Common use of DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO Clause in Contracts

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. I subappalti sono soggetti alle disposizioni degli artt.30, 105 e 89 comma 11, del DLgs.50/2016. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nell’appalto. L’esecuzione delle opere in subappalto, è in ogni caso subordinato, sotto pena d’immediata risoluzione del contratto, alla preventiva autorizzazione di EUR S.p.A. Per tutti i sub-contratti che non sono assimilabili al subappalto l’assuntore deve comunicare alla Committenza, prima dell’inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l’importo del sub- contratto, l’oggetto del lavoro affidato. Per tali subcontratti si applica, altresì, quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 a carico delle “Imprese esecutrici”, alla pari delle Imprese affidatarie di contratti di subappalto. Il subappalto è consentito nel limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto, ed alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. L’Impresa è consapevole che per gli appalti di EUR S.p.A. non è considerato subappalto esclusivamente la mera fornitura di materiali e manufatti; la fornitura comprensiva di posa in opera, qualsiasi sia la sua incidenza, è, quindi, trattata uniformemente al subappalto vero e proprio, e pertanto saranno soggetti ad autorizzazione anche i sub contratti. I contratti di subappalto, stipulati in forma pubblica e registrati, devono fare chiaro ed unico riferimento ai Prezzi Unitari d’appalto ed essere affidati con ribassi non superiori al 20% rispetto ai Prezzi Unitari del contratto d’appalto. L’Appaltatore dovrà presentare alla presa in consegna del Ticket l’elenco dei subappalti (subappaltatore e importo) che intende effettuare e depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. L’Appaltatore si obbliga, alla presentazione dell’istanza di subappalto, pena il diniego dell’autorizzazione, corredata della seguente documentazione: - copia del contratto di subappalto che dovrà riportare, tra l’altro, il prezzo praticato dall’impresa esecutrice e la clausola risolutiva qualora vengano accertati da EUR S.p.A. gravi inadempimenti. Nel contratto dovrà inoltre essere indicato se il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; - la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto definendone sia i termini prestazionali che economici; - il certificato CCIAA o di iscrizione all’Albo in relazione all’importo e alla natura dei beni; - il piano delle misure di sicurezza dei lavoratori predisposto dal subappaltatore; - la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che nei propri confronti non sussista alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.; - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata. Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità. In caso di perdita dei requisiti generali o di idoneità tecnico-economica, ove previsti, in capo al subappaltatore, ovvero nel caso in cui successivamente alla stipula e nel corso della vigenza contrattuale dovessero emergere nei confronti del subappaltatore elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 ed all’art. 91 co. 6 del D.lgs. 159/2011, EUR S.p.A. annullerà l’autorizzazione al subappalto. All’atto della richiesta del Certificato di Esecuzione dei Lavori (CEL), l’Appaltatore si impegna a trasmettere ad EUR S.p.A., copia delle fatture quietanzate relative al pagamento effettuato agli eventuali subappaltatori, al fine di consentire la corretta emissione del suddetto CEL.

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DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. I subappalti sono soggetti alle L’affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni degli artt.30di cui all’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. A pena di nullità, 105 fatto salvo quanto previsto dall’art. 120 comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al com- plesso delle categorie prevalenti e 89 comma 11dei contratti ad alta intensità di manodopera. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle presta- zioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi con- tratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo supe- riore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del DLgs.50/2016. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nell’appalto. L’esecuzione delle opere in subappalto, è in ogni caso subordinato, sotto pena d’immediata risoluzione costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’im- porto del contratto. L’affidatario può subappaltare a terzi l’esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo. Ai sensi dell’art. 119, comma 2 d.lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti, hanno l’obbligo di indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d’appalto che dovranno essere eseguite direttamente a cura dell’aggiudicatario, indicazione che farà seguito ad una adeguata motivazione contenuta nella determina a contrarre e all’eventuale parere delle Prefetture competenti. L’individuazione delle prestazioni che dovranno es- sere necessariamente eseguite dall’aggiudicatario viene effettuata dalla stazione appaltante sulla base di specifici elementi: • le caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 104 comma 11 (ove si prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari lavori o compo- nenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, im- pianti e opere speciali); • tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavo- ratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli ese- cutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L’affidatario comunica alla preventiva autorizzazione di EUR S.p.A. Per tutti i sub-contratti che non sono assimilabili al subappalto l’assuntore deve comunicare alla Committenzastazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub- contrattosubcontratto, l’oggetto del lavoro affidatolavoro, servizio o fornitura affidati. Per tali subcontratti si applicaSono, altresì, quanto previsto dal D.lgscomunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 81/2008 a carico delle “Imprese esecutrici”, alla pari delle Imprese affidatarie È altresì fatto obbligo di contratti acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di subappalto. Il subappalto è consentito nel limite massimo qualifi- cazione del 40% dell'importo complessivo del contratto, ed alle condizioni previste dall'art. 105 subappaltatore di cui all’articolo 119 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. L’Impresa è consapevole che per gli appalti di EUR S.p.A. non è considerato subappalto esclusivamente la mera fornitura di materiali e manufatti; la fornitura comprensiva di posa in opera, qualsiasi sia la sua incidenza, è, quindi, trattata uniformemente al subappalto vero e proprio, e pertanto saranno soggetti ad autorizzazione anche i sub contratti36/2023. I soggetti affidatari dei contratti di subappaltopossono affidare in subappalto le opere o i lavori, stipulati in forma pubblica e registraticompresi nel contratto, devono fare chiaro ed unico riferimento ai Prezzi Unitari d’appalto ed essere affidati con ribassi non