di Euro 12,00 per ciascun giorno di mancato utilizzo, per un massimo di 30 giorni. La somma viene riconosciuta dalle ore 24 del giorno della denuncia del sinistro alla Società, fino al momento della comunicazione da parte dell’Autorità dell’eventuale ritrovamento dell’autoveicolo. È in ogni caso escluso l’indennizzo per i giorni di fermo del veicolo per riparazioni.
Danni indiretti. In caso di perdita totale dell’autoveicolo assicurato, in conseguenza di sinistro incendio, furto o rapina indennizzabile a termini di polizza, purché siano operanti le suddette garanzie, oppure nel caso che il veicolo stesso sia stato sottoposto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria in conseguenza di incidente della circolazione l’assicurazione è estesa al danno indiretto derivante dalla forzata impossibilità d’uso dell’autovettura identificata in polizza. L’assicurazione si intende prestata sulla base di un indennizzo di € 15,00 per ciascun giorno in cui si è avuta la predetta impossibilità, con il massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa, che sarà corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia alla Società e con termine al giorno antecedente l’inserimento in garanzia di una nuova autovettura.
Danni indiretti. Nei casi di cui all'articolo 9.2, PTC non sarà responsabile di danni indiretti, consequenziali o del lucro cessante.
Danni indiretti. Nel caso di forzata inattività dell’esercizio assicurato, causata da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la Compagnia, fermo quanto previsto alla voce “Limite mas- simo di Indennizzo” del capitolo “In Caso di Sinistro” Incendio e Furto, riconoscerà all’Assicurato un importo for- fettario di 200 euro per ogni giorno lavorativo di totale for- zata inattività, purché di durata superiore a 7 giorni lavora- tivi e sino ad un massimo di 45 giorni per Xxxxxxxx.
Danni indiretti. L’Impresa, nel caso di indisponibilità del veicolo assicurato intervenuta a seguito di perdita totale conseguente a incendio o furto senza ritrovamento o di sequestro amministrativo a seguito di sinistro RCA comprovato da idonea documentazione, corrisponde all’Assicurato la somma di € 200, per evento e per annualità assicurativa, per le spese di immediata necessità, pur se non documentate.