Common use of Disciplina particolare per il personale mobile Clause in Contracts

Disciplina particolare per il personale mobile. 2.1 Definizioni: a) il presente punto 2 si applica al personale definito alla successiva lettera b) quando è utilizzato in servizio ai treni, compresi eventuali trasferimenti di materiale rotabile non in servizio commerciale, ovvero al personale navigante (PNT) di cui alla successiva sezione specifica 2.7.H, o in almeno una delle attività di cui alla successiva lettera c). Per quanto non diversamente disciplinato, a detto personale si applica la disciplina generale di cui al precedente punto 1 del presente art. 28; b) ai fini della presente disciplina e con riferimento all’art. 27 (Classificazione professionale) del presente CCNL, si definisce: - personale di macchina (PDM): il lavoratore, dipendente dall’impresa ferroviaria o dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria, al quale è attribuita la figura professionale di “Macchinista”; - personale di bordo (PDB): il lavoratore, dipendente dall’impresa ferroviaria o dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria, al quale è attribuita la figura professionale di “CapoTreno/Capo Servizi Treno”, o la figura professionale di “Tecnico Commerciale a bordo”, ovvero la figura professionale di “Operatore Specializzato Commerciale”; - personale polifunzionale treno (PPT): il lavoratore, dipendente dall’impresa ferroviaria, al quale è attribuita la figura professionale di “Tecnico Polifunzionale Treno”; - personale dei servizi (PDS): il lavoratore, di norma non dipendente dall’impresa ferroviaria, al quale, per ognuna delle articolazioni che seguono, è attribuita la figura professionale di: • per il personale di accompagnamento notte (PAN): “Operatore Specializzato Commerciale” o “Addetto di Bordo”; • per il personale di assistenza e/o ristorazione (PAR): “Operatore Specializzato Commerciale”; • per il personale ausiliario e/o pulizia (PAP): “Pulitore a bordo treno”; - personale navigante (PNT): il lavoratore, di norma dipendente dalla società che effettua il servizio marittimo di traghettamento ferroviario, al quale è attribuita una delle figure professionali di Mozzo, Allievo comune polivalente, Piccolo di cucina, Piccolo di camera, Comune polivalente, Giovanotto di coperta, Garzone di camera, Garzone di cucina, Cameriere, Ingrassatore, Marinaio, Dispensiere, Elettricista, Motorista, Carpentiere, Operaio di coperta, Nostromo, Capo Elettricista, Capo Motorista, Ufficiale Navale, Ufficiale di macchina, Ufficiale, Primo Ufficiale Navale, Primo Ufficiale di macchina, Primo Ufficiale, Comandante, Direttore di Macchina; c) agli stessi fini si definisce lavoro il tempo nel corso del quale il lavoratore svolge una delle seguenti attività: - condotta, nel corso della quale il PDM è responsabile della guida del treno. A sua volta, tale attività si definisce: • continuativa, quando, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, si svolge in servizio al medesimo treno o a più treni e comunque con modalità operative, comprese le attività accessorie e complementari, che non ne determinino le interruzioni di continuità descritte per la “condotta effettiva” nel capoverso successivo del presente xxxxxx; • effettiva, data, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, dalla sommatoria dei periodi di condotta continuativa di cui al precedente capoverso del presente alinea, interrotti da una pausa di almeno 15 minuti netti nei quali il PDM non deve effettuare operazioni al treno, ovvero da fermate di servizio in orario della durata di almeno 30 minuti, nelle quali però non sia prevista la sostituzione del mezzo di trazione. Tali interruzioni assorbono la pausa di cui al primo capoverso del precedente punto 1.12; - scorta, nel corso della quale il PDB o il PPT, ovvero il PDS, nell’ambito delle rispettive competenze, opera in servizio al treno; - accessoria, nel corso della quale il PDM esegue la messa in servizio e la messa fuori servizio del mezzo di trazione, o il PDB, ovvero il PPT, oppure il PDS, nell’ambito delle rispettive competenze, svolgono operazioni preliminari o successive connesse alla circolazione o al servizio del treno, ovvero, altresì, il PDM o il PDB/PPT/PDS, procedono alle operazioni di consegna diretta nei casi di cambio con altro equipaggio in servizio al medesimo treno; - complementare, nel corso della quale il PDM esegue, per esigenze di esercizio dell’azienda o del gestore dell’infrastruttura, operazioni di spostamento del mezzo di trazione e/o dell’intero convoglio precedenti e/o successive al servizio del treno, ovvero, attività nel corso della quale, ove necessario e nell’ambito delle proprie competenze, il PPT supporta il PDM durante l’esecuzione di dette operazioni; - riserva, nel corso della quale il personale è presente in un impianto e a disposizione dell’azienda per l’eventuale esecuzione di un servizio, ovvero di una o più delle attività sopra descritte; - sosta di servizio, nel corso della quale il personale, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, rimane a disposizione dell’azienda presso un impianto al termine di una delle attività previste ed in