Disponibilità dei beni. Il Fornitore non può disporre dei Dispositivi Medici concessi in conto deposito fino a che l’Azienda Sanitaria non provveda ad autorizzarne la restituzione, tranne nel caso in cui per emergenze da parte dello stesso Fornitore non fosse necessario, sempre nella tutela delle necessità cliniche della struttura sanitaria, prelevare temporaneamente del materiale, fatto salvo, comunque, il successivo reintegro entro, e non oltre, 24h lavorative. In ogni caso, tale movimentazione dovrà essere concordata, nonché documentata per Iscritto, con il RCD. L’effetto traslativo della proprietà in capo all’Azienda Sanitaria dei Dispositivi Medici consegnati, non si produce al momento della presa in consegna, bensì all’utilizzo del bene, salvo quanto previsto al precedente art. 8 (d).
Disponibilità dei beni. I materiali in conto deposito sono di esclusiva proprietà del Concedente, che tuttavia non ne può disporre sino a quando il Consegnatario non provveda ad effettuarne la restituzione. L’effetto traslativo della proprietà dei materiali in conto deposito in capo al Consegnatario si produce al momento dell’utilizzo di ogni singolo bene ovvero al momento del relativo pagamento, laddove sussista una qualche responsabilità del Consegnatario, a prescindere dall’effettivo utilizzo dei medesimi beni. Identico effetto traslativo si produce al momento del pagamento disposto a seguito della contabilità a chiusura del conto deposito di cui all’Articolo 14. “Parziale restituzione dei materiali e chiusura del conto deposito”.
Disponibilità dei beni. L’appaltatore non può disporre dei beni concessi in conto deposito fino a che la Amministrazione non provveda adeffettuarne la restituzione, il tutto dovrà avvenire tramite movimentazione documentata del R.U.O/R.B.O. e R.F. L’appaltatore per proprie esigenze, previa autorizzazione del Direttore dell’esecuzione del contratto, potràprelevare temporaneamente dei dispositivi per poi garantirne il reintegro entro il termine concordato con il Direttoredell’esecuzione del contratto in sede di autorizzazione. L’effetto traslativo della proprietà in capo alla Amministrazione della merce consegnata, non si produce al momentodel suo ritiro (presa in consegna della sala operatoria/magazzino della farmacia), bensì all’utilizzo del bene.
Disponibilità dei beni. I Beni sono di piena proprietà e nella libera disponibilità del Locatore, esenti da pignoramenti, sequestri, pesi e vin- coli di ogni tipo ed organizzati per l'esercizio dell’atti- vità dell’Azienda.
Disponibilità dei beni. Il Fornitore non può disporre dei Dispositivi Medici concessi in conto deposito fino a che l’A.O.U/ASL. non provveda ad effettuarne la restituzione. L’effetto traslativo della proprietà in capo all’A.O.U./ASL dei Dispositivi Medici consegnati, non si produce al momento della presa in consegna presso il magazzino dell’Azienda Sanitaria, bensì all’utilizzo/impianto del bene.
Disponibilità dei beni. La Ditta non può disporre dei beni concessi in conto deposito fino a che la Azienda Sanitaria non provveda ad effettuarne la restituzione, tranne nel caso in cui per emergenze non fosse necessario prelevare temporaneamente da parte della stessa ditta fornitrice del materiale per poi garantirne il reintegro entro 48h, sempre nel rispetto e nella tutela delle necessità cliniche della sala operatoria. Il tutto dovrà avvenire tramite movimentazione documentata con informativa scritta al responsabile della Farmacia ed avallata dal responsabile della sala operatoria L’effetto traslativo della proprietà in capo alla Azienda Sanitaria della merce consegnata, non si produce al momento del suo ritiro (presa in consegna della sala operatoria/magazzino della farmacia), bensì all’utilizzo del bene.
Disponibilità dei beni. L’Esecutore non può disporre dei beni concessi in conto deposito ai sensi del precedente punto 4 fino alla loro restituzione in conformità al presente atto. L’effetto traslativo della proprietà in capo alla Stazione Appaltante dei beni concessi in conto deposito ai sensi del precedente punto 4 si produce unicamente all’atto dell’utilizzo del bene.
Disponibilità dei beni. La Ditta non può disporre dei dispositivi concessi in conto deposito fino a che l’Azienda non provveda ad effettuarne la restituzione, tranne nel caso in cui per emergenza non fosse necessario prelevare temporaneamente da parte della stessa Xxxxx fornitrice un dispositivo per poi garantirne il reintegro entro 48 ore, sempre nel rispetto e nella tutela delle necessità cliniche della Sala Operatoria. Il tutto dovrà avvenire tramite movimentazione documentata dalla Sala Operatoria ed informazione scritta al Responsabile della Struttura di Cardiochirurgia. L’effetto traslativo della proprietà in capo all’Azienda della merce consegnata, non si produce al momento del suo ritiro (presa in consegna della Sala Operatoria), bensì all’utilizzo del dispositivo stesso.
Disponibilità dei beni. 1. La Ditta non può disporre dei beni concessi in conto deposito fino a che l’Azienda non provveda ad effettuarne la restituzione.
Disponibilità dei beni. L’Appaltatore non può disporre dei beni concessi in conto deposito fino a che l’Area Vasta non provveda ad effettuarne la restituzione. L’effetto traslativo della proprietà in capo all’Area Vasta della merce consegnata, non si produce al momento del suo ritiro (presa in consegna della sala operatoria/magazzino della farmacia), bensì all’atto di utilizzo del bene.