Disposizioni particolari. 1. Il comma 12 dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiunta, dopo il punto del seguente periodo: “ in caso di esigenze di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravità, le ferie potranno essere fruite entro l’anno successivo”. 2. Il comma 13 dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiunta, dopo il punto, del seguente periodo: “in caso di impedimento derivante da malattia del dipendente alla fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza, la relativa fruizione può avvenire anche oltre il predetto termine e comunque entro l’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio”. 3. Al personale del settore operativo e del settore aeronavigante, con anzianità di servizio superiore a 28 anni, le ferie spettanti, a decorrere dal 1 gennaio 2000, sono incrementate di un giorno. 4. Le mansioni superiori sono valutate in modo non esclusivo nell’ambito della determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna. 5. Ai fini dell’applicazione dell’art.28, comma 2 del d.lgs n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate equipollenti all’ex carriera direttiva le posizioni economiche C1, C2 e C3, per l’accesso alle quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea. 6. I controlli di malattia di cui all'art. 26 del CCNL 5 aprile 1996 non sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambino. 7. Ai fini del riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità, di cui all'art. 25, commi 4 e 5 del D.P.R. 335/90, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, già dipendente delle Amministrazioni Provinciali, l'Amministrazione attiva, entro il 31 marzo 2000, in presenza delle decisioni giurisdizionali emesse anche per altri Comparti, la procedura di cui all'art. 66 del D.lgvo 29/93.
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Disposizioni particolari. 1. Il Nel computo dei cinque anni di attività ai fini del conferimento dell’incarico di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell’art. 27, comma 12 dell’art1 lett. 22 b) e c) del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato dell’8 giugno 2000, rientrano i periodi svolti con l’aggiuntaincarico dirigenziale a tempo determinato, dopo il punto del seguente periodo: “ in caso senza soluzione di esigenze di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravità, le ferie potranno essere fruite entro l’anno successivo”continuità.
2. Il Resta fermo quanto previsto dall’art. 11, comma 13 dell’art. 22 4 del CCNL sottoscritto 8.6.2000, II biennio economico, in merito all’esperienza professionale computabile per i fini ivi previsti.
3. All’art. 29, comma 4, I alinea, secondo capoverso del CCNL 8.6.2000, a decorrere dal presente contratto sono apportate le seguenti modifiche: - dopo le parole “non potrà essere inferiore a cinque anni” aggiungere il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiunta, dopo il punto, del seguente periodo: “in caso maturati con rapporto di impedimento derivante da malattia del dipendente alla fruizione delle ferie residue entro il mese lavoro a tempo indeterminato e determinato, prestati senza soluzione di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza, la relativa fruizione può avvenire anche oltre il predetto termine e comunque entro l’anno, compatibilmente con le esigenze di serviziocontinuità”.
3. Al personale del settore operativo e del settore aeronavigante, con anzianità di servizio superiore a 28 anni, le ferie spettanti, a decorrere dal 1 gennaio 2000, sono incrementate di un giorno.
4. Le mansioni superiori sono valutate in modo non esclusivo nell’ambito della determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure Nel periodo di selezione internavigenza del presente contratto si conferma quanto stabilito dall’art. 24, comma 10 del CCNL 3.11.2005.
5. Ai fini dell’applicazione dell’art.28L’art. 13, comma 2 del d.lgs n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate equipollenti all’ex carriera direttiva le posizioni economiche C1, C2 e C3, per l’accesso alle quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea.
6. I controlli di malattia di cui all'art. 26 1 del CCNL 5 aprile 1996 non sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o 8.6.2000, è così modificato: “ L’assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha come presupposto l’espletamento delle procedure concorsuali e selettive previste dai DD.PP.RR. 483 e 484 del padre per malattia 1997 e del proprio bambinoDPCM 25 gennaio 2008.
7. Ai fini del riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità, di cui all'art. 25, commi 4 e 5 del D.P.R. 335/90, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, già dipendente delle Amministrazioni Provinciali, l'Amministrazione attiva, entro il 31 marzo 2000, in presenza delle decisioni giurisdizionali emesse anche per altri Comparti, la procedura di cui all'art. 66 del D.lgvo 29/93.”
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Disposizioni particolari. 1. Il comma 12 dell’artL’art. 22 del CCNL sottoscritto il 5 aprile dicembre 1996 è integrato con l’aggiuntacosì integrato: - al termine del comma 1, dopo il punto del seguente periodo: “ in caso di esigenze di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravità, le ferie potranno essere fruite entro l’anno successivo”.
2. Il comma 13 dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiuntaultimo alinea, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase: “ Tali permessi possono anche essere concessi per l’effettuazione di testimonianze per fatti non d’ufficio, nonché per l’assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità”. - al termine del comma 6, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase: “Tra queste ultime assumono particolare rilievo l’art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52 che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo”. - al termine del comma 7, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: “Le aziende ed enti favoriscono, altresì, la partecipazione alle riunioni degli ordini e collegi professionali dei dirigenti che rivestono le cariche nei relativi organi, senza riduzione del debito orario, al fine di consentire loro l’espletamento del proprio mandato. Analogamente si procede in caso di impedimento derivante nomina a giudici onorari. ”
2. Xxxxx rimanendo quanto previsto dall’art. 64 del CCNL del 5 dicembre 1996, qualora nel corso dell’anno di riferimento nel bilancio si verifichino risparmi di gestione rispetto alle spese legali dell’anno precedente per diretta ed esclusiva assunzione del patrocinio da malattia del dipendente alla fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanzaparte dei dirigenti legali, la relativa fruizione può avvenire anche oltre il predetto termine e comunque entro l’annol’azienda o ente, compatibilmente in attuazione, con le esigenze procedure ed alle condizioni dell’art. 43, comma 5 della legge n. 449 del 1997, destina la quota indicata dalla citata disposizione alla contrattazione integrativa affinché venga ripartita, nell’ambito della retribuzione di servizio”risultato, all’interno dell’unità operativa che ha prodotto il risparmio e tenuto conto del personale e dei dirigenti anche di altre unità operative che hanno collaborato.
3. Al personale Con decorrenza dall’entrata in vigore del settore operativo e del settore aeronavigantepresente CCNL, le parti, con anzianità riferimento all’art. 21, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, confermano che nella normale retribuzione spettante al dirigente durante il periodo di servizio superiore a 28 annixxxxx sono comprese le voci indicate nell’allegato n. 3 che, le ferie spettantidalla medesima data, a decorrere dal 1 gennaio 2000, sono incrementate di un giornosostituisce la tabella n. 4 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Le mansioni superiori sono valutate in modo non esclusivo nell’ambito della determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna.
5Al termine dell’art. Ai fini dell’applicazione dell’art.2826, comma 2 4 del d.lgs n.29/93 CCNL del 5 dicembre 1996, dopo il numero “958” e prima del punto, sono aggiunte le parole “e successive modificazioni ed integrazioni”. Al medesimo articolo è aggiunto il seguente comma:“5. Ai dirigenti pubblici chiamati in servizio per le forze di completamento, sono considerate equipollenti all’ex carriera direttiva ai fini del trattamento economico, si applica quanto previsto dagli artt. 25 e 28 del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215.”
5. Il comma 5 dell’art. 68 del CCNL 5 dicembre 1996, come indicato nell’allegato n. 3, è integrato con le posizioni economiche C1seguenti voci retributive: - indennità di esclusività ove spettante ai sensi dell’art. 15 del CCNL 8 giugno 2000; - indennità di struttura complessa, C2 e C3, per l’accesso alle quali sia richiesto il possesso ove in godimento all’atto del diploma distacco; - quote di laurearetribuzione di risultato da definire in contrattazione integrativa.
6. I controlli di malattia di cui all'artNel comma 11 dell’art. 26 13 del CCNL 5 aprile 1996 non 8 giugno 2000, dopo la parola “assenso” e prima del punto, sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambinoinserite le seguenti parole” che è espresso entro il termine massimo di trenta giorni”.
7. Nel comma 6 dell’art. 28 del CCNL 8 giugno 2000, dopo il primo periodo è inserita la seguente frase:” Il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell’incarico e le parti riassumono la propria autonomia negoziale.”
8. Ad integrazione dell’art. 24, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, qualora l’azienda o ente non possa mettere a disposizione del dirigente il proprio automezzo in occasione di trasferte o per adempimenti fuori dell’ufficio, il rimborso delle spese potrà avvenire secondo le tariffe ACI. La differenza rispetto agli attuali costi di bilancio, previa contrattazione con i soggetti dell’art. 10 del CCNL dell’8 giugno 2000, sarà finanziata dal fondo per le condizioni di lavoro di cui all’art. 50 del presente contratto a condizione che ne abbia la necessaria capienza.