superiori al 20% rispetto ai Prezzi Unitari del contratto d’appalto. L’Appaltatore dovrà presentare alla presa in consegna del Ticket l’elenco dei subappalti (subappaltatore e importo) che intende effettuare e depositare il contratto di subappalto presso la previa autoriz- zazione della stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. L’Appaltatore si obbliga, alla presentazione dell’istanza di subappalto, pena il diniego dell’autorizzazione, corredata della seguente documentazione: - copia del contratto di subappalto che dovrà riportare, tra l’altro, il prezzo praticato dall’impresa esecutrice e la clausola risolutiva qualora vengano accertati da EUR S.p.A. gravi inadempimenti. Nel contratto dovrà inoltre essere indicato se il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; - la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto definendone sia i termini prestazionali che economici; - il certificato CCIAA o di iscrizione all’Albo in relazione all’importo e alla natura dei beni; - il piano delle misure di sicurezza dei lavoratori predisposto dal subappaltatore; - la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che nei propri confronti non sussista alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.; - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata. Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità. In caso di perdita dei requisiti generali o di idoneità tecnico-economica, ove previsti, in capo al subappaltatore, ovvero nel caso in cui successivamente alla stipula e nel corso della vigenza contrattuale dovessero emergere nei confronti del subappaltatore elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 ed all’art. 91 co. 6 del D.lgs. 159/2011, EUR S.p.A. annullerà l’autorizzazione al subappalto. All’atto della richiesta del Certificato di Esecuzione dei Lavori (CEL), l’Appaltatore si impegna a trasmettere ad EUR S.p.A., copia delle fatture quietanzate relative al pagamento effettuato agli eventuali subappaltatori, al fine di consentire la corretta emissione del suddetto CEL.purché:

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DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. I subappalti sono soggetti alle disposizioni degli artt.30, 105 e 89 comma 11, del DLgs.50/2016. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire L’affidamento in proprio le opere o i lavori compresi nell’appalto. L’esecuzione subappalto di parte delle opere in subappalto, e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è in ogni caso subordinato, sotto pena d’immediata risoluzione del contratto, alla preventiva autorizzazione di EUR S.p.A. Per tutti i sub-contratti che non sono assimilabili subordinato al subappalto l’assuntore deve comunicare alla Committenza, prima dell’inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l’importo del sub- contratto, l’oggetto del lavoro affidato. Per tali subcontratti si applica, altresì, quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 a carico rispetto delle “Imprese esecutrici”, alla pari delle Imprese affidatarie di contratti di subappalto. Il subappalto è consentito nel limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto, ed alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. L’Impresa è consapevole che per gli appalti di EUR S.p.A. non è considerato subappalto esclusivamente la mera fornitura di materiali e manufatti; la fornitura comprensiva di posa in opera, qualsiasi sia la sua incidenza, è, quindi, trattata uniformemente al subappalto vero e proprio, e pertanto saranno soggetti ad autorizzazione anche i sub contratti. I contratti di subappalto, stipulati in forma pubblica e registrati, devono fare chiaro ed unico riferimento ai Prezzi Unitari d’appalto ed essere affidati con ribassi non superiori al 20% rispetto ai Prezzi Unitari del contratto d’appalto. L’Appaltatore dovrà presentare alla presa in consegna del Ticket l’elenco dei subappalti (subappaltatore e importo) che intende effettuare e depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. L’Appaltatore si obbliga, alla presentazione dell’istanza di subappalto, pena il diniego dell’autorizzazione, corredata della seguente documentazione: - copia del contratto di subappalto che dovrà riportare, tra l’altro, il prezzo praticato dall’impresa esecutrice e la clausola risolutiva qualora vengano accertati da EUR S.p.A. gravi inadempimenti. Nel contratto dovrà inoltre essere indicato se il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; - la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto definendone sia i termini prestazionali che economici; - il certificato CCIAA o di iscrizione all’Albo in relazione all’importo e alla natura dei beni; - il piano delle misure di sicurezza dei lavoratori predisposto dal subappaltatore; - la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali disposizioni di cui all’articolo 80 all’art. 118 del D.lgsD.Lgs. 50/2016 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e che nei propri confronti D. Lgs. 136/2010. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto di seguito specificato, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sussista alcuno dei divieti previsti dall’artsono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. 10 della L. 31 maggio 1965 Ai sensi dell’art. 37 comma 11 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 575 163 e s.m.i.; - , qualora nell'oggetto dell'appalto rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15% dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’articolo 118, comma 2, terzo periodo. In tal caso la certificazione attestante il possesso da parte stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata. Il contratto di appalto non può essere ceduto subappalto; gli affidatari, a pena tal uopo, comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di nullitàpagamento. In caso di perdita dei requisiti generali Ai sensi dell’art. 118 comma 2 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i., l'affidamento in subappalto o di idoneità tecnico-economica, ove previsti, in capo al subappaltatore, ovvero nel caso in cui successivamente alla stipula e nel corso della vigenza contrattuale dovessero emergere nei confronti del subappaltatore elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 ed all’art. 91 co. 6 del D.lgs. 159/2011, EUR S.p.A. annullerà l’autorizzazione al subappalto. All’atto della richiesta del Certificato di Esecuzione dei Lavori (CEL), l’Appaltatore si impegna a trasmettere ad EUR S.p.A., copia delle fatture quietanzate relative al pagamento effettuato agli eventuali subappaltatori, al fine di consentire la corretta emissione del suddetto CEL.cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

