Attuazione delle misure Clausole campione

Attuazione delle misure. 1. Per l’attuazione della Misura 6 “Servizio Civile”, della Misura 6 bis “Servizio Civile Nazionale nell’Unione Europea” l’ANPAL individua il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Organismo Intermedio del PON IOG ai sensi dell’art. 123. Comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 2. Con riferimento alla Misura 6 “Servizio Civile” la Regione può indicare, con successiva comunicazione, se intende: a) avvalersi del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’emanazione degli avvisi; b) emanare propri avvisi pubblici in relazione al servizio civile regionale. 3. Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri effettua l’attività di monitoraggio periodico sull’avanzamento delle misure, mantenendo evidenza contabile separata per la Regione. Le risorse relative alla Misura 6 “Servizio Civile” e alla Misura 6bis “Servizio Civile Nazionale nell’Unione Europea”, pur destinate al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rimangono nella disponibilità della Regione. 4. Alla luce delle risultanze del monitoraggio e qualora fosse necessaria una riprogrammazione, la Regione ha pertanto, facoltà di procedere alla riprogrammazione delle risorse secondo quanto disposto all’art. 5 del presente atto.
Attuazione delle misure. La corretta esecuzione del Piano prevede il coinvolgimento di tutte le aree e gli uffici dell’Ateneo, ciascuno per le parti di rispettiva competenza con riferimento alla natura delle relative informazioni, con il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Ateneo. Con Disposto del Direttore Generale n° 6 del 28 agosto 2017, sono state definite le responsabilità e i flussi di dati e informazioni relativi agli obblighi di pubblicazione. La tabella allegata al disposto è stata predisposta secondo le indicazioni dell’allegato A al decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii. ed aggiornata in base alla delibera dell’X.X.XX. n. 1310/2016, completa delle informazioni relative a denominazione delle sotto-sezioni di I e II livello della sezione Amministrazione trasparente, riferimenti normativi, denominazione del singolo obbligo, contenuti dell’obbligo, tempistiche dell’aggiornamento. In corrispondenza dei contenuti di ciascun obbligo, secondo il criterio della competenza, sono individuati gli uffici responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione e/o aggiornamento dei dati che costituiscono il contenuto dell’obbligo nei termini fissati dalla normativa. A seguito di ciò, sempre secondo quanto contenuto nel disposto del Direttore Generale, il Gruppo di Supporto al RPCT ha inviato la tabella ai vari uffici chiedendo agli stessi di indicare, per ogni obbligo di loro competenza, il nominativo del responsabile dell’individuazione e/o elaborazione del dato e quello del responsabile della relativa pubblicazione. In considerazione dell’organizzazione dell’Ateneo, il raccordo tra Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, gli uffici dell’Amministrazione centrale e tutte le strutture decentrate competenti per la individuazione, elaborazione, trasmissione e/o pubblicazione dei dati, nonché il coordinamento delle attività in materia di trasparenza saranno assicurati attraverso incontri, note, e-mail e circolari esplicative e per il tramite delle attività svolte direttamente dal RPCT e dal Gruppo di Supporto. Il RPCT ha un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull’effettiva pubblicazione, ma non sostituisce gli uffici e i responsabili, come individuati nella Tabella allegata, nell’elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati. Ai fini della pubblicazione dei dati, il d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. prevede esplicitamen...
Attuazione delle misure. 1. Per l’attuazione della Misura “Servizio Civile” e della Misura “Bonus Occupazione”, il Ministero individua rispettivamente il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale quali Organismi Intermedi del PON YEI ai sensi dell’art. 123 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 2. Con riferimento alla misura “Servizio Civile”, la Regione intende emanare propri avvisi pubblici in relazione al servizio civile regionale. 3. Con riferimento alla misura “Bonus occupazionale”, la Regione intende avvalersi dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la completa gestione delle risorse previste di cui all’articolo 3, comma 1, rigo 9 in coerenza con quanto previsto dal Piano di attuazione regionale (Allegato B). 4. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale effettua l’attività di monitoraggio periodico sull’avanzamento delle misure, mantenendo evidenza contabile separata per Regione. 5. Le risorse di cui alla Misura “Servizio Civile” e alla Misura “Bonus Occupazionale”, pur destinate ai summenzionati Organismi Intermedi, rimangono nella disponibilità della Regione. Pertanto, alla luce delle risultanze del monitoraggio e qualora fosse necessaria una riprogrammazione, la Regione ha facoltà di procedere in tal senso entro il 30 settembre 2015 secondo quanto disposto all’art. 3 comma 3.
Attuazione delle misure. Il Datore di lavoro, per l’attuazione delle misure di cui ai precedenti articoli, dirama il Piano operativo allegato al presente Protocollo, che detta: - Disposizioni immediatamente precettive per tutti di dipendenti quanto a misure di condotta da tenere sul luogo di lavoro e prescrizioni inderogabili (Sezione A); - Misure tecniche, organizzative e procedurali e organizzative per le attività svolte in assenza di pubblico (back office) (Sezione B); - Ulteriori istruzioni e misure organizzative e procedurali per le attività svolte in presenza di pubblico (front office) (Sezione C); - Ulteriori istruzioni e attività svolte da personale in contatto con servizi/fornitori esterni (Sezione D); - Il riepilogo delle misure di sorveglianza sanitaria eccezionale (Sezione E). Il predetto allegato reca anche un registro delle attività, che verrà compilato settimanalmente o, all’occorrenza, quotidianamente per verificare lo stato di attuazione delle misure.
Attuazione delle misure. Il Datore di lavoro, per l’attuazione delle misure di cui ai precedenti articoli, dirama il Piano operativo allegato al presente Protocollo (Allegato 1), che detta: - Disposizioni immediatamente precettive per tutti di dipendenti quanto a misure di condotta da tenere sul luogo di lavoro e prescrizioni inderogabili (Sezione A); - Misure tecniche, organizzative e procedurali e organizzative per le attività svolte in assenza di pubblico (back office) (Sezione B); - Ulteriori istruzioni e misure organizzative e procedurali per le attività svolte in presenza di pubblico (front office) (Sezione C); - Ulteriori istruzioni e attività svolte da personale in contatto con servizi/fornitori esterni (Sezione D); - Il riepilogo delle misure di sorveglianza sanitaria eccezionale (Sezione E). Il predetto allegato reca anche un registro delle attività, che verrà compilato settimanalmente o, all’occorrenza, quotidianamente per verificare lo stato di attuazione delle misure. Il Datore di lavoro dirama con il presente protocollo, anche a fini informativi, gli Allegati 2, 3 e 4, nei quali sono esposte le modalità di gestione del dipendente con tampone positivo e del dipendente che risulta “contatto stretto” di dipendente risultato positivo.
Attuazione delle misure. Gli accordi sugli obiettivi elaborati dal partecipante con l’AEnEC sono delle prestazioni volontarie dell’economia. Essi costituiscono la base per parteci- pare al modello energetico o al modello PMI dell’AEnEC e in tal modo anche la base per gli accordi o gli impegni con la Confederazione, i cantoni e altri partner. Esenzione dalla tassa sul CO2 Sulla base delle leggi federali vigenti in materia il partecipante può richiedere l’esenzione dal pagamento delle tasse sul consumo energetico. Qualora la richiesta di esenzione sia supportata da obiettivi di riduzione delle emissioni e di ottimizzazione dell’efficienza energetica, gli accordi sugli obiettivi dell’A- EnEC possono essere utilizzati per una proposta di obiettivo (ordinanza sul CO2 1.1.2013). La Confederazione riconosce e accetta di fatto gli strumenti proposti dall’AEnEC e regola tutti i dettagli per l’esenzione in apposite de- cisioni e direttive. L’AEnEC assicura che la Confederazione riceva tutti i dati necessari (cfr. le condizioni del punto 3: Monitoraggio). Nei cantoni la cui legislazione sull’energia prevede un articolo per i grandi consumatori i partecipanti hanno inoltre la possibilità di stipulare un accordo cantonale sugli obiettivi (valido solo per i grandi consumatori). Tale accordo adempie agli obblighi previsti per i grandi consumatori di energia. Le condi- zioni e gli obiettivi da raggiungere sono definiti dai singoli cantoni. A tal fine l’AEnEC mette a disposizione un accordo universale sugli obiettivi ricono- sciuto dai cantoni (cfr. le condizioni del punto 3: Monitoraggio). Su richiesta del partecipante l’AEnEC può elaborare con i propri strumenti un accordo sugli obiettivi specifico per adempiere alle disposizioni cantonali.

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  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (38) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • Variazione del rischio Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Attivazione del servizio 4.1 Xxxxxx provvederà ad inviare l’Apparato presso l’Indirizzo di attivazione, salvo che il Cliente non abbia già ricevuto l‘Apparato radio mediante consegna da parte di persona incaricata da Xxxxxx. 4.2 Ad eccezione del caso in cui il Cliente, in possesso del Apparato, dovrà contattare il Servizio Clienti per procedere all’attivazione dell’Apparato radio medesimo, il Cliente dovrà collegarsi dal proprio Terminale al Captive Portal di Linkem ed inserire, negli appositi campi, il Codice di Attivazione ricevuto via SMS ed il proprio codice fiscale. Seguendo le indicazioni che compariranno a video, il Cliente procederà all’attivazione dell’Apparato e l’accesso al Servizio. 4.3 Per attivazione del Servizio si intende il momento di attivazione dell’Apparato concordato tra il Cliente ed il Servizio Clienti, oppure compiuto in autonomia dal Cliente seguendo le indicazioni all’uopo presenti sul Captive Portal. 4.4 Qualora il Cliente si rivolga a terzi per effettuare le operazioni di attivazione, gli eventuali costi saranno totalmente a suo carico. Xxxxxx non assume alcuna responsabilità per interventi, manomissioni e qualsiasi attività compiuta da terzi sull’Apparato, né per malfunzionamenti o danni da tali attività derivanti. Il Cliente sarà responsabile nei confronti di Xxxxxx per danni all’Apparato cagionati dall’intervento di terzi non autorizzati. 4.5 Ai fini del calcolo del tempo necessario al collegamento iniziale, si intenderà come momento in cui viene reso disponibile il Servizio, la data in cui il Cliente avrà a propria disposizione l’Apparato, i codici di identificazione o, in alternativa, l’Apparato radio ed il Codice di Attivazione non tenendo conto del tempo intercorrente tra il momento in cui viene reso disponibile il Servizio, per come definito nel presente articolo 4.5, e la data di attivazione dell’Apparato, se tale intervallo dipende dall’inerzia del Cliente. 4.6 Salva ogni altra ipotesi, il Servizio non potrà essere attivato qualora l’indirizzo indicato dal Cliente come Indirizzo di attivazione corrisponda ad una zona nella quale al momento della ricezione della Proposta di Abbonamento da parte di Linkem o dell’adesione on-line all’Offerta Commerciale non sia disponibile il Servizio di Linkem.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni: a. avvenuti in occasione di atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, utilizzo di armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche,biologiche), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; b. avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine; c. ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; d. determinati da dolo dell’Assicurato.