9. Con riguardo agli art. 28 e 29 del CCNL 8 giugno 2000, ed a titolo di interpretazione autentica le parti confermano che la durata degli incarichi non può essere inferiore a quella contrattualmente stabilita rispettivamente dai commi 10 e 3 delle medesime norme. La durata dell’incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con la procedura dell’art. 30. Pertanto in tal modo va intesa la dizione “o per periodo più breve” contenuta nell’art. 29, comma 3. L’incarico – anche se non ne sia scaduta la durata - cessa altresì automaticamente al compimento del limite massimo di età, compresa l’applicazione dell’art. 16 del d.lgs. 503 del 1992 e successive modificazioni.
10. Per la vigenza del presente contratto è confermata la clausola contenuta nel comma 4, primo alinea, penultimo periodo, dell’art. 29 del CCNL 8 giugno 2000 alle seguenti condizioni: - che le aziende ed enti abbiano formulato in via preventiva i criteri previsti nel medesimo comma 4; - che siano state valutate eventuali domande di mobilità di dirigenti da altre aziende o enti, in possesso dei requisiti richiesti, con esperienza almeno quinquennale nella qualifica dirigenziale; - che il dirigente abbia almeno tre anni di anzianità nella qualifica dirigenziale ed abbia superato positivamente la verifica anticipata da parte del Collegio tecnico di cui all’art. 26; - che prima del conferimento dell’incarico abbia conseguito idoneo attestato in corso di formazione manageriale la cui durata e caratteristiche siano state individuate dall’azienda o ente.
11. A titolo di interpretazione autentica dell’art. 53 del CCNL 5 dicembre 1996 e dell’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000, con riguardo alle modalità di composizione della retribuzione di posizione complessiva di ciascun dirigente, le parti precisano che essa è definita in azienda sulla base della graduazione delle funzioni. La retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dalle citate disposizioni (e stabilita dalle disposizioni dei CCNL succedutisi nel tempo), è corrisposta, quindi, quale anticipazione di detta retribuzione e, pertanto, è assorbita nel valore economico complessivo successivamente attribuito all’incarico in base alla graduazione delle funzioni, nel rispetto della disponibilità dell’apposito fondo. Ne deriva che alla retribuzione minima contrattuale si aggiunge la somma mancante al valore complessivo dell’incarico stabilito in azienda con l’unica garanzia che il valore dell’incarico, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo contrattuale già percepito. Si rinvia, per chiarezza, all’esempio dell’allegato n. 4.
12. Ai fini di una corretta applicazione dell’art. 40, comma 8 del riconoscimento CCNL 8 giugno 2000, relativo all’attribuzione ai dirigenti di un incarico diverso a seguito dei processi di ristrutturazione delle aziende ed enti, le parti ritengono opportuno richiamare le procedure previste dai vigenti contratti collettivi prima di modificare l’incarico: - obbligo della consultazione delle componenti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo vigente ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera C) prima della ridefinizione delle dotazioni organiche mediante l’atto aziendale; - verifica in contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 4, commi 2, lettera F e 3, delle implicazioni del processo di riorganizzazione sulla posizione di lavoro dei dirigenti ed, in particolare, sugli incarichi loro conferiti, al fine di rinvenire, nell’ambito degli strumenti contrattuali, soluzioni di giusto equilibrio che tengano conto della valutazione riportata; - applicazione dell’art. 30, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, ove ne ricorrano le condizioni ed i requisiti, per evitare situazioni di esubero in generale o di perdita dell’incarico da parte dei dirigenti anche di struttura complessa. A tal fine la parola “ultima” del periodo finale del comma 1 della citata disposizione è abrogata; - applicazione del citato art. 30 o dell’art. 17 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 per i dirigenti in eccedenza tenuto conto dell’art. 9, comma 1, lettera h) del presente contratto.
13. Ad integrazione dell’art. 40, comma 10 del CCNL 8 giugno 2000 e con decorrenza dall’entrata in vigore del presente contratto si precisa che il valore minimo delle fasce di incarico coincide con la retribuzione individuale di anzianità, posizione minima contrattuale prevista dalle tavole di cui all'artagli art. 2544 e 45, in relazione alle tipologie degli incarichi e rapporto di lavoro ivi indicati.
14. Le parti concordano che l’anzianità complessiva con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato prevista dall’art. 11, comma 4, lettera b) del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, deve essere stata maturata senza soluzione di continuità quali dirigenti presso le aziende ed enti del comparto.
15. Il comma 8, lettera b) dell’art. 10 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, è così sostituito: - “ - tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa prevista dall’art. 23 bis del d.lgs. 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali. L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l’assenza, in rapporto alla durata dell’aspettativa, si applica l’art. 18, comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno 2000.”
16. La disciplina dell’art. 9 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 è estesa anche ai casi di donazione di organo tra vivi.
17. All’art. 20 del CCNL 10 febbraio 2004, sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche: - al comma 3 prima del punto e dopo la parola in godimento sono aggiunte le seguenti parole : “e, nei casi previsti, il trattamento di missione per un periodo non superiore a sei mesi”; - al comma 5, prima del punto e dopo la data “1996”sono aggiunte le seguenti parole: “e l’art. 21, commi 4 e 5 da 6 a 8 del D.P.R. 335/90CCNL 8 giugno 2000”.
18. Al termine del comma 2, al personale dell’art. 28 del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, già dipendente delle Amministrazioni Provinciali, l'Amministrazione attiva, CCNL 10 febbraio 2004 dopo le parole “di regola entro il 31 marzo 2000mese successivo” sono aggiunte le parole “tenuto conto delle ferie maturate e non fruite”.
19. All’art. 37, in presenza delle decisioni giurisdizionali emesse anche per altri Comparti, la procedura comma 3 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 dopo le parole di cui all'artall’art. 66 3” vanno aggiunte le parole “ed all’art. 4” omesse per errore materiale.
20. L’art. 42, comma 6 del D.lgvo 29/93CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 si applica anche ai profili di assistente sociale.
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Disposizioni particolari. 1. Il comma 12 dell’artNell’arco di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento dei fondi di cui agli artt. 22 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiunta50, dopo il punto del seguente periodo: “ in caso 51, 52 non siano state utilizzate nel rispettivo esercizio economico, sono riassegnate nell’esercizio dell’anno successivo ai fondi di esigenze di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravità, le ferie potranno essere fruite entro l’anno successivo”pertinenza.
2. Il comma 13 dell’art. 22 Le tabelle di equiparazione del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato personale confluito nelle A.R.P.A. a quello del personale del servizio sanitario nazionale saranno definite con l’aggiunta, dopo il punto, del seguente periodo: “in caso di impedimento derivante da malattia del dipendente alla fruizione delle ferie residue apposito contratto entro il mese 30 giugno 2000 il quale dovrà tener conto dei seguenti criteri: contratti collettivi attualmente applicati; qualifica di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza, la relativa fruizione può avvenire anche oltre il predetto termine e comunque entro l’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio”provenienza del personale.
3. Al personale Le parti, in via di interpretazione autentica, confermano che la retribuzione di posizione minima contrattuale - parte fissa e variabile ( prevista dalle tabelle, rispettivamente all. 2 ed allegato 1 ai CCNL 5 dicembre 1996, primo e secondo biennio economico, come integrato – sempre in via di interpretazione autentica dal CCNL del settore operativo 1 luglio 1997), facendo parte del trattamento fondamentale dei dirigenti, produce integralmente i suoi effetti ai fini dell’applicazione, rispettivamente, dell’ art. 49, comma 2 ed art. 6 dei CCNL del 5 dicembre 1996, I e del settore aeronaviganteII biennio economico, con anzianità di servizio superiore a 28 anni, le ferie spettanti, a decorrere dal 1 gennaio 2000, sono incrementate di un giornodecorrenza indicate nelle medesime tabelle contrattuali.
4. Le mansioni superiori sono valutate L’azienda può consentire, a domanda, la mobilità del dirigente tra i ruoli amministrativo, professionale e tecnico purchè il richiedente sia in modo non esclusivo nell’ambito della determinazione dei criteri generali possesso del requisito di laurea richiesto per la definizione l’accesso dall’esterno o altro equipollente secondo le vigenti disposizioni nonché delle procedure abilitazioni di selezione internalegge, ove previste.
