Tutela della salute dei lavoratori Clausole campione

Tutela della salute dei lavoratori. Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori che presentano “fattori di nocività”: a) per quanto riguarda la manodopera florovivaistica, le aziende limiteranno la prestazione a quattro ore giornaliere degli operai adibiti a tali lavori e concederanno agli stessi due ore e venti minuti di interruzione retribuita. Il rimanente periodo per completare l’orario normale giornaliero verrà impiegato in altri normali lavori dell’azienda; b) per quanto riguarda gli operai agricoli, i Contratti provinciali di lavoro dovranno stabilire una riduzione dell’orario di lavoro – a parità di retribuzione e di qualifica – di due ore e venti minuti giornaliere. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore. Tenuto conto del Protocollo d’intesa allegato al presente CCNL (Allegato n. 13), i Contratti provinciali di lavoro dovranno valutare la idoneità delle condizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia e predisporre – fermo restando la riduzione dell’orario di lavoro di cui al precedente comma – le rotazioni nelle attività caratterizzate da fattori di nocività e le altre misure atte a salvaguardare la salute del lavoratore. Fra queste i Contratti provinciali di lavoro dovranno prevedere la effettuazione periodica di visite mediche, con regolare corresponsione al lavoratore del salario, per gli operai adibiti a lavori che presentano fattori di nocività. Per la rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da adottare – oltre a quanto previsto dal Contratto e dalla legge 20.5.1970, n. 300 – potrà essere richiesto l’intervento dei Centri di medicina preventiva e degli altri Enti tecnici e sanitari pubblici esistenti. È altresì demandato ai Contratti provinciali di lavoro il compito di definire le modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico. I lavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto di usufruire di 30 ore di permesso retribuito, da detrarre dalle 200 ore di cui all’art. 37 del presente CCNL, nell’arco di un triennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno. Le parti si impegnano a rivedere entro la data di stesura definitiva del presente contratto il verbale di accordo in materia di “Rappresentante per la sicurezza e Comitati paritetici” (Allegato n. 3 del previgente CCNL), a seguito delle nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui d.lgs. n. 81 del 2008, con particolare riferimento ai rappresentanti d...
Tutela della salute dei lavoratori. Agli effetti del presente articolo presentano fattori di nocività i seguenti lavori: trattamenti con insetticidi tossici; spargimento di concimi pulverulenti; rientro in colture trattate; trattamenti anticrittogamici ed antiparassitari con prodotti fitosanitari classificati come “molto tossici”, “tossici”, “nocivi” ed anche quelli irritanti per le lavorazioni in serra. Non presentano fattori di nocività, il lavori effettuati con mezzi idonei a garantire la protezione dall’assorbimento dei prodotti utilizzati come, ad esempio, cabine o telai di protezione sui macchinari agricoli, maschere e caschi, scarpe adeguate alla tipologia di lavorazione, ecc. dotati delle caratteristiche stabilite nell’ Allegato 13 del CCNL e dalle vigenti disposizioni normative in materia. Per i lavori che presentano fattori di nocività valgono le seguenti norme: il datore di lavoro deve fornire adeguati mezzi protettivi ai lavoratori impiegati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, unitamente a quanto prescritto nel presente CPL e dal vigente CCNL. qualora l’orario di lavoro giornaliero sia di xxxx xxx, il tempo di lavoro è ridotto a sei ore, ferma restando la corresponsione della retribuzione completa delle otto ore. Qualora l’orario di lavoro giornaliero sia di sei ore e mezza, il tempo di lavoro è ridotto a cinque ore, ferma restando la corresponsione della retribuzione completa delle sei ore e mezza. Qualora l’orario di lavoro giornaliero sia di sette ore, il tempo di lavoro è ridotto a cinque ore e quindici minuti, ferma restando la corresponsione della retribuzione completa delle sette ore. In ogni caso devono essere effettuate almeno due pause retribuite di mezza ora ciascuna. La riduzione complessiva giornaliera dell’ orario di lavoro è rispettivamente: di tre ore nelle giornate lavorative di xxxx xxx; di due ore e mezza nelle giornate lavorative di sei ore e mezza; di due ore e tre quarti nelle giornate lavorative di sette ore. Il rientro nelle culture trattate non può avvenire prima di 48 ore per tutti i prodotti che non contengono indicazioni superiori, salvo diversa prescrizione. E’ vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari quando nell’appezzamento da trattare siano presenti altri lavoratori. Le aziende mettono a disposizione dei lavoratori servizi igienico-sanitari comprensivi di docce e adeguati locali adibiti a refettorio. Ai fini della salute fisica dei lavoratori le aziende devono assicurarsi della perfetta funzionalità e sicurezza dei mez...
Tutela della salute dei lavoratori. ARTICOLAZIONE STRUTTURALE, DOTAZIONE E ASSETTO DEL PERSONALE
Tutela della salute dei lavoratori. In ogni caso, per quanto attiene l’utilizzo e la fornitura degli attrezzi ,utensili ed indumenti da lavoro idonei e mezzi di protezione (art. 42 ) e 43/bis, e 67 del CIPL 7/12/88, si rimanda espressamente alla normativa di cui alla legge 626/94 e all’allegato n. 11 del CCNL 10 luglio 1998. In relazione all’Art. 63 del vigente CCNL si ribadisce la seguente normativa:
Tutela della salute dei lavoratori. (riferimento articolo 67 CCNL)
Tutela della salute dei lavoratori. Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti ai lavori che presentano “fattori di nocività”, a) per quanto riguarda la manodopera florovivaistica, le aziende limiteranno la prestazione a quattro ore giornaliere degli operai adibiti a tali lavori e concederanno agli stessi h. 2.20 di interruzione retribuita. Il rimanente periodo per completare l’orario normale giornaliero verrà impiegato in altri normali lavori dell’azienda. b) Per quanto riguarda gli operai agricoli, si stabilisce una riduzione dell’orario di lavoro – a parità di retribuzione e qualifica – di h. 2.20 giornalieri. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
Tutela della salute dei lavoratori. Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori che presentano "fattori di nocività": a) per quanto riguarda la manodopera florovivaistica, le aziende limiteranno la prestazione a quattro ore giornaliere degli operai adibiti a tali lavori e concederanno agli stessi due ore e venti minuti di interruzione retribuita. Il rimanente periodo per completare l'orario normale giornaliero verrà impiegato in altri normali lavori dell'azienda;
Tutela della salute dei lavoratori. 1. L’ente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, stanzia le somme necessarie a garantire l’acquisto di materiali, attrezzature, indumenti e altri presìdi atti alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché all’adeguamento dei luoghi di lavoro alle disposizioni vigenti in materia. 2. L’ente e l’incaricato di posizione organizzativa dell’area tecnica individuano il personale cui dare specifica formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. 3. I lavoratori sono tenuti all’osservanza ed al rispetto di tutte le norme e all’adozione dei dispositivi previsti per la sicurezza loro e dei luoghi di lavoro.
Tutela della salute dei lavoratori. Allo scopo di salvaguardare la salute fisica dei lavoratori, si conviene quan- to segue: Per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai che nell’arco di 12 mesi hanno superato le 150 giornate lavorative nella stessa azienda e che ivi continuano a prestare la loro opera, addetti a lavorazioni nocive che possono incidere negativamente sulla loro salute, sono previste visite me- diche preventive almeno ogni sei mesi con diritto al pagamento da parte dell’azienda delle ore di lavoro perdute e con modalità tali da garantire le operazioni colturali aziendali. Tali ore, retribuite dietro esibizione del relativo certificato medico, sono fissate in numero massimo di quattro per ogni lavoratore interessato e per ogni visita. I lavori da considerarsi nocivi, per i quali è prevista la riduzione dell’orario ordinario di lavoro (art. 13 del presente C.I.P.L.) sono: 1. irrorazioni con esteri fosforici o con prodotti antiparassitari appartenen- ti alla prima classe tossicologia; 2. spargimento a mano di concimi corrosivi (calciocianammide e perfosfa- ti non granulari); 3. pulizia delle vasche degli impianti ittici. Il rientro nelle colture trattate con sostanze chimiche non potrà avvenire se non dopo trascorse almeno 24 ore, meno che la normativa legislativa vigente o la confezione del prodotto utilizzato non portino indicazioni di- verse, nel qual caso ci si atterrà a tali prescrizioni. Inoltre, rilevata la necessità di ridare impulso all’azione in materia di sicu- rezza, si ritiene indispensabile il potenziamento dell’attività dell’Ente Bila- terale Trentino Agricoltura e, contestualmente, aprire un tavolo di discus- sione con i competenti organi della P.A.T.
Tutela della salute dei lavoratori. Art. 65 - Libretto sindacale e sanitario.