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DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. I subappalti sono soggetti Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è disciplinato in cottimo dei lavori della categoria prevalente e dei lavori delle categorie scorporabili, è ammesso nel limite ammesso dalla legge Non possono essere affidati lavori in subappalto a operatori economici che hanno partecipato, quali offerenti, alla procedura di affidamento dell’appalto. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle disposizioni degli artt.30società anche consortili, 105 e 89 comma 11, del DLgs.50/2016. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire in proprio le opere o direttamente i lavori compresi nell’appaltoscorporabili. L’esecuzione I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività comunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle opere in prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. Tutti i sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, è stipulati per l'esecuzione dell'appalto, devono essere comunicati, almeno prima dell’esecuzione, al R.U.P e al coordinatore per la sicurezza in ogni caso subordinatofase di esecuzione, sotto pena d’immediata risoluzione con l’indicazione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento e la denominazione del soggetto affidatario, e l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 12 del presente capitolato unitamente a una o più dichiarazioni di quest’ultimo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 Ai fini del presente articolo il cottimo di cui all’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 consiste nell’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati e non all’importo del contratto, alla preventiva autorizzazione che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di EUR S.p.A. Per tutti i sub-contratti che non sono assimilabili al subappalto l’assuntore deve comunicare alla Committenzamateriali, prima dell’inizio apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’esecutore. Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della prestazione, il nome fattispecie disciplinata dall’art. 30 del sub-contraente, l’importo del sub- contratto, l’oggetto del lavoro affidato. Per tali subcontratti si applica, altresì, quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 a carico delle 276/2003, definita Imprese esecutrici”distacco di manodopera” lo stesso dovrà trasmettere, alla pari delle Imprese affidatarie di contratti di subappalto. Il subappalto è consentito nel limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto, ed alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. L’Impresa è consapevole che per gli appalti di EUR S.p.A. non è considerato subappalto esclusivamente la mera fornitura di materiali e manufatti; la fornitura comprensiva di posa in opera, qualsiasi sia la sua incidenza, è, quindi, trattata uniformemente al subappalto vero e proprio, e pertanto saranno soggetti ad autorizzazione anche i sub contratti. I contratti di subappalto, stipulati in forma pubblica e registrati, devono fare chiaro ed unico riferimento ai Prezzi Unitari d’appalto ed essere affidati con ribassi non superiori al 20% rispetto ai Prezzi Unitari del contratto d’appalto. L’Appaltatore dovrà presentare alla presa in consegna del Ticket l’elenco dei subappalti (subappaltatore e importo) che intende effettuare e depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. L’Appaltatore si obbligautilizzo della manodopera distaccata, alla presentazione dell’istanza apposita dichiarazione contenente le seguenti informazioni: ▪ di subappalto, pena il diniego dell’autorizzazione, corredata della seguente documentazione: - copia del avere in essere con la società distaccante un contratto di subappalto distacco; ▪ di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati; ▪ che dovrà riportare, tra l’altro, ai costi della manodopera e ai costi della sicurezza saranno applicate le condizioni contenute nell’offerta dell’appaltatore e che quindi verranno integralmente rispettate le condizioni della sua offerta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto art. 23 comma 16 art 95 comma 10 e art 97 comma 5 lettera d; ▪ che le condizioni per le quali è stato stipulato il prezzo praticato dall’impresa esecutrice contratto di distacco sono tuttora vigenti e la clausola risolutiva qualora vengano accertati da EUR S.p.A. gravi inadempimentiche non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. Nel contratto dovrà Dovrà inoltre essere indicato consegnato alla stazione appaltante: ▪ copia dell’accettazione del distacco da parte del lavoratore; ▪ il contratto di distacco in essere con la società distaccante; ▪ comunicazione di avvenuto distacco presso il centro per l’impiego. La comunicazione di cui al comma 10 deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; - questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto definendone sia i termini prestazionali che economici; - il certificato CCIAA o di iscrizione all’Albo necessaria a comprovare in relazione all’importo e alla natura dei beni; - il piano delle misure di sicurezza dei lavoratori predisposto dal subappaltatore; - la dichiarazione del subappaltatore attestante capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e n. 50/2016e s.m.i. La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e che nei propri confronti non sussista alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.; - documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco, qualora rilevi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore carenza dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltatacui sopra. Il contratto Qualora l’appaltatore, nell’ambito dei lavori oggetto dell’appalto, intenda subappaltare (nei termini e secondo i presupposti specifici, entro i quali vi è “subappalto”, indicati dall’art.105 cc.2-3 del D.lgs.50/2016) una o più d’una delle seguenti attività rilevanti ai sensi dell’art.1 c.53 della L.190/2012 (“attività maggiormente esposte al rischio di appalto non può essere ceduto a pena di nullità. In caso di perdita dei requisiti generali o di idoneità tecnico-economicainfiltrazione mafiosa”), ove previsti, in capo al subappaltatore, ovvero nel caso in cui successivamente alla stipula e nel corso della vigenza contrattuale dovessero emergere lo potrà effettuare nei confronti del subappaltatore elementi relativi a tentativi degli operatori economici indicati in fase di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84offerta ai sensi dell’articolo 105, comma 4 ed all’art. 91 co. 6 6, del D.lgs. 159/2011, EUR S.p.A. annullerà l’autorizzazione al subappalto. All’atto Codice dei contratti (“indicazione della richiesta del Certificato di Esecuzione terna dei Lavori (CEL), l’Appaltatore si impegna a trasmettere ad EUR S.p.A., copia delle fatture quietanzate relative al pagamento effettuato agli eventuali subappaltatori, al fine di consentire la corretta emissione del suddetto CEL.”):

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Samples: Lavori Di Manutenzione Straordinaria Bagni Disabili E Spogliatoi Palestra Di via Cornicione