5. Ai fini dell’applicazione dell’art.28I casi previsti dall’art. 16 disciplinato dal CCNL 5 agosto 1997 in cui le aziende – per la presente area negoziale - possono ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, sono integrati da quella indicata dall’art. 15 septies, commi 1 e 2 del dlgs 502/1992. A tal fine le aziende individuano, preventivamente, con proprio atto le modalità per il conferimento di tale tipologia di incarichi ed i requisiti richiesti - eventualmente integrati da quelli previsti dall’art. 19, comma 2 6, primo periodo del d.lgs n.29/93 dlgs 29/1993 - sentiti i soggetti di cui all’art. 10, comma 2. Ai dirigenti assunti è attribuito il trattamento economico fondamentale previsto dal presente contratto per i corrispondenti dirigenti di pari incarico già in servizio e successive modificazioni ed integrazionil’assunzione comporta il congelamento di altrettanti posti di dirigente vacanti per la copertura dei relativi oneri finanziari. La retribuzione di posizione attribuibile sulla base della graduazione delle funzioni, sono considerate equipollenti all’ex carriera direttiva le posizioni economiche C1grava sul bilancio dell’azienda nella parte eccedente il minimo contrattuale e non può, C2 e C3comunque, per l’accesso alle quali sia richiesto il possesso superare, negli importi massimi, quanto previsto dall’art. 40. Ai dirigenti pubblici si applica l’art. 19, comma 7 del diploma presente contratto in tema di laureaaspettativa.
6. I controlli Ove nel testo del presente contratto gli assegni da corrispondere sono “annui, lordi per tredici mensilità”, si intende che l’importo indicato nel testo non comprende il rateo della tredicesima che, pertanto, va corrisposto aggiungendolo al fondo di malattia pertinenza , ove si tratti di cui all'art. 26 del CCNL 5 aprile 1996 non voci che sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambinoretribuite con i fondi.
7. Ai fini del riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità, di cui all'art. 25, commi 4 e 5 del D.P.R. 335/90, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, già dipendente delle Amministrazioni Provinciali, l'Amministrazione attiva, entro il 31 marzo 2000, in presenza delle decisioni giurisdizionali emesse anche per altri Comparti, la procedura di cui all'art. 66 del D.lgvo 29/93.
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Disposizioni particolari. 1. Il La retribuzione di posizione di ogni funzione dirigenziale, negli enti indicati nell’art. 39, comma 12 5 del CCNL del 10.4.1996, già rideterminata secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 5 del CCNL del 27.2.1997, viene nuovamente ricalcolata, con effetto dall’1.1.1998, incrementandola in misura percentuale in base al rapporto tra l’ammontare delle risorse già accantonate dai singoli enti ai sensi dell’art. 22 4, comma 7, del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiunta, dopo il punto del seguente periodo: “ in caso 27.2.1997 e l’intero importo destinato nell’anno 1997 al finanziamento delle retribuzioni di esigenze di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravità, le ferie potranno essere fruite entro l’anno successivo”posizione.
2. Il Negli enti di cui al comma 13 dell’art. 22 1, permanendo alla data del 31.12.1999 l’assenza delle condizioni indicate nell’art.38, comma 3, del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiunta, dopo il punto, del seguente periodo: “in caso di impedimento derivante da malattia del dipendente alla fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza10.4.1996, la relativa fruizione può avvenire anche oltre il predetto termine e comunque entro l’annoretribuzione di posizione ricalcolata secondo le indicazioni dello stesso comma 1, compatibilmente è ulteriormente incrementata di un importo pari al 3,3% del relativo valore con le esigenze di servizio”effetto dal 31.12.1999.
3. Al personale Gli enti di cui ai commi 1 e 2, si impegnano ad assumere, secondo i rispettivi ordinamenti, tutte le iniziative necessarie perché le condizioni indicate nell’art. 38, comma 3, del settore operativo e CCNL del settore aeronavigante, con anzianità 10.4.1996 siano realizzate integralmente entro il termine di servizio superiore a 28 anni, le ferie spettanti, a decorrere dal 1 gennaio 2000, sono incrementate sei mesi dalla data di un giornostipulazione del presente CCNL.
4. Le mansioni superiori sono valutate Per gli enti di cui ai commi 1 e 2 è confermata la clausola di salvaguardia di cui all’art. 42, comma 1, del CCNL del 10.4.1996 con riferimento all’importo della retribuzione di posizione in modo non esclusivo nell’ambito della determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione internagodimento alla data del 31.12.1997.
5. Ai fini dell’applicazione dell’art.28Gli enti in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, comma 2 3 del d.lgs n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate equipollenti all’ex carriera direttiva le posizioni economiche C1, C2 e C3, per l’accesso alle quali sia richiesto il possesso CCNL del diploma 10.4.1996 che non abbiano ancora applicato alla data del 31.12.1998 la clausola di laurea.
6. I controlli di malattia salvaguardia di cui all'artall’art. 26 42, comma 1 dello stesso CCNL possono darvi attuazione una sola volta entro sei mesi dalla data di stipulazione del CCNL 5 aprile 1996 non sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambinopresente CCNL.
7. Ai fini del riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità, di cui all'art. 25, commi 4 e 5 del D.P.R. 335/90, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, già dipendente delle Amministrazioni Provinciali, l'Amministrazione attiva, entro il 31 marzo 2000, in presenza delle decisioni giurisdizionali emesse anche per altri Comparti, la procedura di cui all'art. 66 del D.lgvo 29/93.
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Disposizioni particolari. 1In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti e successivamente i loro eventuali aventi causa, subentrano nella posizione giuridica del concessionario relativamente ai diritti, oneri ed obblighi nascenti dal presente Regolamento con esclusione di quelli relativi all’art. Il comma 12 15 per il quale resta titolare il concessionario. Negli atti di trasferimento degli alloggi dovranno essere inseriti clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l’acquirente dichiara di conoscere ed accettare il presente Regolamento e si impegna a non usare o disporre dell’alloggio in contrasto con le prescrizioni delle leggi vigenti e del regolamento medesimo. Le clausole in questione dovranno essere specificatamente confermate per scritto ai sensi dell’art. 22 1341 del CCNL sottoscritto Codice Civile. Copia autentica di ciascuna nota di trascrizione, comprendente le dette clausole, sarà inviata dal Venditore al Comune, per lettera raccomandata, entro 5 giorni da ogni trasferimento o gruppo di trasferimento. Gli alloggi costruiti su aree concesse in diritto di superficie o in proprietà dovranno essere abitati in modo permanente dai proprietari o dai locatari; ne è pertanto vietato in modo assoluto l’uso discontinuo nel tempo. E’ altresì vietata qualsiasi modificazione alla destinazione d’uso degli immobili e delle aree di pertinenza senza la preventiva autorizzazione comunale. L’inosservanza di quanto previsto ai due precedenti comma comporterà la automatica risoluzione dell’atto di cessione. Per gli alloggi assegnati in locazione, i contratti locativi dovranno contenere le clausole di cui al presente articolo e di cui agli art. 22-23-e-25 con specifica approvazione per iscritto di esse ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile; copia autenticata di ciascun contratto di locazione sarà inviata dal locatore al Comune, per lettera raccomandata, entro 5 giorni dalla stipula del contratto o gruppo di contratti. Ogni volta che gli alloggi costruiti su aree comprese nel P.E.E.P. si renderanno liberi, i proprietari sono obbligati a farne denuncia al Sindaco entro 5 giorni dal momento in cui si renderanno liberi. Ogni vendita o locazione di alloggi costruiti su aree comprese nel P.E.E.P. deve essere denunciata al Sindaco dai proprietari degli alloggi entro 5 giorni dalla stipula dei contratti. Entro i predetti 5 giorni i contratti debbono essere inviati al Sindaco per lettera raccomandata. Nelle aree concesse in diritto di superficie:
a) nel caso di cessione di alloggi a prezzo superiore a quello determinato secondo i criteri di cui al comma 1° dell’art. 21, sarà applicato al superficiario alienante una penalità convenzionale da tre a cinque volte la differenza dei prezzi;
b) nel caso di inosservanza dei criteri fissati dall’art. 23 per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione il superficiario decade dal diritto di superficie;
c) nel caso di mancato pagamento di una rata del corrispettivo il concessionario decade dal diritto di superficie ed il terreno rientrerà nella disponibilità del comune che tratterà una somma pari al 10 % dell’intero corrispettivo, salvi maggiori danni. Le opere eventualmente realizzate verranno indennizzate dal Comune al concessionario decaduto, sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici, rispettivamente nominati dal Comune, dal concessionario decaduto e dal concessionario subentrante e al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie oggetto della convenzione. Dall’indennità saranno detratte le spese occorse per la stima peritale;
d) nel caso di inosservanza da parte del concessionario dei termini di inizio lavori fissati nella convenzione e comunque prorogati, si avrà decadenza del diritto di superficie e la facoltà dell’Amministrazione Comunale di trattenere una somma pari al 10 % dell’intero corrispettivo della concessione. Nel caso di inosservanza dei termini finali, comunque prorogati, sia avrà la decadenza della concessione e conseguente estinzione del diritto di superficie per quegli edifici che non siano completati, o non ancora iniziati. Nella fattispecie delle opere parzialmente realizzate saranno indennizzate dal Comune al concessionario decaduto, sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici rispettivamente nominati dal Comune, dal concessionario decaduto e dal concessionario subentrante, e al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie oggetto della presente convenzione;
e) nel caso di inosservanza, da parte del concessionario, del divieto previsto dalla convenzione di cedere a terzi, salvo previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, il diritto di superficie relativo all’area non ancora edificata o parzialmente edificata, si avrà la decadenza della concessione;
f) nel caso di inosservanza, da parte del concessionario, del divieto previsto dalla convenzione d cedere a terzi gli alloggi costruiti, qualora manchino totalmente o parzialmente le relative opere di urbanizzazione o non sia ancora stata rilasciata la licenza di abitabilità, si avrà decadenza della concessione;
g) nel caso di inosservanza di quanto disposto dagli artt. 3 e 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiunta, dopo il punto del seguente periodo: “ si avrà decadenza della concessione.
