Disciplina del rapporto. 1. Il lavoro a distanza con modalità domiciliare ovvero remotizzata può essere concesso o richiesto esclusivamente dai lavoratori subordinati. 2. Il lavoro a distanza è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale. Il telelavoratore fa infatti parte a pieno titolo dell’organizzazione della azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all’azienda. 3. L'accordo tra l'azienda e il lavoratore deve risultare da apposito atto scritto nel quale deve essere espressamente indicata la durata, la tipologia (tempo determinato ovvero tempo indeterminato), oltre a quanto compatibilmente previsto dall’articolo 1 “Assunzione”. 4. L’accordo deve contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore. 5. Nell’accordo devono essere illustrate le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori 6. Nel caso di accordo per il tempo indeterminato, ciascuna delle due Parti potrà, con preavviso di almeno 60 giorni (90 se il lavoratore è disabile), richiedere la disdetta dell'accordo e il ritorno allo svolgimento presso l'azienda dell'attività lavorativa. Qualora sia stato concordato il tempo determinato, ad ogni parte e consentito dare disdetta, prima della scadenza del termine, in presenza di giustificato motivo. 7. Gli accordi di telelavoro sottoscritti da lavoratrici/lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al compimento di 1 anno di vita del bambino, non potranno essere disdettati dall'azienda. 8. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione aziendale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Disciplina del rapporto. 1In attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e suc- cessive modifiche e integrazioni, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instau- rato con i giovani di età da diciotto a ventinove anni e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Il lavoro a distanza contrat- to di apprendistato professionalizzante potrà altresì essere stipulato con modalità domiciliare ovvero remotizzata può essere concesso o richiesto esclusivamente dai lavoratori subordinati.
2i giovani che abbiano com- piuto diciassette anni di età e siano in possesso di una qualifica conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Il lavoro a distanza è una modalità contratto di svolgimento apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta, con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, anche a tempo par- ziale purché la peculiare articolazione dell’orario non ostacoli la finalità formativa propria del contratto, del piano formativo individuale, del livello di inquadramento di prova, iniziale, inter- medio, finale e non un particolare status legaledell’eventuale qualifica che potrà essere acquisita sulla base degli esiti della for- mazione. Il telelavoratore fa infatti numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato professionalizzante non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso il datore stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superio- re a tre. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti possono presentare domanda corredata del Piano Formativo Individuale, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione per l’apprendistato istituita nell’ambito dell’EBIT Nazionale, ovvero dell’EBIT Ter- ritoriale laddove costituito, che esprimerà il proprio parere di conformità entro 20 giorni dal ricevi- mento della richiesta. La durata del periodo di prova è fissata in 25 giorni di effettiva presenza al lavoro. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nelle aree B2, C1, C2, C3 e D1 (ex livelli 2°, 3°, 4°, 5°, 6s e 6°) della classificazione professionale definita nella parte a pieno titolo dell’organizzazione generale del presente CCNL e nell’ambito delle discipline dei singoli settori in materia di classificazione profes- sionale prevista dallo stesso CCNL. La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazio- ne alle qualifiche da conseguire: – 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in B2; – 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C1; – 48 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C2; – 42 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C3; – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1; – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1. La contrattazione di secondo livello potrà stabilire durate diverse, nell’ambito della aziendadurata mas- sima prevista per legge. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista, anche se il luogo presso più datori di svolgimento lavoro, si cumu- lano ai fini del computo della prestazione è esterno all’azienda.
3durata massima del periodo di apprendistato di cui al comma nove, purché i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività. L'accordo tra l'azienda Il rapporto di apprendistato sarà ripartito in due periodi, secondo quanto previsto dal successi- vo comma 13. Nel primo periodo l’inquadramento sarà di un (1) livello inferiore a quello di desti- nazione e il lavoratore deve risultare da apposito atto scritto nel quale deve essere espressamente indicata la durata, la tipologia (tempo determinato ovvero tempo indeterminato), oltre retribuzione sarà corrispondente a quanto compatibilmente previsto dall’articolo 1 “Assunzione”.
4. L’accordo deve contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione quella minima contrat-tualmente prevista per il lavoratore.
5. Nell’accordo devono essere illustrate le modalità livel- lo iniziale di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori
6inquadramento. Nel caso secondo periodo, convenzionalmente, l’inquadramento sarà ugua- le a quello finale di accordo destinazione e la retribuzione sarà quella minima contrattualmente prevista per il tempo indeterminato, ciascuna delle due Parti potrà, con preavviso tale livello. La durata dei singoli periodi è quella prevista nella tabella di almeno 60 giorni (90 se il lavoratore è disabile), richiedere la disdetta dell'accordo e il ritorno allo svolgimento presso l'azienda dell'attività lavorativa. Qualora sia stato concordato il tempo determinato, ad ogni parte e consentito dare disdetta, prima della scadenza del termine, in presenza di giustificato motivoseguito riportata.
7. Gli accordi di telelavoro sottoscritti da lavoratrici/lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al compimento di 1 anno di vita del bambino, non potranno essere disdettati dall'azienda.
8. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione aziendale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Disciplina del rapporto. 1Per instaurare l'apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, sulla base degli esiti del contratto, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo. Il lavoro a distanza con modalità domiciliare ovvero remotizzata contratto di apprendistato professionalizzante può essere concesso o richiesto esclusivamente dai instaurato per i lavoratori subordinati.
delle aree professionali 1°, 2° e 3°. Il lavoro La durata del periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte dell’interessato, sarà pari a distanza è una modalità 6 settimane di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale. Il telelavoratore fa infatti parte a pieno titolo dell’organizzazione della azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all’azienda.
3. L'accordo tra l'azienda e il lavoratore deve risultare da apposito atto scritto nel quale deve essere espressamente indicata la durata, la tipologia (tempo determinato ovvero tempo indeterminato), oltre a quanto compatibilmente previsto dall’articolo 1 “Assunzione”.
4. L’accordo deve contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore.
5. Nell’accordo devono essere illustrate le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori
6effettiva. Nel caso che il contratto preveda, per i lavoratori dell’esercizio filo- ferro tranviario e della navigazione (interna e lagunare), l’acquisizione di accordo specifiche abilitazioni, la durata del periodo di prova sarà pari al tempo normalmente occorrente per tali acquisizioni. La durata massima del periodo dell'apprendistato professionalizzante è fissata in 36 mesi. Ai fini della durata dell'apprendistato, il tempo indeterminatoperiodo di apprendistato professionalizzante svolto presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, ciascuna delle sempre ché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due Parti potràperiodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione. L’assunzione dell’apprendista avviene al parametro di accesso del profilo professionale al quale è finalizzata l’attività formativa. L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, con preavviso esclusione dei primi 24 mesi ai fini della maturazione degli aumenti periodici di almeno 60 giorni anzianità. Xxxx apprendisti spettano gli istituti previsti dal c.c.n.l., in quanto applicabili, nonché, per quanto concerne il trattamento economico, la retribuzione tabellare, l'ex indennità dì contingenza, il T.D.R., l'indennità di mensa e i seguenti elementi retributivi: indennità per lavoro straordinario, notturno e festivo, a turni e domenicale, indennità di trasferta (90 se il lavoratore è disabileart.20 A e B), richiedere di diaria ridotta (art. 00/X) x xxxxxxxx xxxxx (xxx. 21/B), nella misura e con la disdetta regolamentazione stabilita dai contratto nazionale. Sono altresì attribuiti i servizi aziendali di mensa, vestiario e trasporti ovvero le relative indennità sostitutive. Per quanto concerne la retribuzione aziendale, ridefinita cosi come previsto dall'art. 3, punto 3, dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, la stessa sarà erogata con le seguenti modalità: • dal 19° al 24° mese: 20% • dal 25° al 30° mese: 30% • dal 31° al 36° mese: 50% L'eventuale attribuzione agli apprendisti nonché le specifiche modalità di erogazione del premio di risultato sono stabilite a livello aziendale. In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro l'apprendista ha diritto ad un trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro pari al 50% della retribuzione normale per i primi 3 giorni; pari al 100% della retribuzione normale dal 4° giorno al 180°. Nelle aziende con meno di 26 dipendenti, l’apprendista ha diritto, dal 4° al 180° giorno, un trattamento equivalente a quello erogato dall’INPS. Il periodo di comporto è pari a 180 giorni nell’anno solare e sarà proporzionalmente ridotto nel caso che il ritorno allo svolgimento presso l'azienda dell'attività lavorativacontratto abbia una durata minore. Qualora sia In caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo sullo stato concordato di malattia al lavoratore con contratto di apprendistato sarà ridotto della metà, per tutto il tempo determinatoperiodo certificato, ad ogni parte e consentito dare disdettail trattamento economico di cui ai commi precedenti. Alla conclusione del contratto di apprendistato, prima della scadenza del termineil termine di preavviso, in presenza caso di giustificato motivomancata prosecuzione del rapporto di lavoro, è di 15 giorni. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computati ai fini degli istituti contrattuali e di legge, salvo quanto previsto nella Premessa del presente articolo.
7. Gli accordi di telelavoro sottoscritti da lavoratrici/lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al compimento di 1 anno di vita del bambino, non potranno essere disdettati dall'azienda.
8. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione aziendale.
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Samples: Ipotesi Di Accordo, Ipotesi Di Accordo
Disciplina del rapporto. 1In attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età da diciotto a ventinove anni e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Il lavoro a distanza contratto di apprendistato professionalizzante potrà altresì essere stipulato con modalità domiciliare ovvero remotizzata può essere concesso o richiesto esclusivamente dai lavoratori subordinati.
2i giovani che abbiano compiuto diciassette anni di età e siano in possesso di una qualifica conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Il lavoro a distanza è una modalità contratto di svolgimento apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta, con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, anche a tempo parziale purché la peculiare articolazione dell’orario non ostacoli la finalità formativa propria del contratto, del piano formativo individuale, del livello di inquadramento di prova, iniziale, intermedio, finale e non un particolare status legaledell’eventuale qualifica che potrà essere acquisita sulla base degli esiti della formazione. Il telelavoratore fa infatti numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato professionalizzante non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso il datore stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti possono presentare domanda corredata del Piano Formativo Individuale, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione per l’apprendistato istituita nell’ambito dell’EBIT Nazionale, ovvero dell’EBIT Territoriale laddove costituito, che esprimerà il proprio parere di conformità entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. La durata del periodo di prova è fissata in 25 giorni di effettiva presenza al lavoro. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nelle aree B2, C1, C2, C3 e D1 (ex livelli 2°, 3°, 4°, 5°, 6s e 6°) della classificazione professionale definita nella parte a pieno titolo dell’organizzazione generale del presente CCNL e nell’ambito delle discipline dei singoli settori in materia di classificazione professionale prevista dallo stesso CCNL. La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazione alle qualifiche da conseguire: – 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in B2 (ex 2° livello); – 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C1 (ex 3° livello); – 48 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C2 (ex 4° livello); – 42 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C3 (ex 5° livello); – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1 (ex 6slivello); – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1 (ex 6 livello). La contrattazione di secondo livello potrà stabilire durate diverse, nell’ambito della aziendadurata massima prevista per legge. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista, anche se il luogo presso più datori di svolgimento lavoro, si cumulano ai fini del computo della prestazione è esterno all’azienda.durata massima del periodo di apprendistato di cui al comma nove, purché i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività. Il rapporto di apprendistato sarà ripartito in due periodi, secondo quanto previsto dal successivo comma 13. Nel primo periodo l’inquadramento sarà di un
3. L'accordo tra l'azienda (1) livello inferiore a quello di destinazione e il lavoratore deve risultare da apposito atto scritto nel quale deve essere espressamente indicata la durata, la tipologia (tempo determinato ovvero tempo indeterminato), oltre retribuzione sarà corrispondente a quanto compatibilmente previsto dall’articolo 1 “Assunzione”.
4. L’accordo deve contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione quella minima contrat-tualmente prevista per il lavoratore.
5. Nell’accordo devono essere illustrate le modalità livello iniziale di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori
6inquadramento. Nel caso secondo periodo, convenzionalmente, l’inquadramento sarà uguale a quello finale di accordo destinazione e la retribuzione sarà quella minima contrattualmente prevista per il tempo indeterminato, ciascuna delle due Parti potrà, con preavviso tale livello. La durata dei singoli periodi è quella prevista nella tabella di almeno 60 giorni (90 se il lavoratore è disabile), richiedere la disdetta dell'accordo e il ritorno allo svolgimento presso l'azienda dell'attività lavorativa. Qualora sia stato concordato il tempo determinato, ad ogni parte e consentito dare disdetta, prima della scadenza del termine, in presenza di giustificato motivoseguito riportata.
7. Gli accordi di telelavoro sottoscritti da lavoratrici/lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al compimento di 1 anno di vita del bambino, non potranno essere disdettati dall'azienda.
8. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione aziendale.
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Disciplina del rapporto. 1In attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età da diciotto a ventinove anni e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Il lavoro a distanza contratto di apprendistato professionalizzante potrà altresì essere stipulato con modalità domiciliare ovvero remotizzata può essere concesso o richiesto esclusivamente dai lavoratori subordinati.
2i giovani che abbiano compiuto diciassette anni di età e siano in possesso di una qualifica conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Il lavoro a distanza è una modalità contratto di svolgimento apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta, con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, anche a tempo parziale purché la peculiare articolazione dell’orario non ostacoli la finalità formativa propria del contratto, del piano formativo individuale, del livello di inquadramento di prova, iniziale, intermedio, finale e non un particolare status legaledell’eventuale qualifica che potrà essere acquisita sulla base degli esiti della formazione. Il telelavoratore fa infatti numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato professionalizzante non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso il datore stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti possono presentare domanda corredata del Piano Formativo Individuale, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione per l’apprendistato istituita nell’ambito dell’EBIT Nazionale, ovvero dell’EBIT Territoriale laddove costituito, che esprimerà il proprio parere di conformità entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. La durata del periodo di prova è fissata in 25 giorni di effettiva presenza al lavoro. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nelle aree B2, C1, C2, C3 e D1 (ex livelli 2°, 3°, 4°, 5°, 6s e 6°) della classificazione professionale definita nella parte a pieno titolo dell’organizzazione generale del presente CCNL e nell’ambito delle discipline dei singoli settori in materia di classificazione professionale prevista dallo stesso CCNL. La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazione alle qualifiche da conseguire: 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in B2; 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C1; 48 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C2; 42 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C3; 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1; 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1. La contrattazione di secondo livello potrà stabilire durate diverse, nell’ambito della aziendadurata massima prevista per legge. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista, anche se il luogo presso più datori di svolgimento lavoro, si cumulano ai fini del computo della prestazione è esterno all’azienda.
3durata massima del periodo di apprendistato di cui al comma nove, purché i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività. L'accordo tra l'azienda Il rapporto di apprendistato sarà ripartito in due periodi, secondo quanto previsto dal successivo comma 13. Nel primo periodo l’inquadramento sarà di un (1) livello inferiore a quello di destinazione e il lavoratore deve risultare da apposito atto scritto nel quale deve essere espressamente indicata la durata, la tipologia (tempo determinato ovvero tempo indeterminato), oltre retribuzione sarà corrispondente a quanto compatibilmente previsto dall’articolo 1 “Assunzione”.
4. L’accordo deve contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione quella minima contrat-tualmente prevista per il lavoratore.
5. Nell’accordo devono essere illustrate le modalità livello iniziale di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori
6inquadramento. Nel caso secondo periodo, convenzionalmente, l’inquadramento sarà uguale a quello finale di accordo destinazione e la retribuzione sarà quella minima contrattualmente prevista per il tempo indeterminato, ciascuna delle due Parti potrà, con preavviso di almeno 60 giorni (90 se il lavoratore è disabile), richiedere la disdetta dell'accordo e il ritorno allo svolgimento presso l'azienda dell'attività lavorativa. Qualora sia stato concordato il tempo determinato, ad ogni parte e consentito dare disdetta, prima della scadenza del termine, in presenza di giustificato motivotale livello.
7. Gli accordi di telelavoro sottoscritti da lavoratrici/lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al compimento di 1 anno di vita del bambino, non potranno essere disdettati dall'azienda.
8. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione aziendale.
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Disciplina del rapporto. 1. Il lavoro a distanza con modalità domiciliare ovvero remotizzata erotizzata può essere concesso o richiesto esclusivamente dai lavoratori subordinati.
2. Il lavoro a distanza è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale. Il telelavoratore fa infatti parte a pieno titolo dell’organizzazione della azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all’azienda.
3. L'accordo tra l'azienda e il lavoratore deve risultare da apposito atto scritto nel quale deve essere espressamente indicata la durata, la tipologia (tempo determinato ovvero tempo indeterminato), oltre a quanto compatibilmente previsto dall’articolo 1 “Assunzione”.
4. L’accordo deve contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore.
5. Nell’accordo devono essere illustrate le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori
6. Lavoratori Nel caso di accordo per il tempo indeterminato, ciascuna delle due Parti potrà, con preavviso di almeno 60 giorni (90 se il lavoratore è disabile), richiedere la disdetta dell'accordo e il ritorno allo svolgimento presso l'azienda dell'attività lavorativa. Qualora sia stato concordato il tempo determinato, ad ogni parte e consentito dare disdetta, prima della scadenza del termine, in presenza di giustificato motivo.
7. Gli accordi di telelavoro sottoscritti da lavoratrici/lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al compimento di 1 anno di vita del bambino, non potranno essere disdettati dall'azienda.
8. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione aziendale.
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Disciplina del rapporto. 1Le presenti disposizioni sostituiscono qualsiasi precedente accordo relativo alla fornitura dei Servizi. Tutti gli allegati formano parte costitutiva ed integrante del presente contratto. Tutte le attività di competenza di VERY MOBILE in forza del presente contratto saranno svolte direttamente da personale VERY MOBILE ovvero da terzi da essa incaricati. In caso di eventuali fusioni, acquisizioni, cessioni di ramo d’azienda che comportino il mutamento di ragione sociale della società fornitrice del Servizio il presente contratto proseguirà nei confronti del nuovo soggetto alle medesime condizioni. VERY MOBILE potrà trasferire a terzi, in tutto o in parte, i propri diritti ed obblighi scaturenti dal presente contratto e potrà anche cedere il presente contratto, garantendo comunque l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente contratto da parte del cessionario, fino alla scadenza del termine di durata annuale della SIM di cui all’art. 3. VERY MOBILE si riserva la possibilità di avvalersi di società terze per il recupero del proprio eventuale credito e per lo svolgimento dell’attività di fatturazione. Il lavoro cliente in tali eventualità autorizza sin d’ora l’utilizzo a distanza con modalità domiciliare ovvero remotizzata può essere concesso o richiesto esclusivamente dai lavoratori subordinati.
2tal fine dei propri dati personali. Il lavoro Cliente ha diritto di decidere se i dati personali che lo riguardano debbano essere riportati negli elenchi telefonici messi a distanza è una disposizione di terzi secondo le modalità e le condizioni previste nella carta dei servizi VERY MOBILE. Le presenti Condizioni Generali di Contratto sono rese note ed opponibili mediante pubblicazione sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxx.xx, distribuzione e/o affissione presso i rivenditori autorizzati VERY MOBILE e altri punti di distribuzione oltre che con qualsiasi altra modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legalediffusione. Il telelavoratore fa infatti parte a pieno titolo dell’organizzazione della aziendaI documenti ed i dati, anche se il luogo in forma elettronica, ivi compresi gli SMS, prodotti attraverso i sistemi informatici di svolgimento VERY MOBILE fanno piena prova di ogni fatto inerente all’attivazione e alla fruizione della prestazione è esterno all’aziendaSIM e dei Servizi.
3. L'accordo tra l'azienda e il lavoratore deve risultare da apposito atto scritto nel quale deve essere espressamente indicata la durata, la tipologia (tempo determinato ovvero tempo indeterminato), oltre a quanto compatibilmente previsto dall’articolo 1 “Assunzione”.
4. L’accordo deve contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore.
5. Nell’accordo devono essere illustrate le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori
6. Nel caso di accordo per il tempo indeterminato, ciascuna delle due Parti potrà, con preavviso di almeno 60 giorni (90 se il lavoratore è disabile), richiedere la disdetta dell'accordo e il ritorno allo svolgimento presso l'azienda dell'attività lavorativa. Qualora sia stato concordato il tempo determinato, ad ogni parte e consentito dare disdetta, prima della scadenza del termine, in presenza di giustificato motivo.
7. Gli accordi di telelavoro sottoscritti da lavoratrici/lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al compimento di 1 anno di vita del bambino, non potranno essere disdettati dall'azienda.
8. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione aziendale.
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Samples: Servizio Di Telefonia Mobile