Disposizioni della Svizzera Clausole campione

Disposizioni della Svizzera. Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RU 1998 3033) — Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commer­ cializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420) — Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781) — Libro delle sementi del DFE del 6 giugno 1974, ultima modifica il 7 dicembre 1998 (RU 1999 408).
Disposizioni della Svizzera. Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, modificata da ultimo il 24 marzo 2006 (RU 2006 3861) — Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RO 2005 5555) — Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, modificata da ul­ timo il 2 novembre 2006 (RO 2006 5213) — Ordinanza concernente la produzione primaria del 23 novembre 2005 (RO 2005 5545) — Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione primaria (RO 2005 6651) — Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione lattiera (RO 2005 6667) — Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 15). — Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/116/CE (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 81).
Disposizioni della Svizzera. Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RO 2005 5555). — Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, modificata da ul­ timo il 23 novembre 2005 (RO 2005 6655).
Disposizioni della Svizzera. Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali, allegato 4, parte B (RU 2001 1191), modificata da ultimo il 16 maggio 2007 (RU 2007 2369). 29 Introdotta dall’art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l’agricoltura dell’8 mar. 2004 (RU 2004 2227). Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto per l’agricoltura del 15 gen. 2008, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 3981).
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  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

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