a) in caso di esigenze mancato pagamento del saldo del corrispettivo l’atto di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravitàcessione si intende risolto, le ferie potranno essere fruite entro l’anno successivo”.ed il Comune tratterà una somma pari al 10 % del prezzo, salvi i maggiori danni;
2. Il comma 13 dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiunta, dopo il punto, del seguente periodo: “b) in caso di impedimento derivante inosservanza da malattia del dipendente alla fruizione delle ferie residue entro il mese parte dell’acquirente dei termini di aprile dell’anno successivo a quello inizio, comunque prorogato, dei lavori, l’atto di spettanza, la relativa fruizione può avvenire anche oltre il predetto termine e comunque entro l’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio”.
3. Al personale del settore operativo e del settore aeronavigantecessione si intende risolto, con anzianità facoltà dell’Amministrazione Comunale di servizio superiore trattenere una somma pari al 10 % del prezzo. In caso invece di inosservanza dei termini finali si avrà la risoluzione dell’atto di cessione limitatamente ai lotti non ancora edificati o parzialmente edificati. In quest’ultima ipotesi le opere parzialmente realizzate verranno indennizzate dal comune sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici nominati rispettivamente dal Comune, dal proprietario decaduto e dall’acquirente subentrante al momento della ricessione a 28 anni, le ferie spettanti, a decorrere dal 1 gennaio 2000, sono incrementate terzi delle aree stesse;
c) in caso di un giorno.
4. Le mansioni superiori sono valutate inosservanza da parte dell’acquirente del divieto previsto in modo non esclusivo nell’ambito della determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna.
5. Ai fini dell’applicazione dell’art.28, comma 2 del d.lgs n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate equipollenti all’ex carriera direttiva le posizioni economiche C1, C2 e C3, per l’accesso alle quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea.
6. I controlli di malattia di cui all'art. 26 del CCNL 5 aprile 1996 non sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambino.
7. Ai fini del riconoscimento della retribuzione individuale di anzianitàconvenzione, di cui all'artricedere a terzi, salvo previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, l’area edificata o parzialmente edificata, si avrà l’automatica risoluzione dell’atto di cessione;
d) in caso di inosservanza di quanto disposto dall’art. 25, commi 4 e 5 del D.P.R. 335/90, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, già dipendente delle Amministrazioni Provinciali, l'Amministrazione attiva, entro il 31 marzo 2000, in presenza delle decisioni giurisdizionali emesse anche per altri Comparti, la procedura 18 si avrà l’automatica risoluzione dell’atto di cui all'art. 66 del D.lgvo 29/93cessione.
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Samples: Regolamento Per La Concessione in Diritto Di Superficie E Per Il Trasferimento in Proprietà Delle Aree Comprese Nei Piani Per L’edilizia Economica E Popolare, Regolamento Per La Concessione in Diritto Di Superficie E Per Il Trasferimento in Proprietà Delle Aree Comprese Nei Piani Per L’edilizia Economica E Popolare
Disposizioni particolari. 1. Il comma 12 I permessi retribuiti ai sensi dell’art. 22 21, comma 2 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiunta, dopo il punto del seguente periodo: “ 1 settembre 1995 possono essere goduti in caso di esigenze di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravità, le ferie potranno essere fruite entro l’anno successivo”misura frazionata non superiore a n. 18 ore complessive.
2. Il L’art. 15, comma 13 11 del CCNL 1° settembre 1995 è così modificato : “Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’azienda o ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova, ai sensi dell’art. 22 27 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiunta, dopo il punto, del seguente periodo: “in caso di impedimento derivante da malattia del dipendente alla fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza, la relativa fruizione può avvenire anche oltre il predetto termine e comunque entro l’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio1.9.1995.”.
3. Al personale del settore operativo e del settore aeronavigante, con anzianità di servizio superiore a 28 anni, le ferie spettanti, a decorrere dal 1 gennaio 2000, sono incrementate di un giorno.
4. Le mansioni superiori sono formalmente conferite prima dell’entrata in vigore del presente CCNL o successivamente per i casi previsti dall’art. 28 comma 4 saranno valutate in modo non esclusivo - nell’ambito della determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione internainterna - tra tutti gli altri elementi e titoli presi in considerazione purché in modo non esclusivo.
4. Nell’arco di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento dei fondi di cui agli artt. 38 e 39 non siano impegnate nel rispettivo esercizio finanziario, sono riassegnate nell’esercizio dell’anno successivo.
5. Ai fini dell’applicazione dell’art.28, comma 2 del d.lgs n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate equipollenti all’ex carriera direttiva le posizioni economiche C1, C2 e C3, per l’accesso alle quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea.
6All’art. I controlli di malattia di cui all'art. 26 17 del CCNL 5 aprile 1996 non del 1 settembre 1995 come modificato ed integrato dal CCNL stipulato il 22 maggio 1997 , i commi 8 e 9 sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o sostituiti dai seguenti con decorrenza dall’entrata in vigore del padre per malattia del proprio bambino.
7. Ai fini del riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità, di cui all'art. 25, commi 4 e 5 del D.P.R. 335/90, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, già dipendente delle Amministrazioni Provinciali, l'Amministrazione attiva, entro il 31 marzo 2000, in presenza delle decisioni giurisdizionali emesse anche per altri Comparti, la procedura di cui all'art. 66 del D.lgvo 29/93.presente contratto:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Disposizioni particolari. 1. Il comma 12 dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiuntaLe parti si danno atto che, dopo il punto del seguente periodo: “ in caso di esigenze affiliazione tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi un nuovo soggetto, i distacchi, permessi ed aspettative sindacali di particolare gravità, le ferie potranno essere fruite entro l’anno successivo”cui al presente contratto fanno capo solo alla organizzazione sindacale affiliante se rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Il Ai fini dell’accertamento della rappresentatività , con la rilevazione dei dati associativi riguardanti il 1998, le organizzazioni sindacali che a partire dal 1997 abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa che - allo stato - non corrisponde ai requisiti previsti dall’art. 44 comma 13 dell’art1 lett. 22 c) del d.lgs. 80/1998 (imputazione al nuovo soggetto sindacale delle deleghe delle quali risultino titolari purchè il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe o che le deleghe siano comunque confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto) dovranno dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non sarà possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell’ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato e si darà luogo all’applicazione di quanto previsto dal comma 8 con l’aggiunta, dopo il punto, decorrenza dall’entrata in vigore del seguente periodo: “in caso di impedimento derivante da malattia del dipendente alla fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza, la relativa fruizione può avvenire anche oltre il predetto termine e comunque entro l’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio”presente accordo.
3. Al personale Nel caso del settore operativo e del settore aeronavigante, con anzianità di servizio superiore a 28 annicomma 2, le ferie spettantiprerogative previste dal presente contratto vengono assegnate al nuovo soggetto sindacale unitariamente inteso se rappresentativo. I poteri e le competenze contrattuali - riconosciuti ai rappresentanti di tali soggetti in quanto firmatari dei CCNL di comparto o di area dall’art. 5, a decorrere dal 1 gennaio 2000comma 3 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU - sono altresì, sono incrementate di un giornoesercitati esclusivamente in nome e per conto del soggetto firmatario e non delle singole sigle sindacali in esso confluite. Pertanto nei contratti collettivi integrativi la sottoscrizione avviene in rappresentanza della nuova organizzazione sindacale.
4. Le mansioni superiori sono valutate Nel rispetto del comma 2 ed in modo non esclusivo conseguenza degli effetti dell’art. 44 del d.lgs. 80/1993, qualora nell’ambito del nuovo soggetto si verifichi la fuoriuscita di una delle sigle che vi aveva originariamente dato vita ovvero l’ingresso di una nuova sigla, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della determinazione rappresentatività previsto dal comma 5.
5. L’ARAN , salvo che nel periodo transitorio di cui all’44 del d.lgs. 80/1998, procede all’accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali in corrispondenza dell’inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento nonchè all’inizio del secondo biennio economico della stessa. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione nonchè gli ultimi dati disponibili relativi alle elezioni delle RSU. L’accertamento produce effetti - con le medesime cadenze - sulla ripartizione dei criteri generali distacchi e permessi.
6. Per i dirigenti sindacali delle autonome aree di contrattazione collettiva della dirigenza in attesa della verifica della loro rappresentatività, collegata alla stipulazione delcontratto collettivo quadro per la definizione delle procedure di selezione internaaree dirigenziali, restano in vigore:
a) i contingenti dei distacchi previsti dalla tabella all. 1 nonchè la loro ripartizione ed il contingente dei permessi determinato in ciascuna amministrazione con le modalita del D.P.C.M. 770/1994 e relativi D.M. del 5 maggio 1995.
5b) i permessi nella misura attualmente in atto goduta per effetto degli artt. Ai fini dell’applicazione dell’art.285 dei CCNL quadro transitori del 26 e 27 maggio 1997, fatto salvo quanto previsto in capo alle confederazioni dalla tabella all. 11. Dopo la stipulazione del citato contratto, con successivo accordo si definiranno le nuove ripartizioni dei distacchi e permessi di cui agli artt. 6 comma 2, 8 comma 2, 11 comma 2 e 20, comma 2 del d.lgs n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni1, sono considerate equipollenti all’ex carriera direttiva nonchè i regolamenti per le posizioni economiche C1, C2 e C3, per l’accesso elezioni delle RSU relative alle quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea.
6. I controlli di malattia di cui all'art. 26 del CCNL 5 aprile 1996 non sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambinomedesime aree.
7. Ai fini Durante il periodo transitorio previsto dall’art. 44, comma 1 lett. d) del riconoscimento della retribuzione individuale d.lgs. 80/1998, qualora in sede decentrata non vi sia piena coincidenza tra i soggetti riconosciuti come rappresentativi ai sensi delle tabelle all.2 - 9 e quelli già ammessi in base alla citata disposizione alla contrattazione decentrata, questi ultimi concorrono all’utilizzo del contingente dei permessi limitatamente alle attività di anzianitàcontrattazione, eventualmente conguagliando - nel caso di cui all'artavvenuto ingresso in altre sigle sindacali rappresentative - con i permessi a queste spettanti al fine di evitare duplicazione di benefici.
8. 25, commi 4 e 5 del D.P.R. 335/90, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, già dipendente delle Amministrazioni Provinciali, l'Amministrazione attiva, entro il 31 marzo 2000Le confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in presenza caso di esito sfavorevole del giudizio, dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei distacchi e delle decisioni giurisdizionali emesse anche per altri Compartiore di permesso fruite e non spettanti. Analogamente si procede nei confronti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali in caso di superamento dei contingenti dei distacchi - verificati annualmente a consuntivo dal Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell’art. 15 - nonché dei permessi loro spettanti . 9.Eventuali casi di contenzioso in qualsiasi momento insorti sull’applicazione del DPCM 770\1994 relativamente alla concessione o revoca dei distacchi od aspettative a causa dell’inosservanza di procedure autorizzative preventive, la procedura di cui all'art. 66 purchè nel rispetto del D.lgvo 29/93tetto previsto, sono risolti sulla base dell’art.14 commi 1 e 2.
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Disposizioni particolari. 1Tutti i documenti inerenti la presente gara dovranno essere presentati in formato elettronico e in lingua italiana e gli importi espressi in Euro. Il comma 12 Per i documenti originali in altre lingue è richiesta la traduzione giurata nelle forme di legge. L’utilizzo dei modelli allegati alla presente lettera di invito non è prescritto a pena di esclusione della gara tuttavia, nel caso in cui il partecipante non li utilizzi, le dichiarazioni dovranno in ogni caso contenere quanto previsto ed elencato negli allegati stessi. L’assegnatario, ai sensi dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 3 della l. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è integrato con l’aggiuntatenuto ad utilizzare, dopo il punto del seguente periodo: “ per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in caso di esigenze di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravità, le ferie potranno essere fruite entro l’anno successivo”.
2. Il comma 13 dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiunta, dopo il punto, del seguente periodo: “in caso di impedimento derivante da malattia del dipendente alla fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza, la relativa fruizione può avvenire anche oltre il predetto termine e comunque entro l’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio”.
3. Al personale del settore operativo e del settore aeronavigante, con anzianità di servizio superiore a 28 anni, le ferie spettanti, a decorrere dal 1 gennaio 2000, sono incrementate di un giorno.
4. Le mansioni superiori sono valutate in modo via non esclusivo nell’ambito della determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna.
5esclusiva. Ai fini dell’applicazione dell’art.28della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di progetto (CUP). Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella lettera di invito e nel capitolato speciale, con rinuncia ad ogni eccezione. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – alla assegnazione dell’accordo quadro in oggetto qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta o vantare diritti a qualsivoglia risarcimento (art. 95 comma 2 12 D.Lgs n. 50/2016). In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purchè correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale. La Stazione appaltante si riserva, altresì, in autotutela, di annullare la gara o di non procedere alla stipula del d.lgs n.29/93 e successive modificazioni ed integrazionicontratto, sono considerate equipollenti all’ex carriera direttiva le posizioni economiche C1senza corresponsione di alcun indennizzo, C2 e C3, per l’accesso alle quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea.
6nell’ipotesi in cui la CONSIP stipuli una convenzione in materia i cui parametri qualità prezzo risultino migliorativi rispetto a quelli previsti dal presente appalto. I controlli di malattia di cui La Stazione appaltante ha diritto altresì a recedere dal contratto nell'ipotesi indicata all'art. 26 1 comma 13 del CCNL 5 aprile 1996 non sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambinoDecreto legge 95/2012 convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, secondo le modalità ivi previste.
7. Ai fini del riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità, di cui all'art. 25, commi 4 e 5 del D.P.R. 335/90, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, già dipendente delle Amministrazioni Provinciali, l'Amministrazione attiva, entro il 31 marzo 2000, in presenza delle decisioni giurisdizionali emesse anche per altri Comparti, la procedura di cui all'art. 66 del D.lgvo 29/93.
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Samples: Accordo Quadro
Disposizioni particolari. 1. Il comma 12 dell’artNell'arco di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento dei fondi di cui agli artt. 22 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiunta50, dopo il punto del seguente periodo: “ in caso 51 e 52 non siano state utilizzate nel rispettivo esercizio economico, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo ai fondi di esigenze di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravità, le ferie potranno essere fruite entro l’anno successivo”pertinenza.
2. Il comma 13 dell’art. 22 Le tabelle di equiparazione del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato personale confluito nelle A.R.P.A. a quello del personale del servizio sanitario nazionale saranno definite con l’aggiunta, dopo il punto, del seguente periodo: “in caso di impedimento derivante da malattia del dipendente alla fruizione delle ferie residue apposito contratto entro il mese 30 giugno 2000 il quale dovra' tener conto dei seguenti criteri: contratti collettivi attualmente applicati; qualifica di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza, la relativa fruizione può avvenire anche oltre il predetto termine e comunque entro l’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio”provenienza del personale.
3. Al personale Le parti preso atto della decisione del settore operativo e del settore aeronaviganteTAR Lazio n. 640/1994, con anzianità di servizio superiore a 28 anni, le ferie spettanti, a decorrere dal 1 gennaio 2000, sono incrementate di un giorno.
4. Le mansioni superiori sono valutate in modo non esclusivo nell’ambito della determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna.
5. Ai fini dell’applicazione dell’art.28, che ha annullato il comma 2 dell'art. 133 del d.lgs n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate equipollenti all’ex carriera direttiva le posizioni economiche C1, C2 e C3, per l’accesso alle quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea.
6. I controlli di malattia di cui all'art. 26 del CCNL 5 aprile 1996 non sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambino.
7. Ai fini del DPR 384/1990 relativamente al mancato riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità, anzianita' agli ex medici condotti che non avevano optato per il rapporto di cui all'art. 25, commi 4 e 5 del D.P.R. 335/90, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, già dipendente delle Amministrazioni Provinciali, l'Amministrazione attiva, lavoro a tempo pieno o a tempo definito entro il 30 dicembre 1990 - stabiliscono che - ove sussistano le condizioni - le aziende dovranno attivare entro il 31 marzo 2000, in presenza delle decisioni giurisdizionali emesse anche per altri Comparti, maggio 2000 la procedura di cui all'art. 66 del D.lgvo 29/93d.lgs 29/1993.
4. Le parti, in via di interpretazione autentica, confermano che la retribuzione di posizione minima contrattuale - parte fissa e variabile - prevista dalle tabelle (rispettivamente allegato 3 ed 1 ai CCNL 5 dicembre 1996, primo e secondo biennio economico, come integrati - sempre in via di interpretazione autentica dal CCNL del 2 luglio 1997) facendo parte del trattamento economico fondamentale, produce integralmente i suoi effetti ai fini dell'applicazione, rispettivamente, dell'art. 50, comma 2 ed art. 6 del CCNL del 5 dicembre 1996 - I e II biennio - con le decorrenza indicate nelle medesime tabelle contrattuali.
5. I casi previsti dall'art. 16 disciplinato dal CCNL 5 agosto 1997 in cui le aziende - per l'area medico veterinaria - possono ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, sono integrati da quello indicato nell'art. 15 septies, comma 1, del d.lgs 502/1992. A tal fine le aziende individuano, preventivamente, con proprio atto le modalita' per il conferimento di tale tipologia di incarichi ed i requisiti, richiesti sentiti i soggetti di cui all'art. 10, comma 2. Ai dirigenti assunti e' attribuito il trattamento economico fondamentale previsto dal presente contratto per i corrispondenti dirigenti di pari incarico in servizio e l'assunzione comporta il congelamento di altrettanti posti di dirigente vacanti per la copertura dei relativi oneri finanziari. La retribuzione di posizione, attribuibile sulla base della graduazione delle funzioni, grava sul bilancio dell'azienda nella parte eccedente il minimo contrattuale e non puo', comunque, superare, negli importi massimi, quanto previsto dall'art. 39. Ai dirigenti pubblici si applica l'art. 19, comma 7 del presente contratto in tema di aspettativa.
6. Ove nel testo del presente contratto gli assegni da corrispondere sono "annui, lordi per tredici mensilita'", si intende che l'importo indicato nel testo non comprende il rateo della tredicesima che, pertanto, va corrisposto aggiungendolo al fondo di pertinenza, ove si tratti di voci che sono retribuite con i fondi.
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Disposizioni particolari. 1. Il comma 12 dell’artL’art. 22 del CCNL sottoscritto il 5 aprile dicembre 1996 è integrato con l’aggiuntacosì integrato: - al termine del comma 1, dopo il punto del seguente periodo: “ in caso di esigenze di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravità, le ferie potranno essere fruite entro l’anno successivo”.
2. Il comma 13 dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiuntaultimo alinea, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase: “ Tali permessi possono anche essere concessi per l’effettuazione di testimonianze per fatti non d’ufficio, nonché per l’assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità”. - al termine del comma 6, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase: “Tra queste ultime assumono particolare rilievo l’art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52 che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo”. - al termine del comma 7, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: “Le aziende ed enti favoriscono, altresì, la partecipazione alle riunioni degli ordini e collegi professionali dei dirigenti che rivestono le cariche nei relativi organi, senza riduzione del debito orario, al fine di consentire loro l’espletamento del proprio mandato. Analogamente si procede in caso di impedimento derivante nomina a giudici onorari. ”
2. Xxxxx rimanendo quanto previsto dall’art. 64 del CCNL del 5 dicembre 1996, qualora nel corso dell’anno di riferimento nel bilancio si verifichino risparmi di gestione rispetto alle spese legali dell’anno precedente per diretta ed esclusiva assunzione del patrocinio da malattia del dipendente alla fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanzaparte dei dirigenti legali, la relativa fruizione può avvenire anche oltre il predetto termine e comunque entro l’annol’azienda o ente, compatibilmente in attuazione, con le esigenze procedure ed alle condizioni dell’art. 43, comma 5 della legge n. 449 del 1997, destina la quota indicata dalla citata disposizione alla contrattazione integrativa affinché venga ripartita, nell’ambito della retribuzione di servizio”risultato, all’interno dell’unità operativa che ha prodotto il risparmio e tenuto conto del personale e dei dirigenti anche di altre unità operative che hanno collaborato.
3. Al personale Con decorrenza dall’entrata in vigore del settore operativo e del settore aeronavigantepresente CCNL, le parti, con anzianità riferimento all’art. 21, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, confermano che nella normale retribuzione spettante al dirigente durante il periodo di servizio superiore a 28 annixxxxx sono comprese le voci indicate nell’allegato n. 3 che, le ferie spettantidalla medesima data, a decorrere dal 1 gennaio 2000, sono incrementate di un giornosostituisce la tabella n. 4 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Le mansioni superiori sono valutate in modo non esclusivo nell’ambito della determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna.
5Al termine dell’art. Ai fini dell’applicazione dell’art.2826, comma 2 4 del d.lgs n.29/93 CCNL del 5 dicembre 1996, dopo il numero “958” e prima del punto, sono aggiunte le parole “e successive modificazioni ed integrazioni”. Al medesimo articolo è aggiunto il seguente comma:“5. Ai dirigenti pubblici chiamati in servizio per le forze di completamento, sono considerate equipollenti all’ex carriera direttiva ai fini del trattamento economico, si applica quanto previsto dagli artt. 25 e 28 del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215.”
5. Il comma 5 dell’art. 68 del CCNL 5 dicembre 1996, come indicato nell’allegato n. 3, è integrato con le posizioni economiche C1seguenti voci retributive: - indennità di esclusività ove spettante ai sensi dell’art. 15 del CCNL 8 giugno 2000; - indennità di struttura complessa, C2 e C3, per l’accesso alle quali sia richiesto il possesso ove in godimento all’atto del diploma distacco; - quote di laurearetribuzione di risultato da definire in contrattazione integrativa.
6. I controlli di malattia di cui all'artNel comma 11 dell’art. 26 13 del CCNL 5 aprile 1996 non 8 giugno 2000, dopo la parola “assenso” e prima del punto, sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambinoinserite le seguenti parole” che è espresso entro il termine massimo di trenta giorni”.
7. Nel comma 6 dell’art. 28 del CCNL 8 giugno 2000, dopo il primo periodo è inserita la seguente frase:” Il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell’incarico e le parti riassumono la propria autonomia negoziale.”
8. Ad integrazione dell’art. 24 comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, qualora l’azienda o ente non possa mettere a disposizione del dirigente il proprio automezzo in occasione di trasferte o per adempimenti fuori dell’ufficio, il rimborso delle spese potrà avvenire secondo le tariffe ACI. La differenza rispetto agli attuali costi di bilancio, previa contrattazione con i soggetti dell’art. 10 del CCNL dell’8 giugno 2000, sarà finanziata dal fondo per le condizioni di lavoro di cui all’art. 50 del presente contratto a condizione che ne abbia la necessaria capienza.
9. Con riguardo agli art. 28 e 29 del CCNL 8 giugno 2000, ed a titolo di interpretazione autentica le parti confermano che la durata degli incarichi non può essere inferiore a quella contrattualmente stabilita rispettivamente dai commi 10 e 3 delle medesime norme. La durata dell’incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con la procedura dell’art. 30. Pertanto in tal modo va intesa la dizione “o per periodo più breve” contenuta nell’art. 29, comma 3. L’incarico – anche se non ne sia scaduta la durata - cessa altresì automaticamente al compimento del limite massimo di età, compresa l’applicazione dell’art. 16 del d.lgs. 503 del 1992 e successive modificazioni.
10. Per la vigenza del presente contratto è confermata la clausola contenuta nel comma 4, primo alinea, penultimo periodo, dell’art. 29 del CCNL 8 giugno 2000 alle seguenti condizioni: - che le aziende ed enti abbiano formulato in via preventiva i criteri previsti nel medesimo comma 4; - che siano state valutate eventuali domande di mobilità di dirigenti da altre aziende o enti, in possesso dei requisiti richiesti, con esperienza almeno quinquennale nella qualifica dirigenziale; - che il dirigente abbia almeno tre anni di anzianità nella qualifica dirigenziale ed abbia superato positivamente la verifica anticipata da parte del Collegio tecnico di cui all’art. 26; - che prima del conferimento dell’incarico abbia conseguito idoneo attestato in corso di formazione manageriale la cui durata e caratteristiche siano state individuate dall’azienda o ente.
11. A titolo di interpretazione autentica dell’art. 53 del CCNL 5 dicembre 1996 e dell’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000, con riguardo alle modalità di composizione della retribuzione di posizione complessiva di ciascun dirigente, le parti precisano che essa è definita in azienda sulla base della graduazione delle funzioni. La retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dalle citate disposizioni (e stabilita dalle disposizioni dei CCNL succedutisi nel tempo), è corrisposta, quindi, quale anticipazione di detta retribuzione e, pertanto, è assorbita nel valore economico complessivo successivamente attribuito all’incarico in base alla graduazione delle funzioni, nel rispetto della disponibilità dell’apposito fondo. Ne deriva che alla retribuzione minima contrattuale si aggiunge la somma mancante al valore complessivo dell’incarico stabilito in azienda con l’unica garanzia che il valore dell’incarico, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo contrattuale già percepito. Si rinvia, per chiarezza, all’esempio dell’allegato n. 4.
12. Ai fini di una corretta applicazione dell’art. 40, comma 8 del riconoscimento CCNL 8 giugno 2000, relativo all’attribuzione ai dirigenti di un incarico diverso a seguito dei processi di ristrutturazione delle aziende ed enti, le parti ritengono opportuno richiamare le procedure previste dai vigenti contratti collettivi prima di modificare l’incarico: - obbligo della consultazione delle componenti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo vigente ai sensi dell’art. 6, comma 1 , lettera C) prima della ridefinizione delle dotazioni organiche mediante l’atto aziendale; - verifica in contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 4, commi 2, lettera F e 3, delle implicazioni del processo di riorganizzazione sulla posizione di lavoro dei dirigenti ed, in particolare, sugli incarichi loro conferiti, al fine di rinvenire, nell’ambito degli strumenti contrattuali, soluzioni di giusto equilibrio che tengano conto della valutazione riportata; - applicazione dell’art. 30, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996, ove ne ricorrano le condizioni ed i requisiti, per evitare situazioni di esubero in generale o di perdita dell’incarico da parte dei dirigenti anche di struttura complessa. A tal fine la parola “ultima” del periodo finale del comma 1 della citata disposizione è abrogata; - applicazione del citato art. 30 o dell’art. 17 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 per i dirigenti in eccedenza tenuto conto dell’art. 9, comma 1 lettera h) del presente contratto.
13. Ad integrazione dell’art. 40, comma 10 del CCNL 8 giugno 2000 e con decorrenza dall’entrata in vigore del presente contratto si precisa che il valore minimo delle fasce di incarico coincide con la retribuzione individuale di anzianità, posizione minima contrattuale prevista dalle tavole di cui all'artagli art. 2544 e 45, in relazione alle tipologie degli incarichi e rapporto di lavoro ivi indicati.
14. Le parti concordano che l’anzianità complessiva con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato prevista dall’art. 12, comma 3, lettera b) del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, deve essere stata maturata senza soluzione di continuità quali dirigenti presso le aziende ed enti del comparto.
15. Il comma 8 , lettera b) dell’art. 10 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, è così sostituito: - “ - tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa prevista dall’art. 23 bis del D.lgs. 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali. L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l’assenza, in rapporto alla durata dell’aspettativa, si applica l’art. 18 comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno 2000.”
16. La disciplina dell’art. 9 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 è estesa anche ai casi di donazione di organo tra vivi.
17. All’art. 20 del CCNL 10 febbraio 2004, sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche: - al comma 3 prima del punto e dopo la parola in godimento sono aggiunte le seguenti parole : “e, nei casi previsti, il trattamento di missione per un periodo non superiore a sei mesi”; - al comma 5, prima del punto e dopo la data “1996”sono aggiunte le seguenti parole: “e l’art. 21, commi 4 e 5 da 6 a 8 del D.P.R. 335/90CCNL 8 giugno 2000”.
18. Al termine del comma 2, al personale dell’art. 28 del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, già dipendente delle Amministrazioni Provinciali, l'Amministrazione attiva, CCNL 10 febbraio 2004 dopo le parole “di regola entro il 31 marzo 2000mese successivo” sono aggiunte le parole “tenuto conto delle ferie maturate e non fruite”.
19. L’art. 42, in presenza delle decisioni giurisdizionali emesse comma 6 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 si applica anche per altri Comparti, la procedura ai profili di cui all'art. 66 del D.lgvo 29/93assistente sociale.
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Disposizioni particolari. Il concedente a mezzadria, colonia, compartecipazione, imprenditore a titolo principale ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ha facoltà di proporre al concessionario forme associative secondo le norme e con i benefici di cui al secondo comma dell’articolo 36 della presente legge, anche in presenza di due soli soci. Tali forme associative non possono avere durata inferiore ai nove anni. Se il concessionario non accetta la proposta può chiedere la conversione in affitto, che ha luogo alle seguenti condizioni:
a) aumento di venti punti dei coefficienti per la determinazione del canone;
b) durata di nove anni del contratto convertito. Ove il concessionario non accetti la proposta di forme associative e non chieda la conversione, il contratto in atto di mezzadria, colonia o compartecipazione ha un’ulteriore durata di nove anni. Le durate vengono computate a far tempo dalle annate agrarie successive all’entrata in vigore della presente legge. Nei casi contemplati dal presente articolo al mezzadro, colono, compartecipante che non chiede la conversione, è riconosciuto un aumento della quota dei prodotti e degli utili a lui spettanti per legge, contratto collettivo, consuetudine, pari al dieci per cento della produzione lorda vendibile (1. Il comma 12 dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiunta, dopo il punto del seguente periodo: “ in caso di esigenze di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravità, le ferie potranno essere fruite entro l’anno successivo”).
2(1) L’art. Il comma 13 dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 30 è integrato con l’aggiunta, dopo il punto, del seguente periodo: “in caso di impedimento derivante da malattia del dipendente alla fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza, la relativa fruizione può avvenire anche oltre il predetto termine e comunque entro l’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio”.
3. Al personale del settore operativo e del settore aeronavigantestato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con anzianità di servizio superiore a 28 annisentenza 7 maggio 1984, le ferie spettanti, a decorrere dal 1 gennaio 2000, sono incrementate di un giornon. 138.
4. Le mansioni superiori sono valutate in modo non esclusivo nell’ambito della determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna.
5. Ai fini dell’applicazione dell’art.28, comma 2 del d.lgs n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate equipollenti all’ex carriera direttiva le posizioni economiche C1, C2 e C3, per l’accesso alle quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea.
6. I controlli di malattia di cui all'art. 26 del CCNL 5 aprile 1996 non sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambino.
7. Ai fini del riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità, di cui all'art. 25, commi 4 e 5 del D.P.R. 335/90, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, già dipendente delle Amministrazioni Provinciali, l'Amministrazione attiva, entro il 31 marzo 2000, in presenza delle decisioni giurisdizionali emesse anche per altri Comparti, la procedura di cui all'art. 66 del D.lgvo 29/93.
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Samples: Contratti Agrari
Disposizioni particolari. 1. Il comma 12 I permessi retribuiti ai sensi dell’art. 22 18, comma 2 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiunta, dopo il punto del seguente periodo: “ 16.5.1995 possono essere goduti in caso di esigenze di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravità, le ferie potranno essere fruite entro l’anno successivo”misura frazionata non superiore a n. 18 ore complessive.
2. Il L’art. 16 comma 13 dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 del 16.5.1995 è integrato con l’aggiunta, dopo il punto, del dal seguente periodo: “in caso di impedimento derivante da malattia del dipendente lavoratore, alla fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell’anno successivo a di quello di spettanza, la relativa fruizione può avvenire le stesse possono essere fruite anche oltre il predetto termine termine, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro l’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio”.
3. Al personale del settore operativo e del settore aeronavigante, con anzianità di servizio superiore a 28 anni, le ferie spettanti, a decorrere dal 1 gennaio 2000, sono incrementate di un giorno.
4. Le mansioni superiori formalmente conferite prima dell’entrata in vigore del presente CCNL o successivamente per i casi previsti dall’art. 24, commi 2 e 3 sono valutate in modo non esclusivo - nell’ambito della determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione internainterna - tra tutti gli altri elementi e titoli presi in considerazione purché non in modo esclusivo.
4. Al fine di dare applicazione all’art. 2 comma 3 del d.lgs 29/93, le parti ritengono necessario acquisire dalle Amministrazioni interessate, entro il 31 dicembre 1998, tutti gli elementi conoscitivi per l’esatta ricognizione dei casi in cui ricorre l’ipotesi prevista dalla legge. Con il negoziato di cui all’art. 35, comma 1, sulla base di tali risultanze, il Fondo di cui all’art. 31 verrà opportunamente integrato.