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. I subappalti sono soggetti alle disposizioni degli artt.30, Il subappalto o il subaffidamento in cottimo è consentito e disciplinato dagli artt. 105 e 89 comma 1180 del Codice, nonché dal D.Lgs. 81/2008, previa autorizzazione della Stazione Appaltante rispetto alle specifiche parti indicate nella lettera di invito o nel bando. Nel caso di subappalto, almeno 20 giorni prima dell’entrata in cantiere della ditta Subappaltatrice, deve essere fornito, u- nitamente al Contratto, al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), il Piano Operativo per la Sicurezza (POS) della ditta subappaltatrice. Resta inteso che nessun dipendente della Ditta Subappaltatrice potrà essere accettato in cantiere dal Direttore dei Lavori, dal CSE, o da persona da questi delegata, se non sia stata precedentemente trasmessa all’Ufficio di Direzione Lavori ed al CSE da parte dell’Appaltatore, tutta la documentazione dovuta, compresi l’autorizzazione ed il contratto. La percentuale globale di lavori subappaltabili come previsti dal Comune di Schiavon. è stabilita nella misura del DLgs.50/201630% dell’importo complessivo del contratto ai sensi dall’art. L’Impresa aggiudicataria è tenuta 105, co. 2 del Codice. Per le opere di cui all’art. 89, co. 11 del Codice e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subap- palto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice ai propri consorziati non co- stituisce subappalto; agli stessi si applicano comunque le disposizioni di cui all’art. 80 del Codice. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad eseguire oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera e come tale sarà disciplinato dall’art. 105 del Codice. Ai sensi dell’art. 105, co. 4 del Codice, l’affidatario puà affidare in proprio subappalto le opere o i lavori lavori, i servizi o le forniture compresi nell’appalto. L’esecuzione delle opere in subappalto, è in ogni caso subordinato, sotto pena d’immediata risoluzione del nel contratto, alla preventiva previa autorizzazione di EUR S.p.A. Per tutti i sub-contratti che non sono assimilabili al subappalto l’assuntore deve comunicare alla Committenza, prima dell’inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l’importo del sub- contratto, l’oggetto del lavoro affidato. Per tali subcontratti si applica, altresì, quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 a carico delle “Imprese esecutrici”, alla pari delle Imprese affidatarie di contratti di subappalto. Il subappalto è consentito nel limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto, ed alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. L’Impresa è consapevole che per gli appalti di EUR S.p.A. non è considerato subappalto esclusivamente la mera fornitura di materiali e manufatti; la fornitura comprensiva di posa in opera, qualsiasi sia la sua incidenza, è, quindi, trattata uniformemente al subappalto vero e proprio, e pertanto saranno soggetti ad autorizzazione anche i sub contratti. I contratti di subappalto, stipulati in forma pubblica e registrati, devono fare chiaro ed unico riferimento ai Prezzi Unitari d’appalto ed essere affidati con ribassi non superiori al 20% rispetto ai Prezzi Unitari del contratto d’appalto. L’Appaltatore dovrà presentare alla presa in consegna del Ticket l’elenco dei subappalti (subappaltatore e importo) che intende effettuare e depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. L’Appaltatore si obbliga, alla presentazione dell’istanza di subappalto, pena il diniego dell’autorizzazione, corredata della seguente documentazione: - copia del contratto di subappalto che dovrà riportare, tra l’altro, il prezzo praticato dall’impresa esecutrice e la clausola risolutiva qualora vengano accertati da EUR S.p.A. gravi inadempimenti. Nel contratto dovrà inoltre essere indicato se il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; - la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto definendone sia i termini prestazionali che economici; - il certificato CCIAA o di iscrizione all’Albo in relazione all’importo e alla natura dei beni; - il piano delle misure di sicurezza dei lavoratori predisposto dal subappaltatore; - la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che nei propri confronti non sussista alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.; - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata. Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità. In caso di perdita dei requisiti generali o di idoneità tecnico-economica, ove previsti, in capo al subappaltatore, ovvero nel caso in cui successivamente alla stipula e nel corso della vigenza contrattuale dovessero emergere nei confronti del subappaltatore elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 ed all’art. 91 co. 6 del D.lgs. 159/2011, EUR S.p.A. annullerà l’autorizzazione al subappalto. All’atto della richiesta del Certificato di Esecuzione dei Lavori (CEL), l’Appaltatore si impegna a trasmettere ad EUR S.p.A., copia delle fatture quietanzate relative al pagamento effettuato agli eventuali subappaltatori, al fine di consentire la corretta emissione del suddetto CEL.Stazione Appaltante purché:

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DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. I subappalti sono soggetti alle L’affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni degli artt.30di cui all’art. 105 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i, 105 e 89 comma 11deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, del DLgs.50/2016. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nell’appalto. L’esecuzione delle opere in subappaltoda parte dell’Appaltatore, è in ogni caso subordinatostabilita nella misura del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto di lavori, sotto pena d’immediata risoluzione servizi o forniture, calcolato con riferimento al prezzo del contratto, alla preventiva autorizzazione contratto di EUR S.p.A. Per tutti i sub-contratti che non sono assimilabili al subappalto l’assuntore deve comunicare alla Committenza, prima dell’inizio della prestazione, il nome appalto. Ai sensi dell’articolo 105 del sub-contraente, l’importo del sub- contratto, l’oggetto del lavoro affidato. Per tali subcontratti si applica, altresì, quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 a carico delle “Imprese esecutrici”50/2016 e fermi restando i limiti previsti dall’articolo 89, alla pari delle Imprese affidatarie comma 11 del D.lgs. 50/2016 in tema di contratti di subappalto. Il subappalto è avvalimento non consentito nel per la categoria OS 30, si specifica che quest’ultima può essere subappaltata entro il limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto, ed alle condizioni previste dall'art30 per cento ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Ai sensi dell’art. 105 comma 4 e segg. del d.lgsD.Lgs. n. n°50/2016 e s.m.i., l’affidamento in subappalto o in cottimo, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del DURC del subappaltatore, è sottoposto alle seguenti condizioni: - tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili; - all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; - il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n°50/2016. Tale indicazione lascia impregiudicata L’Appaltatore provvede al deposito, presso la responsabilità dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. L’Impresa è consapevole che per gli appalti Stazione Appaltante, di EUR S.p.A. non è considerato subappalto esclusivamente la mera fornitura di materiali e manufatti; la fornitura comprensiva di posa in opera, qualsiasi sia la sua incidenza, è, quindi, trattata