Common use of Disciplina particolare per il personale mobile Clause in Contracts

Disciplina particolare per il personale mobile. 2.1 In attuazione del punto 2 dell’art. 27 (Orario di lavoro) del CCNL Mobilità/Area AF, le parti convengono la seguente disciplina per il personale di macchina (PDM), per il personale di bordo (PDB) e per il personale polifunzionale treno (PPT), fermo restando quanto previsto al 2° capoverso della lettera a) del punto 2.1 dell’art. 27 del CCNL stesso. Le parti confermano quanto previsto riguardo ai moduli di equipaggio già operativi nelle Società all’atto dell’entrata in vigore del presente contratto, che restano confermati secondo le utilizzazioni in essere (2° capoverso, lettera d), punto 2.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF), fermi restando i possibili prolungamenti delle prestazioni lavorative diurne in base a quanto stabilito al successivo punto 2.7. E’ invece subordinato all’accordo in sede aziendale l’impiego degli ulteriori moduli di equipaggio, sempreché siano coerenti con le disposizioni dell’ANSF e rispettino le condizioni di utilizzazione definite nell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF e nel presente articolo.

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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs Italiane, Contratto Aziendale Di Gruppo Fs Italiane, www.fastmobilita.it

Disciplina particolare per il personale mobile. 2.1 In attuazione del punto 2 dell’art. 27 28 (Orario di lavoro) del CCNL Mobilità/Area AF, le parti convengono la seguente disciplina per il personale di macchina (PDM), per il personale di bordo (PDB) e per il personale polifunzionale treno (PPT)) dipendente da Trenitalia, fermo restando quanto previsto al 2° capoverso della lettera a) del punto 2.1 dell’art. 27 28 del CCNL stesso. Le parti confermano quanto previsto riguardo ai moduli di equipaggio già operativi nelle Società all’atto dell’entrata in vigore del presente contratto, che restano confermati secondo le utilizzazioni in essere (2° capoverso, lettera d), punto 2.1 dell’art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF), fermi restando i possibili prolungamenti delle prestazioni lavorative diurne in base a quanto stabilito al successivo punto 2.7. E’ invece subordinato all’accordo in sede aziendale l’impiego degli ulteriori moduli di equipaggio, sempreché siano coerenti con le disposizioni dell’ANSF e rispettino le condizioni di utilizzazione definite nell’art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF e nel presente articolo.

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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs, Contratto Aziendale Di Gruppo Fs

Disciplina particolare per il personale mobile. 2.1 In attuazione del punto 2 dell’art. 27 28 (Orario di lavorola- voro) del CCNL Mobilità/Area AF, le parti convengono la seguente se- guente disciplina per il personale di macchina (PDM), per il personale di bordo (PDB) e per il personale polifunzionale treno (PPT)) dipendente da Trenitalia, fermo restando quanto previsto al 2° capoverso della lettera a) del punto 2.1 dell’art. 27 28 del CCNL stesso. Le parti confermano quanto previsto riguardo ai moduli di equipaggio già operativi nelle Società all’atto dell’entrata in vigore del presente contratto, che restano confermati secondo se- condo le utilizzazioni in essere (2° capoverso, lettera d), punto 2.1 dell’art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF), fermi restando re- stando i possibili prolungamenti delle prestazioni lavorative diurne in base a quanto stabilito al successivo punto 2.7. E’ invece subordinato all’accordo in sede aziendale l’impiego degli ulteriori moduli di equipaggio, sempreché siano coerenti coe- renti con le disposizioni dell’ANSF e rispettino le condizioni di utilizzazione definite nell’art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF e nel presente articolo.

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