attesa di iniziare la successiva programmata; - pausa, nel corso della quale, nell’ambito di una sosta di servizio o di un periodo di riserva, il personale beneficia di un intervallo di tempo ai fini del recupero psico- fisico pur rimanendo a disposizione dell’azienda; - spostamento di servizio, nel corso del quale il personale, senza svolgere attività di condotta o di scorta e su disposizione dell’azienda: • si reca anche in treno presso una località posta al di fuori della propria base operativa di assegnazione, provenendo da quest’ultima, oppure, viceversa, presso una località appartenente alla propria base operativa provenendo da una località esterna a detta base operativa; • si sposta tra località diverse collocate al di fuori della propria base operativa di assegnazione; • si reca presso la struttura alberghiera per la fruizione del riposo fuori residenza dopo l’effettuazione di un periodo di lavoro giornaliero o, viceversa, proviene dalla stessa per effettuare un periodo di lavoro giornaliero, con percorrenza superiore a 10 minuti per ognuno dei due casi; • si sposta tra impianti collocati all’interno della propria base operativa di assegnazione, tra l’una e l’altra delle attività sopra descritte; d) sempre agli stessi fini, si definisce inoltre: - base operativa: entità organizzativa convenzionale entro il cui perimetro il personale mobile può iniziare o terminare il servizio, composta dall’insieme degli impianti ferroviari collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro del lavoratore. Con contrattazione a livello aziendale il perimetro della base operativa potrà essere diversamente individuato sulla base di specifiche esigenze produttive; - modulo di equipaggio: modello organizzativo di servizio ai treni definito secondo le disposizioni dell’ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie), ove previste, e gli accordi aziendali, articolato come segue: • MEC1 : modulo di condotta operante con un solo agente PDM in cabina di guida; • MEC2 : modulo di condotta operante con due agenti PDM in cabina di guida; • MEC3 : modulo di condotta operante con un solo agente PDM e un agente PPT in cabina di guida; • MEC4 : modulo di condotta operante con un solo agente PDM e coadiuvato in cabina di guida, nei casi previsti, da un agente PDB; • MEB1 : modulo di bordo operante con un solo agente PDB; • MEB2 : modulo di bordo MEB1 operante con altri agenti PDB;

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Samples: CCNL Della Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL Della Mobilità

Disciplina particolare per il personale mobile. 2.1 Definizioni: a) il presente punto 2 si applica al personale definito alla successiva lettera b) quando è utilizzato in servizio ai treni, compresi eventuali trasferimenti di materiale rotabile non in servizio commerciale, ovvero al personale navigante (PNT) di cui alla successiva sezione specifica 2.7.H, o in almeno una delle attività di cui alla successiva lettera c). Per quanto non diversamente disciplinato, a detto personale si applica la disciplina generale di cui al precedente punto 1 del presente art. 2827; b) ai fini della presente disciplina e con riferimento all’art. 27 26 (Classificazione professionale) del presente CCNL, si definisce: - personale di macchina (PDM): il lavoratore, dipendente dall’impresa ferroviaria o dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria, al quale è attribuita la figura professionale di “Macchinista”; - personale di bordo (PDB): il lavoratore, dipendente dall’impresa ferroviaria o dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria, al quale è attribuita la figura professionale di “CapoTreno/Capo Servizi Treno”, o la figura professionale di “Tecnico Commerciale a bordo”, ovvero la figura professionale di “Operatore Specializzato Commerciale”; - personale polifunzionale treno (PPT): il lavoratore, dipendente dall’impresa ferroviaria, al quale è attribuita la figura professionale di “Tecnico Polifunzionale Treno”; - - personale dei servizi (PDS): il lavoratore, di norma non dipendente dall’impresa ferroviaria, al quale, per ognuna delle articolazioni che seguono, è attribuita la figura professionale di: • per il personale di accompagnamento notte (PAN): “Operatore Specializzato Commerciale” o “Addetto di Bordo”; • per il personale di assistenza e/o ristorazione (PAR): “Operatore Specializzato Commerciale”; • per il personale ausiliario e/o pulizia (PAP): “Pulitore a bordo treno”; - personale navigante (PNT): il lavoratore, di norma dipendente dalla società che effettua il servizio marittimo di traghettamento ferroviario, al quale è attribuita una delle figure professionali di Mozzo, Allievo comune polivalente, Piccolo di cucina, Piccolo di camera, Comune polivalente, Giovanotto di coperta, Garzone di camera, Garzone di cucina, Cameriere, Ingrassatore, Marinaio, DispensiereDispensiere cuoco, Elettricista, Motorista, Carpentiere, Operaio di coperta, Nostromo, Capo Elettricista, Capo Motorista, Ufficiale Navale, Ufficiale di macchina, Ufficiale, Primo Ufficiale Navale, Primo Ufficiale di macchina, Primo Ufficiale, Comandante, Direttore di Macchina; c) agli stessi fini si definisce