Riposo giornaliero fuori residenza Clausole campione

Riposo giornaliero fuori residenza. La durata minima del RFR è pari a 7 ore consecutive, comunque interessanti la fascia oraria 0.00-5.00;
Riposo giornaliero fuori residenza a) La durata minima del RFR è pari a 7 ore consecutive, comunque interessanti la fascia oraria 0.00-5.00; b) il numero massimo dei RFR programmabili per ogni lavoratore è fissato in: - 2 tra 2 riposi settimanali; - 5 nel mese; c) l’assenza dalla residenza determinata dalla sequenza periodo di lavoro giornaliero (andata) + RFR + periodo di lavoro giornaliero (ritorno) non potrà essere programmata per periodi superiori a 24 ore; d) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, è possibile concordare l’elevazione del periodo di assenza dalla residenza fino ad un massimo di 30 ore.
Riposo giornaliero fuori residenza a) La durata minima del RFR è pari a: - 7 ore consecutive, comunque interessanti la fascia oraria 0.00-5.00; - 6 ore consecutive, qualora il RFR sia collocato per almeno 4 ore nella fascia oraria 0.00-5.00. b) Il numero massimo dei RFR programmabili per ogni lavoratore è fissato in: - 2 tra due riposi settimanali; - 5 nel mese, per il PDM; - 4 nel mese, per il PDB. c) L’assenza dalla residenza determinata dalla sequenza periodo di lavoro giornaliero (andata) + RFR + periodo di lavoro giornaliero (ritorno) non potrà essere programmata per periodi superiori a 24 ore. d) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.9, può essere concordata la riduzione a 6 ore consecutive di durata minima del RFR nel caso in cui entrambi i periodi di lavoro giornaliero afferenti tale RFR siano collocati nella fascia oraria 5.00-24.00.
Riposo giornaliero fuori residenza a) La durata minima del RFR è pari a 7 ore consecutive e interessa la fascia oraria 0.00-5.00; b) il numero massimo dei RFR programmabili per ogni lavoratore è fissato in: - 2 tra 2 riposi settimanali, elevabili a 3 con contrattazione a livello aziendale, - 5 nel mese; c) l’assenza dalla residenza, determinata dalla sequenza periodo di lavoro giornaliero (andata) + RFR + periodo di lavoro giornaliero (ritorno), non potrà essere programmata di norma per periodi superiori a 24 ore; d) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata: - la programmazione di un 3° RFR tra due riposi settimanali; - la programmazione di un massimo di 3 RFR diurni nel mese collocati nella fascia oraria 5.00-24.00, ciascuno tra due riposi settimanali consecutivi; - l’elevazione fino ad un massimo di 7 dei RFR nel mese, di cui al 2° alinea della precedente lettera b); - l’ampliamento fino ad un massimo di 30 ore del periodo di assenza dalla residenza di cui alla precedente lettera c). In tali casi, il servizio di ritorno deve essere composto esclusivamente da attività di condotta, con accessorie e complementari ad essa strettamente collegate.
Riposo giornaliero fuori residenza. 2.5.1 Nell’ambito della procedura negoziale aziendale di cui al successivo punto 2.8 ed in attuazione del secondo capoverso del punto 2.8.1 dell’art. 22 del CCNL e nel rispetto delle relative limitazioni, possono essere concordati tra le parti servizi con riposo giornaliero fuori residenza minimo fissato a 6 ore consecutive nel caso in cui entrambe le prestazioni lavorative afferenti lo stesso RFR sono collocate nella fascia oraria 5.00 – 24.00 della stessa giornata solare. 2.5.2 Nello stesso ambito, in attuazione del punto 2.8.2 dello stesso art. 22 del CCNL e nel rispetto delle relative limitazioni, può essere, altresì, concordato tra le parti un secondo servizio mensile con riposo giornaliero fuori residenza (RFR) massimo fissato a 11 ore consecutive, oltre quello comunque programmabile con lo stesso limite massimo di 11 ore in base a quanto stabilito allo stesso punto 2.8.2 dell’art. 22 del CCNL. 2.5.3 Ai fini del computo dei riposi giornalieri fuori residenza di cui al punto 2.8.4 dell’art. 22 del CCNL nella programmazione dei turni di servizio le aziende prevederanno, di norma, un solo RFR tra due riposi settimanali. Nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8 le parti, fermi restando i limiti di cui allo stesso punto 2.8.4 dell’art. 22 del CCNL, potranno concordare l’inserimento di un ulteriore RFR tra due riposi settimanali. Ai fini del computo dei riposi giornalieri fuori residenza di cui al punto 2.8.4 dell’art. 22 del CCNL, nella programmazione del turno i limiti di 4 e 5 mensili, rispettivamente per il P.d.B. e per il P.d.M., saranno considerati medi mensili. In tale ambito, dovendo la programmazione garantire su base mensile il rispetto di tali limiti, le aziende realizzeranno le condizioni per il rispetto di tali limiti nel mese.
