Tutela della salute dei lavoratori Clausole campione

Tutela della salute dei lavoratori. Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori che presentano “fattori di nocività”:
Tutela della salute dei lavoratori. Allo scopo di salvaguardare la salute fisica dei lavoratori, si conviene quan- to segue: Per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai che nell’arco di 12 mesi hanno superato le 150 giornate lavorative nella stessa azienda e che ivi continuano a prestare la loro opera, addetti a lavorazioni nocive che possono incidere negativamente sulla loro salute, sono previste visite me- diche preventive almeno ogni sei mesi con diritto al pagamento da parte dell’azienda delle ore di lavoro perdute e con modalità tali da garantire le operazioni colturali aziendali. Tali ore, retribuite dietro esibizione del relativo certificato medico, sono fissate in numero massimo di quattro per ogni lavoratore interessato e per ogni visita. I lavori da considerarsi nocivi, per i quali è prevista la riduzione dell’orario ordinario di lavoro (art. 13 del presente C.I.P.L.) sono:
Tutela della salute dei lavoratori. Agli effetti del presente articolo presentano fattori di nocività i seguenti lavori: trattamenti con insetticidi tossici; spargimento di concimi pulverulenti; rientro in colture trattate; trattamenti anticrittogamici ed antiparassitari con prodotti fitosanitari classificati come “molto tossici”, “tossici”, “nocivi” ed anche quelli irritanti per le lavorazioni in serra. Non presentano fattori di nocività, il lavori effettuati con mezzi idonei a garantire la protezione dall’assorbimento dei prodotti utilizzati come, ad esempio, cabine o telai di protezione sui macchinari agricoli, maschere e caschi, scarpe adeguate alla tipologia di lavorazione, ecc. dotati delle caratteristiche stabilite nell’ Allegato 13 del CCNL e dalle vigenti disposizioni normative in materia. Per i lavori che presentano fattori di nocività valgono le seguenti norme: il datore di lavoro deve fornire adeguati mezzi protettivi ai lavoratori impiegati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, unitamente a quanto prescritto nel presente CPL e dal vigente CCNL. qualora l’orario di lavoro giornaliero sia di otto ore, il tempo di lavoro è ridotto a sei ore, ferma restando la corresponsione della retribuzione completa delle otto ore. Qualora l’orario di lavoro giornaliero sia di sei ore e mezza, il tempo di lavoro è ridotto a cinque ore, ferma restando la corresponsione della retribuzione completa delle sei ore e mezza. Qualora l’orario di lavoro giornaliero sia di sette ore, il tempo di lavoro è ridotto a cinque ore e quindici minuti, ferma restando la corresponsione della retribuzione completa delle sette ore. In ogni caso devono essere effettuate almeno due pause retribuite di mezza ora ciascuna. La riduzione complessiva giornaliera dell’ orario di lavoro è rispettivamente: di tre ore nelle giornate lavorative di otto ore; di due ore e mezza nelle giornate lavorative di sei ore e mezza; di due ore e tre quarti nelle giornate lavorative di sette ore. Il rientro nelle culture trattate non può avvenire prima di 48 ore per tutti i prodotti che non contengono indicazioni superiori, salvo diversa prescrizione. E’ vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari quando nell’appezzamento da trattare siano presenti altri lavoratori. Le aziende mettono a disposizione dei lavoratori servizi igienico-sanitari comprensivi di docce e adeguati locali adibiti a refettorio. Ai fini della salute fisica dei lavoratori le aziende devono assicurarsi della perfetta funzionalità e sicurezza dei mez...
Tutela della salute dei lavoratori. (riferimento articolo 67 CCNL)
Tutela della salute dei lavoratori. 1. L’ente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, stanzia le somme necessarie a garantire l’acquisto di materiali, attrezzature, indumenti e altri presìdi atti alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché all’adeguamento dei luoghi di lavoro alle disposizioni vigenti in materia.
Tutela della salute dei lavoratori. CAPO II ARTICOLAZIONE STRUTTURALE, DOTAZIONE E ASSETTO DEL PERSONALE
Tutela della salute dei lavoratori. In ogni caso, per quanto attiene l’utilizzo e la fornitura degli attrezzi ,utensili ed indumenti da lavoro idonei e mezzi di protezione (art. 42 ) e 43/bis, e 67 del CIPL 7/12/88, si rimanda espressamente alla normativa di cui alla legge 626/94 e all’allegato n. 11 del CCNL 10 luglio 1998. In relazione all’Art. 63 del vigente CCNL si ribadisce la seguente normativa:
Tutela della salute dei lavoratori. Art. 65 - Libretto sindacale e sanitario.
Tutela della salute dei lavoratori. I contenuti dell’accordo per la costituzione ed il funzionamento del comitato paritetico provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro definito il 16 aprile 1998 fanno parte integrante del presente articolo. Per quanto riguarda i lavori che presentano fattori di nocività, valgono le seguenti norme:

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).