lavoro il tempo nel corso del quale il lavoratore svolge una delle seguenti attività: - condotta, nel corso della quale il PDM è responsabile della guida del treno. A sua volta, tale attività si definisce: • continuativa, quando, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, si svolge in servizio al medesimo treno o a più treni e comunque con modalità operative, comprese le attività accessorie e complementari, che non ne determinino le interruzioni di continuità descritte per la “condotta effettiva” nel capoverso successivo del presente xxxxxx; • effettiva, data, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, dalla sommatoria dei periodi di condotta continuativa di cui al precedente capoverso del presente alinea, interrotti da una pausa di almeno 15 minuti netti nei quali il PDM non deve effettuare operazioni al treno, ovvero da fermate di servizio in orario della durata di almeno 30 minuti, nelle quali però non sia prevista la sostituzione del mezzo di trazione. Tali interruzioni assorbono la pausa di cui al primo capoverso del precedente punto 1.12; . - scorta, nel corso della quale il PDB o il PPT, ovvero il PDS, nell’ambito delle rispettive competenze, opera in servizio al treno; - accessoria, nel corso della quale il PDM esegue la messa in servizio e la messa fuori servizio del mezzo di trazione, o il PDB, ovvero il PPT, oppure il PDS, nell’ambito delle rispettive competenze, svolgono operazioni preliminari o successive connesse alla circolazione o al servizio del treno, ovvero, altresì, il PDM o il PDB/PPT/PDS, procedono alle operazioni di consegna diretta nei casi di cambio con altro equipaggio in servizio al medesimo treno; - complementare, nel corso della quale il PDM esegue, per esigenze di esercizio dell’azienda o del gestore dell’infrastruttura, operazioni di spostamento del mezzo di trazione e/o dell’intero del convoglio precedenti e/o successive al servizio del treno, ovvero, attività nel corso della quale, ove necessario e nell’ambito delle proprie competenze, il PPT supporta il PDM durante l’esecuzione di dette operazioni; - riserva, nel corso della quale il personale è presente in un impianto e a disposizione dell’azienda per l’eventuale esecuzione di un servizio, ovvero di una o più delle attività sopra descritte; - sosta di servizio, nel corso della quale il personale, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, rimane a disposizione dell’azienda presso un impianto al termine di una delle attività previste ed in attesa di iniziare la successiva programmata; . - pausa, nel corso della quale, nell’ambito di una sosta di servizio, di uno spostamento di servizio o di un periodo di riserva, il personale beneficia di un intervallo di tempo ai fini del recupero psico- psico-fisico pur rimanendo a disposizione dell’azienda; - spostamento di servizio, nel corso del quale il personale, senza svolgere attività di condotta o di scorta e su disposizione dell’azienda: • si reca anche in treno presso una località posta al di fuori della propria base operativa di assegnazione, provenendo da quest’ultima, oppure, viceversa, presso una località appartenente alla propria base operativa provenendo da una località esterna a detta base operativa; • si sposta tra località diverse collocate al di fuori della propria base operativa di assegnazione; • si reca presso la struttura alberghiera per la fruizione del riposo fuori residenza dopo l’effettuazione di un periodo di lavoro giornaliero o, viceversa, proviene dalla stessa per effettuare un periodo di lavoro giornaliero, con percorrenza superiore a 10 minuti per ognuno dei due casi; • si sposta tra impianti collocati all’interno della propria base operativa di assegnazione, tra l’una e l’altra delle attività sopra descritte; d) sempre agli stessi fini, si definisce inoltre: - base operativa: entità organizzativa convenzionale entro il cui perimetro il personale mobile può iniziare o terminare il servizio, composta dall’insieme degli impianti ferroviari collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro del lavoratore. Con contrattazione a livello aziendale il perimetro della base operativa potrà essere diversamente individuato sulla base di specifiche esigenze produttiveproduttive ed organizzative; - modulo di equipaggio: modello organizzativo di servizio ai treni definito secondo le disposizioni dell’ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie), ove previste, e gli accordi aziendali, articolato come segue: • MEC1 : modulo di condotta operante con un solo agente PDM in cabina di guida; • MEC2 : modulo di condotta operante con due agenti PDM in cabina di guida; • MEC3 : modulo di condotta operante con un solo agente PDM e un agente PPT in cabina di guida; • MEC4 : modulo di condotta operante con un solo agente PDM e coadiuvato in cabina di guida, nei casi previsti, da un agente PDB; • MEB1 : modulo di bordo operante con un solo agente PDB; • MEB2 : modulo di bordo MEB1 operante con altri agenti PDB;

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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità Area Attività Ferroviarie

Disciplina particolare per il personale mobile. 2.1 Definizioni: a) il presente punto 2 si applica al personale definito alla successiva lettera b) quando è utilizzato in servizio ai treni, compresi eventuali trasferimenti di materiale rotabile non in servizio commerciale, ovvero al personale navigante (PNT) di cui alla successiva sezione specifica 2.7.H, o in almeno una delle attività di cui alla successiva lettera c). Per quanto non diversamente disciplinato, a detto personale si applica la disciplina generale di cui al precedente punto 1 del presente art. 28; b) ai fini della presente disciplina e con riferimento all’art. 27 (Classificazione professionale) del presente CCNL, si definisce: - personale di macchina (PDM): il lavoratore, dipendente dall’impresa ferroviaria o dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria, al quale è attribuita la figura professionale di “Macchinista”; - personale di bordo (PDB): il lavoratore, dipendente dall’impresa ferroviaria o dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria, al quale è attribuita la figura professionale di “CapoTreno/Capo Servizi Treno”, o la figura professionale di “Tecnico Commerciale a bordo”, ovvero la figura professionale di “Operatore Specializzato Commerciale”; - personale polifunzionale treno (PPT): il lavoratore, dipendente dall’impresa ferroviaria, al quale è attribuita la figura professionale di “Tecnico Polifunzionale Treno”; - personale dei servizi (PDS): il lavoratore, di norma non dipendente dall’impresa ferroviaria, al quale, per ognuna delle articolazioni che seguono, è attribuita la figura professionale di: per il personale di accompagnamento notte (PAN): “Operatore Specializzato Commerciale” o “Addetto di Bordo”; per il personale di assistenza e/o ristorazione (PAR): “Operatore Specializzato Commerciale”; per il personale ausiliario e/o pulizia (PAP): “Pulitore a bordo treno”; - personale navigante (PNT): il lavoratore, di norma dipendente dalla società che effettua il servizio marittimo di traghettamento ferroviario, al quale è attribuita una delle figure professionali di Mozzo, Allievo comune polivalente, Piccolo di cucina, Piccolo di camera, Comune polivalente, Giovanotto di coperta, Garzone di camera, Garzone di cucina, Cameriere, Ingrassatore, Marinaio, Dispensiere, Elettricista, Motorista, Carpentiere, Operaio di coperta, Nostromo, Capo Elettricista, Capo Motorista, Ufficiale Navale, Ufficiale di macchina, Ufficiale, Primo Ufficiale Navale, Primo Ufficiale di macchina, Primo Ufficiale, Comandante, Direttore di Macchina; c) agli stessi fini si definisce lavoro il tempo nel corso del quale il lavoratore svolge una delle seguenti attività: - condotta, nel corso della quale il PDM è responsabile della guida del treno. A sua volta, tale attività si definisce: continuativa, quando, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, si svolge in servizio al medesimo treno o a più treni e comunque con modalità operative, comprese le attività accessorie e complementari, che non ne determinino le interruzioni di continuità descritte per la “condotta effettiva” nel capoverso successivo del presente xxxxxx; effettiva, data, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, dalla sommatoria dei periodi di condotta continuativa di cui al precedente capoverso del presente alinea, interrotti da una pausa di almeno 15 minuti netti nei quali il PDM non deve effettuare operazioni al treno, ovvero da fermate di servizio in orario della durata di almeno 30 minuti, nelle quali però non sia prevista la sostituzione del mezzo di trazione. Tali interruzioni assorbono la pausa di cui al primo capoverso del precedente punto 1.12; - scorta, nel corso della quale il PDB o il PPT, ovvero il PDS, nell’ambito delle rispettive competenze, opera in servizio al treno; - accessoria, nel corso della quale il PDM esegue la messa in servizio e la messa fuori servizio del mezzo di trazione, o il PDB, ovvero il PPT, oppure il PDS, nell’ambito delle rispettive competenze, svolgono operazioni preliminari o successive connesse alla circolazione o al servizio del treno, ovvero, altresì, il PDM o il PDB/PPT/PDS, procedono alle operazioni di consegna diretta nei casi di cambio con altro equipaggio in servizio al medesimo treno; - complementare, nel corso della quale il PDM esegue, per esigenze di esercizio dell’azienda o del gestore dell’infrastruttura, operazioni di spostamento del mezzo di trazione e/o dell’intero convoglio precedenti e/o successive al servizio del treno, ovvero, attività nel corso della quale, ove necessario e nell’ambito delle proprie competenze, il PPT supporta il PDM durante l’esecuzione di dette operazioni; - riserva, nel corso della quale il personale è presente in un impianto e a disposizione dell’azienda per l’eventuale esecuzione di un servizio, ovvero di una o più delle attività sopra descritte; - sosta di servizio, nel corso della quale il personale, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, rimane a disposizione dell’azienda presso un impianto al termine di una delle attività previste ed in attesa di iniziare la successiva programmata; - pausa, nel corso della quale, nell’ambito di una sosta di servizio o di un periodo di riserva, il personale