Fondo comune Clausole campione

Fondo comune. 1. Il Fondo comune del FISDE è costituito dalle seguenti voci: A) “Patrimonio indisponibile” pari ad euro 60 milioni, utilizzabile, previo benestare delle fonti istitutive dell’Associazione, esclusivamente per fronteggiare esigenze straordinarie, connesse ad eventi eccezionali. B) “Patrimoni indisponibili” delle gestioni separate costituiti - in attuazione delle convenzioni di cui al successivo art. 10.2, comma 5, lett. q), del presente Statuto, per le quali è prevista una gestione separata anche agli effetti della responsabilità di cui all’art. 38 del codice civile – dalle Società interessate e dai loro dipendenti. Detti patrimoni – la cui entità è definita nell’ambito delle predette convenzioni - sono utilizzabili, previo benestare delle parti stipulanti le convenzioni stesse, esclusivamente per fronteggiare esigenze straordinarie, connesse ad eventi eccezionali.
Fondo comune. Oltre a quanto convenuto nell'articolo che precede, le parti si obbligano ad eseguire i seguenti conferimenti in denaro: Tizio Euro _ S.N.C. di Caio e Sempronio Euro _ ALFA S.R.L. Euro _ Detta somme dovranno essere corrisposte mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato a "RETE BERGAMO ENERGIA 2010" entro e non oltre _ giorni dalla richiesta di versamento inviata dal comitato di gestione della rete tramite qualunque mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento. Ad integrazione del fondo comune, ogni contraente si obbliga a corrispondere annualmente una somma a titolo di contributo ordinario alle spese di gestione della rete contrattuale. Detta somma dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 28 di febbraio di ogni anno. Ogni partecipante si obbliga altresì a corrispondere contributi integrativi per sopperire ad eventuali insufficienze dei contributi ordinari annuali. La misura dei contributi, ordinari ed integrativi, è proposta annualmente dal comitato di gestione in sede di relazione previsionale, e deve essere approvata dai partecipanti a maggioranza dei due terzi. Il partecipante non consenziente potrà recedere dal contratto con effetto immediato; il recesso deve essere esercitato entro otto giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della nuova misura del contributo. Il socio, inoltre, è tenuto a rimborsare alla rete le spese da questa sostenute per particolari prestazioni da lui richieste, secondo le modalità previste da apposito regolamento interno predisposto dal comitato di gestione. Ogni somma, a qualsiasi titolo dovuta da un singolo contraente in adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto, dovrà essere corrisposta con le modalità sopra indicate. In caso di ritardo nell'adempimento del pagamento della somma, sarà dovuto un interesse di mora pari a senza necessità di preventiva costituzione in mora da parte del comitato di gestione della rete. Qualora il ritardo si protragga per oltre giorni dalla richiesta di versamento, il comitato di gestione potrà dichiarare risolto il contratto limitatamente al partecipante inadempiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e dell'art.13 del presente contratto.
Fondo comune. Il fondo comune è costituito dal contributo corrisposto da ciascun Istituto Scolastico, in misura uguale per tutti e fissato in €. 500,00 (cinquecento/00), anche nel caso di adesione successiva alla costituzione della Rete. La quota annuale di partecipazione alla Rete ai fini dell'utilizzazione dei servizi indicati in allegato deve essere versata alla scuola capofila entro il 31 ottobre 2016 sul seguente c/c della tesoreria della scuola capofila:
Fondo comune. Il Fondo Comune è costituito oltre che dal gettito delle contribuzioni derivanti da fonti autonome del settore, dai beni mobili ed immobili e dai titoli di proprietà della Sezione pervenuti per acquisti, lasciti o donazioni o per qualsiasi altra causa, dalle rendite e dalle partecipazioni in Enti, Istituti, Società e quant'altro, nonché da atti di liberalità a favore della Sezione. Ogni decisione sulle destinazioni, l'utilizzo ed i prelievi dal Fondo Comune è di esclusiva competenza degli organi della Sezione conformemente agli scopi statutari. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano la Sezione, risponde esclusivamente il Fondo Comune con esonero di qualsiasi responsabilità dell'Associazione Industriali. Durante la vita della Sezione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Fondo comune. Al fine di sopperire ai costi iniziali di funzionamento della Rete, ciascuna Impresa si obbliga a effettuare, entro ______ giorni dalla stipula del presente contratto, un versamento di euro ______ mediante bonifico da effettuarsi presso la Banca __________ sul conto corrente intestato alla Rete.
Fondo comune. Il fondo comune dell’Associazione è costituito: a) dai contributi associativi; b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali; c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari; d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali; e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione. Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell’Associazione. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e, pertanto, i Soci che per qualsiasi titolo cessino di far parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo. Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. L’amministrazione del fondo comune spetta al Presidente dell’Associazione, salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto. I singoli atti amministrativi concernenti comunque erogazione di fondi, saranno sottoscritti dal Presidente e dal Direttore Generale dell’Associazione, vistati dal Tesoriere.
Fondo comune. 1. I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso. Pur ricorrendo una responsabilità civile in capo ad entrambe, la distinzione tra associazione riconosciuta e non riconosciuta è essenziale ai fini dell’individuazione dei criteri di attribuzione di responsabilità nei confronti delle persone fisiche che vi operano L’Ente Riconosciuto, iscritto nel registro delle persone giuridiche ed ottenuta autonomia patrimoniale perfetta, risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte o dei fatti illeciti compiuti nell’esercizio dell’attività propedeutica al raggiungimento dei propri scopi. Gli amministratori possono così godere dell’irresponsabilità patrimoniale, frapponendo tra loro ed i terzi eventualmente danneggiati o lesi dall’ente, un limite invalicabile. La personalità giuridica (e la conseguente autonomia patrimoniale perfetta) comporta l’ imputabilità all’ente degli atti compiuti e dell’attività svolta in suo nome, nonché delle relative conseguenze patrimoniali sfavorevoli. L’ente sarà titolare di diritti e doveri in modo del tutto autonomo ed i creditori sociali potranno far valere le proprie ragioni per le obbligazioni assunte dall’associazione esclusivamente sul patrimonio della stessa. A diverse conclusioni si deve giungere con riferimento all’ Ente Non Riconosciuto, che pur dotato di un proprio fondo (costituito dai contribuiti degli associati ed indivisibile finché dura l’associazione – art.lo 37 C.C.), non permette a coloro che agiscono in nome e per conto dell’associazione medesima, di opporre al terzo creditore-danneggiato il limite (privilegio) della propria irresponsabilità patrimoniale. L’autonomia patrimoniale è piena e perfetta quando l’ente è riconosciuto; imperfetta quando sia sprovvisto di riconoscimento.
Fondo comune. L’articolo 3, comma 4 ter, della legge in esame, stabilisce “il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune”. Alla stesso comma, lettera c), si dispone che il contratto di rete debba indicare, “qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo”. La stessa norma prosegue dicendo che, “se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), c.c.. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 c.c.. Di fatto, quindi, il fondo comune non è una necessità, ma solo un’eventualità, la cui carenza però comporta l’esclusione dei benefici fiscali. La norma descrive due modi di costituire il fondo comune: - mediante i contributi delle imprese che della rete contrattuale fanno parte; in tal caso il contratto deve indicare “la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo”; - qualora la rete sia costituita da s.p.a., “se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile”. Vista l’assenza della soggettività giuridica della rete, il fondo comune viene considerato comproprietà delle imprese in rete, benché patrimonio separato fra le altre cose rispetto a quello delle singole imprese che della rete fanno parte. I conferimenti iniziali, quelli successivi e gli acquisti effettuati per loro conto, potrebbero quindi essere considerati distinti dal patrimonio delle singole imprese comproprietarie. Nel caso in cui il fondo sia costituito da denaro, si suggerisce di utilizzare un conto corrente dalla cui intestazione sia desumibile la destinazione delle somme depositate al fondo comune della rete. Per quanto riguarda l’organo eventualmente incaricato di gestire la rete si può ipotizzare anche la fattibilità di contratti di rete in cui i conferimenti e gli acquisti vengano effettua...
Fondo comune. Le quote assegnate al Fondo Comune di cui al punto b) del precedente art. 19 sono ripartite tra il personale tecnico ed amministrativo che non abbia collaborato alle singole prestazioni, secondo criteri emanati separatamente dal Consiglio di Amministrazione.
Fondo comune. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: beni, immobili e mobili; contributi; donazioni e lasciti; ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura dell’associazione. I contributi degli aderenti sono costituiti [dalle quote di associazione annuale, se previste] e da eventuali contributi straordinari. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.