Obblighi dell’Operatore Clausole campione

Obblighi dell’Operatore. L’Operatore si impegna a fornire al Cliente i Servizi, nei termini e limiti previsti dal Contratto.
Obblighi dell’Operatore. Nell’esecuzione delle attività, l’operatore si impegna: • ad eseguire i lavori a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di ogni normativa tecnica di settore applicabile in conformità a quanto previsto nel Decreto Scavi, DM 1° ottobre 2013 e nell’art. 38 c. 5 del sopra citato D.L. 76/2020; • a vigilare affinché i terzi dalla stessa incaricati di svolgere attività ricadenti a qualsiasi titolo nell’ambito di operatività della Convenzione, operino nel pieno rispetto della legge e di ogni disciplina di settore applicabile; • ad adottare ogni cautela necessaria a garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini e di chiunque altro fruisca del sedime stradale durante i lavori; • ad utilizzare, ove compatibili e rese disponibili in tempi brevi, anche le infrastrutture fisiche esistenti di altri operatori, impegnandosi quindi a contenere al minimo indispensabile la realizzazione di nuovi scavi, come previsto dalla normativa vigente; • ad adottare immediate misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità derivante dallo svolgimento dei lavori di realizzazione della rete; • ad effettuare i ripristini stradali in conformità a quanto previsto nel Decreto Scavi, DM 1° ottobre 2013; • a provvedere agli eventuali oneri di manutenzione della rete;
Obblighi dell’Operatore. 7.1 L’Operatore è tenuto a registrarsi sul portale e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del presente Contratto. Le credenziali di accesso al portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del presente Contratto e il codice identificativo univoco sono personali. L’Operatore e gli utenti dell’applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e il codice identificativo univoco con la massima diligenza, mantenendoli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi. L’Operatore è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Operatore. L’Operatore è tenuto a: a. trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione richiesta in relazione all’impianto, alle relative caratteristiche di funzionamento e alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate; b. fornire, tramite portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all’impianto oggetto del presente Contratto e/o a quanto dichiarato in sede di qualifica; c. comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le procedure presenti sul portale informatico; d. comunicare al GSE ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni riferiti all’impianto, nonché ogni eventuale azione di impugnazione del titolo autorizzativo/concessorio e ogni provvedimento adottato dalle competenti Autorità che incida sulla disponibilità, efficacia, validità, sulla funzionalità e/o sulla produttività dell’impianto stesso; e. integrare la documentazione richiesta in caso di passaggio all’articolo 5 del Decreto; f. provvedere a pagare mensilmente i corrispettivi spettanti al GSE, ove previsto, nei tempi e con le modalità stabiliti dallo stesso GSE nelle Procedure; g. provvedere a pagare, ove previsto, gli importi derivanti da eventuali conguagli sul numero dei CIC, anche a seguito della determinazione a consuntivo della quota d’obbligo versata dai Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo; h. trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio dei costi di produzione di cui alla normativa di riferimento; i. rend...
Obblighi dell’Operatore. L'Operatore è tenuto a:
Obblighi dell’Operatore. 4.1 Con la stipula del Contratto l’Operatore si impegna a: - accettare gli standard aziendali di Umbria Digitale in termini di security e safety così come definiti al successivo art. 16; - non effettuare alcuna manomissione lesiva dell’integrità delle Infrastrutture. - in caso di comprovato danneggiamento doloso o gravemente colposo ad opera dell’Operatore o del personale dallo stesso incaricato, questi sarà tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, al ripristino dell’originario stato delle stesse, nonché a risarcire gli eventuali ulteriori danni da ciò derivanti.
Obblighi dell’Operatore. L'Operatore riconosce e accetta che:
Obblighi dell’Operatore. 5.1 L’Operatore non potrà apportare alcuna modifica, al punto di vendita e ai suoi impianti, senza il preventivo consenso scritto di XX.XX, fatto salvo per quegli interventi eseguiti in ottemperanza a norme di legge, ai fini della conformità in materia di prevenzione incendi e infortuni, di sicurezza degli impianti, nonché della attuazione delle direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per i quali, in ogni caso, è necessaria una preventiva comunicazione scritta alla XX.XX prima dal programmato inizio dei lavori.