beneficia di un intervallo di tempo ai fini del recupero psico- fisico pur rimanendo a disposizione dell’azienda; - spostamento di servizio, nel corso del quale il personale, senza svolgere attività di condotta o di scorta e su disposizione dell’azienda: si reca anche in treno presso una località posta al di fuori della propria base operativa di assegnazione, provenendo da quest’ultima, oppure, viceversa, presso una località appartenente alla propria base operativa provenendo da una località esterna a detta base operativa; si sposta tra località diverse collocate al di fuori della propria base operativa di assegnazione; si reca presso la struttura alberghiera per la fruizione del riposo fuori residenza dopo l’effettuazione di un periodo di lavoro giornaliero o, viceversa, proviene dalla stessa per effettuare un periodo di lavoro giornaliero, con percorrenza superiore a 10 minuti per ognuno dei due casi; si sposta tra impianti collocati all’interno della propria base operativa di assegnazione, tra l’una e l’altra delle attività sopra descritte; d) sempre agli stessi fini, si definisce inoltre: - base operativa: entità organizzativa convenzionale entro il cui perimetro il personale mobile può iniziare o terminare il servizio, composta dall’insieme degli impianti ferroviari collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro del lavoratore. Con contrattazione a livello aziendale il perimetro della base operativa potrà essere diversamente individuato sulla base di specifiche esigenze produttive; - modulo di equipaggio: modello organizzativo di servizio ai treni definito secondo le disposizioni dell’ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie), ove previste, e gli accordi aziendali, articolato come segue: • MEC1 : modulo di condotta operante con un solo agente PDM in cabina di guida; • MEC2 : modulo di condotta operante con due agenti PDM in cabina di guida; • MEC3 : modulo di condotta operante con un solo agente PDM e un agente PPT in cabina di guida; • MEC4 : modulo di condotta operante con un solo agente PDM e coadiuvato in cabina di guida, nei casi previsti, da un agente PDB; • MEB1 : modulo di bordo operante con un solo agente PDB; • MEB2 : modulo di bordo MEB1 operante con altri agenti PDB;:

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Samples: CCNL Della Mobilità

Disciplina particolare per il personale mobile. 2.1 Definizioni: a) il presente punto 2 si applica al personale definito alla successiva lettera b) quando è utilizzato in servizio ai treni, compresi eventuali trasferimenti di materiale rotabile non in servizio commerciale, ovvero al personale navigante (PNT) di cui alla successiva sezione specifica 2.7.H, o in almeno una delle attività di cui alla successiva lettera c). Per quanto non diversamente disciplinato, a detto personale si applica la disciplina generale di cui al precedente punto 1 del presente art. 28; b) ai fini della presente disciplina e con riferimento all’art. 27 (Classificazione professionale) del presente CCNL, si definisce: - personale di macchina (PDM): il lavoratore, dipendente dall’impresa ferroviaria o dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria, al quale è attribuita la figura professionale di “Macchinista”; - personale di bordo (PDB): il lavoratore, dipendente dall’impresa ferroviaria o dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria, al quale è attribuita la figura professionale di “CapoTreno/Capo Servizi Treno”, o la figura professionale di “Tecnico Commerciale a bordo”, ovvero la figura professionale di “Operatore Specializzato Commerciale”; - personale polifunzionale treno (PPT): il lavoratore, dipendente dall’impresa ferroviaria, al quale è attribuita la figura professionale di “Tecnico Polifunzionale Treno”; - personale dei servizi (PDS): il lavoratore, di norma non dipendente dall’impresa ferroviaria, al quale, per ognuna delle articolazioni che seguono, è attribuita la figura professionale di: • per il personale di accompagnamento notte (PAN): “Operatore Specializzato Commerciale” o “Addetto di Bordo”; • per il personale di assistenza e/o ristorazione (PAR): “Operatore Specializzato Commerciale”; • per il personale ausiliario e/o pulizia (PAP): “Pulitore a bordo treno”; - personale navigante (PNT): il lavoratore, di norma dipendente dalla società che effettua il servizio marittimo di traghettamento ferroviario, al quale è attribuita una delle figure professionali di Mozzo, Allievo comune polivalente, Piccolo di cucina, Piccolo di camera, Comune polivalente, Giovanotto di coperta, Garzone di camera, Garzone di cucina, Cameriere, Ingrassatore, Marinaio, Dispensiere, Elettricista, Motorista, Carpentiere, Operaio di coperta, Nostromo, Capo Elettricista, Capo Motorista, Ufficiale Navale, Ufficiale di macchina, Ufficiale, Primo Ufficiale Navale, Primo Ufficiale di macchina, Primo Ufficiale, Comandante, Direttore di Macchina; c) agli stessi fini si definisce lavoro il tempo nel corso del quale il lavoratore svolge una delle seguenti attività: - condotta, nel corso della quale il PDM è responsabile della guida del treno. A sua volta, tale attività si definisce: • continuativa, quando, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, si svolge in servizio al medesimo treno o a più treni e comunque con modalità operative, comprese le attività accessorie e complementari, che non ne determinino le interruzioni di continuità descritte per la “condotta effettiva” nel capoverso successivo del presente xxxxxxalinea; • effettiva, data, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, dalla sommatoria dei periodi di condotta continuativa di cui al precedente capoverso del presente alinea, interrotti da una pausa di almeno 15 minuti netti nei quali il PDM non deve effettuare operazioni al treno, ovvero da fermate di servizio in orario della durata di almeno 30 minuti, nelle quali però non sia prevista la sostituzione del mezzo di trazione. Tali interruzioni assorbono la pausa di cui al primo capoverso del precedente punto 1.12; - scorta, nel corso della quale il PDB o il PPT, ovvero il PDS, nell’ambito delle rispettive competenze, opera in servizio al treno; - accessoria, nel corso della quale il PDM esegue la messa in servizio e la messa fuori servizio del mezzo di trazione, o il PDB, ovvero il PPT, oppure il PDS, nell’ambito delle rispettive competenze, svolgono operazioni preliminari o successive connesse alla circolazione o al servizio del treno, ovvero, altresì, il PDM o il PDB/PPT/PDS, procedono alle operazioni di consegna diretta nei casi di cambio con altro equipaggio in servizio al medesimo treno; - complementare, nel corso della quale il PDM esegue, per esigenze di esercizio dell’azienda o del gestore dell’infrastruttura, operazioni di spostamento del mezzo di trazione e/o dell’intero convoglio precedenti e/o successive al servizio del treno, ovvero, attività nel corso della quale, ove necessario e nell’ambito delle proprie competenze, il PPT supporta il PDM durante l’esecuzione di dette operazioni; - riserva, nel corso della quale il personale è presente in un impianto e a disposizione dell’azienda per l’eventuale esecuzione di un servizio, ovvero di una o più delle attività sopra descritte; - sosta di servizio, nel corso della quale il personale, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, rimane a disposizione dell’azienda presso un impianto al termine di una delle attività previste ed in attesa di iniziare la successiva programmata; - pausa, nel corso della quale, nell’ambito di una sosta di servizio o di un periodo di riserva, il personale beneficia di un intervallo di tempo ai fini del recupero psico- fisico pur rimanendo a disposizione dell’azienda; - spostamento di servizio, nel corso del quale il personale, senza svolgere attività di condotta o di scorta e su disposizione dell’azienda: • si reca anche in treno presso una località posta al di fuori della propria base operativa di assegnazione, provenendo da quest’ultima, oppure, viceversa, presso una località appartenente alla propria base operativa provenendo da una località esterna a detta base operativa; • si sposta tra località diverse collocate al di fuori della propria base operativa di assegnazione; • si reca presso la struttura alberghiera per la fruizione del riposo fuori residenza dopo l’effettuazione di un periodo di lavoro giornaliero o, viceversa, proviene dalla stessa per effettuare un periodo di lavoro giornaliero, con percorrenza superiore a 10 minuti per ognuno dei due casi; • si sposta tra impianti collocati all’interno della propria base operativa di assegnazione, tra l’una e l’altra delle attività sopra descritte; d) sempre agli stessi fini, si definisce inoltre: - base operativa: entità organizzativa convenzionale entro il cui perimetro il personale mobile può iniziare o terminare il servizio, composta dall’insieme degli impianti ferroviari collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro del lavoratore. Con contrattazione a livello aziendale il perimetro della base operativa potrà essere diversamente individuato sulla base di specifiche esigenze produttive; - modulo di equipaggio: modello organizzativo di servizio ai treni definito secondo le disposizioni dell’ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie), ove previste, e gli accordi aziendali, articolato come segue: • MEC1 : modulo di condotta operante con un solo agente PDM in cabina di guida; • MEC2 : modulo di condotta operante con due agenti PDM in cabina di guida; • MEC3 : modulo di condotta operante con un solo agente PDM e un agente PPT in cabina di guida; • MEC4 : modulo di condotta operante con un solo agente PDM e coadiuvato in cabina di guida, nei casi previsti, da un agente PDB; • MEB1 : modulo di bordo operante con un solo agente PDB; • MEB2 : modulo di bordo MEB1 operante con altri agenti PDB;

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Samples: CCNL Della Mobilità

