Differenziale storico-artistico. Ad integrazione della somma assicurata per la partita “Beni immobili”, l’Assicuratore presta la propria garanzia fino all’importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente Capitolato di polizza. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dalla Contraente o dall’Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico. In deroga all’Art. 1907 Codice Civile, l’importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l’applicazione della regola proporzionale. In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica della Contraente o dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.
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Samples: Insurance Policy Agreement, Contratto Di Assicurazione
Differenziale storico-artistico. Ad integrazione della somma assicurata per la partita “Beni immobili”, l’Assicuratore La Società presta la propria garanzia fino all’importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) anche per i maggiori danni che gli enti assicurati, assicurati con particolari qualità storico/artistiche, possano storico- artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente Capitolato di polizzafunzionale. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, pavimentazioni, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, statue, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restaurorestauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dalla Contraente o dall’Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storicostorico e/o artistico. In deroga all’Art. 1907 Codice Civile, l’importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l’applicazione della regola proporzionale. In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica della Contraente o dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora fin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici beni storici e Culturali culturali competente nel per territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito perito comune. La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, nei termini stabiliti in Sezione VIII MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.
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Samples: Insurance Policy
Differenziale storico-artistico. Ad integrazione della Nella somma assicurata per la alla partita “Beni immobili”, l’Assicuratore la Società presta la propria garanzia fino all’importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) anche per i maggiori danni che gli enti assicurati, assicurati con particolari qualità storico/artistiche, possano -artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal nella presente Capitolato di polizza. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restaurorestauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dalla Contraente o dall’Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storicostorico e/o artistico. In deroga all’Art. 1907 Codice Civile, l’importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l’applicazione della regola proporzionale. In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica della Contraente o dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora fin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici beni storici e Culturali culturali competente nel per territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito perito comune.. Guasti alle apparecchiature elettroniche ( NON OPERANTE )
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Samples: Insurance Agreement
Differenziale storico-artistico. Ad integrazione della somma assicurata per la partita “Beni immobili”, l’Assicuratore la Società presta la propria garanzia fino all’importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente Capitolato di polizza. .. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dalla Contraente o dall’Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico. In deroga all’Art. 1907 Codice Civile, l’importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l’applicazione della regola proporzionale. In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica della Contraente o dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.
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Samples: Assicurazione
Differenziale storico-artistico. Ad integrazione della somma assicurata per la partita “Beni immobiliFabbricati”, l’Assicuratore la Società presta la propria garanzia fino all’importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) 1.000.000,00 per sinistro, per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente Capitolato di polizzacontratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dalla Contraente o dall’Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico. In deroga all’Artall’art. 1907 Codice Civile, l’importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l’applicazione della regola proporzionale. In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica della Contraente o dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.
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Samples: Insurance Policy