Conciliazione delle controversie Clausole campione

Conciliazione delle controversie. 1. Eventuali controversie inerenti l'oggetto del presente capo potranno essere demandate, a richiesta anche di una sola delle parti contrattuali coinvolte, alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 29 del presente c.c.n.l.
Conciliazione delle controversie. Ai sensi dell’art. 1, comma 11, della Legge 249/97, per le controversie individuate con provvedimenti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che dovessero insorgere tra il Cliente e XXXXX, le parti prima di agire in sede giurisdizionale, si obbligano ad esperire tentativo di conciliazione previsto dalla normativa vigente.
Conciliazione delle controversie. Per le controversie individuate con i provvedimenti di attuazione dell’Autorità per le Ga- ranzie nelle Comunicazioni, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Corecom competente, ai sensi dell’art. 1, comma 11 della l.249/1997 e della Delibera 203/18/CONS e successive modifiche ed integrazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nei limiti e termini e con gli effetti previsti dalla stessa legge e dai provvedimenti di attuazione. La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione sospende il termine per agire in sede giurisdizionale. Tale termine riprende a decorrere alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione, che non può durare più di 30 (trenta) giorni dalla proposizione dell’istanza. In alternativa, il Cliente ha la facoltà di attivare la procedura di conciliazione accessibile attraverso il sito www.windtregroup.it/footer/ADR rivolgendosi all’organismo ADR Wind Tre Associazione dei Consumatori iscritto all’elenco di cui alla Delibera 661/15/CONS, nonché di esperire un tentativo di conciliazione dinanzi agli altri organismi ADR richiamati dalla Delibera 203/18/CONS e successive modifiche ed integrazioni e dinanzi alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aderenti al protocollo d’intesa stipulato tra l’Autorità e UNIONCAMERE.
Conciliazione delle controversie. Ai sensi dell’art.1 comma 11 della legge 249/97, per le controversie individuate con provvedimenti dell’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni, che dovessero insorgere tra le parti, le stesse, prima di agire in sede giurisdizionale, si obbligano ad esperire tentativo di conciliazione avanti l’anzidetta Autorità con le modalità e nei termini ivi previsti.
Conciliazione delle controversie. 1. Eventuali controversie inerenti l'oggetto del presente capo potranno essere demandate, a richiesta anche di una sola delle parti contrattuali coinvolte, all'EBITEN.
Conciliazione delle controversie. Nota a verbale
Conciliazione delle controversie. Eventuali controversie inerenti l’oggetto del presente capo potranno essere demandate, a richiesta anche di una sola delle parti contrattuali coinvolte, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’articolo 22 del presente CCNL.
Conciliazione delle controversie. 1) Eventuali controversie inerenti l’oggetto del presente capo potranno essere demandate, a richiesta anche di una sola delle Parti contrattuali coinvolte, all’ E.bi.p.i.c..
Conciliazione delle controversie. (1) Eventuali controversie inerenti l’oggetto del presente capo potranno essere demandate, a richiesta anche di
Conciliazione delle controversie. Esperita la procedura di reclamo di cui all’art. 7.1, il Cliente che non si ritenesse soddisfatto dovrà proporre una domanda per la conciliazione della controversia. Secondo l’art. 1, comma 11 della L. 31 luglio 1997 n. 249, l’art. 84 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e la Delibera 173/07/CONS e successive modificazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), il ricorso in sede giurisdizionale non può essere proposto fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Comi- tato regionale per le comunicazioni (Xx.xx.xxx) competente per territorio, ovvero innanzi ad uno degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all’art. 13 del Regolamento allegato alla Delibera. L’elenco aggiornato degli organi di risoluzione extra- giudiziale delle controversie è reso disponibile sul sito web dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. I termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla sca- denza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.