uniformemente al subappalto vero e proprio, e pertanto saranno soggetti ad autorizzazione anche i sub contratti. I contratti di subappalto, stipulati in forma pubblica e registrati, devono fare chiaro ed unico riferimento ai Prezzi Unitari d’appalto ed essere affidati con ribassi non superiori al 20% rispetto ai Prezzi Unitari copia autentica del contratto d’appalto. L’Appaltatore dovrà presentare alla presa in consegna del Ticket l’elenco dei subappalti (subappaltatore e importo) che intende effettuare e depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dell’esecuzione delle relative prestazionilavorazioni subappaltate. L’Appaltatore si obbliga, alla presentazione dell’istanza di subappalto, pena il diniego dell’autorizzazione, corredata della seguente documentazione: - copia Al momento del deposito del contratto di subappalto che dovrà riportarepresso la Stazione Appaltante, tra l’altro, il prezzo praticato dall’impresa esecutrice e la clausola risolutiva qualora vengano accertati da EUR S.p.A. gravi inadempimenti. Nel contratto dovrà inoltre essere indicato se il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; - la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto definendone sia i termini prestazionali che economici; - il certificato CCIAA o di iscrizione all’Albo in relazione all’importo e alla natura dei beni; - il piano delle misure di sicurezza dei lavoratori predisposto dal subappaltatore; - la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che nei propri confronti non sussista alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.; - l’Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata. Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità. In caso di perdita dei requisiti generali o di idoneità tecnico-economica, ove previsti, in capo al subappaltatore, ovvero nel caso in cui successivamente alla stipula e nel corso della vigenza contrattuale dovessero emergere nei confronti la dichiarazione del subappaltatore elementi relativi a tentativi attestante l’assenza dei motivi di infiltrazione mafiosa esclusione di cui all’art. 8480 del D.Lgs. n°50/2016. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, comma 4 ed all’artsocietà o consorzio. 91 co. Nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, si applicano le condizioni di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 6 del D.lgssettembre 2011, n°159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n°136”. 159/2011, EUR S.p.A. annullerà l’autorizzazione al subappalto. All’atto della richiesta del Certificato di Esecuzione dei Lavori (CEL), l’Appaltatore si impegna a trasmettere ad EUR S.p.A., copia delle fatture quietanzate relative al pagamento effettuato agli eventuali subappaltatori, al fine di consentire la corretta emissione del suddetto CEL.A tale scopo:

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DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. I subappalti sono soggetti alle L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni degli artt.30di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. A pena di nullità, 105 fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.(1) Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo. E’ previsto il subappalto della categoria prevalente nel limite massimo del 49,99 %. E’ previsto il subappalto integrale delle categorie scorporabili. Ai sensi dell'art. 105, comma 2 d.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, hanno l'obbligo di indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto che dovranno essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario, indicazione che farà seguito ad una adeguata motivazione contenuta nella determina a contrarre e all'eventuale parere delle Prefetture competenti. L'individuazione delle prestazioni che dovranno essere necessariamente eseguite dall'aggiudicatario viene effettuata dalla stazione appaltante sulla base di specifici elementi: · le caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89 comma 1111 (ove si prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali); · tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del DLgs.50/2016. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nell’appalto. L’esecuzione delle opere in subappaltodecreto-legge 17 ottobre 2016, è in ogni caso subordinaton. 189, sotto pena d’immediata risoluzione del contrattoconvertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.(3) L'affidatario comunica alla preventiva autorizzazione di EUR S.p.A. Per stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono assimilabili al subappalto l’assuntore deve comunicare alla Committenzasubappalti, prima dell’inizio della prestazionestipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l’importo l'importo del sub- sub-contratto, l’oggetto l'oggetto del lavoro affidatolavoro, servizio o fornitura affidati. Per tali subcontratti si applicaSono, altresì, quanto previsto dal D.lgscomunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 81/2008 a carico delle “Imprese esecutrici”È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7, alla pari delle Imprese affidatarie di contratti di subappalto. Il subappalto è consentito nel limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto, ed alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. L’Impresa è consapevole che per gli appalti di EUR S.p.A. non è considerato subappalto esclusivamente la mera fornitura di materiali e manufatti; la fornitura comprensiva di posa in opera, qualsiasi sia la sua incidenza, è, quindi, trattata uniformemente al subappalto vero e proprio, e pertanto saranno soggetti ad autorizzazione anche i sub contratti. I contratti di subappalto, stipulati in forma pubblica e registrati, devono fare chiaro ed unico riferimento ai Prezzi Unitari d’appalto ed essere affidati con ribassi non superiori al 20% rispetto ai Prezzi Unitari del contratto d’appalto. L’Appaltatore dovrà presentare alla presa in consegna del Ticket l’elenco dei subappalti (subappaltatore e importo) che intende effettuare e depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. L’Appaltatore si obbliga, alla presentazione dell’istanza di subappalto, pena il diniego dell’autorizzazione, corredata della seguente documentazione: - copia del contratto di subappalto che dovrà riportare, tra l’altro, il prezzo praticato dall’impresa esecutrice e la clausola risolutiva qualora vengano accertati da EUR S.p.A. gravi inadempimenti. Nel contratto dovrà inoltre essere indicato se il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; - la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto definendone sia i termini prestazionali che economici; - il certificato CCIAA o di iscrizione all’Albo in relazione all’importo e alla natura dei beni; - il piano delle misure di sicurezza dei lavoratori predisposto dal subappaltatore; - la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che nei propri confronti non sussista alcuno I soggetti affidatari dei divieti previsti dall’art. 10 contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della L. 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.; - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata. Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità. In caso di perdita dei requisiti generali o di idoneità tecnico-economica, ove previsti, in capo al subappaltatore, ovvero nel caso in cui successivamente alla stipula e nel corso della vigenza contrattuale dovessero emergere nei confronti del subappaltatore elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 ed all’art. 91 co. 6 del D.lgs. 159/2011, EUR S.p.A. annullerà l’autorizzazione al subappalto. All’atto della richiesta del Certificato di Esecuzione dei Lavori (CEL), l’Appaltatore si impegna a trasmettere ad EUR S.p.A., copia delle fatture quietanzate relative al pagamento effettuato agli eventuali subappaltatori, al fine di consentire la corretta emissione del suddetto CEL.stazione appaltante purché:

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DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. I subappalti sono soggetti alle disposizioni degli artt.30, 105 e 89 comma 11, del DLgs.50/2016. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire L'affidamento in proprio le opere o i lavori compresi nell’appalto. L’esecuzione delle opere in subappalto, è in ogni caso subordinato, sotto pena d’immediata risoluzione del contratto, alla preventiva autorizzazione di EUR S.p.A. Per tutti i sub-contratti che non sono assimilabili al subappalto l’assuntore deve comunicare alla Committenza, prima dell’inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l’importo del sub- contratto, l’oggetto del lavoro affidato. Per tali subcontratti si applica, altresì, quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 a carico delle “Imprese esecutrici”, alla pari delle Imprese affidatarie di contratti di subappalto. Il subappalto è consentito nel limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto, ed alle condizioni previste dall'artsubordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. L’Impresa è consapevole che per gli appalti di EUR S.p.A. non è considerato subappalto esclusivamente la mera fornitura di materiali e manufatti; la fornitura comprensiva di posa in opera, qualsiasi sia la sua incidenza, è, quindi, trattata uniformemente al subappalto vero e proprio, e pertanto saranno soggetti ad autorizzazione anche i sub contratti. I contratti di subappalto, stipulati in forma pubblica e registrati, devono fare chiaro ed unico riferimento ai Prezzi Unitari d’appalto ed essere affidati con ribassi non superiori al 20% rispetto ai Prezzi Unitari del contratto d’appalto. L’Appaltatore dovrà presentare alla presa in consegna del Ticket l’elenco dei subappalti (subappaltatore e importo) che intende effettuare e depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. L’Appaltatore si obbliga, alla presentazione dell’istanza di subappalto, pena il diniego dell’autorizzazione, corredata della seguente documentazione: - copia del contratto di subappalto che dovrà riportare, tra l’altro, il prezzo praticato dall’impresa esecutrice e la clausola risolutiva qualora vengano accertati da EUR S.p.A. gravi inadempimenti. Nel contratto dovrà inoltre essere indicato se il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; - la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto definendone sia i termini prestazionali che economici; - il certificato CCIAA o di iscrizione all’Albo in relazione all’importo e alla natura dei beni; - il piano delle misure di sicurezza dei lavoratori predisposto dal subappaltatore; - la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 n.50/2016 e s.m.i. nonché all’art.40 della L.R. 8/2018 e che nei propri confronti deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del comma 2 dell’art.40 della L.R. n.8/2018 non sussista alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.; - la certificazione attestante è previsto il possesso pagamento diretto, da parte del della sta- zione appaltante, al subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata. Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità. In caso di perdita dei requisiti generali o di idoneità tecnico-economicaal cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ove previsti, in capo salvo quanto previsto al subappaltatore, ovvero nel caso in cui successivamente alla stipula comma 1 e nel corso della vigenza contrattuale dovessero emergere nei confronti del subappaltatore elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84all'articolo 105, comma 4 ed all’art13, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 91 co. 6 del D.lgs. 159/2011L'ap- paltatore è obbligato a trasmettere, EUR S.p.A. annullerà l’autorizzazione al subappalto. All’atto della richiesta del Certificato entro venti giorni dalla data di Esecuzione dei Lavori (CEL), l’Appaltatore si impegna a trasmettere ad EUR S.p.A.ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Quando l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento effettuato agli eventuali subappaltatoria suo favore. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o la- vorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, al fine di consentire la corretta emissione del suddetto CEL.compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

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Samples: www.unionecomuniterredelcampidano.it

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. I subappalti sono soggetti alle disposizioni degli artt.30, 105 e 89 comma 11, del DLgs.50/2016. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire L’affidamento in proprio le opere o i lavori compresi nell’appalto. L’esecuzione delle opere in subappalto, è in ogni caso subordinato, sotto pena d’immediata risoluzione del contratto, alla preventiva autorizzazione di EUR S.p.A. Per tutti i sub-contratti che non sono assimilabili al subappalto l’assuntore deve comunicare alla Committenza, prima dell’inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l’importo del sub- contratto, l’oggetto del lavoro affidato. Per tali subcontratti si applica, altresì, quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 a carico delle “Imprese esecutrici”, alla pari delle Imprese affidatarie di contratti di subappalto. Il subappalto è consentito nel limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto, ed alle condizioni previste dall'artsubordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del d.lgsD.Lgs. n. n°50/2016 e s.m.i, e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte dell’Appaltatore, è stabilita nella misura del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto. Ai sensi dell’art. 105 comma 4 e segg. del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., l’affidamento in subappalto o in cottimo, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del DURC del subappaltatore, è sottoposto alle seguenti condizioni: - tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili; - all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; - il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n°50/2016. Tale indicazione lascia impregiudicata L’Appaltatore provvede al deposito, presso la responsabilità dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. L’Impresa è consapevole che per gli appalti Stazione Appaltante, di EUR S.p.A. non è considerato subappalto esclusivamente la mera fornitura di materiali e manufatti; la fornitura comprensiva di posa in opera, qualsiasi sia la sua incidenza, è, quindi, trattata uniformemente al subappalto vero e proprio, e pertanto saranno soggetti ad autorizzazione anche i sub contratti. I contratti di subappalto, stipulati in forma pubblica e registrati, devono fare chiaro ed unico riferimento ai Prezzi Unitari d’appalto ed essere affidati con ribassi non superiori al 20% rispetto ai Prezzi Unitari copia autentica del contratto d’appalto. L’Appaltatore dovrà presentare alla presa in consegna del Ticket l’elenco dei subappalti (subappaltatore e importo) che intende effettuare e depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dell’esecuzione delle relative prestazionilavorazioni subappaltate. L’Appaltatore si obbliga, alla presentazione dell’istanza di subappalto, pena il diniego dell’autorizzazione, corredata della seguente documentazione: - copia Al momento del deposito del contratto di subappalto che dovrà riportarepresso la Stazione Appaltante, tra l’altro, il prezzo praticato dall’impresa esecutrice e la clausola risolutiva qualora vengano accertati da EUR S.p.A. gravi inadempimenti. Nel contratto dovrà inoltre essere indicato se il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; - la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto definendone sia i termini prestazionali che economici; - il certificato CCIAA o di iscrizione all’Albo in relazione all’importo e alla natura dei beni; - il piano delle misure di sicurezza dei lavoratori predisposto dal subappaltatore; - la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che nei propri confronti non sussista alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.; - l’Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata. Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità. In caso di perdita dei requisiti generali o di idoneità tecnico-economica, ove previsti, in capo al subappaltatore, ovvero nel caso in cui successivamente alla stipula e nel corso della vigenza contrattuale dovessero emergere nei confronti la dichiarazione del subappaltatore elementi relativi a tentativi attestante l’assenza dei motivi di infiltrazione mafiosa esclusione di cui all’art. 8480 del D.Lgs. n°50/2016. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, comma 4 ed all’artsocietà o consorzio. 91 co. Nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, si applicano le condizioni di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 6 del D.lgssettembre 2011, n°159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n°136”. 159/2011, EUR S.p.A. annullerà l’autorizzazione al subappalto. All’atto della richiesta del Certificato di Esecuzione dei Lavori (CEL), l’Appaltatore si impegna a trasmettere ad EUR S.p.A., copia delle fatture quietanzate relative al pagamento effettuato agli eventuali subappaltatori, al fine di consentire la corretta emissione del suddetto CEL.A tale scopo:

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DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. I subappalti sono soggetti alle L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni degli artt.30di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. A pena di nullità, 105 fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.(1) Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.(2) Ai sensi dell'art. 105, comma 2 d.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, hanno l'obbligo di indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto che dovranno essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario, indicazione che farà seguito ad una adeguata motivazione contenuta nella determina a contrarre e all'eventuale parere delle Prefetture competenti. L'individuazione delle prestazioni che dovranno essere necessariamente eseguite dall'aggiudicatario viene effettuata dalla stazione appaltante sulla base di specifici elementi: • le caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89 comma 1111 (ove si prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali); • tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del DLgs.50/2016. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nell’appalto. L’esecuzione delle opere in subappaltodecreto-legge 17 ottobre 2016, è in ogni caso subordinaton. 189, sotto pena d’immediata risoluzione del contrattoconvertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.(3) L'affidatario comunica alla preventiva autorizzazione di EUR S.p.A. Per stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono assimilabili al subappalto l’assuntore deve comunicare alla Committenzasubappalti, prima dell’inizio della prestazionestipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l’importo l'importo del sub- contratto, l’oggetto l'oggetto del lavoro affidatolavoro, servizio o fornitura affidati. Per tali subcontratti si applicaSono, altresì, quanto previsto dal D.lgscomunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 81/2008 a carico delle “Imprese esecutrici”È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7, alla pari delle Imprese affidatarie di contratti di subappalto. Il subappalto è consentito nel limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto, ed alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. L’Impresa è consapevole che per gli appalti di EUR S.p.A. non è considerato subappalto esclusivamente la mera fornitura di materiali e manufatti; la fornitura comprensiva di posa in opera, qualsiasi sia la sua incidenza, è, quindi, trattata uniformemente al subappalto vero e proprio, e pertanto saranno soggetti ad autorizzazione anche i sub contratti. I contratti di subappalto, stipulati in forma pubblica e registrati, devono fare chiaro ed unico riferimento ai Prezzi Unitari d’appalto ed essere affidati con ribassi non superiori al 20% rispetto ai Prezzi Unitari del contratto d’appalto. L’Appaltatore dovrà presentare alla presa in consegna del Ticket l’elenco dei subappalti (subappaltatore e importo) che intende effettuare e depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. L’Appaltatore si obbliga, alla presentazione dell’istanza di subappalto, pena il diniego dell’autorizzazione, corredata della seguente documentazione: - copia del contratto di subappalto che dovrà riportare, tra l’altro, il prezzo praticato dall’impresa esecutrice e la clausola risolutiva qualora vengano accertati da EUR S.p.A. gravi inadempimenti. Nel contratto dovrà inoltre essere indicato se il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; - la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto definendone sia i termini prestazionali che economici; - il certificato CCIAA o di iscrizione all’Albo in relazione all’importo e alla natura dei beni; - il piano delle misure di sicurezza dei lavoratori predisposto dal subappaltatore; - la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che nei propri confronti non sussista alcuno I soggetti affidatari dei divieti previsti dall’art. 10 contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della L. 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.; - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata. Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità. In caso di perdita dei requisiti generali o di idoneità tecnico-economica, ove previsti, in capo al subappaltatore, ovvero nel caso in cui successivamente alla stipula e nel corso della vigenza contrattuale dovessero emergere nei confronti del subappaltatore elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 ed all’art. 91 co. 6 del D.lgs. 159/2011, EUR S.p.A. annullerà l’autorizzazione al subappalto. All’atto della richiesta del Certificato di Esecuzione dei Lavori (CEL), l’Appaltatore si impegna a trasmettere ad EUR S.p.A., copia delle fatture quietanzate relative al pagamento effettuato agli eventuali subappaltatori, al fine di consentire la corretta emissione del suddetto CEL.stazione appaltante purché:

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DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. I subappalti sono soggetti alle disposizioni degli artt.30, 105 e 89 comma 11, La gestione dei servizi dovrà essere interamente svolta dalla Società appaltatrice con possibilità di subappaltare i servizi oggetto del DLgs.50/2016. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire contratto esclusivamente in proprio le opere o i lavori compresi nell’appalto. L’esecuzione delle opere in subappalto, è in ogni caso subordinato, sotto pena d’immediata risoluzione del contratto, alla preventiva autorizzazione di EUR S.p.A. Per tutti i sub-contratti che non sono assimilabili al subappalto l’assuntore deve comunicare alla Committenza, prima dell’inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l’importo del sub- contratto, l’oggetto del lavoro affidato. Per tali subcontratti si applica, altresì, conformità a quanto previsto dal D.lgsnell’art. 81/2008 a carico delle “Imprese esecutrici”105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Qualora la Società appaltatrice voglia affidare in subappalto taluni servizi del presente capitolato, alla pari delle Imprese affidatarie di contratti di subappalto. Il subappalto è consentito nel limite massimo del 40e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo dell’importo complessivo del contratto, ed alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. L’Impresa è consapevole che per gli appalti deve obbligatoriamente aver dichiarato all’atto dell’offerta i servizi o le parti di EUR S.p.A. non è considerato subappalto esclusivamente la mera fornitura di materiali servizi e manufatti; la fornitura comprensiva di posa in opera, qualsiasi sia la sua incidenza, è, quindi, trattata uniformemente al subappalto vero e proprio, e pertanto saranno soggetti ad autorizzazione anche i sub contratti. I contratti di subappalto, stipulati in forma pubblica e registrati, devono fare chiaro ed unico riferimento ai Prezzi Unitari d’appalto ed essere affidati con ribassi non superiori al 20% rispetto ai Prezzi Unitari del contratto d’appalto. L’Appaltatore dovrà presentare alla presa in consegna del Ticket l’elenco dei subappalti (subappaltatore e importo) forniture che intende effettuare subappaltare. La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, della dichiarazione di cui sopra, comporterà il decadimento del diritto per la Società appaltatrice di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento dei servizi o parte dei servizi in subappalto. Non si considera subappalto il noleggio straordinario di automezzi e/o di attrezzature purché l’uso venga effettuato con personale della Società appaltatrice e depositare il sotto la piena responsabilità dello stesso. La Società appaltatrice dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione l’Ente appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dell’esecuzione delle relative prestazioni. L’Appaltatore si obbliga, alla presentazione dell’istanza di subappalto, pena il diniego dell’autorizzazione, corredata della seguente documentazione: - copia Al momento del deposito del contratto di subappalto che la Società appaltatrice dovrà riportaretrasmettere la certificazione attestante il possesso, tra l’altroda parte del subappaltatore, il prezzo praticato dall’impresa esecutrice e dei requisiti di qualificazione prescritti per la clausola risolutiva qualora vengano accertati da EUR S.p.A. gravi inadempimenti. Nel contratto dovrà inoltre essere indicato se il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; - la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto definendone sia i termini prestazionali che economici; - il certificato CCIAA o di iscrizione all’Albo partecipazione alla gara in relazione all’importo e alla natura dei beni; - il piano delle misure di sicurezza dei lavoratori predisposto dal prestazione subappaltata, oltre alla dichiarazione, del subappaltatore; - la dichiarazione del subappaltatore , attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.lgsal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.iss.mm.ii. e riportati nel disciplinare di gara. I titolari di subappalto devono osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L’affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. L’Ente appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine l’autorizzazione si intende concessa. Ai fini dell’affidamento dei servizi non devono sussistere, nei propri confronti non sussista alcuno dell’affidatario del subappalto, nessuno dei divieti previsti dall’art. 10 della L. Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.; - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltatass.mm.ii. Il contratto di appalto fatto che il subappalto sia stato autorizzato non può essere ceduto esime la Società appaltatrice dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a pena di nullità. In caso di perdita dei requisiti generali o di idoneità tecnico-economica, ove previsti, in capo al carico del subappaltatore, ovvero nel caso in cui successivamente alla stipula rimanendo essa l’unica e nel corso sola responsabile verso l’Ente appaltante della vigenza contrattuale dovessero emergere buona riuscita dei servizi. La Società appaltatrice deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 ed all’art. 91 co. 6 del D.lgs. 159/2011, EUR S.p.A. annullerà l’autorizzazione al subappalto. All’atto della richiesta del Certificato di Esecuzione dei Lavori (CEL), l’Appaltatore si impegna a trasmettere ad EUR S.p.A.propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora la Società appaltatrice non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l’Ente appaltante sospende il successivo pagamento effettuato agli eventuali subappaltatoria favore della Società appaltatrice stessa e può decidere di corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista, al fine nelle modalità descritte nel contratto, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite a seguito della comunicazione delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di consentire pagamento. Si precisa che anche nell’ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione. In tal caso, inoltre, l’Ente appaltante verificherà che la corretta emissione del suddetto CELSocietà appaltatrice corrisponda i costi della sicurezza anche alla società subappaltatrice.

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