Dispersori Clausole campione

Dispersori. Le corde posate direttamente interrate saranno esclusivamente di tipo in rame. Le dimensioni dei dispersori dovranno essere tali da sopportare danni meccanici dovuti alla corrosione, e tali da ottenere i valori di resistenza verso terra richiesta così come riportato sui commenti della norma CEI 64/8 n°542.2.3. La tipologia e la profondità di interramento dovranno essere tali da far sì che la resistenza di terra globale non sia influenzata da fenomeni di essiccamento o congelamento del terreno. Dovrà essere curata la continuità dei collegamenti realizzando esclusivamente saldature di tipo forte, o mediante morsetti compressi con pinza dinamometrica. I morsetti impiegati per la derivazione dal collettore di terra saranno in acciaio inox. Conduttori terra I conduttori di terra come riportato sulla CEI 64/8 n°542.3.1 devono avere sezione minima di 16 mm2 se protetti contro la corrosione ma non protetti meccanicamente. Nel caso più generale in cui i conduttori non siano né protetti meccanicamente né da corrosione, la sezione minima dovrà essere 25 mm2 se di rame e di 50 mm2 se è di ferro zincato.
Dispersori. Possono essere costituiti da vari elementi metallici (ad es.: tondi, piastre, ferri delle armature nel calcestruzzo incorporato nel terreno, tubi dell’acqua). Nel caso vengano utilizzati i tubi dell’acqua, è necessario il consenso dell’esercente dell’acquedotto e un accordo che preveda che il responsabile dell’impianto elettrico venga informato sulle modifiche dell’acquedotto stesso. Tali condizioni valgono anche nel caso in cui vengano utilizzati i rivestimenti metallici di cavi non soggetti a danneggiamento per corrosione. Le tubazioni per liquido gas infiammabile non devono essere usate come dispersori. Qualora risultasse necessario una posa in acqua del dispersore (comunque sconsigliabile), è raccomandabile di installarlo a non meno di 5m di profondità sotto il livello dell’acqua o di vietare l’accesso alla zona che risultasse pericolosa.
Dispersori. I dispersori saranno costituiti da corda di rame nuda da 50 mm2 e saranno collegati ai collettori di terra. Le giunzioni dovranno essere eseguite mediante saldatura forte o autogena o alluminotermica, o, in alternativa, con morsetti a bullone che dovranno avere superficie di contatto di almeno 200 mm2 e bulloni di diametro non inferiore a 10 mm. La scelta dei morsetti dovrà essere indirizzata verso il tipo che non imponga il taglio del conduttore e che consenta di collegare conduttori anche di differente sezione.
Dispersori. Restano escluse dall'appalto le seguenti opere o forniture, che l'Amministrazione si riserva di affidare ad altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi: 1 Per quanto attiene alla stima dei costi per gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, in mancanza degli indirizzi che dovevano essere forniti dal decreto del Ministero del lavoro entro il 24 settembre 1997, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 494/1996, si ritiene opportuno suggerire l’adozione di una soluzione interlocutoria, che consente di superare gli ostacoli che insorgono nell’applicazione letterale della norma e, allo stesso tempo, risulta coerente con gli obiettivi della stessa, i quali si fondano sul presupposto che le imprese invitate alla gara debbano presentare le proprie offerte senza far gravare l'eventuale ribasso che intendono praticare sulla prevenzione degli infortuni.

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  • INFISSI 67.1 - Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. 67.2 - Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento. a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio, il vetro, gli elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) più eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l'esatta esecuzione dei giunti, ecc; b) mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere 18.3 b); di tali prove potrà anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione. Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti (vedere 59.3). 67.3 - I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo. a) Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste. 67.4 - Gli schermi (tapparelle, persiane, xxxxxx) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza di prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il suo funzionamento. a) Il Direttore dei lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo dei materiali che costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilità agli agenti atmosferici. b) Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione mediante attestazione di conformità della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari; camere climatiche, ecc.). La attestazione dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.

  • RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.; - Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; - Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106; - Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 44 del 12/03/2020 Accordo di programma, anno 2020, trasmesso dal Ministero alle regioni in data 13 maggio 2020, finalizzato a dare attuazione a quanto disposto dagli articoli 72 e 73 del Codice relativo all’atto di indirizzo del 12 marzo 2020; - Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021 con il quale sono adottate le Linee Guida sul rapporto tra le pubbliche amministrazioni e il terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017; - Decreto del Ministero della Salute 23 dicembre 2021 “Individuazione dei criteri e delle modalita' di riparto del Fondo per l'Alzheimer e le demenze.” - Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 recante “Determinazione - Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”; - Accordo sancito dalla Conferenza unificata in data 30/10/2014 con l’approvazione del documento concernente il “Piano Nazionale Demenze – Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze”; - Legge Regionale 24 maggio 2006, n.12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari” e ss.mm.ii.; - Legge Regionale 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. - Legge Regionale 6 dicembre 2012, n. 42 “Testo Unico delle norme sul Terzo Settore”; - Deliberazione del Consiglio Regionale del 6 agosto 2013, n. 18 “Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015” (PSIR) e ss.mm.ii., tuttora efficace ai sensi dell’art. 25 della L.R. 12/2006; - DGR n.267 del 13/3/2015 “Recepimento Accordo CU del 30 ottobre 2014 (Rep. Atti n.135/CU) sul documento “Piano nazionale demenze-Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze”; - DGR n.55 del 26/1/2017 “Indirizzi per il Piano Regionale Demenze. Determinazione di ARS 105/2016”; - D.G.R. 1179 del 28/12/2017 “Indirizzi per l’erogazione di contributi a favore di Enti/organismi del terzo Settore a sostegno di iniziative ritenute significative e rilevanti in ambito sociale.”; - D.G.R. 944 del 16/11//2018 “Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali: requisiti e procedure per l’autorizzazione”; - DGR 991 del 30/11//2018 “Approvazione avviso pubblico "Concessione di contributi ad enti del terzo settore (organizzazioni di volontariato e Associazione di promozione sociale) per azioni di prevenzione e di sostegno alle famiglie con familiari affetti da Alzheimer". Importo di euro 70.000,00; - DGR 362 del 10/5/2019:” Recepim. Accordo Stato/Regioni/Prov. Aut./Enti locali del 26.10.2017 – Linee di indirizzo xxx.xx sui Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali per le demenze e sull’uso dei Sistemi Informativi per caratterizzare il fenomeno delle demenze; - DGR 152 del 28/02/2020 “Avviso pubblico "Concessione contributi a enti del Terzo Settore (OdV e APS) per azioni di prevenzione, prossimità e sostegno a famiglie con familiari affetti da Alzheimer"- anno 2020. Importo € 100.000,00”; - DGR 398 del 7/5/2021; Procedimento ad evidenza pubblica per la coprogettazione di interventi a favore di bambini e ragazzi di età inferiore a 18 anni a seguito dell'Accordo di Programma tra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Regione Liguria annualità 2020 in attuazione degli articoli 72 e 73 del Codice del Terzo Settore. Accertamento e prenotazione di € 600.000,00; - DGR 652 del 23/7/2021:” Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di inclusione sociale svolti dalle ODV e APS che operano nel campo dello spettacolo dal vivo (artt 72 e 73 Dlgs 117/2017 del Codice del Terzo Settore). Accertamento e prenotazione di euro 378.647,00.”; - DGR 813 del 5/8/2022 “Approvazione piano triennale attività 2021/2023 previsto dal Piano Nazionale demenze ai fini della liquidazione della liquidazione delle quote ministeriali. Impegno di euro 178.716,54 a favore di Xxxxx; - Decreto del dirigente 3566 del 31/12/2018: “Approvazione graduatoria dei progetti ammessi a contributo ai sensi della DGR 991/2018 “Approvazione avviso pubblico: “Concessione di contributi a enti terzo settore (organizzazioni volontariato e Assoc. Di Promozione Sociale) per azioni prevenzione e sostegno famiglie con familiari affetti da Alzheimer. Importo € 70.000,00”; - Decreto del Dirigente n 4982 del 28 agosto 2020, avente ad oggetto: “Approvazione graduatoria dei progetti ammessi a contributo ai sensi della DGR 152/2020 “Avviso pubblico: “Concessione di contributi a enti del Terzo Settore (OdV e APS) per azioni prevenzione, prossimità e sostegno a famiglie con familiari affetti da Alzheimer” - anno 2020. Importo € 96.025,00. Riduzione di prenotazione di impegno (n.1527/2020) per euro 3.975,00; - Decreto del Dirigente 7560 del 9/12/2021:” Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a contributo ai sensi della DGR 652 del 23/07/2021: “Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di inclusione sociale svolti dalle ODV e APS che operano nel campo dello spettacolo dal vivo (artt 72 e 73 Dlgs 117/2017 del Codice del Terzo Settore). Importo di euro 78.687,36. Riduzione di prenotazione di impegno (8054/2021) per euro 299.959,64.”; - la nota del 23/6/2020 con cui la Regione Liguria comunica e trasmette al Ministero l’avvenuta sottoscrizione dell’Accordo di Programma anno 2020 di cui al DM 44/2020; - la nota del 6/10/2022 prot. 1159428 con cui Regione Liguria chiede un’ulteriore proroga al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del termine finale di durata del citato Accordo di Programma 2020 di cui al DM 44 2020 al 31 ottobre 2023; - la nota dell’11/10/2022 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali acconsente alla proroga dell’Accordo di Programma al 31 ottobre 2023;

  • SOPRALLUOGO Il sopralluogo dei luoghi oggetto del presente procedimento è FACOLTATIVO. L’appuntamento per effettuare il sopralluogo potrà essere prenotato previa richiesta tramite mail all’indirizzo: xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx oppure al n. 0376-679255. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento che gli verrà rilasciato a conferma dell’effettuato sopralluogo, il quale dovrà essere scansionato, allegato e firmato digitalmente. Ai fini della validità dell’avvenuto sopralluogo, questo può essere eseguito esclusivamente: • da un soggetto di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dotato di legale rappresentanza o di poteri contrattuali oppure dal direttore tecnico, attualmente in carica; • da un dipendente dell’offerente, solo se munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti in carica indicati in precedenza; a tal fine non è considerato dipendente un soggetto con rapporto di contratto di lavoro intermittente, di somministrazione, di apprendistato o prestatore di lavoro accessorio (voucher) di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV, Capo V e Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015; • da un soggetto terzo solo se munito di apposita procura notarile. Sempre ai fini della validità dell’avvenuto sopralluogo: • in caso di Forma aggregata già costituita formalmente, il sopralluogo deve essere eseguito dall’operatore economico mandatario o capogruppo mediante un soggetto di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice; • in caso Forma aggregata non ancora costituita formalmente, il sopralluogo deve essere eseguito dal solo mandatario o capogruppo se munito di delega di tutti gli operatori economici mandanti purché rilasciate dai rispettivi soggetti dotati di legale rappresentanza; in caso contrario deve es- sere eseguito da tutti gli operatori economici raggruppati mediante i rispettivi soggetti di cui all’ar- ticolo 80, comma 3, del Codice, • in caso di Consorzio stabile, oppure di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il soggetto che effettua il sopralluogo deve essere riconducibile al consorzio offerente oppure all’impresa per il quale il Consorzio concorre e designata per l’esecuzione almeno dei lavori della categoria pre- valente; • nei casi che precedono, qualora vi sia un mutamento soggettivo o un mutamento nella composi- zione dell’offerente, che facciano venir meno le condizioni di validità del sopralluogo, il sopral- luogo si avrà come non eseguito; • nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che par- tecipano in concorrenza tra di loro. • Il soggetto che effettua il sopralluogo deve essere munito di documento di riconoscimento e di altro documento ufficiale che ne attesti le condizioni giuridiche di cui alla lettera b) ed esibire tali documenti ai fini del rilascio dell’attestazione.

  • Apprendistato professionalizzante 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL. 2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL. 3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione. 4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire. 5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione. 6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22. 7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL. 8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:

  • Affissioni Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

  • ASSISTENZA INFERMIERISTICA Qualora il paziente a seguito di malattia o infortunio necessita dell'assistenza domiciliare d’infermieri generici e/o specializzati a domicilio, la Centrale Operativa provvede alla ricerca ed all’invio del personale tenendo a proprio carico i relativi costi entro il limite di € 1.000,00.

  • Implosione Repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

  • Contatti Per maggiori informazioni, si rimanda al sito xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx

  • Esclusioni L'assicurazione R.C.T. non comprende: a) le gare che coinvolgono i natanti in quanto soggette alla legge 990 del 24/12/1969; b) i rischi di responsabilità civile dei proprietari e/o dei conducenti degli autoveicoli e natanti al seguito di gare sportive. Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni: c) conseguenti a inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d’acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; d) provocati a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; e) provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da questi detenute; f) da furto; g) dovuti ad errori od omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili; da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente per legge; h) alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate; i) ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano i lavori; j) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti a motore; k) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di aeromobili; l) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso od aperta al pubblico; m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; n) da detenzione od impiego di esplosivi; o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); p) di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto, ne per i danni da campi elettromagnetici; q) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; r) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni s) causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

  • Assistenza sanitaria integrativa L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.