Disciplina particolare per il personale mobile. 2.1 Definizioni: a) il presente punto 2 si applica al personale definito alla successiva lettera b) quando è utilizzato in servizio ai treni, compresi eventuali trasferimenti di materiale rotabile non in servizio commerciale, ovvero al personale navigante (PNT) di cui alla successiva sezione specifica 2.7.H, o in almeno al- meno una delle attività di cui alla successiva lettera c). Per quanto non diversamente disciplinato, a detto personale si applica la disciplina generale di cui al precedente punto 1 del presente art. 28; b) ai fini della presente disciplina e con riferimento all’artal- l’art. 27 (Classificazione professionale) del presente CCNL, si definisce: - personale di macchina (PDM): il lavoratore, dipendente dall’impresa ferroviaria o dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria, al quale è attribuita la figura professionale di “Macchinista”; - personale di bordo (PDB): il lavoratore, dipendente dall’impresa ferroviaria o dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria, al quale è attribuita la figura professionale di “CapoTreno/Capo Servizi Treno”, o la figura professionale di “Tecnico Commerciale a bordo”, ovvero la figura professionale di “Operatore Specializzato Commerciale”; - personale polifunzionale treno (PPT): il lavoratore, dipendente dall’impresa ferroviaria, al quale è attribuita la figura fi- gura professionale di “Tecnico Polifunzionale Treno”; - personale dei servizi (PDS): il lavoratore, di norma non dipendente dall’impresa ferroviaria, al quale, per ognuna delle articolazioni che seguono, è attribuita la figura professionale di: • per il personale di accompagnamento notte (PAN): “Operatore Specializzato Commerciale” o “Addetto di Bordo”; • per il personale di assistenza e/o ristorazione (PAR): “Operatore Specializzato Commerciale”; • per il personale ausiliario e/o pulizia (PAP): “Pulitore a bordo treno”; - personale navigante (PNT): il lavoratore, di norma dipendente dalla società che effettua il servizio marittimo di traghettamento ferroviario, al quale è attribuita una delle figure professionali di Mozzo, Allievo comune polivalente, Piccolo di cucina, Piccolo di camera, Comune polivalente, Giovanotto di coperta, Garzone di camera, Garzone di cucina, Cameriere, Ingrassatore, Marinaio, Dispensiere, Elettricista, Motorista, Carpentiere, Operaio di coperta, Nostromo, Capo Elettricista, Capo Motorista, Ufficiale Navale, Ufficiale di macchina, Ufficiale, Primo Ufficiale Navale, Primo Ufficiale di macchina, Primo Ufficiale, Comandante, Direttore di Macchina; c) agli stessi fini si definisce lavoro il tempo nel corso del quale il lavoratore svolge una delle seguenti attività: - condotta, nel corso della quale il PDM è responsabile della guida del treno. A sua volta, tale attività si definisce: • continuativa, quando, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, si svolge in servizio al medesimo treno o a più treni e comunque con modalità operative, comprese le attività accessorie e complementari, che non ne determinino le interruzioni di continuità descritte per la “condotta effettiva” nel capoverso successivo del presente xxxxxx; • effettiva, data, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, dalla sommatoria dei periodi di condotta continuativa di cui al precedente capoverso del presente alinea, interrotti da una pausa di almeno 15 minuti netti nei quali il PDM non deve effettuare operazioni al treno, ovvero da fermate di servizio in orario della durata di almeno 30 minuti, nelle quali però non sia prevista la sostituzione del mezzo di trazione. Tali interruzioni assorbono la pausa di cui al primo capoverso del precedente punto 1.12; - scorta, nel corso della quale il PDB o il PPT, ovvero il PDS, nell’ambito delle rispettive competenze, opera in servizio ser- vizio al treno; - accessoria, nel corso della quale il PDM esegue la messa in servizio e la messa fuori servizio del mezzo di trazionetra- zione, o il PDB, ovvero il PPT, oppure il PDS, nell’ambito delle rispettive competenze, svolgono operazioni preliminari o successive connesse alla circolazione o al servizio del treno, ovvero, altresì, il PDM o il PDB/PPT/PDS, procedono alle operazioni di consegna diretta nei casi di cambio con altro equipaggio in servizio al medesimo treno; - complementare, nel corso della quale il PDM esegueese- gue, per esigenze di esercizio dell’azienda o del gestore dell’infrastruttura, operazioni di spostamento del mezzo di trazione e/o dell’intero convoglio precedenti e/o successive al servizio del treno, ovvero, attività nel corso della quale, ove necessario e nell’ambito delle proprie competenze, il PPT supporta il PDM durante l’esecuzione di dette operazioniopera- zioni; - riserva, nel corso della quale il personale è presente in un impianto e a disposizione dell’azienda per l’eventuale esecuzione di un servizio, ovvero di una o più delle attività sopra descritte; - sosta di servizio, nel corso della quale il personale, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, rimane ri- mane a disposizione dell’azienda presso un impianto al termine ter- mine di una delle attività previste ed in attesa di iniziare la successiva programmata; - pausa, nel corso della quale, nell’ambito di una sosta di servizio o di un periodo di riserva, il personale beneficia be- neficia di un intervallo di tempo ai fini del recupero psico- fisico psico-fi- sico pur rimanendo a disposizione dell’azienda; - spostamento di servizio, nel corso del quale il personaleper- sonale, senza svolgere attività di condotta o di scorta e su