Riposo giornaliero in residenza Clausole campione

Riposo giornaliero in residenza a) La durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a: - 14 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-24.00; - 18 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero interessante la fascia oraria 0.00-5.00. b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, è possibile concordare la durata minima di 14 ore del riposo giornaliero in residenza a seguito di servizi che terminano entro le ore 1.00.
Riposo giornaliero in residenza a) La durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a: - 14 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-24.00; - 18 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero interessante la fascia oraria 0.00-5.00; b) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese, è possibile concordare: - le condizioni per la riduzione fino a 11 ore consecutive della durata minima del riposo giornaliero in residenza tra servizi programmati in A/R collocati su due distinte giornate di calendario consecutive e le cui prestazioni giornaliere siano entrambe collocate nella fascia oraria 6.00- 22.00. Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, è possibile concordare: - la durata minima di 14 ore del riposo giornaliero in residenza di cui al 1° alinea della precedente lettera a), a seguito di servizi che terminano entro le ore 1.00. - l’ampliamento della fascia oraria di cui al 1° alinea della precedente lettera
Riposo giornaliero in residenza a) La durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a: - 16 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-24.00; - 18 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero interessante la fascia oraria 0.00-5.00; - 22 ore consecutive, dopo ciascun servizio nel caso di 2 servizi notturni consecutivi non intervallati da riposo settimanale, riducibili a 18 ore se il 2° servizio notturno è seguito da un RFR. b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, si può concordare la riduzione fino a 14 ore del riposo giornaliero di cui al 1° alinea della precedente lettera a).
Riposo giornaliero in residenza. 2.7.1 Il riposo minimo giornaliero in residenza è fissato in 16 ore. Tale limite è riducibile a livello aziendale fino ad un minimo di 11 ore, con le modalità defi- nite al successivo punto 2.14, solo per i servizi di andata e ritorno diurni di tra- sporto regionale e locale collocati su due giornate solari ed entrambi nella fascia oraria 6.00-22.00; con le medesime modalità di cui al successivo punto 2.14, sempre a livello aziendale potrà essere previsto l’ampliamento della fascia oraria 6.00-22.00 alla fascia oraria 5.00-24.00. 2.7.2 Nel caso di servizi che terminano in residenza nella fascia oraria 24.00-5.00, il riposo minimo giornaliero seguente il servizio sarà invece modulato come segue: 2.7.3 Nel caso di servizi con inizio in residenza nelle fasce orarie 24.00-2.00 e 4.00-5.00 il riposo minimo giornaliero in residenza seguente il servizio è di 22 ore consecutive, elevate a 23 ore nel caso di servizio con inizio in residenza nella fascia oraria 2.00-4.00. 2.7.4 Nel caso di due servizi consecutivi entrambi interessanti la fascia oraria 24.00-5.00, il riposo minimo giornaliero dopo il secondo servizio è di almeno 22 ore consecutive, ovvero di almeno 23 ore consecutive nel caso previsto al prece- dente punto 2.7.3. 2.7.5 Fermi restando i limiti minimi del riposo giornaliero in residenza di cui al presente punto, la riutilizzazione a seguito di una prestazione non potrà in ogni caso essere prevista, d’intesa con il personale interessato, in presenza di eccezio- nali ed indifferibili esigenze di servizio, prima della fruizione del riposo minimo giornaliero di 11 ore, così come previsto dalla Direttiva UE n. 2000/34/CE.
Riposo giornaliero in residenza. 2.4.1 In attuazione del secondo capoverso del punto 2.7.1 dell’art. 22 del CCNL, il riposo minimo giornaliero in residenza è fissato in 11 ore solo per i servizi di andata e ritorno della Divisione Trasporto Regionale collocati su due giornate solari ed entrambi nella fascia oraria 6.00 – 22.00. 2.4.2 Nell’ambito della procedura negoziale aziendale di cui al successivo punto 2.8 ed in attuazione dello stesso secondo capoverso del punto 2.7.1 del citato art. 22 del CCNL, possono altresì essere concordati tra le parti turni di servizio programmati con il limite minimo del riposo giornaliero di cui al precedente punto 2.4.1 per servizi di andata e ritorno della Divisione Trasporto Regionale anche se interessanti le fasce orarie 5.00 – 6.00 e 22.00 – 24.00. 2.4.3 Fermi restando i limiti minimi del riposo giornaliero in residenza di cui al punto 2.7 del medesimo art. 22 del CCNL e dei precedenti punti 2.4.1 e 2.4.2 del presente accordo e le normative relative alla fruizione del riposo giornaliero per il personale in turno e disponibile, la riutilizzazione a seguito di una prestazione non potrà in ogni caso essere prevista, d’intesa con il personale interessato, in presenza di eccezionali ed indifferibili esigenze di servizio, prima della fruizione del riposo minimo giornaliero di 11 ore, così come previsto dalla direttiva UE n. 2000/34/CE.
Riposo giornaliero in residenza. 11h dopo servizi max 10h Assenza residenza: 24h CA + trattativa turni: assenza residenza 48h Rfr: min 7h riducibile a 5h se totalmente ricompreso 00-06 CA:diverse articolazioni organizzative per specificità aziendali Limiti notturni: 2 tra due R 38h ripartite su cicli, media garantita su quadrimestre Rispetto riposi settimanali previsti da CCNL AF CA + trattativa turni: definizione tempi accessori CA: effettuazione servizi a terra durante le giornate di riserva CA + trattativa turni: 14h a/r (per una sola coppia di treni, fascia 6-22, particolari relazioni ferroviarie).
Riposo giornaliero in residenza. 11h dopo servizi max 10h Rfr: min 7h riducibile a 5h se totalmente ricompreso 0-6 CA: diverse articolazioni organizzative per specificità aziendali Limiti notturni: 2 tra due R Traghettamento ferroviario di breve durata: 38h articolate su Turno in 3°, Turno in 2° o giornata T3: min 8.10
Riposo giornaliero in residenza. Il riposo minimo giornaliero in residenza è fissato in 16 ore. Tale limite è riducibile a livello aziendale fino ad un minimo di 11 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14, solo per i servizi di andata e ritorno diurni di trasporto regionale e locale collocati su due giornate solari ed entrambi nella fascia oraria 6.00 - 22.00; con le medesime modalità di cui al successivo punto 2.14, sempre a livello aziendale potrà essere previsto l’ampliamento della fascia oraria 6.00 - 22.00 alla fascia oraria 5.00 - 24.00.

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