Common use of Disciplina della proroga Clause in Contracts

Disciplina della proroga. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. 2. La proroga è ammessa, una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca allo stesso livello per il quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. 3. L’onere della prova relativa all’obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro. 4. Al fine di assicurare la continuità di servizio, è ammessa, per una sola volta e con il consenso del lavoratore, la proroga del contratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla Legge 8 marzo 2000 n. 53, e del D.lgs 26 marzo 2001 n. 151, in relazione alla fruizione da parte della lavoratrice e/o lavoratore sostituita/o di: a) astensione facoltativa; b) riposi giornalieri per l’allattamento. In tale ipotesi l’orario di lavoro del supplente sarà ridotto limitatamente alle ore necessarie per la fruizione dei sopra citati riposi.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Disciplina della proroga. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratorela-voratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. 2, fatta eccezione per quanto previsto per le assunzioni del personale do-cente privo di abilitazione. La proroga è ammessa, una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca allo alla stesso livello per il quale il contratto è stato stipulato stipu-lato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a termine ter-mine non potrà essere superiore ai tre anni. 3. L’onere L'onere della prova relativa all’obiettiva all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro. 4. Al fine di garantire la continuità didattica e assicurare la continuità di servizio, è ammessa, per una sola volta e con il consenso del lavoratore, la proroga del contratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla Legge 8 marzo 2000 n. 53, e del D.lgs D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, in relazione alla fruizione fruizio-ne da parte della lavoratrice e/o lavoratore sostituita/o di: a) : astensione facoltativa; b) ; riposi giornalieri per l’allattamento. In tale ipotesi l’orario di lavoro del supplente sarà ridotto limitatamente alle ore necessarie per la fruizione dei sopra citati riposi.

Appears in 1 contract

Samples: CCNL Scuola

Disciplina della proroga. 1. Il 0.Xx termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni36 mesi. 2. La proroga è é ammessa, una sola voltafino ad un massimo di cinque volte per un periodo non superiore a 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca allo stesso livello alla stessa attività lavorativa per il la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. 3determinato. L’onere della prova relativa all’obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro. 4. Al 0.Xx fine di garantire la continuità didattica e assicurare la continuità di servizio, è ammessa, per una sola volta e con il consenso del lavoratore, la proroga del contratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla Legge 8 marzo 2000 n. 53, e del D.lgs 26 marzo 2001 n. 151, in relazione alla fruizione da parte della lavoratrice e/o lavoratore sostituita/o di: a) astensione congedo parentale(astensione facoltativa); b) riposi giornalieri per l’allattamento. In tale ipotesi l’orario di lavoro del supplente sarà ridotto limitatamente alle ore necessarie per la fruizione dei sopra citati riposi. In tale situazione è ammessa esclusivamente la variazione dell’orario lavorativo con il consenso del sostituito.

Appears in 1 contract

Samples: Ipotesi Di Accordo

Disciplina della proroga. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratorelavo- ratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni36 mesi. 2. La proroga è ammessa, una sola voltafino ad un massimo di cinque volte per un periodo non superiore a 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca allo stesso livello alla stessa attività lavorativa per il la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre annideterminato. 3. L’onere della prova relativa all’obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro. 4. Al fine di garantire la continuità didattica e assicurare la continuità di servizio, è ammessa, per una sola volta e con il consenso del lavoratore, ammessa la proroga del contratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla Legge 8 marzo 2000 n. 53, e del D.lgs dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, in relazione alla fruizione da parte della lavoratrice e/o lavoratore sostituita/o di: a) congedo parentale (astensione facoltativa); b) riposi giornalieri per l’allattamento. In tale ipotesi l’orario di lavoro del supplente sarà ridotto limitatamente alle ore necessarie per la fruizione dei sopra citati riposiri- posi. In tale situazione è ammessa esclusivamente la variazione dell’orario lavorativo con il consenso del sostituito.

Appears in 1 contract

Samples: CCNL Scuola 2016 2018

Disciplina della proroga. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratorela- voratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni, fatta eccezione per quanto previsto per le assunzioni del personale do- cente privo di abilitazione. 2. La proroga è ammessa, una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca allo alla stesso livello per il quale il contratto è stato stipulato stipu- lato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a termine ter- mine non potrà essere superiore ai tre anni. 3. L’onere L'onere della prova relativa all’obiettiva all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro. 4. Al fine di garantire la continuità didattica e assicurare la continuità di servizio, è ammessa, per una sola volta e con il consenso del lavoratore, la proroga del contratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla Legge 8 marzo 2000 n. 53, e del D.lgs 26 marzo 2001 n. 151, in relazione alla fruizione fruizio- ne da parte della lavoratrice e/o lavoratore sostituita/o di: a) astensione facoltativa; b) riposi giornalieri per l’allattamento. In tale ipotesi l’orario di lavoro del supplente sarà ridotto limitatamente alle ore necessarie per la fruizione dei sopra citati riposi.

