Servizio di condotta Clausole campione

Servizio di condotta a) per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la programmazione della attività di condotta, come definita al 1° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, è di: - 6 ore di condotta continuativa, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC2; - 5 ore di condotta continuativa, per servizi effettuati con moduli di equipaggio MEC1; - 6 ore e 30 minuti di condotta effettiva, con garanzia del rientro in residenza, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1; b) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata l’elevazione fino a 7 ore del limite massimo per la programmazione della condotta effettiva, con garanzia del rientro in residenza, per servizi programmati in A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC1, per un massimo di 5 servizi nel mese.
Servizio di condotta a) Per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la programmazione della attività di condotta, come definita al 1° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, è di: - 5 ore di condotta continuativa, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4; - 5 ore e 30 minuti di condotta continuativa, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC2; - 5 ore e 30 minuti di condotta effettiva, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 e MEC4.
Servizio di condotta. Per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la programmazione della attività di condotta, come definita al 1° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, è di: - 6 ore di condotta continuativa, per prestazioni giornaliere effettuate con modulo di equipaggio MEC2; - 4 ore e 30 minuti di condotta continuativa, per prestazioni giornaliere effettuate con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4; - 6 ore di condotta effettiva, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4. Qualora il servizio di condotta interessi la fascia 0.00- 5.00 deve essere garantito il rientro in residenza.
Servizio di condotta. Per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la programmazione della attività di condotta, come definita al 1° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, è di: - 5 ore e 30 minuti di condotta continuativa per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4 nella fascia oraria 5.00-24.00; - 5 ore di condotta continuativa per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4 interessanti la fascia oraria 0.00-5.00; - 6 ore e 30 minuti di condotta effettiva, per servizi A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4; - 5 ore e 30 minuti di condotta effettiva per servizi di sola andata o solo ritorno effettuati con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4;
Servizio di condotta a) Per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la programmazione della attività di condotta, come definita al 1° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, è di: - 6 ore di condotta continuativa, per prestazioni giornaliere effettuate con modulo di equipaggio MEC2; - 4 ore e 30 minuti di condotta continuativa, per prestazioni giornaliere effettuate con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4; - 6 ore di condotta effettiva, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4. Qualora il servizio di condotta interessi la fascia 0.00-5.00 deve essere garantito il rientro in residenza. b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata: - l’elevazione fino ad un massimo di 5 ore della condotta continuativa di cui al 2° alinea della precedente lettera a); - l’elevazione fino a 6 ore e 30 minuti del limite massimo per la programmazione della condotta effettiva di cui al 3° alinea della precedente lettera a), con garanzia del rientro in residenza qualora il servizio di condotta interessi la fascia 0.00-5.00.
Servizio di condotta. 2.10.1 Il limite massimo di condotta giornaliero, al netto delle soste programma- te, è di 4 ore e 30 minuti di condotta effettiva nei servizi di sola andata o solo ritorno con RFR, elevabile a livello aziendale fino a 5 ore, con le modalità defi- nite al successivo punto 2.14, per i servizi viaggiatori a media-lunga percorren- za collocati nella fascia oraria 5.00-1.00 e per i servizi merci collocati nella fascia oraria 5.00-24.00. 2.10.2 Per i servizi di andata e ritorno il limite massimo di condotta giornaliera, al netto delle soste programmate, è di 7 ore, elevabile a livello aziendale fino a 7 ore e 30 minuti, con le modalità definite al successivo punto 2.14, per tutti i ser- vizi viaggiatori collocati nella fascia oraria 5.00-1.00 e per i servizi merci collo- cati nella fascia oraria 5.00-24.00. 2.10.3 Per i servizi ad agente unico dei treni del trasporto regionale e locale effet- tuati con i mezzi autorizzati ed omologati dal Gestore dell’infrastruttura, sempre- ché lo sviluppo chilometrico totale del servizio interessi per almeno il 30% l’in- frastruttura ferroviaria nazionale, i limiti massimi di condotta effettiva, che dovrà essere comunque collocata nella sola fascia oraria 5.00-24.00, sono fissati in:
Servizio di condotta. 2.6.1 Nell’ambito della procedura negoziale aziendale di cui al successivo punto 2.8 ed in attuazione del punto 2.10.1 dell’art. 22 del CCNL, possono essere concordati tra le parti servizi di sola andata o solo ritorno con RFR il cui limite massimo di condotta giornaliero, al netto delle soste programmate, è fissato in 5 ore, limitatamente a servizi della Divisione Passeggeri la cui prestazione giornaliera è collocata nella fascia oraria 5.00 – 1.00, ovvero 5.00 – 24.00 per servizi della Divisione Cargo. 2.6.2 Nello stesso ambito ed in attuazione del punto 2.10.2 del citato art. 22 del CCNL, possono altresì essere concordati tra le parti servizi di andata e ritorno il cui limite massimo di condotta giornaliero, al netto delle soste programmate, è fissato in 7 ore e 30 minuti, limitatamente a servizi della Divisione Cargo la cui prestazione giornaliera è collocata nella fascia oraria 5.00 – 24.00, ovvero 5.00 – 1.00 per servizi della Divisione Passeggeri e della Divisione Trasporto Regionale. 2.6.3 Sempre nello stesso ambito, in attuazione del punto 2.10.3 dello stesso art. 22 del CCNL e nel rispetto delle relative limitazioni, possono inoltre essere concordati tra le parti servizi della Divisione Trasporto Regionale ad agente unico i cui limiti massimi di condotta effettiva, comunque collocata nella fascia oraria 5.00 – 24.00, sono fissati in: a) 3 ore al netto delle soste programmate per i servizi di sola andata o di solo ritorno con RFR; b) 4 ore al netto delle soste programmate per i servizi di andata e ritorno.
Servizio di condotta. Relativamente ai punti 2.10.1 e 2.10.2 dell’articolo 22 del CCNL non sono previsti limiti massimi di condotta giornalieri per servizi di condotta effettuati con equipaggio di macchina composto da due agenti con abilitazione alla condotta F.
Servizio di condotta. 17.7.1 Per condotta consecutiva si intende sia il tempo compreso tra l’ora di partenza e l’ora di arrivo del treno, sia le soste e le fermate di servizio tra un treno e l’altro inferiori a 15 minuti. 17.7.2 Il limite massimo di condotta consecutiva è di 5 ore. 17.7.3 Il limite massimo di condotta giornaliera è di 5 ore e 30 minuti, al netto dei tempi accessori di cui al successivo punto 17.10. 17.7.4 Nel caso di prestazione notturna la durata massima della condotta giornaliera viene ridotta a 4 ore e 30 minuti. Nell’ambito della definizione dello specifico accordo aziendale su “competitività e premialità”, secondo le modalità riportate all’Art. 64 del presente Contratto, potrà essere concordato tra le Parti un innalzamento dei limiti massimi sopra definiti, correlato ad incremento dei premi erogati.
Servizio di condotta. Il limite massimo di condotta giornaliero, al netto delle soste programmate, è di 4 ore e 30 minuti di condotta effettiva nei servizi di sola andata o solo ritorno con RFR, elevabile a livello aziendale fino a 5 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14, per i servizi viaggiatori a media-lunga percorrenza collocati nella fascia oraria 5.00 - 1.00 e per i servizi merci collocati nella fascia oraria 5.00 - 24.00.