Detraibilità fiscale dei premi. Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di Euro 1.291,14, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato – se persona diversa dal Contraente – risulti fiscalmente a carico di quest’ultimo. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d’imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di Euro 1.291,14. In virtù della detrazione d’imposta, il costo effettivo della copertura “rischio” potrebbe risultare inferiore ai premi versati.
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Samples: Temporary Life Insurance Contract, Contratto Di Assicurazione Temporanea in Caso Di Morte E Malattie Gravi
Detraibilità fiscale dei premi. Sui Nel caso in cui il Contraente sia persona fisica, i premi versati per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino danno diritto annualmente ad un massimo di Euro 1.291,14, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d’imposta ai fini IRPEF dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente nella misura del 19% dei premi stessie per gli importi massimi previsti dalla normativa vigente. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato – l’Assicurato, se persona diversa dal Contraente – Contraente, risulti fiscalmente a carico di quest’ultimo. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d’imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di Euro 1.291,14previsto dalla normativa vigente. In virtù della detrazione d’imposta, il costo effettivo della copertura “rischio” potrebbe risultare inferiore ai premi versati. Nel caso in cui il Contraente sia persona giuridica l’eventuale trattamento fiscale del premio dipenderà dalla normativa e dalle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti e da una serie di elementi fra i quali la natura del rapporto fra Contraente e Assicurato.
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Samples: Temporary Life Insurance Contract
Detraibilità fiscale dei premi. Sui premi Nel caso in cui i premi, versati per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o il rischio di non autosufficienza Autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di Euro 1.291,14concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente, viene è riconosciuta annualmente al Contraente dipendente assicurato una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi. Per poter beneficiare su di un importo massimo di 1.291,14 euro; si precisa altresì che gli stessi costituiscono base imponibile previdenziale, ai fini della detrazione è necessario che l’Assicurato – se persona diversa dal Contraente – risulti fiscalmente a carico di quest’ultimocontribuzione INPS. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati pagati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di pagati dall’Assicurato per le assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d’imposta)infortuni, fermo restando il sopraindicato limite massimo di Euro 1.291,141.291,14 euro. In virtù della detrazione d’imposta, il costo effettivo della copertura “rischio” potrebbe risultare inferiore ai ogni caso l’importo dei premi versativersati dal datore di lavoro costituisce onere deducibile dal reddito di impresa.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Di Rendita Vitalizia
Detraibilità fiscale dei premi. Sui premi versati Se l’assicurazione ha per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi il rischio di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) a condizione che l’Assicurato sia lo stesso Contraente o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidianapersona fiscalmente a suo carico, fino i premi danno diritto ad un massimo di Euro 1.291,14, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d’imposta del 19% dall’imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF nella misura IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. L’importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare € 1.291,14. In particolare, ai sensi del D.Lgs 47/2000, relativamente ad ogni periodo di imposta (normalmente coincidente con l’anno solare) a fronte dei premi relativi alle Assicurazioni in forma Temporanea Caso Morte versati in tale periodo, è attualmente consentita una detrazione di imposta del 19% dei premi stessiversati fino ad un importo massimo di 245,32 euro, ottenuto applicando l’aliquota del 19% all’importo massimo di € 1.291,14. Per poter beneficiare In virtù della detrazione è necessario che riduzione di imposta della quale l’Assicurato – se persona diversa dal Contraente – risulti fiscalmente viene a carico beneficiare, il costo effettivo dell’assicurazione risulta inferiore al premio versato. Concorrono alla formazione di quest’ultimo. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai tale importo anche i premi versati per le delle assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (2001, che conservano il diritto alla detrazione d’imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di Euro 1.291,14. In virtù della detrazione d’imposta, il costo effettivo della copertura “rischio” potrebbe risultare inferiore ai premi versatiimposta.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Detraibilità fiscale dei premi. Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di Euro 1.291,14, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato – - se persona diversa dal Contraente – - risulti fiscalmente a carico di quest’ultimo. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d’imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di Euro 1.291,14. In virtù della detrazione d’imposta, il costo effettivo della copertura “rischio” potrebbe risultare risulta inferiore ai premi versati.
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Detraibilità fiscale dei premi. Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di Euro 1.291,14, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato – il Contraente/Assicurato, se persona diversa dal Contraente – contribuente, risulti fiscalmente a carico di quest’ultimo. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d’imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di Euro 1.291,14. In virtù della detrazione d’imposta, il costo effettivo della copertura “rischio” potrebbe risultare inferiore ai premi versati.
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Samples: Temporary Life Insurance Contract
Detraibilità fiscale dei premi. Sui premi versati Le assicurazioni per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi il caso di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino danno diritto ad un massimo di Euro 1.291,14, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura dall’imposta sul reddito delle persone fisiche alle condizioni e nei limiti del 19% dei plafond di detraibilità fissati dalla legge. T assazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni. Xxxx Xxxxx: I premi stessi. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato – se persona diversa dal Contraente – risulti fiscalmente a carico di quest’ultimo. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le relativi alle garanzie Danni sono soggetti ad un’imposta sulle assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d’imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di Euro 1.291,14. In virtù della detrazione d’imposta, il costo effettivo della copertura “rischio” potrebbe risultare inferiore ai premi versatidel 2.5%.
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Detraibilità fiscale dei premi. Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di Euro 1.291,14, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato – - se persona diversa dal Contraente – - risulti fiscalmente a carico di quest’ultimo. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d’imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di Euro 1.291,14. In virtù della detrazione d’imposta, il costo effettivo della copertura “rischio” del contratto potrebbe risultare inferiore ai premi versati.
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Detraibilità fiscale dei premi. Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di Euro 1.291,14, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato – - se persona diversa dal Contraente – - risulti fiscalmente a carico di quest’ultimo. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d’imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di Euro 1.291,14. In virtù della detrazione d’imposta, il costo effettivo della copertura “rischio” potrebbe risultare inferiore ai premi versati.
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