Disciplina dei diritti di proprietà intellettuale. Le Parti stabiliscono quale principio generale che nel caso in cui le stesse conseguano in comune risultati degni o meno di protezione mediante diritti di proprietà intellettuale o industriale, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota. Nel caso in cui le Parti dovessero concordare che parte dei risultati generati dalle attività oggetto della presente Convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale o industriale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e le norme in vigore.
Disciplina dei diritti di proprietà intellettuale. (marchi, brevetti, etc.) La rete che ha il fondo patrimoniale comune e non l’organo comune che operi con i terzi NON deve tenere una contabilità Se la rete ha un fondo patrimoniale comune e un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi: al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.