Common use of Disposizioni generali di indennizzo Clause in Contracts

Disposizioni generali di indennizzo. 7.1 Qualora, a seguito di un intervento di riparazione, il valore assicurato di una cosa fosse maggiore di quello che la medesima aveva immediatamente prima del sinistro, dalle spese di riparazione sarà decurtato l’importo corrispondente a detto incremento. 7.2 In ogni caso viene conguagliato il valore di parti residue; in tale valutazione non saranno prese in considerazione limitazioni poste dalle autorità al ripristino o al rimpiazzo. 7.3 Nel caso di cose perdute e successivamente recuperate, si dà per convenuto quanto segue: 7.3.1 Al Contraente corre l’obbligo di riprendere dette cose, se ciò sia ragionevolmente pretendibile. 7.3.2 Se le cose vengono recuperate dopo la liquidazione dell’indennizzo, il Contraente deve rendere l’indennizzo ricevuto, detratta l’indennità per un’eventuale minusvalenza. La proprietà delle cose che non possono essere ragionevolmente riprese deve essere trasferita all’Assicuratore. 7.4 Nel caso di cose singole correlate tra loro, non sarà considerato l’eventuale deprezzamento subito dalle cose illese a seguito del danneggiamento, della rottura o della perdita delle altre.

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Samples: Assicurazione Per Esercizi Alberghieri, Insurance Contract, Insurance Contract

Disposizioni generali di indennizzo. 7.1 8.1 Qualora, a seguito di un intervento di riparazione, il valore assicurato di una cosa fosse maggiore di quello che la medesima aveva immediatamente prima del sinistro, dalle spese di riparazione sarà decurtato l’importo corrispondente a detto incremento. 7.2 8.2 In ogni caso viene conguagliato il valore di parti residue; in tale valutazione non saranno prese in considerazione limitazioni poste dalle autorità al ripristino o al rimpiazzo. 7.3 8.3 Nel caso di cose perdute e successivamente recuperate, si dà per convenuto quanto segue: 7.3.1 8.3.1 Al Contraente corre l’obbligo di riprendere dette cose, se ciò sia ragionevolmente pretendibile. 7.3.2 8.3.2 Se le cose vengono recuperate dopo la liquidazione dell’indennizzo, il Contraente deve rendere l’indennizzo ricevuto, detratta l’indennità per un’eventuale minusvalenza. La proprietà delle cose che non possono essere ragionevolmente riprese deve essere trasferita all’Assicuratore. 7.4 8.4 Nel caso di cose singole correlate tra loro, non sarà considerato l’eventuale deprezzamento subito dalle cose illese a seguito del danneggiamento, della rottura o della perdita delle altre.

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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract

Disposizioni generali di indennizzo. 7.1 Qualora, a seguito di un intervento di riparazione, il valore assicurato di una cosa fosse maggiore di quello che la medesima aveva immediatamente prima del sinistro, dalle spese di riparazione sarà decurtato l’importo corrispondente a detto incremento. 7.2 In ogni caso viene conguagliato il valore di parti residue; in tale valutazione non saranno prese in considerazione limitazioni poste dalle autorità al ripristino o al rimpiazzo. 7.3 Nel caso di cose perdute e successivamente recuperate, si dà per convenuto quanto segue: 7.3.1 Al Contraente corre l’obbligo di riprendere dette cose, se ciò sia ragionevolmente pretendibile. 7.3.2 Se le cose vengono recuperate dopo la liquidazione dell’indennizzo, il Contraente deve rendere l’indennizzo ricevuto, detratta l’indennità per un’eventuale minusvalenza. La proprietà delle cose che non possono essere ragionevolmente riprese deve essere trasferita all’Assicuratore. 7.4 Nel caso di cose singole correlate abbinate tra loro, non sarà considerato l’eventuale deprezzamento subito dalle cose illese a seguito del danneggiamento, della rottura o della perdita delle altre.

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Samples: Assicurazione Per Esercizi Alberghieri, Insurance Contract

Disposizioni generali di indennizzo. 7.1 Qualora, a seguito di un intervento di riparazione, il valore assicurato di una cosa fosse maggiore di quello che la medesima aveva immediatamente prima del sinistro, dalle spese di riparazione sarà decurtato l’importo corrispondente a detto incremento. 7.2 In ogni caso viene conguagliato il valore di parti residue; in tale valutazione non saranno prese in considerazione limitazioni poste dalle autorità al ripristino o al rimpiazzo. 7.3 Nel caso di cose perdute e successivamente recuperate, si dà per convenuto quanto segue: 7.3.1 Al Contraente corre l’obbligo di riprendere dette cose, se ciò sia ragionevolmente pretendibile. 7.3.2 Se le cose vengono recuperate dopo la liquidazione dell’indennizzo, il Contraente deve rendere l’indennizzo ricevuto, detratta l’indennità per un’eventuale minusvalenza. La proprietà delle cose che non possono essere ragionevolmente riprese deve essere trasferita all’Assicuratore. 7.4 Nel caso di cose singole correlate tra loro, non sarà considerato l’eventuale deprezzamento subito dalle cose illese a seguito del danneggiamento, della rottura o della perdita delle altre. 7.5 Non viene reso alcun indennizzo per modifiche irrilevanti delle cose assicurate che non ne compromettono il valore intrinseco.

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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract