Direzione lavori, Responsabile della Sicurezza e Organo di Alta Vigilanza Clausole campione

Direzione lavori, Responsabile della Sicurezza e Organo di Alta Vigilanza. (a) Il Concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle funzioni di Responsabile della Sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. (b) Il Concedente eserciterà, a propria cura, la funzione di Alta Vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione dei Lavori. (c) Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi dei professionisti incaricati delle funzioni di Alta Vigilanza al Concessionario, perché sia loro consentito l'accesso ai cantieri e alla documentazione del Progetto anche senza preavviso, purché in modo da non recare pregiudizio al Concessionario. (d) La direzione dei lavori compete al Concessionario che provvederà ad istituire l’ufficio di Direzione dei lavori composto da un Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice e del Regolamento. Il Concessionario sarà tenuto, altresì a comunicare, prima dell’inizio dei Lavori, i nominativi dei professionisti componenti il predetto ufficio al Concedente, affinché questi esprima il proprio gradimento. (e) Il Concessionario e il Direttore dei Lavori saranno tenuti a uniformarsi alle osservazioni e direttive impartite dal Concedente in sede di Alta Vigilanza, senza tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, salvo nella misura in cui la sospensione o ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni o direttive. (f) Il Concessionario potrà eseguire immediatamente le modifiche al Progetto Esecutivo richieste dal Concedente a condizione che: (i) abbiano carattere migliorativo; e (ii) non comportino una alterazione sostanziale del Progetto Preliminare o del Progetto Definitivo; e (iii) non comportino incremento del Costo di Costruzione dell'Opera o Lesione dell’Equilibrio, mentre modifiche che abbiano caratteristiche diverse da quelle elencate nel presente paragrafo (f) saranno considerate Varianti in Corso d’Opera ai sensi del precedente art. 8.4 (Varianti). Parimenti, saranno considerate Varianti in Corso d’Opera ai sensi del precedente art. 8.4 (Varianti) le modifiche che comportino incremento nel Costo di Costruzione delle Opere superiori a Euro [•] (per modifica) ovvero Euro [•] (complessivamente).] (g) Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario sarà pienamente responsabile: (i) della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione dei Lavori; (ii) dell'osservanza delle buone regole dell’ar...

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  • Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

  • TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento dei dati personali è AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Viale Certosa, 222 – 00000 Xxxxxx - nella persona del Legale Rappresentante pro tempore. • Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso l’Ufficio del Garante. • Le richieste di cui all’Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al Responsabile della Privacy presso la Sede della Società. Infine, i Suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile).

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