IL DIRETTORE DEI LAVORI. La Stazione Appaltante provvederà alla nomina di un Direttore dei Lavori. Il Direttore dei lavori avrà il compito di interagire direttamente con l'Aggiudicatario e potrà, inoltre, impartire ordini al personale dello stesso, per il tramite del Coordinatore di progetto o direttamente, in sua assenza, al fine di:
a) monitorare la corretta esecuzione e il rispetto del piano di lavoro, correggendo eventuali errori e/o attuando piccole modifiche in corso d’opera, al fine di soddisfare esigenze non previste in sede progettuale o particolari problematiche esecutive;
b) provvedere all’accettazione provvisoria delle consegne di sistemi applicativi, al fine di consentirne l'utilizzo anche nel periodo transitorio fino al collaudo, in corso d’opera e finale, della Commissione di collaudo;
c) richiedere eventuali modifiche o integrazioni relative ad aspetti funzionali, applicativi e procedurali, grafici di presentazione ed immagine;
d) indire e presenziare a incontri periodici con il Coordinatore di progetto e con la Stazione Appaltante;
e) richiedere all’Aggiudicatario l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire l’armonizzazione e l’interoperabilità dell’intervento oggetto dell’appalto con altri interventi o SARECM - Sistema Informativo per la gestione dell’Educazione Continua in Medicina della Regione Autonoma della Sardegna Disciplinare di gara progetti realizzati o in corso di realizzazione presso l’Amministrazione Regionale, aventi come finalità lo sviluppo della Società dell’Informazione;
f) richiedere la predisposizione di tutta la necessaria documentazione descrittiva delle attività svolte durante l'esecuzione del progetto, le relazioni periodiche di riscontro, l'elenco del materiale fornito e richiedere, sia in formato cartaceo che elettronico, il rilascio di tutte le necessarie informazioni utili ai fini della personalizzazione parametrica dei sistemi e delle procedure, della gestione degli utenti, password e dei livelli di sicurezza, e di quant'altro risulti utile ed indispensabile alla Stazione Appaltante a titolo di descrizione e documentazione di tutte le attività svolte durante l'esecuzione dell'appalto;
g) verificare la correttezza e la completezza delle relazioni e relative rendicontazioni sugli stati di avanzamento dei lavori, presentate dal Coordinatore di progetto, e mantenere aggiornato l'elenco delle forniture e la contabilità di progetto;
h) presenziare allo svolgimento di tutte le attività di collaudo delle forniture e dei servizi;
i) ap...
IL DIRETTORE DEI LAVORI. 12 14. CAUZIONI 12
IL DIRETTORE DEI LAVORI. La Stazione appaltante nominerà un Direttore dei Lavori di sua fiducia. Al Direttore dei Lavori, come pure alla stazione appaltante, non deriva responsabilità alcuna d’ordine statico, danni avarie. Detta responsabilità ricade invece piena e completa sull’Impresa. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al contratto. Al direttore dei lavori compete, tra l’altro, quanto descritto all’art. 124 del regolamento. E’ fatto carico al Direttore dei Lavori di presentare all’Amministrazione, ogni 30 giorni circa, un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni. Per l'espletamento di tali compiti, le persone incaricate della D.L. (direttori operativi ed assistenti di cantiere) hanno in qualsiasi momento diritto d’accesso nel cantiere, nei magazzini e negli uffici dell'Impresa. Sono del tutto esclusi dai compiti della direzione lavori la gestione del cantiere, la sorveglianza della manodopera, la manutenzione e il funzionamento dei mezzi d'opera, tali compiti sono di completa pertinenza dell'Impresa. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri saranno svolte dal Direttore dei Lavori o, nell’eventualità che sia sprovvisto dei requisiti, da un direttore operativo avente i requisiti.
IL DIRETTORE DEI LAVORI. Secondo quanto prevede l’art. 1662 c.c. il committente nel corso dell’esecuzione dell’opera ha diritto di “controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato”. Questo diritto può essere esercitato personalmente oppure a mezzo di un professionista incaricato: il direttore dei lavori. Contrariamente all’appalto di lavori pubblici, dove la sua designazione è sempre prevista, nel contratto di appalto privato la nomina del direttore dei lavori risulta essere facoltativa.
IL DIRETTORE DEI LAVORI. Compito principale del direttore dei lavori (prestatore d’opera intellettuale tecnica) è di ASSISTERE E SORVEGLIARE i lavori dando le opportune istruzioni, ma non potendo ordinare variazioni dell’opera o acquistare materiali di propria iniziativa.
IL DIRETTORE DEI LAVORI. Cassazione PENALE, sez. III, – n. 4328 del 20/12/2005
IL DIRETTORE DEI LAVORI. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.
IL DIRETTORE DEI LAVORI. La Committente dichiara di nominare quale Direttore dei lavori il Dott. Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica in X.xx Xx Xxxxxxx x° 44 - Torino.
IL DIRETTORE DEI LAVORI. (ART. 124 D.P.R. 554/99) 57
IL DIRETTORE DEI LAVORI. Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dall’art. 124 di cui al D.P.R. 21.12.1999 n. 554 nonchè: - verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; - curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. Non faranno invece capo alla D.L. le incombenze e gli obblighi derivanti dall’art. 127 comma 1 del Regolamento dei LL.PP in quanto gli adempimenti previsti in materia di sicurezza dalla parte del committente saranno svolti dal direttore dei lavori per la sicurezza in fase di esecuzione all’uopo nominato dalla stessa committenza, al fine di non aggravare le già molteplici e impegnative incombenze che stanno in capo alla figura della D.L. e per il quale si rimanda all’articolo apposito.