Common use of Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio Clause in Contracts

Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970. In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale. In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi promossi dalla ConfTerziario, i seguenti diritti: diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, L. n. 300/1970; diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, L. n. 300/1970. diritto di affissione di cui all'art. 25, L. n. 300/1970.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle R.S.U. r.s.u. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. r.s.a. nella titolarità dei di diritti, permessi e permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti spettanti; per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai c.c.n.l. o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della r.s.a., diritti, permessi e libertà sindacali. Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell'invarianza dei costi, all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della r.s.u. In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale. In tale ambito sono Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi promossi dalla ConfTerziariodi categoria firmatarie il c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti: diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, L. n. 300/1970; diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, L. n. 300/1970. diritto di affissione di cui all'art. 25, L. n. 300/1970.:

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Samples: www.cgil.it, www.uil.it

Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle R.S.U. rappresentanze sindacali unitarie subentrano ai dirigenti delle R.S.A. rappresentanze sindacali aziendali nella titolarità dei diritti, permessi e permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge 20/5/1970, n. 300/1970300. In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, Sono fatte salve le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali con le quali si erano convenuteda accordi collettivi di diverso livello in materia di numero dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali (per la sola parte eccedente quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 19/12/1990), di mantenere una specifica agibilità sindacalediritti, permessi e libertà sindacali. In tale ambito sono Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi promossi dalla ConfTerziario, i seguenti diritti: diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, L. n. 300/1970; - diritto ai permessi non retribuiti di cui all'artall’art. 24, L. legge 20/5/1970, n. 300/1970. 300; - diritto di affissione di cui all'artall’art. 25, L. legge 20/5/1970, n. 300/1970300.

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Samples: www.reteomeo.it

Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle R.S.U. RSU subentrano ai dirigenti delle R.S.A. RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della III, legge n. 300/1970300/70. In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti Parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni Organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale. In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni Organizzazioni aderenti alle associazioni Associazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi promossi dalla ConfTerziario, il CCNL i seguenti diritti: - diritto ad a indire, singolarmente o congiuntamente congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, L. legge n. 300/1970300/70; - diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, L. legge n. 300/1970. 300/70; - diritto di affissione di cui all'art. 25, L. legge n. 300/1970300/70.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle R.S.U. r.s.u. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. r.s.a. nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970. Sono fatte salve .le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai c.c.n.l. o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della r.s.a., diritti, permessi e libertà sindacali. Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell'invarianza dei costi, all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della r.s.u. In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale. In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi promossi dalla ConfTerziarioil c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti: diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, L. n. 300/1970; diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, L. n. 300/1970. diritto di affissione di cui all'art. 25, L. n. 300/1970.:

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Samples: Accordo Interconfederale Per La Costituzione Delle Rappresentanze Sindacali Unitarie

Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle R.S.U. r.s.u. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. r.s.a. nella titolarità dei di diritti, permessi e permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti spettanti; per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei con- fronti delle associazioni sindacali dai c.c.n.l. o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della r.s.a., diritti, permessi e libertà sindacali. Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell'invarianza dei costi, all'ar- monizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota even- tualmente da trasferire ai componenti della r.s.u. In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno defini- ranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno do- vranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere mante- nere una specifica agibilità sindacale. In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni associa- zioni sindacali stipulanti i contratti collettivi promossi dalla ConfTerziarioil c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti: diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, L. n. 300/1970; diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, L. n. 300/1970. diritto di affissione di cui all'art. 25, L. n. 300/1970.:

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Samples: Accordo Interconfederale 20 Dicembre 1993 Tra Confindustria E Cgil, Cisl E Uil Costituzione Delle Rappresentanze Sindacali Unitarie