COSTO DI COSTRUZIONE. Il costo di costruzione, rapportato conclusivamente al costo unitario per metro quadrato di superficie complessiva (SC), deriva dagli elaborati tecnici - che pertanto devono essere il più possibile completi ed esaustivi, tanto da far individuare con esattezza ogni previsione progettuale anche di dettaglio - e di stima del costo, quali i computi metrici e relativi preventivi di spesa. Trattandosi del principale addendo del prezzo dell’alloggio, gli elaborati di computo metrico e del preventivo di spesa, che potranno essere anche costituiti da un unico documento, costituiscono l’elemento essenziale per una conoscenza del prodotto in fase progettuale ed un controllo di più facile verifica dell’alloggio costruito. La congruità dei costi di preventivo dovrà tenere conto delle situazioni oggettive del singolo intervento costruttivo in relazione ai vari fattori di costo quali, ad esempio, le caratteristiche geomorfologiche e geotecniche dei terreni, la maggiore o minore difficoltà di organizzazione del cantiere, le caratteristiche obiettive delle tecnologie e dei materiali usati nella costruzione, i costi differenziati per l’eventuale occupazione di aree pubbliche, i costi differenziati per lo smaltimento o deposito di materiali derivanti da scavi e demolizioni, i costi differenziati derivanti da obiettive situazioni climatiche che richiedano organizzazione di cantiere e tipologie costruttive peculiari, etc. Nella determinazione dei costi unitari si terrà conto anche di quelli che normalmente vengono denominati come spese generali ed utile di impresa, intendendosi nel primo caso (spese generali) quella quota di spesa di funzionamento e gestione dell’impresa (in senso lato, qualora il concessionario non sia un’impresa edile) quali, ad esempio, le spese per l’attività amministrativa, gli oneri fissi e di organizzazione generale, etc. Nel secondo caso (utile di impresa) si tratta dell’utile di impresa industriale, ossia il corrispettivo per l’attività - in parte aleatoria - dell’imprenditore che organizza la componente lavoro e quella capitale per addivenire al raggiungimento del risultato. Quale criterio ed utile riferimento parametrico nella determinazione della quota di spese generali e di utile d’impresa si richiama il caso delle opere pubbliche, al cui ambito va fatto riferimento per la determinazione dei relativi valori quali limiti massimi non superabili nell’edilizia convenzionata, posto che gli oneri burocratico- amministrativi e gestionali per la realizzaz...
COSTO DI COSTRUZIONE. Il ritiro del P.d.C. convenzionato è comunque soggetto al pagamento della quota di contributo relativo al costo di costruzione di cui all’art. 29 della Legge Regionale n. 15/2013, fatti salvi i casi previsti dall’art. 32 della stessa Legge Regionale.
COSTO DI COSTRUZIONE. Per I fabbricati che saranno oggetto dei singoli interventi, il lottizzante si impegna, per sé e/o lori aventi causa a qualsiasi titolo, alla corresponsione del relativo costo di costruzione, per le rispettive destinazioni funzionali (residenziale, terziario, artigianato di servizio nella misura ammessa dal P.R.G), di cui all’art. 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977 n° 10 – art. 16 D.P.R. 380/2001 e secondo le tabelle vigenti all’atto dell’emanazione del singolo Permesso di Costruire o DIA.
COSTO DI COSTRUZIONE. I singoli titoli edilizi sono comunque soggetti al pagamento della quota di contributo relativo al costo di costruzione di cui all’art. 29 della Legge Regionale n. 15/2013, fatti salvi i casi previsti dall’art. 32 della stessa Legge Regionale.
COSTO DI COSTRUZIONE. I singoli titoli edilizi sono comunque soggetti al pagamento della quota di contributo relativo al costo di costruzione di cui all’art. 29 della L.R. 15/2013, fatti salvi i casi previsti dall’art. 32 della stessa L.R.
COSTO DI COSTRUZIONE. Il soggetto privato si impegna a versare il costo di costru- zione, nei casi in cui dovuto, come determinato dagli uffici, nei modi e nei termini di legge.
