Diritto di regolamentare e livelli di protezione Clausole campione

Diritto di regolamentare e livelli di protezione. 1. Riconoscendo il diritto di ogni Parte, conformemente alle disposizioni del presen- te Accordo, di stabilire i propri livelli di protezione ambientale e del lavoro, e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche in materia, ogni Parte si adopera per garantire che le sue leggi, le sue politiche e le sue pratiche incoraggino e promuovano livelli elevati di protezione ambientale e del lavoro, compatibili con le norme, i principi e gli accordi di cui agli articoli 36 e 37, sforzan- dosi nel contempo di migliorare ulteriormente i livelli di protezione previsti nell’ambito di tali leggi e politiche.
Diritto di regolamentare e livelli di protezione. 1. Riconoscendo il diritto delle Parti, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, di stabilire i propri livelli di protezione ambientale e del lavoro e di adotta- re o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche in materia, le Parti si adoperano per garantire che le loro leggi, politiche e pratiche incoraggino e promuo- vano livelli di protezione ambientale e del lavoro elevati, compatibili con le norme, i principi e gli accordi di cui agli articoli 10.5 e 10.7, puntando nel contempo a migliorare i livelli di protezione previsti nell’ambito di tali leggi e politiche.
Diritto di regolamentare e livelli di protezione. 1. Riconoscendo il diritto di ogni Parte, fatte salve le disposizioni del presente Accordo, di stabilire il proprio livello di protezione del lavoro e dell’ambiente e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi, politiche e pratiche, ogni Parte si impegna a garantire che le sue leggi, le sue politiche e le sue pratiche prevedano e promuovano elevati livelli di protezione del lavoro e dell’ambiente, compatibili con le norme, i principi e gli accordi di cui agli articoli 8.5 (Norme e accordi internazionali sul lavoro) e 8.6 (Accordi multilaterali sull’ambiente e prin­cipi ambientali), adoperandosi nel contempo per migliorare i livelli di protezione previsti nell’ambito di tali leggi, politiche e pratiche.

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  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).