DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte dell'esecutore, è stabilita nella misura massima del 30% (trenta per cento) dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicata nel bando di gara/nell'avviso di gara/nella lettera di invito come categoria prevalente, possono, salvo quanto di seguito specificato, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, se prive delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni di importo superiore ai limiti indicati all'art. 108, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, relative a categorie di opere generali individuate nell'allegato A e categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria; esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Il limite di cui all'art. 170, comma 1 del D.P.R. 207/201 ai sensi dell'art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., resta fermo per le categorie di opere generali e specializzate, di importo singolarmente superiore al 15% e di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 3 - impianti idrico-sanitari o, cucine, lavanderie; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione; OS 8 - opere di impermeabilizzazione; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 1 4 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 20-A - rilevamenti topografici; OS 20-B - indagini geognostiche; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione; OS 25 - scavi archeologici; OS 27 - impianti per l a trazione elettrica; OS 28 - impianti termici e di condizionamento; OS 29 - armamento ferroviario; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità. Ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'affidamento in subappalto o in cottimo, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:
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DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte dell'esecutore, è stabilita nella misura massima del 30% (trenta per cento) dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto, OPPURE 20% (venti per cento) nel caso di procedura negoziata. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicata nel bando di gara/nell'avviso di gara/nella lettera di invito come categoria prevalente, possono, salvo quanto di seguito specificato, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, se prive delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni di importo superiore ai limiti indicati all'art. 108, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, relative a categorie di opere generali individuate nell'allegato A e categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria; esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Il limite di cui all'art. 170, comma 1 del D.P.R. 207/201 ai sensi dell'art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., resta fermo per le categorie di opere generali e specializzate, di importo singolarmente superiore al 15% e di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 3 - impianti idrico-sanitari o, cucine, lavanderie; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione; OS 8 - opere di impermeabilizzazione; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 1 4 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 20-A - rilevamenti topografici; OS 20-B - indagini geognostiche; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione; OS 25 - scavi archeologici; OS 27 - impianti per l a trazione elettrica; OS 28 - impianti termici e di condizionamento; OS 29 - armamento ferroviario; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità. Ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'affidamento in subappalto o in cottimo, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:
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DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. L'affidamento Il subappalto o il subaffidamento in subappalto cottimo è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'artconsentito e disciplinato dagli gli artt. 118 e 38 del D.lgs. 163/06 e dall’art. 170 del D.P.R. 207/2010, nonché dal D.Lgs. n. 163/2006 81/2008, previa autorizzazione della Stazione Appaltante. E.T.R.A. S.p.A. Ampliamento e s.m.i. e riqualificazione funzionale dell’impianto di depurazione di Cittadella Opere di 2° stralcio – Interventi area impianto Progetto esecutivo CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO NORME GENERALI Xxxxxxx G 0047 EB A.T.O. 6.1 D Nel caso di subappalto, almeno 15 giorni prima dell’entrata in cantiere della ditta Subappaltatrice, deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltantefornito al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) il Piano Operativo per la Sicurezza (POS) della ditta su- bappaltatrice. Resta inteso che nessun dipendente della Ditta Subappaltatrice potrà essere accettato in cantiere dal Direttore dei La- vori, dal CSE, o da persona da questi delegata, se non sia stata precedentemente trasmessa all’Ufficio di Direzione La- vori ed al CSE da parte dell’Appaltatore, tutta la documentazione dovuta, compresi l’autorizzazione ed il contratto. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte dell'esecutore, subappaltabili è stabilita nella misura massima del 30% (trenta per cento) dell'importo dell’importo della categoria, calcolato categoria prevalente “calco- lato con riferimento al prezzo del contratto diappalto” ai sensi dall’art. 170 c. 1 del D.P.R. 207/2010. Ai sensi dell’ar. 37 c. 11 del D.lgs. 163/06, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di appalto. Le imprese aggiudicatarienotevole conte- nuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicata nel bando di gara/nell'avviso di gara/nella lettera di invito come categoria prevalente, possono, salvo quanto di seguito specificato, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o valore il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate quindici per la sola categoria prevalente indicata nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invitocento dell’importo totale dei lavori, se prive i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto nella misura del 30% (trentapercento) dell’importo della categoria. L’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto di tali opere Etra S.p.A. provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle relative adeguate qualificazioniprestazioni eseguite dallo stesso, le lavorazioni nei limiti del contratto di importo superiore ai limiti indicati all'art. 108subappalto; si applica l’articolo 118, comma 3, ultimo periodo. Il subappaltatore, in possesso dei requisiti relativi alle categorie appresso specificate e l'esecutore in possesso degli stessi requisiti, possono stipulare con il subcontraente il contratto di posa in opera di componenti e apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 107, comma 2, lettere f), g), m), o) e p) del D.P.R. n. 207/2010, relative a categorie di opere generali individuate nell'allegato A e categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria; esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Il limite L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'artall’art. 17034, comma 1 1, lettere b) e c) del D.P.R. 207/201 D.Lgvo 163/06 ai sensi dell'artpropri consorziati non costituisce subappalto; agli stessi si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 2, numero 4 e al comma 5 dell’articolo 118 del d.lgs. 37163/06. Le attività espletate o poste in essere nel cantiere a cui si riferisce l’appalto, inerenti i noli a caldo o i contratti similari, che prevedono l’impiego di manodopera da parte dell’Appaltatore, sono regolati dell’art. 118 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.163/2006. L’Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo, resta fermo per le categorie di opere generali e specializzate, di importo singolarmente superiore al 15% e di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologicideve presentare alla Stazione Appaltante apposita istan- za; OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 3 - impianti idrico-sanitari o, cucine, lavanderie; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione; OS 8 - opere di impermeabilizzazione; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 1 4 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 20-A - rilevamenti topografici; OS 20-B - indagini geognostiche; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione; OS 25 - scavi archeologici; OS 27 - impianti per l a trazione elettrica; OS 28 - impianti termici e di condizionamento; OS 29 - armamento ferroviario; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità. Ai l’autorizzazione è sottoposta ai sensi dell'artdell’art. 118 comma commi 2 e 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.D.Lgvo 163/06, l'affidamento in subappalto o in cottimo, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:
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Samples: Polizza Di Assicurazione
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte dell'esecutore, è stabilita nella misura massima del 30% (trenta per cento) dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicata nel bando di gara/nell'avviso di gara/nella lettera di invito gara come categoria prevalente, possono, salvo quanto di seguito specificato, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invitogara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni di importo superiore ai limiti indicati all'art. 108, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, relative a categorie di opere generali individuate nell'allegato A e categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria; esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Il limite di cui all'art. 170, comma 1 del D.P.R. 207/201 ai sensi dell'art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., resta fermo per le categorie di opere generali e specializzate, di importo singolarmente superiore al 15% e di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 3 - impianti idrico-sanitari o, cucine, lavanderie; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione; OS 8 - opere di impermeabilizzazione; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 1 4 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 20-A - rilevamenti topografici; OS 20-B - indagini geognostiche; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione; OS 25 - scavi archeologici; OS 27 - impianti per l a trazione elettrica; OS 28 - impianti termici e di condizionamento; OS 29 - armamento ferroviario; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità. Ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'affidamento in subappalto o in cottimo, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:
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Samples: www.asp.rc.it
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. L'affidamento Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dal Responsabile del Procedimento ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'artall’art. 118 105 del D.Lgs. n. 163/2006 n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. La percentuale di lavori della E’ comunque vietato subappaltare la categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte dell'esecutore, è stabilita nella misura massima del in quota superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo dell’importo complessivo del contratto contratto: le opere di appaltocui all’art. Le imprese aggiudicatarie105 comma 3 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e, in possesso della qualificazione nella categoria di base a quanto previsto dall’art.216 comma 15 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i, le “strutture, impianti e opere generali ovvero nella categoria di opere specializzatespeciali” come definite dall’art. articolo 12 del decreto-legge 28/03/2014, indicata nel bando di gara/nell'avviso di gara/nella lettera di invito come categoria prevalenten. 47, possonoconvertito, salvo quanto di seguito specificatocon modificazioni, eseguire direttamente tutte le lavorazioni dalla legge 23/05/2014, n. 80, fino all’entrata in vigore del decreto di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, se prive delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni di importo superiore ai limiti indicati all'art. 108, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, relative a categorie di opere generali individuate nell'allegato A e categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria; esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Il limite di cui all'art. 170, comma 1 del D.P.R. 207/201 ai sensi dell'art. 37, all’art.89 comma 11 del D.LgsD.Lgs n°50/2016. n. 163/2006 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e s.m.i.alle società anche consortili, resta fermo per quando le categorie di opere generali imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. . In particolare, l’Impresa è tenuta ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e specializzate, di importo singolarmente superiore al 15% e di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili nelle responsabilità del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 3 - impianti idrico-sanitari o, cucine, lavanderie; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione; OS 8 - opere di impermeabilizzazione; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 1 4 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 20-A - rilevamenti topografici; OS 20-B - indagini geognostiche; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione; OS 25 - scavi archeologici; OS 27 - impianti per l a trazione elettrica; OS 28 - impianti termici e di condizionamento; OS 29 - armamento ferroviario; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità. Ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'affidamento in subappalto o in cottimo, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioniDirettore dei Lavori:
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DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte dell'esecutore, è stabilita nella misura massima del 30% (trenta per cento) dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicata nel bando di gara/nell'avviso di gara/nella lettera di invito gara come categoria prevalente, possono, salvo quanto di seguito specificato, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, se prive delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni di importo superiore ai limiti indicati all'art. 108, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, relative a categorie di opere generali individuate nell'allegato A e categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria; esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Il limite di cui all'art. 170, comma 1 del D.P.R. 207/201 ai sensi dell'art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., resta fermo per le categorie di opere generali e specializzate, di importo singolarmente superiore al 15% e di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 3 - impianti idrico-sanitari o, cucine, lavanderie; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione; OS 8 - opere di impermeabilizzazione; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 1 4 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 20-A - rilevamenti topografici; OS 20-B - indagini geognostiche; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione; OS 25 - scavi archeologici; OS 27 - impianti per l a trazione elettrica; OS 28 - impianti termici e di condizionamento; OS 29 - armamento ferroviario; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità. Ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'affidamento in subappalto o in cottimo, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:
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DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. L'affidamento L'appaltatore è tenuto ad eseguire in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'artproprio le opere ed i lavori compresi nel contratto, come disposto dall'art. 118 105 del D.Lgs. 50/2016. E' fatto assoluto divieto, a norma degli artt. 21 e 23 della L. 13.9.1982 n. 163/2006 646, e s.m.isotto pena della immediata scissione del contratto, della perdita della garanzia e del risarcimento degli eventuali danni, cedere o sub-appaltare in tutto od in parte i lavori, a meno di autorizzazione scritta del Committente concessa ai sensi degli artt. 21 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante23 della legge sopra richiamata. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a L'appaltatore, per avvalersi del subappalto, del cottimo, da parte dell'esecutoredel nolo a caldo o di contratti similari, è stabilita nella misura massima del 30% (trenta per cento) dell'importo della categoriadeve rivolgere apposita istanza all'Committente , calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicata nel bando di gara/nell'avviso di gara/nella lettera di invito come categoria prevalente, possono, salvo quanto di seguito specificato, eseguire direttamente tutte le lavorazioni presentando la documentazione di cui si compone l'opera o il lavorodell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure dichiarando le opere e le quote da assoggettarvi. Ove tra i lavori da subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate siano compresi quelli per la realizzazione di impianti elettrici e meccanici, la suddetta documentazione dovrà comprendere anche l’abilitazione ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37. Nel caso di subappalto, l'impresa aggiudicataria dei lavori resterà comunque la sola categoria prevalente indicata nel bando ed unica responsabile della esecuzione dei lavori appaltati nei confronti il Committente . In relazione a quanto sopra e qualora la Committente conceda l’autorizzazione al subappalto, l’Impresa appaltatrice si impegna per mezzo del proprio legale rappresentante al rispetto di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invitotutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed a corrispondere essa medesima al subappaltatore l’importo dei lavori da quest’ultimo eseguiti, se prive delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni di importo superiore ai limiti indicati all'art. 108, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, relative a categorie di opere generali individuate nell'allegato A e categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria; esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Il limite di cui all'art. 170, comma 1 del D.P.R. 207/201 ai sensi dell'art. 37105, comma 11 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.50/2016. E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, resta fermo per le categorie entro venti giorni dalla data di opere generali e specializzateciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di importo singolarmente superiore al 15% e garanzia effettuate; in caso di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural mancato adempimento da parte dell’impresa appaltatrice si richiamano i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 3 - impianti idrico-sanitari o, cucine, lavanderie; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione; OS 8 - opere di impermeabilizzazione; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 1 4 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 20-A - rilevamenti topografici; OS 20-B - indagini geognostiche; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione; OS 25 - scavi archeologici; OS 27 - impianti per l a trazione elettrica; OS 28 - impianti termici e di condizionamento; OS 29 - armamento ferroviario; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità. Ai sensi contenuti dell'art. 118 comma 2 105 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i50/2016. Qualora durante l'esecuzione, il Committente dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del sub-appalto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori. L'impresa al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del sub-appaltatore o del cottimista. Il subappalto sarà autorizzato dal Committente solo se sussistono le condizioni di cui dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016., l'affidamento in subappalto o in cottimo, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:
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