Lotto n° 1 Capitolato Speciale
Lotto n° 1 Capitolato Speciale
POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE
stipulata tra
Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx S.r.l. Via Foro Boario, 27 44122 FERRARA ( FE ) |
E |
(indicare Società ) …………………………….. ……………………………… |
Decorrenza: ore 24 del 28/02/2019
Prima rata: ore 24 del 28/02/2019 – ore 24 del 30/06/2019
Scadenza finale: ore 24 del 30/06/2021
Scadenza annuale: ore 24 del 30/06
Rateazione semestrale per il pagamento del premio ( vedasi art. 4 Sezione 2 )
Sezione 1 – Definizioni, attività e partite assicurate
Art. 1 – Definizioni
Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Allagamento: | Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua o altri liquidi, diverso da inondazioni e/o alluvioni. |
Annualità assicurativa: | Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell’assicurazione. |
Apparecchiature elettroniche: | Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, anche se installato su automezzi, impiegato per l’ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato o dal medesimo è soggetto a controllo quali, ad esempio: ✓ Apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, tubi e valvole. ✓ Apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione. ✓ Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, telefoni anche cellulari, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unita fisse di monitoraggio, sistemi antifurto e di allarme in generale, conduttori esterni ed altre macchine e strumenti elettronici in uso all’assicurato, anche se di proprietà di terzi, ivi comprese le reti di telecomunicazioni interne nelle loro componenti hardware. ✓ Altre apparecchiature specifiche per l’esercizio dell’attività istituzionale, compresi gli apparecchi ad impiego mobile, situate sia al coperto che all'aperto. ✓ Impianti semaforici, illuminazione pubblica. ✓ I supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritte. |
Apparecchiature ad impiego mobile: | ✓ Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. ✓ Sistemi di preparazione di campioni ambientali per I'analisi di microinquinanti organici e sistema analitico gascromatografico a spettrometria, cabine di monitoraggio inquinamento, laboratorio mobile per il monitoraggio atmosferico. ✓ A titolo esemplificativo e non limitativo, personal computer (fissi e portatili), telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc. ✓ Supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile. |
Assicurato: | Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
Assicurazione: | Il contratto di Assicurazione |
Autocombustione: | Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma |
Automezzi: | Autovetture, motocicli, autocarri e motocarri in dotazione alla Contraente ovunnque, sottotetto o all’aperto, nelle ubicazioni e nell’ambito delle pertinenze della Contraente. |
Beni assicurati: | La presente Assicurazione ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, sub- locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia, deposito, possesso, o in uso o in detenzione, o comunque nelle disponibilità dell’Assicurato, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant’altro inerente l’espletamento delle attività del Contraente e degli Assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso. Limitatamente ai beni per i quali sono stipulati separati contratti assicurativi (leasing), l’assicurazione vale per le garanzie prestate dalla presente polizza, ma non presenti nella copertura “leasing”. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero se tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla partita “Contenuto”. Resta inteso che per l’individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente. Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l’esistenza di costruzioni (anche in misura preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili. I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l’attività potrà essere svolta ovunque nell’ambito dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi; in particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi. I beni si intendono garantiti anche se posti all’aperto e/o a bordo di automezzi per destinazione propria e/o per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell’inizio del viaggio o delle operazioni di scarico. Le attrezzature che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi. Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private. I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell’attività istituzionale del Contraente come previsto dai propri atti e regolamenti, dalla legge, da norme o disposizioni della Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolta, inclusi attività e servizi che in futuro potranno essere espletati. A titolo esemplificativo e non limitativo si intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi, aziende agricole, cimiteri civili e militari e a qualsiasi altra attività accessoria del Contraente. I beni mobili ed immobili, in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività. |
Broker: | Marsh S.p.A. iscritta al R.U.I. al n° B000055861 |
Comunicazioni: | Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l’avvenuta |
comunicazione | |
Conduttori esterni: | Cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l’esterno. |
Connessioni ed infrastrutture: | Recinzioni, piazzali e strade, fognature e cunicoli esterni ai fabbricati, raccordi ferroviari e stradali, insegne, cancelli, comprese relative fondazioni e basamenti. |
Contenuto e beni differenti dai beni immobili | A titolo esemplificativo e non limitativo: ✓ Beni mobili in genere. ✓ Apparecchiature, attrezzature e macchinari come definite alla voce “Macchine” del presente articolo. ✓ Apparecchiature e sistemi elettronici come definiti alla voce “Apparecchiature elettroniche” del presente articolo ed attrezzature in genere non al servizio dei fabbricati come definite nella corrispondenti voci del presente articolo. ✓ “Programmi in licenza d’uso” come definiti dal presente articolo. ✓ Attrezzatura componente la rete Wl Fl, impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati, impiantistica fissa esterna di rilevazione, sorveglianza, segnalazione, compresa quella stradale, impianti semaforici ovunque ubicati. ✓ Calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse. ✓ Mobilio, arredi, opere d'arte, arredi sacri, oggetti di ornamento, abbellimento ed utilità, tappeti, il tutto anche d’antiquariato. ✓ Distributori automatici di cibi e bevande, materiale di consumo e merci. ✓ Macchine d’ufficio, attrezzature antinfortunistiche, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ventilatori, umidificatori, registri, stampati, cancelleria, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza, casseforti. ✓ Indumenti, valori ed altri oggetti personali (con esclusione dei veicoli immatricolati al P.R.A.), di normale uso, di proprietà dei dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori e/o visitatori. ✓ Merci e materie prime in genere, materiale occorente per l’attività dell’assicurato, presidi e dispositivi sanitari di sicurezza, prodotti farmaceutici, ingredienti di lavorazione, semilavorati, imballaggi, recipienti, derrate alimentari, pezzi di ricambio già acquistati ed immagazzinati sia presso ubicazioni della Contraente che presso terzi. ✓ Archivi cartacei e informatici, documenti, disegni, registri, referti, immagini, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, software e programmi informatici; clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. ✓ Mezzi di traino e trasporto. Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell’Assicurato. ✓ Apparecchiature ad impiego mobile assicurate pertanto anche durante I'impiego al di fuori del luogo d'installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano. |
✓ Qualsiasi mezzo di locomozione non iscritto al P.R.A., compresi mezzi a mano. ✓ Combustibili, lubrificanti, infiammabili, merci speciali, gas tecnici, materiali tossici nocivi inquinanti, residui di lavorazione, rifiuti urbani e speciali. ✓ Tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nelle definizione di Fabbricato. Quant’altro, anche se non specificatamente elencato, normalmente pertinente e necessario all’esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal Contraente, che non rientri nella definizione di “Fabbricati”. Il tutto anche se all’aperto se per sua naturale destinazione e comunque durante le operazioni di carico e scarico. | |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione |
Contratto di manutenzione: | Il Contratto di Assistenza Tecnica le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico, parti di ricambio e manodopera. |
Cose assicurate: | Beni oggetto di copertura assicurativa; sono detti anche beni e enti assicurati. |
Danni indiretti: | Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. |
Danni materiali diretti e consequenziali: | I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale é prestata l’assicurazione ed, in tale ipotesi, anche i danni materiali che subiscono altre cose assicurate, non direttamente colpite dall’evento, purchè in conseguenza dell’evento stesso. |
Dati: | Insieme d’informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi. |
Dipendenti: | Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l’Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell’esercizio della attività descritta in polizza, inclusi: ✓ le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l’attività sia diversa da quella descritta in polizza; ✓ quelli per i quali l’obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall’Assicurato; ✓ quelli per i quali l’Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l’obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall’Assicurato; Sono parificati a dipendenti; ✓ i consulenti o collaboratori esterni nell’esercizio delle mansioni loro affidate dall’Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione; ✓ i dipendenti di imprese Terze, addetti alia pulizia dei locali e quelli addetti alia manutenzione dei beni immobili e dei relativi impianti, che prestano servizi per I'Assicurato anche in via temporanea. |
Eventi sociopolitici: | I danni verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi in genere. |
Esplodenti: | Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; c) e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. |
Esplosione: | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità. |
Estorsione: | Il caso in cui I'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso I'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. |
Beni Immobili: | A titolo esemplificativo e non limitativo: ✓ L’intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, passaggi coperti, gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, minori dipendenze e simili, strade e piazzali) compresi fissi, infissi, grondaie, camini, cunicoli, lastre, vetrate, opere di fondazione od interrate, muri di recinzione in genere, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, citofoni, antenne televisive centralizzate, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione come tensostrutture, serre, pontili, attracchi, passerelle, palloni geodetici, pressostatici ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, armadi a muro e boiseries omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue e ciò che rappresenta valore artistico. ✓ Opere murarie e di finitura in generale, salvo che non siano naturale completamento di singoli macchine od apparecchi. ✓ Fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione o riparazione. ✓ Zone alberate, giardini e parchi, anche con alberi ad alto fusto, e quanto possa trovarsi in tali aree. ✓ Pannelli fotovoltaici integrati e collettori solari integrati. ✓ La rete di illuminazione pubblica, per tale intendendosi la rete di alimentazione interrata e non, pali a sostegno dei corpi illuminanti (proiettori, gruppi ottici, cappe di chiusura ecc), centraline, stabilizzatori, centralino di comando e quant'altro a completamento e servizio delle reti stesse. ✓ Le addizioni e le migliorie apportate ai locali anche se il Contraente non ne è il proprietario. ✓ Ponti, gallerie, sottopassi e le strutture edili in genere ✓ Passaggi a livello ✓ Nella valorizzazione sono compresi i costi per connessioni, infrastrutture, spese progettazione, direzione lavori, calcolo e collaudo, scavi, contributi per il rilascio della concessione edilizia, opere di urbanizzazione ed ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi e/o disposizioni. Rientrano nella voce beni immobili anche giardini e parchi, alberi anche ad alto fusto e quanto possa trovarsi in tali aree o rientri nell’ambito dell’arredo di pertinenza pubblica. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. |
Fenomeno elettrico: | Danni causati a macchine, impianti, apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere, circuiti e simili per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, sbalzi di tensione (compreso black-out ed eventi similari) od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati. |
Fermentazione: | Trasformazione chimica della materia organica. |
Fotovoltaico e solare: | Per Fotovoltaico e solare si intendono Impianti e apparecchiature per la produzione di energia elettrica e termica tramite: pannelli fotovoltaici, collettori solari termici, supporti e staffe di fissaggio, inverter, accumulatori termici, apparecchiature di controllo e rilevazione e, ove presenti, trasformatori o sistema d’allarme antintrusione. |
Franamento: | Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto ad infiltrazioni. |
Franchigia: | La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che per ciascun sinistro resta a carico dell’assicurato. |
Furto: | Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene. |
Guasti alle apparecchiature elettroniche: | Il danno oppure la rottura che compromette il regolare funzionamento di un sistema o di una apparecchiatura elettronica, conseguente ad un fenomeno interno che rende visibile o rilevabile: • una avaria o “failure”, corrispondente ad un cambiamento fisico nell’hardware; • un guasto o “fault”, corrispondente ad una situazione anomala dell’hardware o del software, che può essere causata da avaria, errori progettuali, interferenze ambientali o errori di tipo umano; • un errore, corrispondente alla manifestazione di un guasto durante l’esecuzione di un programma. |
Implosione: | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. |
Incendio: | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. |
Infiammabili: | Sostanze e prodotti non classificabili “esplodenti” ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali – che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente s’infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V. |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Inondazioni e/o alluvioni: | Fuoriuscita, sotto l’azione di qualunque causa, di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
Infrastruttura ferroviaria | sistema costituito dagli impianti, beni e strutture funzionali alla circolazione ferroviaria comprensivo della Sede ferroviaria, consistente nell'armamento (rotaie, delle traverse, dei deviatoio e degli organi di attacco) e nella massicciata ferroviaria (complesso di pietrisco su cui poggia l'armamento), nel corpo stradale (sede stradale, opere d'arte, di difesa e di protezione) ed inclusivo degli impianti specialistici e tecnologici funzionali per il trasporto, quali gli impianti di Segnalamento e Sicurezza, gli impianti di Elettrificazione, gli impianti per le telecomunicazioni e le radiotelecomunicazioni ferroviarie e tutto quanto accessorio complementare ed integrante. |
Macchine: | Macchine, macchinari, meccanismi, apparecchi, apparecchiature (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale completamento), impianti, strumentazione in genere, attrezzature ed apparecchiature tecniche in genere, presenti nei fabbricati o all'esterno dei medesimi ivi compresi i conduttori esterni. |
Massimale per sinistro o | La massima esposizione della Società per ogni sinistro. |
limite di indenizzo: | |
Opere d’arte: | ✓ Statue, sculture, gessi, stampe, disegni. ✓ Quadri, dipinti, mosaici, arazzi. ✓ Libri, incunaboli, manoscritti, pergamene, periodici, carteggi, archivi e documenti storici. ✓ Monete, pietre, perle, metalli preziosi, collezioni in genere anche fragili. ✓ Raccolte scientifiche, antichità o numismatiche, metalli preziosi. ✓ Armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, fotografie. ✓ Arredi, strumenti musicali, globi. ✓ Reperti storici ed archeologici. ✓ Mobili e arredi dei musei e degli altri palazzi comunali aventi carattere storico-artistico. ed in generale cose aventi valore artistico, storico, archeologio od affettivo. |
Polizza: | Il documento che prova l’assicurazione. |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Primo rischio assoluto: | La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 del Codice Civile. |
Programmi: | Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che I'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati. |
Programmi in licenza d’uso: | Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che I'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per fini e periodo di tempo -limitato (uso temporaneo) o illimitato (uso permanente) - specificati nel contratto stesso. |
Rapina: | La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. |
Rischio: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Rischio locativo: | La responsabilità dell’Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del c.c. per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione dell’assicurato in conseguenza di evento garantito dalla presente polizza. |
Sabotaggio: | Si intende un atto di chi distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività. |
Scoperto: | La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro resta a carico dell’assicurato. |
Scoppio: | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Smottamento: | Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto ad infiltrazioni di acqua o altri fluidi. |
Società: | L’Impresa di Assicurazioni nonché le coassicuratrici. |
Sovraccarico neve: | Il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o struttre tale da provocare danni ai beni. Sono |
compresi i danni ai beni immobili e al loro contenuto | |
Supporti dati: | Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente. |
Xxxxxxxxx: | Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”. |
Terrorismo: | Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. |
Terzi interessati: | Le altre persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse giuridicamente rilevante sui beni oggetto dell’assicurazione. |
Ubicazione: | Luoghi ove, in una stessa area non discontinua anche se suddivisa, si svolge l’attività dell’assicurato, anche all’aperto, inclusi i cantieri (anche mobili e/o temporanei) o dove insistono permanentemente o temporaneamente i beni dell’assicurato, anche presso terzi. Luoghi tra di loro confinanti ed accessibili da una o più ubicazioni fra di loro collegate, si considerano come un’unica ubicazione. |
Valore intero: | La forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 c.c. |
Valori: | Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili per omaggi e premi, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore. |
Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione
del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d’ora alla facoltà concessale dal disposto dell’art.1910 del Codice Civile.
Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.
Si prende atto che per i beni elettronici sussiste separata polizza elettronica nr. 0541512498119 con la compagnia UnipolSai, Pertanto la presente polizza non opera per i suddetti beni.
Art. 3 - Durata del contratto
L’Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio. Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto,
salvo diverso accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza senza obbligo di disdetta.
Si conviene che le parti, a partire dal 30/06/2020, hanno la facoltà di recedere dal contratto con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.
E’ inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché la prima rata di premio venga versata entro i 60 giorni successivi all’effetto stesso.
I premi successivi a tale prima rata vengono corrisposti dal Contraente con applicazione di una rateazione semestrale, ossia al 30/06 e 30/12 di ogni annualità assicurativa. La scadenza anniversaria deve intendersi fissata al 30 giugno.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."
Art 5 – Recesso per sinistro (Opzione base)
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 12 – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
Art. 5 – Xxxxxxx xxx xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 0: vale 2 punti – xxxxxx xxxxxx di offerta tecnica)
Non si applica al presente contratto.
Art. 6 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 8 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.
Art. 9 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 10 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato
dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 11 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 12 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio (Opzione base)
La Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:
sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
Art. 12 - Obbligo di fornire dati sull’xxxxxxxxx xxx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 0: vale 1 punti – xxxxxx xxxxxx di offerta tecnica)
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31/12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
xxxxxxxx denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento
dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura massima di € 25,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 13 - Coassicurazione e delega (opzionale)
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle
coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le
Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 14 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Xxxxx SpA con sede operativa in Xxxxxxx - Xxx Xxxxxxxxxx x. 0 -Tel. 051/0000000 Fax: 051/251083, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con
effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Art. 15 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
d) La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
e) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 17 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall’Assicurato.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal o Contraente, dall'Assicurato e dalla Società.
In caso di sinistro, spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento o ed alla liquidazione dei danni. I Xxxxx interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.
L'accertamento e la liquidazione dei danni cosi effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con I'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alia gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni cosi effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Xxxxx interessati che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo e colpa grave, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 C.C. purché l’assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile e nei limiti dell’importo di cui l’assicurato si rivale, chiunque esso sia. In tal caso la Società potrà esercitare il diritto di rivalsa, salvo per la parte di danno rimasta scoperta da assicurazione per effetto dell’applicazione di scoperti, franchigie o limiti di indennizzo.
La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da dolo o da comportamenti colposi, ai sensi dell’art. 1900 C.C., delle persone di cui l’assicurato deve rispondere a norma di Xxxxx, escluso comunque il caso di dolo del Legale Rappresentante. In caso di dolo la Società conserva la possibilità di agire in rivalsa per gli oneri sostenuti nei confronti del responsabile dell’atto.
Art. 19 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Sezione 3 – Condizioni di assicurazione
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione
La Società indennizza tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che “consequenziali”, causati ai beni assicurati ovunque ubicati ( anche presso terzi, dipendenti, amministratori ) da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del Beneficiario,
Si conviene inoltre che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dall'assicurazione, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o perdite e deterioramenti in genere ai beni assicurati, I'assicurazione coprirà anche tali danni, perdite o deterioramenti.
Sono parificati ai danni materiali i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli arrecati dall’assicurato o da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto
Art. 2 - Esclusioni
La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente ad indennizzare i danni causati da:
a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi Governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
b) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) dolo, giudizialmente accertato, del Contraente e/o dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri;
d) appropriazione indebita; smarrimento; saccheggio; xxxxxxxx e/o sparizioni riscontrati/e nel corso di inventari.
e) danni indiretti di qualsiasi natura, fatto salvo quanto previsto all’articolo “Maggiori costi – Spese Extra” e “Perdita Pigioni”;
f) durante il trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree di competenza dell’assicurato;
g) inquinamento di aria, acqua, suolo.
h) deperimento, usura, logorio causati da naturale uso o funzionamento;
i) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione.
j) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
k) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei beni immobili e/o macchinari assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro", "Oneri di urbanizzazione – ordinanze di Autorità”;
l) limitatamente agli enti ricompresi nella definizione di “apparecchiature elettroniche”, i danni derivanti da volontaria inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio delle cose assicurate; i danni cagionati a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate; i danni oggetto delle prestazioni dei contratti di manutenzione stipulati dall’Assicurato o di cui deve rispondere il produttore o il venditore; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete, salvo che le stesse siano alimentate con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;
m) errori di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, salvo quanto previsto alla clausola “Collasso Strutturale”;
n) tutti i danni, anche conseguenziali - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
• virus informatici di qualsiasi tipo;
• accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
• cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici salvo che provocati da altro evento non rientrante fra le esclusioni di polizza;
o) la Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d’uso di:
• riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
• acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in
conseguenza dell’errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
• acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell’azione di comandi predisposti all’interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.
La presente esclusione non pregiudica l’indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.
p) I guasti alle apparecchiature elettroniche
Tutto quanto sopra, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.
Art. 3 - Beni esclusi
1. il valore del terreno;
2. strade e pavimentazioni esterne ai beni immobili assicurati, se non espressamente indicati in polizza;
3. mezzi di locomozione iscritti al P.R.A. di proprietà dell’Assicurato;
4. enti per i quali esista separata assicurazione stipulata dall’assicurato e/o da terzi a seguito di obblighi derivanti da legge
o da contratto con l’Assicurato;
5. aeromobili e natanti;
6. beni posti all’aperto quando danneggiati da eventi atmosferici, salvo che gli stessi non siano all’aperto per loro naturale uso e destinazione.
Art. 4 – Condizioni particolari
1. Acqua condotta
Relativamente ai danni di allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione indennizzabili a termini di polizza.
La Società non pagherà per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, una somma maggiore di
quella indicata nell’Allegato 1.
2. Spese ricerca riparazione rotture
Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti dei beni immobilie per la riparazione di detti impianti, e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell’importo indicato nell’Allegato 1.
3. Fenomeno elettrico
La Società risponde dei danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature compresi nella partita “Contenuto”, per effetto del “fenomeno elettrico”, da qualsiasi motivo occasionato, comunque si manifestasse, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel
corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1.
4. Spese demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi)
La Società, fino alla concorrenza del 20% del danno liquidabile nonché dell' eventuale ulteriore limite di indennizzo previsto in polizza a questo titolo nell’Allegato 1, indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, bonificare, distruggere, trasportare e scaricare in altra sede stabilita dal Contrante, oppure al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato, i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi.
Si precisa che l’eventuale ulteriore limite previsto in aggiunta al suddetto 20% non potrà in ogni caso estendersi al rimborso delle spese necessariamente sostenute per lo smaltimento di qualsivoglia bene/manufatto contenente amianto.
E' fatto salvo quanto previsto dell'Art.1914 Codice Civile circa il risarcimento delle spese di salvataggio. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.
5. Spese rimozione, trasporto e ricollocamento
Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, smontare, svuotare, eventualmente decontaminare, trasportare, conservare, allocare provvisoriamente e ricollocare - comprese le spese di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei beni immobili e del macchinario danneggiato, e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell’importo indicato nell’Allegato 1.
Sono altresì comprese le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
6. Oneri di urbanizzazione/ordinanza di Autorità
In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di beni immobili (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.
La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni..
7. Danni da movimentazione interna ed urto di veicoli
Per ciascun danno, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, con applicazione di una franchigia assoluta pari a quella indicata nell’allegato 1, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell’Assicurato stesso. In nessun caso la Società è tenuta ad indennizzare per singolo evento somma superiore a quella indicata nell’allegato 1.
8. Spese peritali
Si conviene tra le Parti che la Società garantisce all’Assicurato l’indennizzo per le spese da quest’ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati, nonché la quota parte dell’Assicurato relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. La garanzia è prestata nella misura del 5% del danno liquidato, ed entro il limite complessivo indicato nell’Allegato 1 sotto la voce “Spese peritali”.
Qualora le spese e gli onorari complessivamente spettanti ai Periti siano ricompresi entro i limiti previsti dall’Assicurazione è facoltà degli stessi di richiedere alla Società il pagamento diretto di tali spese ed onorari a fronte dell’emissione di regolari fatture ed in conformità a quanto indicato nel processo verbale di perizia entro 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della stessa, dandone formale comunicazione all’Assicurato.
9. Onorari professionisti e consulenti
Relativamente alle spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall’Assicurato per onorario di ingegneri, architetti, ispettori, progettisti, società di revisione e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società fino all’ importo indicato nell’Allegato 1,
Si precisa che i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo si intendono rientranti nella clausola "Spese Peritali".
10. Opere d’Arte
Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti, collezioni, posti e custoditi nei beni immobili della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, di un importo indicato nell’Allegato 1.
Relativamente a contenuto/macchinario/impianti/merci assicurati si prende atto che possono trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle assicurate, come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell’Assicurato ed ivi si intende assicurata alle condizioni tutte di polizza. La presente estensione è operante a tutela degli enti assicurati anche quando si trovano presso le ubicazioni ove si svolge l’attivià di telelavoro.
11. Eventi atmosferici
La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento, trombe d’aria, grandine, pioggia, neve, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, trascinate, sollevate o crollate per effetto di uno di tali eventi.
Le cose assicurate poste sottotetto ai beni immobili descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore
di quella indicata nell’Allegato 1.
12. Sovraccarico neve
Relativamente ai danni di sovraccarico da neve la Società indennizza tali danni solo se i fabbricati, i serbatoi od i sili sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi, vigenti al momento della costruzione.
In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore
di quella indicata nell’Allegato 1.
13. Collasso strutturale
Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale indennizzabili a termini di polizza, subiti dalle cose assicurate conseguenti a sovraccarico di strutture di beni immobili e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell’Allegato 1.
14. Eventi socio-politici
Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell’Allegato 1.
15. Terrorismo e/o sabotaggio
La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o sabotaggio.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni di contaminazione da sostanze chimiche e biologiche.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per
l’estensione medesima, importo maggiore a quello indicato nell’Allegato 1.
16. Maggiori costi - Spese extra
La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese fisse insopprimibili nonché le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell’attività. A titolo esemplificativo, sono comprese le spese sostenute per:
• l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti, anche presso terzi;
• il lavoro, anche straordinario notturno e festivo, del personale dipendente e non;
• le lavorazioni presso terzi;
• la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
• gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento;
• trasporti anche celeri e/o aerei;
• noleggio attrezzature e veicoli;
• installazioni temporanee di linee telefoniche e simili;
• installazione di condutture temporanee;
• l’applicazione di altri metodi di lavoro, servizio o lavorazione;
• l’uso di servizi e/o proprietà di terzi;
• trasporto di personale dipendente;
• trasporto di acqua e liquami.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.
La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
• scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
• difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
Nel caso in cui, I'Assicurato svolga attività fra loro interdipendenti e/o complementari, la determinazione del danno sarà effettuata anche tenendo conto delle altre ubicazioni assicurate che in virtù del predetto legame di interdipendenza, abbiano risentito degli effetti di tale evento dannoso.
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1.
17. Ricorso terzi, locatari, concessionari
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di cose, nonché di
attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 30% del
massimale stesso.
La garanzia viene estesa ai veicoli iscritti al PRA in sosta all'interno del parcheggio di proprietà o in disponibilità del Contraente.
L’assicurazione non comprende i danni:
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
18. Perdita pigioni
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita beni immobili , tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società pagherà nel limite del capitale assicurato nell’Allegato 1, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno.
Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al Contraente o l’Assicurato - proprietario - che
vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa.
19. Inondazioni, alluvioni, allagamenti
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi siano causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.
La Società non risponde dei danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore
a quello indicato all’Allegato 1.
20. Terremoto
La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.
Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell’ambito della somma assicurata a questo
titolo specificata nell’Allegato 1 sotto la voce “Demolizione e sgombero”.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore
a quello indicato nell’Allegato 1.
21. Dispersione liquidi
La Società indennizza i danni materiali di dispersione del liquido posto in serbatoi o contenitori causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori, o delle relative valvole od organi di intercettazione.
Sono esclusi i danni:
a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
b) causati da gelo;
c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi. Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore
a quello indicato nell’Allegato 1.
22. Franamenti, cedimenti, smottamenti di terreni
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in occasione di frane, franamento, smottamento e cedimento del terreno comunque occasionati.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore
a quello indicato nell’Allegato 1.
23. Differenziale storico – artistico
Nella somma assicurata alla partita “Beni immobili”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste nella presente polizza.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
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Sezione 4 – Clausole che regolano la gestione dei sinistri
Art. 1 – Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx per sinistro/anno
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di
quella assicurata, stabilita nell’Allegato 1.
Art. 2 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914
del Codice Civile;
b) darne avviso scritto alla Società e/o al broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’ufficio addetto all’Amministrazione dei contratti assicurativi.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c. se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società
L’Assicurato deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
e) predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso o complesso.
Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all’assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l’Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
La Contraente è altresì esonerata dall’obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o avviso qualora non abbia avuto conoscenza nei casi verificatisi per fatto altrui al di fuori delle proprie ubicazioni contenenti le cose assicurate.
La Società si impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpisono la presente polizza ed a comunicare all’Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.
La Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo perito e a comunicarne all’Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso perito, si impegna a comunicarne il nominativo contestualmente alla comunicazione di apertura del sinistro di cui al punto precedente.
Art. 3 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; in questo caso la Società o il perito incaricato unitamente all’invio dell’atto di accertamento di danno dovranno fornire in forma scritta il dettaglio dell’importo dell’indennizzo sulla base del normativo di polizza;
oppure, a richiesta da una delle parti:
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito, fermo quanto previsto
nell’articolo definito “precisazioni, estensioni e delimitazioni della copertura” alla voce “spese peritali”.
Art. 4 – Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti all’articolo definito “Obblighi in caso di sinistro”;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) dell’ articolo definito “Procedura per la valutazione del danno”, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti, entro un termine massimo stabilito di comune accordo tra i periti, in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l’attività esercitata.
Art. 5 – Forma dell’Assicurazione
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, senza l’applicazione del disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore al valore delle singole partite assicurate fermo quanto indicato nell’Allegato 1.
Art. 5 - Determinazione dell’ammontare del danno
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
a) In caso di distruzione:
I) per i fabbricati e per i beni immobili: il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il
valore dell’area);
II) per i beni mobili: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
III) per le opere d’arte: l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro.
b) In caso di danno parziale:
I) Il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati. Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:
a) L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, reti ed impianti, contenuto in stato di attività,
escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro.
b) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
c) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
d) Qualora l’Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di “ricostruzione e rimpiazzo” o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell’art.1908 C.C..
e) Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente
necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
f) Xxx i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
g) Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
h) Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
i) Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
I) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
II) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
III) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
IV) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di
ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
j) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l’indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
k) Per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l’eventuale deprezzamento.
L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l’eventuale valore di recupero dei residui.
Relativamente alla ricostruzione o ripristino di Beni Immobili e relativi impianti non rispondenti alle norme tecniche o di legge per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve vigenti al momento del sinistro sarà liquidata la somma aggiuntiva fino alla concorrenza pevista all’allegato 1 quale differenza NTC.
Art. 8 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Art. 9 – Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €. 100.000,00.
Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all’ottenimento dell’acconto per le rimanenti
partite.
L’obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Art. 10 – Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell’assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall’articolo “Pagamento dell’indennizzo” a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
Art. 12 – Coppie o serie
In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l’importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.
Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società verificherà il costo di riacquisto dell’intera coppia.
Sezione 5 – Partite e somme assicurate, limiti di indennizzo, franchigie, scoperti e calcolo del premio
Art. 1 – Calcolo del premio
Per il calcolo del premio si rinvia alla sottostante tabella contenente le partite e le somme assicurate unitamente ai tassi
annui le cui applicazioni alle somme assicurate determinano l’ammontare del premio complessivo annuo.
Partite | Valore | Forma dell’assicurazione | Tasso Imp.le | Premio annuo imponibile | Imposte | Premio annuo lordo |
Da compilarsi in sede di emissione del contratto | ||||||
Beni Immobili | € 5.000.000,00 (Opzione base) | P.R.A. | // | // | // | // |
Contenuto | € 1.000.000,00 (Opzione base) | P.R.A. | // | // | // | // |
Infrastruttur a Ferroviaria | € 5.00.000,00 (Opzione base) | P.R.A. | // | // | // | // |
Ricorso Terzi | € 5.000.000,00 | P.R.A. | // | // | // | // |
Allegato 1
Franchigia | |
Franchigia fissa frontale per ogni sinistro, salvo quando disposto diversamente per importi superiori o inferiori rispetto alla franchigia frontale | € 200.000,00 (Opzione base) |
Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie, in capitali fissi o in percentuale applicabile al valore del bene oggetto del sinistro.
. Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più scoperti, verrà applicato solo quello più elevato. Qualora lo scoperto sia concomitante con una franchigia questa verrà considerata minimo assoluto.
Garanzia | Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Spese demolizione e sgombero | € 1.000.000,00 sinistro/anno (Opzione base) | nessuno scoperto e/o franchigia |
Spese rimozione, trasporto e ricollocamento | € 150.000,00 sinistro/anno | nessuno scoperto e/o franchigia |
Differenziale storico - artistico | € 1.000.000,00 sinistro/anno | nessuno scoperto e/o franchigia |
Opere d’Arte | € 10.000,00 per singola opera con il massimo di 50.000,00 per anno | nessuno scoperto e/o franchigia |
Beni presso terzi | 2.500.000 per sinistro | nessuno scoperto e/o franchigia |
Perdita Pigioni | 20% del valore del singolo immobile | nessuno scoperto e/o franchigia |
Onorari professionisti e consulenti | € 50.000,00 per sinistro e per anno (Opzione base) | nessuno scoperto e/o franchigia |
Spese peritali | € 50.000,00 per sinistro e per anno (Opzione base) | nessuno scoperto e/o franchigia |
Ricorso terzi, locatari, concessionari | € 5.000.000,00 per sinistro e anno | nessuno scoperto e/o franchigia |
Eventi socio-politici | 2.500.000,00 per sinistro e anno (Opzione base) | Scoperto 10% per sinistro minimo franchigia frontale |
Terrorismo e sabotaggio | € 2.500.000,00 per sinistro/anno (Opzione base) | Scoperto 10% per sinistro minimo 200.000,00 |
Eventi atmosferici | 5.000.000,00 per sinistro e anno (Opzione base) | Scoperto 10% per sinistro minimo 200.000,00 |
Inondazioni, alluvioni | 5.000.000 per sinistro e anno (Opzione base) | Scoperto 10% per sinistro minimo franchigia frontale |
Allagamenti | € 300.000,00 per sinistro (Opzione base) | Franchigia frontale |
Terremoto | 2.500.000 per sinistro e anno (Opzione base) | Scoperto 10% per sinistro minimo franchigia frontale |
Collasso strutturale | € 500.000,00 per sinistro (Opzione base) | Franchigia frontale |
Cedimento, franamento e smottamento del terreno | € 1.000.000,00 per sinistro (Opzione base) | Scoperto 10% per sinistro minimo franchigia frontale |
Sovraccarico neve | € 2.500.000 per sinistro e anno (Opzione base) | Scoperto 10% per sinistro minimo franchigia frontale |
Acqua condotta – Spese di ricerca e riparazione dei danni | € 50.000,00 per sinistro | € 500,00 per sinistro |
Dispersione liquidi | € 100.000 per sinistro | € 500,00 per sinistro |
Danni da movimentazione interna – urto di veicoli | 250.000,00 per sinistro e per anno | 2.500,00 |
Fenomeno elettrico | € 200.000,00 per anno (Opzione base) | € 500,00 per sinistro |
Maggiori costi – Spese Extra | € 200.000,00 per sinistro/anno | € 2.500,00 |