Diffida, sospensione e revoca dell’accreditamento Clausole campione

Diffida, sospensione e revoca dell’accreditamento. 13 10. Obblighi dell’operatore 13
Diffida, sospensione e revoca dell’accreditamento. 9.1 Nel caso di attività di sorveglianza e controllo di cui al precedente par. 8, ove vengano riscontrate irregolarità, l’ARLAS procede: a) alla diffida con cui il responsabile del procedimento informa il soggetto interessato e assegna un termine non inferiore a trenta giorni per sanare le irregolarità riscontrate e/o per fornire eventuali chiarimenti; b) alla sospensione, per un tempo determinato, nel caso le inadempienze non vengano sanate nel termine assegnato con la diffida. La sospensione può protrarsi sino all’eliminazione delle irregolarità accertate; In ogni caso è fatta salva la conclusione delle attività in corso nell’interesse dei destinatari delle attività progettuali al fine di evitare disagi all’utenza. 9.2 Nei casi di segnalazioni da parte dell’autorità giudiziaria, l’ARLAS può disporre, in via cautelare, la sospensione dell’accreditamento. Nel periodo di sospensione il soggetto interessato non potrà svolgere l’attività oggetto di accreditamento. 9.3 Qualora l’Amministrazione regionale abbia crediti nei confronti dell’accreditato a seguito di accertamenti amministrativo-contabili, che hanno determinato l’adozione di ordinanze di diffida ed ingiunzione per recuperare la somma indebitamente percepita dallo stesso soggetto accreditato, l’Amministrazione, a seguito dell’iscrizione a ruolo, perdurando l’insolvenza, valutata l’entità del credito, ha facoltà di adottare un provvedimento di sospensione dell’accreditamento fino alla completa estinzione del debito. 9.4 Qualora una delle circostanze di cui al precedente punto 9.1 venga accertata nei confronti dell’operatore già destinatario di due provvedimenti di sospensione dell’accreditamento nell’arco di un triennio consecutivo, si provvederà ad avviare il procedimento di revoca con contestuale cancellazione dall’Elenco degli operatori accreditati. 9.5 Il provvedimento di sospensione inibisce la possibilità di presentare nuova istanza di accreditamento nel periodo di efficacia del provvedimento interdittivo, indipendentemente dalle cause che ne hanno determinato l’adozione. 9.6I casi di grave irregolarità, ovvero in caso vengano meno i requisiti di onorabilità di cui al punto 4 della lettera A) dell’allegato B del presente documento, determinano la revoca dell’accreditamento.

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  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? Recesso, Revoca e Risoluzione L'aderente può esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla adesione, dandone comunicazione scritta alla Società o al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. Essendo la copertura connessa al Finanziamento, l'aderente che recede entro 60 giorni dalla sottoscrizione può sostituire la polizza con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27). Il diritto di recesso non potrà essere esercitato se l'aderente ha denunciato un Sinistro nel predetto termine di 60 giorni e il Sinistro è in corso di valutazione. La comunicazione di recesso deve essere inviata a CACI Life dac e CACI Non-Life dac via Fax: 0000 00 000 00 00 o al Contraente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Agos Ducato SpA – Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 280 20126 Milano. Il recesso ha effetto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, il Premio se pagato, dedotto l’ammontare delle imposte applicabili per legge. L’Assicurato può recedere annualmente dalla polizza ed ottenere un rimborso parziale del suo premio assicurativo a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza delle coperture assicurative, mediante comunicazione da inviare alla Società e al Contraente con preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. Per contratti di durata inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito. La polizza collettiva non prevede le possibilità di revocare la proposta né di risolvere il contratto. Il prodotto è rivolto al Cliente, intestatario di Contratto di Finanziamento, con età compresa tra 18-75 anni al momento dell'adesione alla polizza ed età alla scadenza non superiore a 80 anni. Costi di emmissione del contratto: non previsti.

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  • Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

  • Sospensione dell’esecuzione del contratto 1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

  • OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

  • Legge regolatrice e Foro competente Art. 16 – Governing law and forum 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.1 This Agreement is governed by the laws of Italy. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

  • Durata dell’affidamento Il presente affidamento ha durata dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 e il servizio dovrà essere svolto nel corrispondente periodo.