Attività Vietate Clausole campione

Attività Vietate. L’Art. 4.5 delle condizioni generali di Contratto per i Servizi di Comunicazione Elettronica è sostituito dal seguente: È vietata qualsiasi fornitura, vendita, cessione, trasferimento di Traffico a terzi. È vietato il collegamento fi sico o logico, diretto o indiretto, delle carte SIM con altre Reti. È vietata ogni attività suscettibile direttamente o indirettamente di trasformare traffico oppure di raccogliere, terminare, ri-originare, chiamate sulla rete Vodafone. Il superamento di anche uno solo dei parametri indicati dagli artt. 4.4 e lascia presumere lo svolgimento di attività, vietate ai sensi degli artt. 4.4. e 4.5. È vietato l’uso di Apparati di comunicazione diversi dal Terminale e dagli Apparati Call Center.
Attività Vietate. Il Cliente è tenuto ad utilizzare i servizi secondo buona fede e correttezza, evitando usi illeciti o abusivi dei Servizi. Di conseguenza è fatto divieto di: - qualsiasi fornitura, vendita, cessione, trasferimento di Traffico a terzi. - collegamento fisico o logico, diretto o indiretto, delle carte SIM con altre Reti. - ogni attività suscettibile direttamente o indirettamente di trasformare traffico; oppure di raccogliere, terminare, ri-originare, chiamate sulla Rete Vodafone. - fornitura a terzi di qualsiasi servizio attraverso le carte SIM ed i terminali Vodafone, anche se esso non implica connessione ad altra rete o passaggio di Traffico da o verso altra rete, ivi comprese eventuali Attività di Call Center (tale ultimo divieto non si applica ai Contratti di Abbonamento Easytime). - l’uso di Apparati di comunicazione, Apparati call center e di ogni altro apparato diverso dal Terminale. - ogni attività intesa a conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla normale fruizione dei Servizi e delle promozioni eventual- mente accordate al Cliente, quali, a titolo di esempio, avvalersi di artifici per conseguire o far conseguire a terzi, o ad altre numerazioni ricariche o accrediti di traffico nei casi in cui ciò non sia conforme alle condizioni dell’offerta sfruttando o aggirando i sistemi di con- tabilizzazione o di accredito del traffico. Nei casi di cui sopra elencati, Vodafone si riserva di sospendere i Servizi, le offerte e le promozioni e di addebitare al Cliente gli importi corrispondenti al traffico non correttamente tariffato, ferma restando la facoltà di adottare ogni altra misura di tutela ivi comprese le misure previste nelle presenti Condizioni Generali di Contratto.
Attività Vietate. 1. E’ vietato: • fermo restando la responsabilità del Cliente di conservare la qualità e la salubrità della risorsa idrica, collegare alla rete idrica interna pozzi, serbatoi, altre fonti di approvvigionamento senza che il contatore sia fornito di valvola unidirezionale; • rimuovere il sigillo del contatore; • impedire o rendere difficile la lettura dei misuratori; • sub erogare a terzi la risorsa idrica; • utilizzare al risorsa per usi promiscui; • utilizzare la risorsa per usi diversi da quelli per i quali è stata concessa; • collegarsi alla rete di distribuzione idrica senza autorizzazione del Gestore; • manomettere gli impianti e le attrezzature a corredo del misuratore; • collegarsi senza autorizzazione alla rete fognaria pubblica senza l’autorizzazione del Gestore; • collegarsi alla rete fognaria senza l’osservanza delle prescrizioni del Gestore; • effettuare scarico pluviale nella rete fognaria nera; • scaricare nella rete fognaria acque di dilavamento di superfici inquinate; • scaricare nella rete fognaria sostanze infiammabili o esplosive, tossiche o radioattive, solide o viscose in grado di creare ostruzioni, rifiuti solidi, solventi, oli naturali o minerali, rifiuti dell’edilizia quali colle, cemento, calce, saponi e pulitori concentrati e qualunque sostanza pericolosa; • omettere l’allacciamento alla rete fognaria ove questa disti meno di 200 metri dallo scarico approvvigionarsi da fonti diverse dal pubblico acquedotto senza denunziare i volumi al Gestore; • impedire o rendere difficili le attività di ispezione e controllo degli scarichi demandate al Gestore; • immettere nella pubblica fognatura da pozzetti o altre aperture qualunque sostanza o rifiuto.
Attività Vietate. 1. È vietato usare la rete:
Attività Vietate. 11.1 I Servizi disponibili tramite le app Bosch eBike sono destinati esclusivamente all'uso non commerciale da parte dell'Utente.È vietato qualsiasi utilizzo a scopi commerciali o ad essi correlato, a meno che tale utilizzo non sia stato espressamente e previamente consentito per iscritto dal Fornitore.L'uso commerciale non autorizzato comprende in particolare:
Attività Vietate. 30.1 E’ in genere vietato quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare svolgimento della manifestazione e dei suoi scopi. In particolare, sono tassativamente proibiti:
Attività Vietate. All’interno del Centro sono vietati i giochi d’azzardo, nonché l’installazione di apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, co. 6, lett. a) e b) e co. 7 del T.U.LL.P.S. Regio Decreto 773/1931 (c.d. “videopoker”).
Attività Vietate. Il DLS, o qualsiasi altro software parte dello stesso pacchetto o venduto con il DLS, non potrà svolgere le seguenti attività:

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).