NORME GENERALI DI SICUREZZA. Devono essere osservate le norme di sicurezza legali e amministrative, nonché le norme di seguito indicate. I seguenti obblighi s’intendono norme di sicurezza convenute ai sensi dell’art. 3 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS). La loro violazione comporta l’esonero dalla prestazione dell’Assicuratore secondo le disposizioni della legge austriaca sui contratti di assicurazione.
NORME GENERALI DI SICUREZZA. Si riportano divieti e obblighi di carattere generale e norme comportamentali specifiche relative allo svolgimento dei centri estivi, che i lavoratori operanti nella struttura devono rispettare: - rispettare il contenuto della segnaletica installata nei locali; - non accedere a locali o aree per le quali non si è autorizzati; - non consumare cibi o bevande in aree non idonee, con presenza di sostanze pericolose o rifiuti; - non fumare o utilizzare fiamme libere all’interno della scuola; - non bere alcolici, non assumere stupefacenti o medicinali che creano stato confusionale diminuendo l’attenzione sul lavoro; - non effettuare movimenti bruschi e pericolosi che possono provocare disattenzione ad altri lavoratori; - non utilizzare all’interno delle strutture attrezzature che non rientrino tra quelle previste per lo svolgimento delle attività; - non compiere di propria iniziativa manovre e operazioni che non siano di competenza e che possano perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone; - non ingombrare passaggi, corridoi e uscite con materiali e attrezzature di qualsiasi natura; - utilizzare apparecchi e componenti elettrici con marchio di certificazione CE e in buono stato di conservazione; non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni; - indossare abiti idonei al lavoro da svolgere e atti a tutelare la sicurezza in relazione alle specifiche attività; Ed inoltre è obbligatorio: - adibire, per l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto d’appalto, esclusivamente personale professionalmente formato e preparato in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai rischi specifici propri dell’attività svolta dall’Appaltatore, ed in condizioni di assoluta idoneità psicofisica; - tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori, e comunque tale da escludere in maniera più assoluta qualsiasi comportamento perseguibile a norma degli art. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l’uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino; - garantire che i servizi erogati siano eseguiti con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, e che la fornitura sia conforme a tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; - rispettare tutte le indicazioni impartite dal Responsabile dell’azienda committente; - garantire anche in corso d’opera, qualora necessario, scambi d’informazione con il Commit...
NORME GENERALI DI SICUREZZA. Gli interventi di manutenzione appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'Aggiudicatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L'Aggiudicatario non può iniziare o continuare gli interventi di manutenzione qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
NORME GENERALI DI SICUREZZA. 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
2. prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.
3. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento d Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
4. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.
NORME GENERALI DI SICUREZZA. 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del D.Lgs. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs.81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti all’Allegato XI del Decreto Legislativo n.81/08.
3. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
4. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
5. Ai sensi del Titolo IV - Capo I - art. 90 comma 9, lett. a), e lett. b) del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione dalla stipula del contratto applicativo, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS e INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato
6. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, nonché:
a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 33, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;
b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, di cui al successivo art.35 fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo;
7. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente Contratto.
8. L’impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportu...
NORME GENERALI DI SICUREZZA. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzioni, infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene nel rispetto del D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Il Comune indica l’Azienda ASLMI3 -Servizio 1 - Presidio di Xxx Xxxxxxx ,0 -Xxxxx Xxx Xxxxxxxx per l’ottenimento di informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione delle condizioni di lavoro applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui agli articoli successivi formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
NORME GENERALI DI SICUREZZA. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. L’Appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free». L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 81/08, come modificato dal D.Lgs. 106/09, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
NORME GENERALI DI SICUREZZA. 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».
NORME GENERALI DI SICUREZZA. Art. 34 - Sicurezza sul luogo di lavoro Art. 35 - Piani di sicurezza
NORME GENERALI DI SICUREZZA. C.1 I capi squadra sono responsabili della sicurezza dei lavoratori ad essi affidati nel espletamento dei compiti di lavoro e debbono con giudizio e buon senso far attuare il rispetto delle norme vigenti.
C.2 I capi squadra hanno l’obbligo di accertare se, quanto e come le norme di sicurezza vengono applicate predisponendo sempre azioni correttive nei casi di infrazione alle norme stesse indipendentemente dal verificarsi o non d’infortunio.
C.3 Tutti gli infortuni debbono essere segnalati al capo squadra diretto da cui dipende l’infortunato. In mancanza dei capi squadra diretti la segnalazione và indirizzata all’assistente di cantiere in particolare :
a) dopo le prestazioni “di primo soccorso” sul posto di lavoro, il lavoratore che non sia avviato subito a visita specialistica o al pronto soccorso dell’ospedale più idoneo riferirà, prima di lasciare il lavoro, ai suoi capi squadra al fine di contribuire alla precisazione degli “atti insicuri” compiuti ovvero del “situazioni insicure” subentrate quali concause del fatto infortunistico subito ;
b) nei casi d’infortunio grave ed invio al pronto soccorso dell’ospedale, ovvero a visita specialistica, i testimoni della circostanza infortunistica riferiranno al capo squadra diretto dell’infortunato prima di lasciare il lavoro.
C.4 Le persone, che chiedono di avere colloqui a qualunque titolo e ragione, con i responsabili della ditta operante in cantiere, debbono essere accompagnate a cura di un incaricato della ditta stessa.
C.5 E’ vietato utilizzare automezzi legalmente denominati “macchine operatrici” come mezzi per trasporto persone.
C.6 L’igiene e la custodia in buon ordine e pulizia degli abiti di lavoro rientrano tra le regole della disciplina, per una migliore sanità fisica indispensabile per la sicurezza individuale sul lavoro.