Disciplina della proroga. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del la-voratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni, fatta eccezione per quanto previsto per le assunzioni del personale do-cente privo di abilitazione. La proroga è ammessa, una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stesso livello per il quale il contratto è stato stipu-lato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a ter-mine non potrà essere superiore ai tre anni. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro. Al fine di garantire la continuità didattica e assicurare la continuità di servizio, è ammessa, per una sola volta e con il consenso del lavoratore, la proroga del contratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla Legge 8 marzo 2000 n. 53, e del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, in relazione alla fruizio-ne da parte della lavoratrice e/o lavoratore sostituita/o di: astensione facoltativa; riposi giornalieri per l’allattamento. In tale ipotesi l’orario di lavoro del supplente sarà ridotto limitatamente alle ore necessarie per la fruizione dei sopra citati riposi.
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Samples: CCNL Scuola
Disciplina della proroga. Il 0.Xx termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del la-voratorelavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni, fatta eccezione per quanto previsto per le assunzioni del personale do-cente privo di abilitazione36 mesi.
2. La proroga è é ammessa, una sola voltafino ad un massimo di cinque volte per un periodo non superiore a 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stesso livello stessa attività lavorativa per il la quale il contratto è stato stipu-lato stipulato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a ter-mine non potrà essere superiore ai tre annideterminato. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro. Al 0.Xx fine di garantire la continuità didattica e assicurare la continuità di servizio, è ammessa, per una sola volta e con il consenso del lavoratore, la proroga del contratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla Legge 8 marzo 2000 n. 53, e del D.lgs. D.lgs 26 marzo 2001 n. 151, in relazione alla fruizio-ne fruizione da parte della lavoratrice e/o lavoratore sostituita/o di: astensione :
a) congedo parentale(astensione facoltativa; );
b) riposi giornalieri per l’allattamento. In tale ipotesi l’orario di lavoro del supplente sarà ridotto limitatamente alle ore necessarie per la fruizione dei sopra citati riposi. In tale situazione è ammessa esclusivamente la variazione dell’orario lavorativo con il consenso del sostituito.
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Samples: Ipotesi Di Accordo
Disciplina della proroga. Il Ai sensi del nuovo art. 4 del d.lgs. n. 368/2001, il termine del rapporto può essere prorogato fino a un massimo di 5 volte e sempre entro il limite di durata complessiva del singolo contratto pari a 36 mesi, a condizione che ci si riferisca alla “stessa attività lavorativa”, intendendo con tale formulazione le stesse mansioni, le mansioni equivalenti o comunque quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia acquisito nel corso del rapporto di lavoro (art. 2103 codice civile). - nell’ambito di più contratti a tempo determinato stipulati tra un datore di lavoro e un lavoratore “per lo svolgimento di mansioni equivalenti”, le proroghe totali non potranno essere più di 5. Viceversa, qualora il nuovo contratto a termine non preveda lo svolgimento di mansioni equivalenti, le eventuali precedenti proroghe non dovranno essere “contabilizzate”; - il nuovo istituto della proroga trova applicazione ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 21 marzo 2014. I rapporti costituiti precedentemente a tale data erano e sono quindi soggetti al previgente regime, secondo il quale “il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del la-voratore, essere (...) prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni, fatta eccezione per quanto previsto per le assunzioni del personale do-cente privo di abilitazione. La In questi casi la proroga è ammessa, una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stesso livello per il quale il contratto è stato stipu-lato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a ter-mine non potrà essere superiore ai tre anni. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro. Al fine di garantire la continuità didattica e assicurare la continuità di servizio, è ammessa, per ammessa una sola volta e con il consenso del lavoratore, la proroga del contratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla Legge 8 marzo 2000 n. 53, e del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, in relazione alla fruizio-ne da parte della lavoratrice e/o lavoratore sostituita/o di: astensione facoltativa; riposi giornalieri per l’allattamento. In tale ipotesi l’orario di lavoro del supplente sarà ridotto limitatamente alle ore necessarie per la fruizione dei sopra citati riposi(...)”.
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Samples: Contratti a Termine, Di Apprendistato E Di Somministrazione
Disciplina della proroga. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del la-voratorelavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni, fatta eccezione per quanto previsto per le assunzioni del personale do-cente privo di abilitazione.
2. La proroga è ammessa, una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla allo stesso livello per il quale il contratto è stato stipu-lato stipulato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a ter-mine termine non potrà essere superiore ai tre anni.
3. L'onere L’onere della prova relativa all'obiettiva all’obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro.
4. Al fine di garantire la continuità didattica e assicurare la continuità di servizio, è ammessa, per una sola volta e con il consenso del lavoratore, la proroga del contratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla Legge 8 marzo 2000 n. 53, e del D.lgs. D.lgs 26 marzo 2001 n. 151, in relazione alla fruizio-ne fruizione da parte della lavoratrice e/o lavoratore sostituita/o di: :
a) astensione facoltativa; ;
b) riposi giornalieri per l’allattamento. In tale ipotesi l’orario di lavoro del supplente sarà ridotto limitatamente alle ore necessarie per la fruizione dei sopra citati riposi.
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Disciplina della proroga. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del la-voratorelavo- ratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni, fatta eccezione per quanto previsto per le assunzioni del personale do-cente privo di abilitazione36 mesi.
2. La proroga è ammessa, una sola voltafino ad un massimo di cinque volte per un periodo non superiore a 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stesso livello stessa attività lavorativa per il la quale il contratto è stato stipu-lato stipulato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a ter-mine non potrà essere superiore ai tre anni. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavorodeterminato.
3. Al fine di garantire la continuità didattica e assicurare la continuità di servizio, è ammessa, per una sola volta e con il consenso del lavoratore, ammessa la proroga del contratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla Legge 8 marzo 2000 n. 53, e del D.lgsdal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, in relazione alla fruizio-ne fruizione da parte della lavoratrice e/o lavoratore sostituita/o di: :
a) congedo parentale (astensione facoltativa; );
b) riposi giornalieri per l’allattamento. In tale ipotesi l’orario di lavoro del supplente sarà ridotto limitatamente alle ore necessarie per la fruizione dei sopra citati riposiri- posi. In tale situazione è ammessa esclusivamente la variazione dell’orario lavorativo con il consenso del sostituito.
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Samples: CCNL Scuola 2016 2018
Disciplina della proroga. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del la-voratorelavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni, fatta eccezione per quanto previsto per le assunzioni del personale do-cente docente privo di abilitazione.
2. La proroga è ammessa, una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stesso livello per il quale il contratto è stato stipu-lato stipulato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a ter-mine termine non potrà essere superiore ai tre anni.
3. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro.
4. Al fine di garantire la continuità didattica e assicurare la continuità di servizio, è ammessa, per una sola volta e con il consenso del lavoratore, la proroga del contratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla Legge legge 8 marzo 2000 n. 53, e del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, in relazione alla fruizio-ne fruizione da parte della lavoratrice e/o lavoratore sostituita/o di: :
a) astensione facoltativa; ;
b) riposi giornalieri per l’allattamento. In tale ipotesi l’orario di lavoro del supplente sarà ridotto limitatamente alle ore necessarie per la fruizione dei sopra citati riposi.
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Samples: CCNL Agidae 2006/2009
Disciplina della proroga. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del la-la- voratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni, fatta eccezione per quanto previsto per le assunzioni del personale do-do- cente privo di abilitazione.
2. La proroga è ammessa, una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stesso livello per il quale il contratto è stato stipu-stipu- lato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a ter-ter- mine non potrà essere superiore ai tre anni.
3. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro.
4. Al fine di garantire la continuità didattica e assicurare la continuità di servizio, è ammessa, per una sola volta e con il consenso del lavoratore, la proroga del contratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla Legge 8 marzo 2000 n. 53, e del D.lgs. D.lgs 26 marzo 2001 n. 151, in relazione alla fruizio-fruizio- ne da parte della lavoratrice e/o lavoratore sostituita/o di: :
a) astensione facoltativa; ;
b) riposi giornalieri per l’allattamento. In tale ipotesi l’orario di lavoro del supplente sarà ridotto limitatamente alle ore necessarie per la fruizione dei sopra citati riposi.
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Samples: CCNL Scuola 2006/2009
Disciplina della proroga. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del la-voratorelavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni, fatta eccezione per quanto previsto per le assunzioni del personale do-cente privo di abilitazione36 mesi. La proroga è ammessa, una sola voltafino ad un massimo di cinque volte per un periodo non superiore a 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stesso livello stessa attività lavorativa per il la quale il contratto è stato stipu-lato stipulato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a ter-mine non potrà essere superiore ai tre anni. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavorodeterminato. Al fine di garantire la continuità didattica e assicurare la continuità di servizio, è ammessa, per una sola volta e con il consenso del lavoratore, ammessa la proroga del contratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla Legge legge 8 marzo 2000 2000, n. 53, e del D.lgsD.Lgs. 26 marzo 2001 2001, n. 151, in relazione alla fruizio-ne fruizione da parte della lavoratrice e/o lavoratore sostituita/o di: :
a) congedo parentale (astensione facoltativa; );
b) riposi giornalieri per l’allattamentol'allattamento. In tale ipotesi l’orario l'orario di lavoro del supplente sarà ridotto limitatamente alle ore necessarie per la fruizione dei sopra citati riposi. In tale situazione è ammessa esclusivamente la variazione dell'orario lavorativo con il consenso del sostituito.
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