Riposo giornaliero fuori residenza. 2.8.1 Il riposo giornaliero minimo fuori residenza (RFR) è fissato in 7 ore con- secutive comunque interessanti la fascia oraria 24.00-5.00, riducibile a 6 ore quando il RFR è collocato per almeno 4 ore nella fascia oraria 24.00-5.00. 2.8.2 Il limite massimo del riposo giornaliero fuori residenza è di 9 ore consecu- tive, elevabile a livello aziendale fino al limite massimo di 11 ore consecutive per 1 dei RFR mensili di cui al successivo punto 2.8.4 e, con le modalità definite al successivo punto 2.14, per un ulteriore riposo. 2.8.3 La durata dei riposi giornalieri fuori residenza come definita nei preceden- ti punti è da intendersi al netto del tempo necessario per recarsi o tornare dalle strutture atte alla fruizione del riposo fuori residenza e comprende la eventuale fruizione del pasto, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.12. 2.8.4 I riposi fuori residenza non possono essere: più di 2 tra due riposi settima- nali, più di 5 mensili per il personale di macchina e più di 4 mensili per il perso- nale di bordo, computati a livello aziendale con le modalità definite al successi- vo punto 2.14.
Riposo giornaliero fuori residenza. 2.8.1 Il riposo giornaliero minimo fuori residenza (RFR) è fissato in 7 ore consecutive comunque interessanti la fascia oraria 24.00 – 5.00, riducibile
Riposo giornaliero fuori residenza. 2.1. In gestione, nei casi in cui in esercizio il RFR programmato deborda dalla fascia oraria 0.00 – 5.00, fermo restando quanto previsto all’articolo 1 punti 2.4. del Contratto Aziendale, ai punti 1.3. e 1.3.2. dell’Allegato Patto di Produttività, in assenza di funzionali soluzioni alternative, previa fruizione in ogni caso di un riposo minimo di 7 ore, il personale potrà essere utilizzato per effettuare la prestazione di ritorno in servizio di condotta con il riconoscimento dell’indennità economica nella misura indicata al precedente punto 1.4. 2.2. Nei casi indicati al precedente punto 2.1., qualora l’inizio della prestazione a seguito del riposo venga variato al fine di garantire al personale la fruizione di un riposo minimo di 7 ore, fermo restando quanto previsto all’articolo 1 punti 2.4. del Contratto Aziendale, ai punti 1.3. e 1.3.2. dell’Allegato Patto di Produttività, il personale potrà essere utilizzato per effettuare una prestazione di ritorno in servizio di condotta con le modalità indicate al precedente punto 1.3. lettera i).
Riposo giornaliero fuori residenza. Per il presente istituto ha integrale applicazione in Trenord quanto disciplinato al punto 2.8 dell’Art. 22 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003.
Riposo giornaliero fuori residenza. Il riposo giornaliero minimo fuori residenza (RFR) è fissato in 7 ore consecutive comunque interessanti la fascia oraria 24.00 - 5.00, riducibile a 6 ore quando il RFR è collocato per almeno 4 ore nella fascia oraria 24.00 - 5.00. A livello aziendale, con le modalità definite al successivo punto 2.14, le parti potranno prevedere la possibilità di programmare a 6 ore RFR non interessanti la fascia oraria 24.00 - 5.00 nel caso in cui entrambe le prestazioni lavorative afferenti lo stesso RFR sono collocate nella fascia oraria 5.00 - 24.00 della stessa giornata solare e sono programmate entro il limite massimo di cui al 1° capoverso del precedente punto 2.6.3.