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Doveri delle parti Clausole campione

Doveri delle parti. I creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l’esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall’autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 16, commi 5 e 6.
Doveri delle partiLe parti sono tenute, relativamente alle proprie attività, al monitoraggio ed alla predisposizione della documentazione necessaria allo svolgimento del progetto; - le stesse dovranno partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la realizzazione del progetto; - le parti si autorizzano rispettivamente a pubblicizzare la loro collaborazione nelle diverse forme di comunicazione messe in atto (scambio di banner nei rispettivi siti, comunicazioni congiunte, ecc.).
Doveri delle parti. 1. Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza. 2. Il debitore ha il dovere di: a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto; b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all’articolo 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori; c) gestire il patrimonio o l’impresa durante i procedimenti nell’interesse prioritario dei creditori. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16, comma 4, e 21.
Doveri delle parti. 8.1 Le Parti sono tenute a: ▪ assicurare la partecipazione alle riunioni di OTA-IT (eventualmente anche con procedure di audio o video-conference call), ove possibile, per tramite di propri rappresentanti muniti di apposita delega decisionale per le materie trattate da OTA-IT; ▪ garantire che i propri rappresentanti che partecipano ai Gruppi di Lavoro OTA-IT abbiano il necessario livello di perizia e di esperienza tecnica riguardo alle materie in discussione; ▪ assicurare una continuità, ove possibile, dei propri rappresentanti delegati presso OTA-IT; ▪ assicurare che i propri rappresentanti presso OTA-IT svolgano la propria attività nella piena consapevolezza del ruolo e delle funzioni e degli obiettivi di OTA-IT; ▪ fornire al Presidente le informazioni necessarie all’attività di OTA-IT in modo trasparente, completo e tempestivo, fermo restando che le stesse dovranno essere trattate come da §7; ▪ collaborare con lealtà e diligenza per aiutare XXX-IT a raggiungere le finalità perseguite.
Doveri delle parti. Gli oneri rispettivi alle utenze ed ai versamenti ordinari di condominio saranno a carico del locatario. Imposte e tasse in genere graveranno sui contraenti a seconda delle vigenti normative, mentre le spese di registrazione del presente accordo, e dell’accordo definitivo, saranno divise ugualmente tra locatario e locatore.
Doveri delle parti. 1. Le Parti svolgeranno le attività di cui all'art. 2 come di seguito precisato. 2. Il CNOP si impegna: a) a comunicare semestralmente all'ENPAP, entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, i dati e le informazioni concernenti le iscrizioni, le variazioni, le radiazioni e le cancellazioni, nonché i periodi di sospensione registrati negli Albi professionali tenuti dagli Ordini regionali e provinciali degli Psicologi, relativamente al semestre precedente. I dati e le informazioni da inviare per ciascun iscritto sono i/le seguenti: ■ nome ■ cognome ■ codice fiscale ■ data iscrizione ■ data cancellazione/radiazione ■ data inizio periodo di sospensione ■ data fine periodo di sospensione ■ indirizzo di residenza o del domicilio professionale ■ Albo territoriale di appartenenza ■ indirizzo PEC ■ i dati della Sezione Albo, inclusa la Sezione speciale, al fine di identificare i nominativi dei soci componenti le Società Tra Professionisti b) a fornire ai propri iscritti apposita informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR relativamente alla trasmissione all'ENPAP dei dati di cui alla lettera a); c) a dare comunicazione del presente accordo ai Consigli territoriali degli Ordini degli Psicologi; d) a trattare i dati e le informazioni comunicate dall'Ente esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento dei propri compiti istituzionali nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016. 3. L'ENPAP si impegna: a) a comunicare annualmente, indicativamente entro la fine del mese di aprile di ciascun anno, mediante trasmissione ai Consigli regionali e provinciali dell'Ordine degli Psicologi e, in copia conoscenza, al CNOP, i nominativi dei propri iscritti qualora risultino, per più di un'annualità, omesse o infedeli comunicazioni reddituali, ovvero omessi versamenti contributivi; b) a trattare i dati e le informazioni comunicate dal esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento dei propri compiti istituzionali nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016; c) a fornire ai propri iscritti apposita informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR relativamente alla trasmissione ai Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi e, in copia conoscenza, al CNOP dei dati di cui alla lettera a).
Doveri delle parti. Il cedente è tenuto a consegnare al cessionario i documenti probatori del credito dei quali è in possesso, oppure una copia autentica di essi se viene ceduta solo una parte del credito, nonché a fornirgli tutte le informazioni necessarie ed utili per far valere il credito.
Doveri delle partiIl cliente si impegna a comunicare a PROGRAMMA RADON S.R.L. tutti i dati utili e necessari per lo svolgimento del servizio/prestazione richiesta. Il Cliente s’impegna a garantire la completezza e veridicità dei documenti ed informazioni messe a disposizione dei professionisti di PROGRADON S.r.l.. La stessa è esplicitamente esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati. La raccolta e l’invio dei documenti per lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto sono a esclusivo carico del cliente, con esclusione di qualsivoglia responsabilità da parte di PROGRAMMA RADON S.R.L. nel caso di utilizzo da parte della stesa di documenti erroneamente inviati dal cliente o inviati dal clienti con ritardo sui termini concordati. PROGRADON S.r.l. designa sotto la propria esclusiva responsabilità i professionisti incaricati di fornire i servizi necessari o di organizzare quelli esistenti. Tali professionisti lavoreranno in stretto collegamento con gli incaricati designati dal Cliente. In ogni caso è esplicitamente convenuto che PROGRADON S.r.l. potrà sostituire in qualunque momento a proprio insindacabile giudizio tali professionisti, xxxxx restando gli adempimenti ed obblighi di legge e la qualità del servizio stesso.

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  • Obblighi delle parti 1. Le Parti si impegnano a cofinanziare le attività e a mettere a disposizione le risorse, le informazioni e i dati pertinenti e necessari ai fini della corretta esecuzione delle programmate attività. 2. Il Commissario Straordinario, per il tramite dei Responsabili e del Comitato Tecnico Scientifico, avrà cura di organizzare e programmare incontri con cadenza bisettimanale per consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia, nonché per monitorare lo stato di attuazione degli adempimenti, ferma restando la possibilità di fissare ulteriori incontri in ogni momento qualora una delle parti lo ritenga opportuno. 3. Ai fini del conseguimento delle finalità di cui all’art. 2 del presente Accordo: ▪ il Commissario Straordinario avrà cura di fornire ogni eventuale studio in materia esistente e nella sua disponibilità, funzionali ad integrare ed approfondire la ricerca in oggetto, nonché di rendere disponibili l’acquisendo patrimonio conoscitivo e i documenti di pianificazione utili alla realizzazione dell’aggiornamento dei Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI); ▪ l’Autorità provvederà a fornire tutti i dati presenti nella propria banca dati e a mettere a disposizione la piattaforma WebGIS predisposta nell’ambito del progetto ReSTART; inoltre provvederà a recepire i risultati ottenuti aggiornando i Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), nel rispetto del cronoprogramma di cui all’art.4, comma 2. L’Autorità, per le proprie attività, potrà avvalersi della collaborazione di I.S.P.R.A. nella funzione di supporto tecnico, nonché di Università che hanno maturato specifica esperienza sul campo. 4. Nello svolgimento delle attività di competenza le parti si impegnano inoltre a: a. rispettare le modalità di attuazione e i termini concordati con il presente Accordo; b. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare ricorrendo a strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e snellimento dei processi decisionali;

