Diritti di audit Clausole campione
Diritti di audit. Il Responsabile del Trattamento dovrà mettere a disposizione del Titolare del Trattamento, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del Trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato di qualsiasi sede in cui il Trattamento di Dati Personali del Titolare del Trattamento abbia luogo. Il Responsabile del Trattamento consentirà al Titolare del Trattamento o ad altro auditor incaricato dal Titolare del Trattamento di ispezionare, verificare e copiare tutte le registrazioni, processi e sistemi pertinenti in modo che il Titolare del Trattamento possa accertarsi che le disposizioni del presente Addendum siano rispettate. Il Responsabile del Trattamento dovrà fornire piena collaborazione al Titolare del Trattamento in relazione a tali audit e fornirà, su richiesta del Titolare del Trattamento, evidenza del rispetto degli obblighi previsti dal presente Addendum. Il Responsabile del Trattamento dovrà immediatamente informare il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione ai sensi della presente sezione “Diritti di Audit” violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati.
Diritti di audit. SIX SIS si impegna a far esaminare i servizi forniti nell'interesse del partecipante al sistema da una società di audit riconosciuta dalla FINMA e a rendere accessibile alla sua società di audit, al partecipante, all’organo di revisione interno e alla società di audit esterna di quest’ultimo nonché alla FINMA tutte le informazioni richieste, nonché, su richiesta, a mettere a disposizione della FINMA, degli organi di revisione interni e delle società di audit esterne del partecipante il rapporto di audit. In presenza di motivi oggettivi, il partecipante (inclusi i suoi organi di revisione interni ed esterni, ma solo dopo aver firmato una corrispondente dichiarazione di riservatezza) e tutte le autorità di vigilanza competenti (i soggetti autorizzati alla revisione) sono inoltre autorizzati a esaminare o far esaminare i seguenti aspetti:
(a) esecuzione della prestazione conforme al contratto da parte di SIX SIS (compresa la sicurezza dell'elaborazione dei dati di SIX SIS);
(b) rispetto di tutte le leggi applicabili da parte di SIX SIS e del partecipante e
(c) procedure, dati e sistemi utilizzati da SIX SIS nell'ambito del presente accordo. SIX SIS collaborerà pienamente con i soggetti autorizzati alla revisione e metterà a disposizione senza indugio tutte le informazioni e i documenti e concederà tutti gli accessi che verranno ragionevolmente richiesti e che sono disponibili. Le revisioni e la messa a disposizione di informazioni e documenti non possono pregiudicare ingiustificatamente l'attività commerciale di SIX SIS e non possono violare la sfera segreta e privata nonché altri diritti di terzi (in particolare di altri clienti di altri partecipanti al sistema) e devono essere possibilmente concordate nella tempistica con SIX SIS (l'autorità di vigilanza competente per il partecipante non viene però limitata con la presente nei suoi diritti di audit). I vizi riscontrati nei i vari rapporti di audit vengono eliminati entro un congruo termine d'intesa con il partecipante; il termine viene stabilito in base alla gravità del vizio. Ogni parte sostiene i propri costi; i costi relativi alla revisione e all'eliminazione di vizi sono però a carico di SIX SIS. Le disposizioni di questo punto valgono anche oltre la fine del presente accordo, nella misura in cui il partecipante possa dimostrare nel singolo caso un interesse legittimo.
Diritti di audit. Il Processore dovrà mettere a disposizione del Controllore, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Controllore o da un altro soggetto da questi incaricato di qualsiasi sede in cui il Trattamento di Dati Personali del Controllore abbia luogo. Il Processore consentirà al Controllore o ad altro auditor incaricato dal Controllore di ispezionare, verificare e copiare tutte le registrazioni, processi e sistemi pertinenti in modo che il Controllore possa accertarsi che le disposizioni del presente Addendum siano rispettate. Il Processore dovrà fornire piena collaborazione al Controllore in relazione a tali audit e fornirà, su richiesta del Controllore, evidenza del rispetto degli obblighi previsti dal presente Addendum. Il Processore dovrà immediatamente informare il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione ai sensi della presente sezione (Diritti di Audit) violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
Diritti di audit. 10.1. Il Responsabile del Trattamento dovrà mettere a disposizione del Titolare del Trattamento, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del Trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
