Cancellazione dall’elenco. L'Azienda Ospedaliera provvederà alla cancellazione d’ufficio dall'elenco nei seguenti casi: • perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale; • accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in sede di iscrizione; • mancata comunicazione delle variazioni intervenute rispetto ad informazioni e dichiarazioni rese e/o accertamento delle carenze dei requisiti sia di ordine generale che di ordine tecnico economico o amministrativo per l’iscrizione; • cessazione dell'attività, procedura di liquidazione o di fallimento; • accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate; • accertata grave inadempienza contrattuale; • verificarsi di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; • richiesta di cancellazione da parte dell' impresa. • intervenuta modifica alla composizione del raggruppamento, consorzio ordinario, rete di imprese o GEIE nel periodo di validità dell'elenco. • il mancato rispetto delle clausole contenute nei “Patti di Integrità” ai sensi dell’ Art. 1 Legge 6 novembre 2012 n. 190 Prima della proposta di cancellazione, su proposta del R.U.P. l’ Azienda Ospedaliera darà comunicazione all'operatore con la specificazione degli addebiti, e questi avrà a disposizione 15 (quindici giorni) per le eventuali eccezioni al provvedimento e/o controdeduzioni che saranno valutate dal R.U.P. medesimo. Decorso tale termine in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. L’operatore potrà richiedere una nuova ammissione, attestando la rimozione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione.
Cancellazione dall’elenco. 1. L’operatore economico, a pena di cancellazione, ha l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente all’iscrizione.
2. In relazione a ciascuna categoria, l’annullamento è disposto d’ufficio per le imprese che per almeno tre volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito.
3. La Provincia potrà altresì escludere dall’elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell’esercizio dell’attività professionale.
Cancellazione dall’elenco. 1. Il Dirigente agli Affari Legali dispone la cancellazione dall’elenco dei professionisti o degli studi associati che:
a) abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;
b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.
e) Per istanza del professionista
Cancellazione dall’elenco. Il Comune di Grosseto, previa comunicazione al diretto interessato, si riserva la facoltà di procedere alla cancellazione dall’elenco dei professionisti, che:
Cancellazione dall’elenco. Il Responsabile dell’Area competente, previa contestazione scritta, dovrà proporre senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione di disporre la cancellazione dall’elenco dei professionisti o degli studi associati che:
a) abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell’elenco;
Cancellazione dall’elenco. 8.1 La cancellazione dall’elenco avviene su istanza del professionista o d’ufficio.
8.2 La cancellazione d’ufficio viene disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale, qualora si verifichino le seguenti ipotesi: - perdita dei requisiti minimi per l’iscrizione previsti dall’art. 4 del presente Regolamento; - rinuncia all’incarico senza giustificato motivo; - mancato svolgimento dell’incarico con puntualità e diligenza; - gravi inadempienze tali da poter compromettere le finalità dell’incarico e il rapporto fiduciario e suscettibili di arrecare nocumento all’Azienda; - comportamenti in contrasto con il presente Regolamento, con le norme deontologiche, e con il vigente Codice di Comportamento dell’Azienda; - abbiano intentato cause contro l’Azienda. La cancellazione dall’elenco comporta la revoca immediata degli incarichi conferiti con onere da parte del professionista di rimettere atti e documenti in possesso connessi all’attività affidata.
Cancellazione dall’elenco. 1. Il Responsabile di Area competente, previa informativa alla Giunta Comunale, dispone la cancellazione dalla categoria inserita nell’elenco degli iscritti che:
a) abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;
b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi a loro affidati o non abbiano fornito prodotti verificati validi, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di realizzazione;
d) siano in contenzioso in proprio con l’Amministrazione.
2. Il Responsabile di Area può riammettere l’iscritto cancellato dopo un numero di anni, non inferiore a due, in relazione alla gravità del titolo di cancellazione.
Cancellazione dall’elenco. 1. Fermo restando quanto stabilito all’art. 3, l’ONAOSI può procedere alla cancellazione dell’iscrizione dall’Elenco dei Professionisti Avvocati nei seguenti casi:
a) omessa comunicazione, perdita definitiva o temporanea, di anche uno solo dei requisiti necessari per l’iscrizione nell‘Elenco;
b) grave negligenza nell’espletamento dell’incarico affidato;
c) inadempienza ad ogni altro obbligo o dovere connesso o conseguente all’affidamento dell’incarico;
d) accettazione di incarichi da terzi, pubblici e/o privati contro la Fondazione per tutta la durata del incarico professionale e per i 2 anni successivi alla cessazione dell’incarico;
e) dichiarazioni mendaci riportate nella manifestazione di interesse, accertate dalla Fondazione anche in fase successiva all’affidamento dell’incarico.
2. La cancellazione dall’Elenco comporta l’immediata ed insindacabile revoca di tutti gli incarichi sino a quel momento affidati al Professionista e non ancora conclusi.
Cancellazione dall’elenco. Sarà disposta la cancellazione dall’Elenco del professionista che: - non sia più in possesso dei requisiti per l’iscrizione di cui al punto 1), - abbia subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza; - sia incorso in situazioni di conflitto di interessi, ovvero non abbia effettuato le corrispondenti segnalazioni di cui al precedente punto 1.13; - abbia assunto comportamenti non conformi al Codice di Comportamento del Comune di Fiume Veneto; - abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; - abbia manifestato gravi carenze di puntualità e diligenza nell’espletamento dell’incarico.
Cancellazione dall’elenco. 1. E’ causa di cancellazione dall’Elenco:
1.1. la perdita di uno dei requisiti di cui al precedente art. 5;
1.2. la negligenza nello svolgimento del servizio, fornitura o lavoro affidati che, a seguito delle operazioni di verifica svolte da SMAT o da terzi incaricati da SMAT, in corso d’opera oppure al termine dell’esecuzione (collaudo a fine affidamento) oppure nel periodo di garanzia, riguardino difetti, vizi anche occulti, mancata rispondenza: • alla normativa tecnica nazionale • e/o internazionale • e/o alle pratiche di buona tecnica • e/o alle prescrizioni tecniche contrattuali • e/o ai campioni presentati e approvati in fase di accettazione;
1.3. l’esistenza di un procedimento di contenzioso nei confronti di SMAT;
1.4. la mancata risposta da parte dell’impresa a tre inviti consecutivi a partecipare alle procedure negoziate;
1.5. la mancata comunicazione delle variazioni intervenute, ai sensi del precedente art. 5;
1.6. la formale richiesta dell’impresa.
2. SMAT comunica l’avvio del procedimento di cancellazione, che si conclude entro 30 giorni dalla data di comunicazione; nelle more della conclusione del procedimento l’iscrizione all’Elenco si intende sospesa.
3. La riammissione nell’Elenco potrà avvenire solo con l’espletamento completo della procedura di cui agli artt. 5 e 7 che non potrà essere avviata prima dell’esercizio successivo a quello di avvenuta cancellazione.