  • Impegni delle parti A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo le Parti si impegnano a svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione dell’intesa e, in particolare: Idea Link S.r.l. si impegna a realizzare quanto segue: • realizzazione a proprie spese di azioni di comunicazione e promozione dei musei civici attraverso i seguenti canali: a) inserimento all’interno della piattaforma Universitybox (xxxxxxxxxxxxx.xxx) delle informazioni generali dei Musei Civici (orari, prezzi, indirizzi, condizioni di utilizzo degli sconti, etc.); b) inserimento all’interno della piattaforma Universitybox (xxxxxxxxxxxxx.xxx) di informazioni specifiche relative a partecipazioni on line a visite guidate, convegni, ecc. ad eventi e mostre che si terranno nei musei civici. Tutti i contenuti riguardanti i musei civici dovranno essere predisposti dall’Ufficio competente della Direzione Cultura secondo le guide lines fornite da Idea Link c) inserimento all’interno della piattaforma Universitybox (xxxxxxxxxxxxx.xxx) di informazioni relative alle eventuali condizioni relative a restrizioni/contingentamento degli accessi ai Musei civici ( ad es. green pass); d) consegna di report quadrimestrali e documentazione integrativa sull’andamento delle attività articolato nei contenuti dall’allegato 1, quale parte integrante del presente accordo; Comune di Milano si impegna a realizzare quanto segue: • consentire l’acquisto online dei biglietti su propria piattaforma con diritto all’ingresso ridotto, secondo le modalità indicate nell’allegato 1 applicando le tariffe, come specificate nel medesimo allegato. Il Comune applicherà eventuale maggiorazione nel caso in cui i musei elencati nell’allegato ospitino mostre temporanee che prevedano una tariffa separata rispetto a quella di ingresso al museo. In tutti i casi, perché sia consentito l’ingresso al museo a condizioni agevolate, il visitatore dovrà esibire al personale di controllo la propria tessera/card in corso di validità, che dia diritto all’agevolazione. Ciascuna Parte sosterrà in proprio gli oneri che le deriveranno dalle attività effettuate, senza che gli stessi possano formare oggetto di rivalsa, anche parziale, nei confronti dell’altra Parte. Salvo diversi accordi tra le Parti, ad escludere tassativamente la cessione a terzi, sia dei crediti sia di qualsiasi credito derivante dall’Accordo.

  • Dichiarazione delle Parti Le parti attiveranno entro il mese di settembre 2008 una Commissione, che sarà composta da 12 membri, dei quali 6 designati dalle Organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL e 6 designati dalla Confcommercio, avente lo scopo, anche in relazione all'evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, Statuti e "governance" degli Enti bilaterali, nazionale e territoriali, al fine di individuare standard di qualità originati da buone prassi sperimentate, secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza. In particolare, la Commissione avrà il compito di proporre anche: - criteri di omogeneità e trasparenza nei rendiconti economici annuali predisposti dagli EBT; - modalità di relazione e informazione nei confronti dell'EBINTER; - modalità di raccordo con le parti stipulanti a livello nazionale e con l'EBINTER; - finalità, attività e funzioni istituzionali in conformità a quanto previsto dalla contrattazione nazionale; - modalità ottimali di funzionamento degli Organi gestionali; - valutazioni sull'introduzione di forme di sostegno al reddito sulla base di future disposizioni di legge in materia; - cogenza. L'avanzamento dei lavori verrà presentato alla Commissione sindacale ristretta per il rinnovo del c.c.n.l. con cadenza bimestrale. Le conclusioni verranno presentate entro 6 mesi dall'attivazione alla stessa Commissione sindacale ristretta per la definizione di un accordo complessivo che sarà sottoscritto dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. ed entrerà a far parte integrante del medesimo c.c.n.l. Le parti concordano altresì sulla necessità di presentare agli Organi istituzionali il seguente avviso comune.

  • AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione della manutenzione ordinaria delle alberature delle aree verdi comunali del Quartiere 1 dx Arno e Cascine, ammonta a €.98.000,00 oltre IVA di legge. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell’incidenza presunta dei vari lavori rispetto al totale dell’appalto si riporta la seguente tabella.

  • Effetti dei nuovi stipendi 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

  • Domicilio delle parti 1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.

  • Ammontare dell’appalto L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro 149'114.02 oltre IVA. L'importo totale di cui al precedente periodo comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 4’998.42 (diconsi Euro quattromilanovecentonovantotto/42), nonché l'importo di Euro 144'115.60 (diconsi Euro centoquarantaquattromilacentoquindici/60), per i lavori soggetti a ribasso d'asta. In fase di Trattativa dovrà essere indicata espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta. I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi scorporabili (OS7 - finiture di opere generali di natura edile e tecnica - 28 363,72 € sul totale a base d'asta e OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie - 4 220,75 € sul totale a base d'asta), a scelta dell’appaltatore, previa autorizzazione dalla stazione appaltante, possono essere subappaltati secondo le condizioni del Codice degli appalti e del presente capitolato speciale. Le SOA non sono esigibili considerato l’ammontare dell’appalto.

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero). 2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

  • Mansioni del lavoratore Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi. Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica presentata dall’appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell’individuazione del quinto d’obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo "Disposizioni generali relative ai prezzi".