Obblighi dell’Operatore. L’Operatore del Terminale, nei termini ed alle condizioni previste dal presente documento, si obbliga a: • conferire la capacità di rigassificazione sulla base delle disposizioni di cui al presente documento; • verificare la proposta di programmazione delle consegne di GNL dell’Utente e fornire gli elementi necessari per la riprogrammazione delle discariche; • definire e comunicare il programma mensile di riconsegna del quantitativo rigassificato; • esercire e mantenere il Terminale di Panigaglia in condizioni di sicurezza, affidabilità ed efficienza; • definire e comunicare il programma delle manutenzioni dell’impianto; • provvedere alla discarica nel rispetto del programma delle consegne di GNL, allo stoccaggio ed alla rigassificazione dei quantitativi di GNL consegnati dall’Utente, nel rispetto delle specifiche di qualità e pressione previste al presente documento; • mettere a disposizione di Snam Rete Gas, che li prende in consegna ai fini della riconsegna ai medesimi Utenti nell’ambito del servizio di trasporto, presso il Punto di Riconsegna secondo le apposite modalità di cui al presente documento e a condizioni di qualità e pressione compatibili con quelle richieste da SRG stessa nel proprio Codice di Rete, quantitativi di GNL rigassificato equivalenti in termini energetici ai quantitativi di GNL consegnati all’Operatore al Punto di Consegna, previa deduzione dei consumi e delle perdite di gas connessi al servizio di rigassificazione e del gas di autoconsumo per il servizio di trasporto; • svolgere le attività di contabilizzazione del GNL preso in consegna e del GNL rigassificato per conto dell’Utente; • fornire agli Utenti le informazioni necessarie per un corretto ed efficiente accesso al Terminale; • garantire la disponibilità di una capacità di trasporto dall’impianto di Panigaglia adeguata agli impegni assunti con gli Utenti a seguito della stipula del Contratto. A tal fine GNL Italia prenota, secondo le modalità e tempistiche previste al capitolo 5 del Codice di Rete, la capacità di trasporto funzionale all’erogazione dei Servizi di rigassificazione. • svolgere le attività di programmazione della capacità di trasporto utilizzando i dati relativi alla distribuzione delle capacità di cui al paragrafo 4.1 del capitolo 5 e i dati relativi alla programmazione della rigassificazione di cui al paragrafo 3 del capitolo 9. Al fine di ottemperare agli obblighi sopra citati, GNL Italia, ai sensi dell’ articolo 13 del TIRG, opera sulla base delle indicazi...
Obblighi dell’Operatore. 10.1 Tutti gli accreditati sono obbligati a: • conferire ai sistemi informativi regionali i dati richiesti ai sensi delle disposizioni regionali vigenti con particolare riguardo agli obblighi di conferimento al nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro ai sensi del Dlgs 297/3003 e ss.mm.ii. e della legge regionale 14/2009 attraverso il portale xxxxxxxxxxxxxx.xx e i dati di monitoraggio attraverso il sistema Si.Mon.A; • presentare annualmente all’Arlas, Osservatorio regionale del mercato del lavoro (art. 21 c.3 l.r. 14/2009), una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti e trasmettere i dati e le informazioni, eventualmente richiesti dallo stesso Xxxxxxxxxxxx, anche a supporto dell’attività di Valutatore indipendente (art. 21 c.3 lettere a) d) g) l.r. 14/2009); • comunicare tempestivamente al responsabile del procedimento ogni dato e informazione in ordine a spostamenti della sede operativa, apertura di filiali o succursali, cessazione delle attività, nonché fornire alla stessa tutte le informazioni e i dati richiesti; • garantire la massima trasparenza, rendendo noto in ciascuna sede operativa - all’esterno dei locali - gli estremi dell’autorizzazione e dell’iscrizione all’Elenco e l’orario di apertura al pubblico, nonché – all’interno dei locali - l’organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali ed il responsabile di ciascuna sede operativa.
Obblighi dell’Operatore. 4.1 L'Operatore è tenuto a: