Disciplina particolare per il personale mobile. 2.1 In attuazione del punto 2 dell’art. 27 (Orario di lavoro) del CCNL Mobilità/Area AF, le parti convengono la seguente disciplina per il personale di macchina (PDM), per il personale di bordo (PDB) e per il personale polifunzionale treno (PPT), fermo restando quanto previsto al 2° capoverso della lettera a) del punto 2.1 dell’art. 27 del CCNL stesso. Le parti confermano quanto previsto riguardo ai moduli di equipaggio già operativi nelle Società all’atto dell’entrata in vigore del presente contratto, che restano confermati secondo le utilizzazioni in essere (2° capoverso, lettera d), punto 2.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF), fermi restando i possibili prolungamenti delle prestazioni lavorative diurne in base a quanto stabilito al successivo punto 2.7. E’ invece subordinato all’accordo in sede aziendale l’impiego degli ulteriori moduli di equipaggio, sempreché siano coerenti con le disposizioni dell’ANSF e rispettino le condizioni di utilizzazione definite nell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF e nel presente articolo. 2.2 Ai fini del presente contratto si adottano le seguenti ulteriori definizioni di cui al predetto punto 2.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF: - 1°, 2° e 3° alinea della lettera b); - lettera c); - lettera d), ad eccezione della definizione di cui al 2° alinea riferita al modulo di equipaggio MES. Agli stessi fini, in relazione agli assetti organizzativi in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto, le parti adottano le seguenti corrispondenze convenzionali rispetto alle definizioni di cui alla lettera e) del medesimo punto 2.1:
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo, Contratto Aziendale, Contratto Aziendale
Disciplina particolare per il personale mobile. 2.1 In attuazione del punto 2 dell’art. 27 28 (Orario di lavoro) del CCNL Mobilità/Area AF, le parti convengono la seguente disciplina per il personale di macchina (PDM), per il personale di bordo (PDB) e per il personale polifunzionale treno (PPT)) dipendente da Trenitalia, fermo restando quanto previsto al 2° capoverso della lettera a) del punto 2.1 dell’art. 27 28 del CCNL stesso. Le parti confermano quanto previsto riguardo ai moduli di equipaggio già operativi nelle Società all’atto dell’entrata in vigore del presente contratto, che restano confermati secondo le utilizzazioni in essere (2° capoverso, lettera d), punto 2.1 dell’art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF), fermi restando i possibili prolungamenti delle prestazioni lavorative diurne in base a quanto stabilito al successivo punto 2.7. E’ invece subordinato all’accordo in sede aziendale l’impiego degli ulteriori moduli di equipaggio, sempreché siano coerenti con le disposizioni dell’ANSF e rispettino le condizioni di utilizzazione definite nell’art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF e nel presente articolo.
2.2 Ai fini del presente contratto si adottano le seguenti ulteriori definizioni di cui al predetto punto 2.1 dell’art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF: - 1°, 2° e 3° alinea della lettera b); - lettera c); - lettera d), ad eccezione della definizione di cui al 2° alinea riferita al modulo di equipaggio MES. Agli stessi fini, in relazione agli assetti organizzativi di Trenitalia in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto, le parti adottano le seguenti corrispondenze convenzionali rispetto alle definizioni di cui alla lettera e) del medesimo punto 2.1:
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs, Contratto Aziendale Di Gruppo Fs
Disciplina particolare per il personale mobile. 2.1 In attuazione del punto 2 dell’art. 27 28 (Orario di lavorola- voro) del CCNL Mobilità/Area AF, le parti convengono la seguente se- guente disciplina per il personale di macchina (PDM), per il personale di bordo (PDB) e per il personale polifunzionale treno (PPT)) dipendente da Trenitalia, fermo restando quanto previsto al 2° capoverso della lettera a) del punto 2.1 dell’art. 27 28 del CCNL stesso. Le parti confermano quanto previsto riguardo ai moduli di equipaggio già operativi nelle Società all’atto dell’entrata in vigore del presente contratto, che restano confermati secondo se- condo le utilizzazioni in essere (2° capoverso, lettera d), punto 2.1 dell’art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF), fermi restando re- stando i possibili prolungamenti delle prestazioni lavorative diurne in base a quanto stabilito al successivo punto 2.7. E’ invece subordinato all’accordo in sede aziendale l’impiego degli ulteriori moduli di equipaggio, sempreché siano coerenti coe- renti con le disposizioni dell’ANSF e rispettino le condizioni di utilizzazione definite nell’art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF e nel presente articolo.
2.2 Ai fini del presente contratto si adottano le seguenti ulteriori definizioni di cui al predetto punto 2.1 dell’art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF: - 1°, 2° e 3° alinea della lettera b); - lettera c); - lettera d), ad eccezione della definizione di cui al 2° alinea riferita al modulo di equipaggio MES. Agli stessi fini, in relazione agli assetti organizzativi di Treni- talia in atto alla data di entrata in vigore del presente contrattocon- tratto, le parti adottano le seguenti corrispondenze convenzionali rispetto alle definizioni di cui alla lettera e) del medesimo punto 2.1:
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