disposizione dell’azienda: • si reca anche in treno presso una località posta al di fuori della propria base operativa di assegnazione, provenendo prove- nendo da quest’ultima, oppure, viceversa, presso una località loca- lità appartenente alla propria base operativa provenendo da una località esterna a detta base operativa; • si sposta tra località diverse collocate al di fuori della propria base operativa di assegnazione; • si reca presso la struttura alberghiera per la fruizione frui- zione del riposo fuori residenza dopo l’effettuazione di un periodo pe- riodo di lavoro giornaliero o, viceversa, proviene dalla stessa per effettuare un periodo di lavoro giornaliero, con percorrenza percor- renza superiore a 10 minuti per ognuno dei due casi; • si sposta tra impianti collocati all’interno della propria pro- pria base operativa di assegnazione, tra l’una e l’altra delle attività sopra descritte; d) sempre agli stessi fini, si definisce inoltre: - base operativa: entità organizzativa convenzionale entro il cui perimetro il personale mobile può iniziare o terminare ter- minare il servizio, composta dall’insieme degli impianti ferroviari fer- roviari collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro del lavoratore. Con contrattazione a livello aziendale azien- dale il perimetro della base operativa potrà essere diversamente diversa- mente individuato sulla base di specifiche esigenze produttive; - modulo di equipaggio: modello organizzativo di servizio vizio ai treni definito secondo le disposizioni dell’ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie), ove previstepre- viste, e gli accordi aziendali, articolato come segue: • MEC1 : modulo di condotta operante con un solo agente PDM in cabina di guida; • MEC2 : modulo di condotta operante con due agenti PDM in cabina di guida; • MEC3 : modulo di condotta operante con un solo agente PDM e un agente PPT in cabina di guida; I moduli di equipaggio già operativi nelle aziende all’atto dell’entrata in vigore del presente CCNL restano confermati. E’ invece subordinato all’accordo in sede aziendale l’impiego degli ulteriori moduli di equipaggio, sempreché siano coe- renti con le disposizioni dell’ANSF e rispettino le condizioni di utilizzazione definite nel presente articolo; - riposo giornaliero: periodo continuativo di tempo a completa disposizione del lavoratore intercorrente tra due periodi di lavoro giornaliero tenuto conto di quanto previsto al successivo punto 2.3, a sua volta definito: MEC4 in residenza: modulo quando è fruito tra il termine di condotta operante con un solo agente PDM pe- riodo di lavoro giornaliero e coadiuvato l’inizio di un nuovo periodo di la- voro giornaliero presso la propria base operativa di assegnazione; • fuori residenza (RFR): quando non può essere fruito presso la propria base operativa di assegnazione; - servizio in cabina di guida, nei casi previsti, andata e ritorno (A/R): composto da un agente PDBunico periodo di lavoro giornaliero preceduto e seguito da un riposo giornaliero in residenza, ovvero preceduto o se- guito da un periodo di riposo settimanale; • MEB1 - servizio con RFR: modulo composto da due distinti periodi di bordo operante con lavoro giornaliero, tra loro separati da un solo agente PDBriposo giornaliero fuori residenza, in cui il primo periodo è preceduto da un ri- poso giornaliero in residenza o da un riposo settimanale ed il secondo periodo è seguito da un riposo giornaliero in resi- denza o da un periodo di riposo settimanale; • MEB2 - assenza dalla residenza, è il periodo intercorrente tra l’ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l’ora reale di arrivo del treno, nello stesso impianto ferroviario in cui ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l’eventuale riposo fuori residenza; e) infine, allo scopo di disciplinare opportunamente l’articolazione degli orari per rispondere alle diverse modalità organizzative del lavoro e dei regimi di orario e alle condi- zioni operative di erogazione dei servizi, proprie delle attività che caratterizzano il personale mobile ricompreso nel campo di applicazione del presente CCNL, si individuano le se- guenti Sezioni Specifiche quali articolazioni normative del presente punto 2 riferite ad aziende o strutture organizzative delle stesse rispettivamente dedicate, in via esclusiva o pre- valente, ad ognuna delle attività di seguito descritte: modulo - trasporto merci (SM); omissis 2.2 Le attività “accessoria” e “complementare” di bordo MEB1 operante con altri agenti PDB;cui alla lettera c) del precedente punto 2.1 vengono quantificate ed eventualmente ulteriormente specificate a livello aziendale, anche in relazione all’evoluzione della tecnologia, dell’orga- nizzazione del lavoro, delle caratteristiche dell’infrastruttura e del materiale rotabile. All’atto dell’entrata in vigore del presente CCNL restano con- fermate, per tali attività, le specificazioni e le quantità in vi- gore nelle singole aziende. Le eventuali successive variazioni saranno oggetto di informativa preventiva alle strutture sindacali interessate, almeno 20 giorni prima della loro introduzione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)