Appears in 1 contract

Samples: CCNL Scuola 2006/2009

Disciplina della proroga. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. 236 mesi. La proroga è ammessa, una sola voltafino ad un massimo di cinque volte per un periodo non superiore a 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca allo stesso livello alla stessa attività lavorativa per il la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. 3. L’onere della prova relativa all’obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro. 4determinato. Al fine di assicurare la continuità di servizio, è ammessa, per una sola volta e con il consenso del lavoratore, ammessa la proroga del contratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla Legge legge 8 marzo 2000 2000, n. 53, e del D.lgs D.Lgs. 26 marzo 2001 2001, n. 151, in relazione alla fruizione da parte della lavoratrice e/o lavoratore sostituita/o di: a) congedo parentale (astensione facoltativa); b) riposi giornalieri per l’allattamentol'allattamento. In tale ipotesi l’orario l'orario di lavoro del supplente sarà ridotto limitatamente alle ore necessarie per la fruizione dei sopra citati riposi. In tale situazione è ammessa esclusivamente la variazione dell'orario lavorativo con il consenso del sostituito.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Disciplina della proroga. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni, fatta eccezione per quanto previsto per le assunzioni del personale docente privo di abilitazione. 2. La proroga è ammessa, una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca allo alla stesso livello per il quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. 3. L’onere L'onere della prova relativa all’obiettiva all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro. 4. Al fine di garantire la continuità didattica e assicurare la continuità di servizio, è ammessa, per una sola volta e con il consenso del lavoratore, la proroga del contratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla Legge legge 8 marzo 2000 n. 53, e del D.lgs D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, in relazione alla fruizione da parte della lavoratrice e/o lavoratore sostituita/o di: a) astensione facoltativa; b) riposi giornalieri per l’allattamento. In tale ipotesi l’orario di lavoro del supplente sarà ridotto limitatamente alle ore necessarie per la fruizione dei sopra citati riposi.

Appears in 1 contract

Samples: CCNL Agidae 2006/2009

Disciplina della proroga. 1Ai sensi del nuovo art. Il 4 del d.lgs. n. 368/2001, il termine del rapporto può essere prorogato fino a un massimo di 5 volte e sempre entro il limite di durata complessiva del singolo contratto pari a 36 mesi, a condizione che ci si riferisca alla “stessa attività lavorativa”, intendendo con tale formulazione le stesse mansioni, le mansioni equivalenti o comunque quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia acquisito nel corso del rapporto di lavoro (art. 2103 codice civile). - nell’ambito di più contratti a tempo determinato stipulati tra un datore di lavoro e un lavoratore “per lo svolgimento di mansioni equivalenti”, le proroghe totali non potranno essere più di 5. Viceversa, qualora il nuovo contratto a termine non preveda lo svolgimento di mansioni equivalenti, le eventuali precedenti proroghe non dovranno essere “contabilizzate”; - il nuovo istituto della proroga trova applicazione ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 21 marzo 2014. I rapporti costituiti precedentemente a tale data erano e sono quindi soggetti al previgente regime, secondo il quale “il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, essere (...) prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. 2. La In questi casi la proroga è ammessa, una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca allo stesso livello per il quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. 3. L’onere della prova relativa all’obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro. 4. Al fine di assicurare la continuità di servizio, è ammessa, per ammessa una sola volta e con il consenso del lavoratore, la proroga del contratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla Legge 8 marzo 2000 n. 53, e del D.lgs 26 marzo 2001 n. 151, in relazione alla fruizione da parte della lavoratrice e/o lavoratore sostituita/o di: a) astensione facoltativa; b) riposi giornalieri per l’allattamento. In tale ipotesi l’orario di lavoro del supplente sarà ridotto limitatamente alle ore necessarie per la fruizione dei sopra citati riposi(...)”.

Appears in 1 contract

Samples: Contratti a Termine, Di Apprendistato E Di Somministrazione