COSTO DI COSTRUZIONE. Il privato stipulante si obbliga, per sé e suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, ad assumere gli oneri relativi al costo di costruzione di cui all’art. 16 D.P.R. 6.06.2001 n. 380. determinati in EURO Tali oneri saranno versati, per il 20%, entro la data della presentazione della comunicazione di inizio lavori e, per il restante 80%, entro quindici giorni dalla comunicazione di fine lavori. Il Comune potrà, inoltre, richiedere l’aggiornamento degli oneri di cui ai precedenti artt. , sulla base dei valori vigenti al momento della specifica comunicazione degli oneri da parte dell’Ufficio.
COSTO DI COSTRUZIONE. ART.6- DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE
1. Per le nuove costruzioni di tipo residenziale, turistico, commerciale, direzionale, il Costo di Costruzione si ottiene moltiplicando il Costo unitario a mq per la Sup. complessiva da realizzare. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, per superficie convenzionale complessiva si intende quella corrispondente alla definizione di Sc di cui al successivo articolo “definizioni”. Ai fini della quantificazione del contributo per le nuove costruzioni si deve fare riferimento alla “scheda parametrica del costo di costruzione” istituita dal DM n. 801 del 10/05/1977 (cd. modello bucalossi).
2. Negli interventi di Sostituzione Edilizia, ai fini del calcolo del Costo di Costruzione si procede in analogia ai casi di Nuova Costruzione. Nel caso di interventi di ampliamento su edifici esistenti, il costo di costruzione è calcolato applicando il costo unitario alle Scc in ampliamento.
3. Il costo unitario a mq, riportato in Tab.2 è aggiornato ai sensi di Legge come specificato al successivo articolo 22.
4. La quota del contributo di cui all’art.119 della L.R. e s.m.i. relativa al Costo di Costruzione, viene valutata pari ad una percentuale del Costo di Costruzione, calcolato come descritto al comma 1; -‐ per gli edifici residenziali, la percentuale è ricavabile dalla Tab.3 in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni; per le altre destinazioni si applicano i valori di seguito riportati: -‐ attività alberghiera 8.5% -‐ stabilimenti balneari 8.5% -‐ commerciale, direzionale 10%
5. Gli interventi riguardanti attività di tipo artigianale o industriale, ai sensi dell’art. 125 della L.R. non sono soggetti al pagamento della quota del contributo relativa al Costo di Costruzione.
COSTO DI COSTRUZIONE. Nell'ambito del piano attuativo in zona "Z7" risultano già pagati oneri afferenti il costo di costruzione per euro 395.941,57 (trecentonovantacinquemilanovecentoquarantuno virgola cinquantasette) e da pagare euro 131.980,53 (centotrentunomilanovecentottanta virgola cinquantatré) (coperti da polizza fidejussoria) per un totale di euro 527.922,10 (cinquecentoventisettemilanovecentoventidue virgola dieci). A fronte dei dati dimensionali di P.I.I., a ragione di tutte le nuove costruzioni previste, risulta un credito a favore del soggetto attuatore da parte del Comune di Luino pari ad euro 81.329,07 (ottantunomilatrecentoventinove virgola zero sette) a conguaglio. II soggetto attuatore corrisponde, alla data della stipula della presente convenzione, l'ultima rata pari ad Euro 131.980,53 (centotrentunomilanovecentottanta virgola cinquantatré) e rinuncia ad ogni richiesta di rimborso dei maggiori oneri pagati e/o da pagare a fronte di un incremento degli standard di qualità a favore del Comune di Luino: questo in persona come sopra ne dà quietanza.
COSTO DI COSTRUZIONE. Sulla base degli interventi previsti dagli elaborati di PAC il costo di costruzione è dovuto in base al D.P.G.R. 29 aprile 1997 n.0139/Pres. per la realizzazione degli edifici da realizzare all’interno del PAC e verrà computato sulla base delle destinazioni d’uso richieste in sede di rilascio del Permesso a Costruire.