5. Ai fini dell’applicazione dell’art.28Nel primo anno di vigenza contrattuale, comma 2 del d.lgs n.29/93 qualora le somme stanziate per il finanziamento degli istituti di cui agli artt. 31 e successive modificazioni ed integrazioni32 non siano impegnate nel rispettivo esercizio finanziario, sono considerate equipollenti all’ex carriera direttiva le posizioni economiche C1, C2 e C3, per l’accesso alle quali sia richiesto il possesso del diploma di laureariassegnate nell'esercizio dell'anno successivo.
6. I controlli di malattia di cui all'art. 26 del CCNL 5 aprile 1996 non sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambino.
7. Ai fini del riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità, di cui all'art. 25, commi 4 e 5 del D.P.R. 335/90, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, già dipendente delle Amministrazioni Provinciali, l'Amministrazione attiva, entro il 31 marzo 2000, in presenza delle decisioni giurisdizionali emesse anche per altri Comparti, la procedura di cui all'art. 66 del D.lgvo 29/93.
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Disposizioni particolari. 1In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti e successivamente i loro eventuali aventi causa, subentrano nella posizione giuridica del concessionario relativamente ai diritti, oneri ed obblighi nascenti dal presente Regolamento con esclusione di quelli relativi all’art. Il comma 12 15 per il quale resta titolare il concessionario. Negli atti di trasferimento degli alloggi dovranno essere inseriti clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l’acquirente dichiara di conoscere ed accettare il presente Regolamento e si impegna a non usare o disporre dell’alloggio in contrasto con le prescrizioni delle leggi vigenti e del regolamento medesimo. Le clausole in questione dovranno essere specificatamente confermate per scritto ai sensi dell’art. 22 1341 del CCNL sottoscritto Codice Civile. Copia autentica di ciascuna nota di trascrizione, comprendente le dette clausole, sarà inviata dal Venditore al Comune, per lettera raccomandata, entro 5 giorni da ogni trasferimento o gruppo di trasferimento. Gli alloggi costruiti su aree concesse in diritto di superficie o in proprietà dovranno essere abitati in modo permanente dai proprietari o dai locatari; ne è pertanto vietato in modo assoluto l’uso discontinuo nel tempo. E’ altresì vietata qualsiasi modificazione alla destinazione d’uso degli immobili e delle aree di pertinenza senza la preventiva autorizzazione comunale. L’inosservanza di quanto previsto ai due precedenti comma comporterà la automatica risoluzione dell’atto di cessione. Per gli alloggi assegnati in locazione, i contratti locativi dovranno contenere le clausole di cui al presente articolo e di cui agli art. 22-23-e-25 con specifica approvazione per iscritto di esse ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile; copia autenticata di ciascun contratto di locazione sarà inviata dal locatore al Comune, per lettera raccomandata, entro 5 giorni dalla stipula del contratto o gruppo di contratti. Ogni volta che gli alloggi costruiti su aree comprese nel P.E.E.P. si renderanno liberi, i proprietari sono obbligati a farne denuncia al Sindaco entro 5 giorni dal momento in cui si renderanno liberi. Ogni vendita o locazione di alloggi costruiti su aree comprese nel P.E.E.P. deve essere denunciata al Sindaco dai proprietari degli alloggi entro 5 giorni dalla stipula dei contratti. Entro i predetti 5 giorni i contratti debbono essere inviati al Sindaco per lettera raccomandata. Nelle aree concesse in diritto di superficie:
a) nel caso di cessione di alloggi a prezzo superiore a quello determinato secondo i criteri di cui al comma 1° dell’art. 21, sarà applicato al superficiario alienante una penalità convenzionale da tre a cinque volte la differenza dei prezzi;
b) nel caso di inosservanza dei criteri fissati dall’art. 23 per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione il superficiario decade dal diritto di superficie;
c) nel caso di mancato pagamento di una rata del corrispettivo il concessionario decade dal diritto di superficie ed il terreno rientrerà nella disponibilità del comune che tratterà una somma pari al
d) nel caso di inosservanza da parte del concessionario dei termini di inizio lavori fissati nella convenzione e comunque prorogati, si avrà decadenza del diritto di superficie e la facoltà dell’Amministrazione Comunale di trattenere una somma pari al 10 % dell’intero corrispettivo della concessione. Nel caso di inosservanza dei termini finali, comunque prorogati, sia avrà la decadenza della concessione e conseguente estinzione del diritto di superficie per quegli edifici che non siano completati, o non ancora iniziati. Nella fattispecie delle opere parzialmente realizzate saranno indennizzate dal Comune al concessionario decaduto, sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici rispettivamente nominati dal Comune, dal concessionario
e) nel caso di inosservanza, da parte del concessionario, del divieto previsto dalla convenzione di cedere a terzi, salvo previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, il diritto di superficie relativo all’area non ancora edificata o parzialmente edificata, si avrà la decadenza della concessione;
f) nel caso di inosservanza, da parte del concessionario, del divieto previsto dalla convenzione d cedere a terzi gli alloggi costruiti, qualora manchino totalmente o parzialmente le relative opere di urbanizzazione o non sia ancora stata rilasciata la licenza di abitabilità, si avrà decadenza della concessione;
g) nel caso di inosservanza di quanto disposto dagli artt. 3 e 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiunta, dopo il punto del seguente periodo: “ si avrà decadenza della concessione.
a) in caso di esigenze mancato pagamento del saldo del corrispettivo l’atto di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravitàcessione si intende risolto, le ferie potranno essere fruite entro l’anno successivo”.ed il Comune tratterà una somma pari al 10 % del prezzo, salvi i maggiori danni;
2. Il comma 13 dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiunta, dopo il punto, del seguente periodo: “b) in caso di impedimento derivante inosservanza da malattia del dipendente alla fruizione delle ferie residue entro il mese parte dell’acquirente dei termini di aprile dell’anno successivo a quello inizio, comunque prorogato, dei lavori, l’atto di spettanza, la relativa fruizione può avvenire anche oltre il predetto termine e comunque entro l’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio”.
3. Al personale del settore operativo e del settore aeronavigantecessione si intende risolto, con anzianità facoltà dell’Amministrazione Comunale di servizio superiore trattenere una somma pari al 10 % del prezzo. In caso invece di inosservanza dei termini finali si avrà la risoluzione dell’atto di cessione limitatamente ai lotti non ancora edificati o parzialmente edificati. In quest’ultima ipotesi le opere parzialmente realizzate verranno indennizzate dal comune sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici nominati rispettivamente dal Comune, dal proprietario decaduto e dall’acquirente subentrante al momento della ricessione a 28 anni, le ferie spettanti, a decorrere dal 1 gennaio 2000, sono incrementate terzi delle aree stesse;
c) in caso di un giorno.
4. Le mansioni superiori sono valutate inosservanza da parte dell’acquirente del divieto previsto in modo non esclusivo nell’ambito della determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna.
5. Ai fini dell’applicazione dell’art.28, comma 2 del d.lgs n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate equipollenti all’ex carriera direttiva le posizioni economiche C1, C2 e C3, per l’accesso alle quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea.
6. I controlli di malattia di cui all'art. 26 del CCNL 5 aprile 1996 non sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambino.
7. Ai fini del riconoscimento della retribuzione individuale di anzianitàconvenzione, di cui all'artricedere a terzi, salvo previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, l’area edificata o parzialmente edificata, si avrà l’automatica risoluzione dell’atto di cessione;
d) in caso di inosservanza di quanto disposto dall’art. 25, commi 4 e 5 del D.P.R. 335/90, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, già dipendente delle Amministrazioni Provinciali, l'Amministrazione attiva, entro il 31 marzo 2000, in presenza delle decisioni giurisdizionali emesse anche per altri Comparti, la procedura 18 si avrà l’automatica risoluzione dell’atto di cui all'art. 66 del D.lgvo 29/93cessione.
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Disposizioni particolari. 1. Il comma 12 dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiuntaLe parti si danno atto che, dopo il punto del seguente periodo: “ in caso di esigenze affiliazione tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi un nuovo soggetto, i distacchi, permessi ed aspettative sindacali di particolare gravità, le ferie potranno essere fruite entro l’anno successivo”cui al presente contratto fanno capo solo alla organizzazione sindacale affiliante se rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Il Ai fini dell’accertamento della rappresentatività , con la rilevazione dei dati associativi riguardanti il 1998, le organizzazioni sindacali che a partire dal 1997 abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affilia- zione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa che - allo stato - non corrisponde ai requisiti previsti dall’art. 44 comma 13 dell’art1 lett. 22 c) del d.lgs. 80/1998 (imputazione al nuovo soggetto sindacale delle dele- ghe delle quali risultino titolari purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe o che le deleghe siano comunque confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto) do- vranno dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non sarà possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell’ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato e si darà luogo all’applicazione di quanto previsto dal comma 8 con l’aggiunta, dopo il punto, decorrenza dall’entrata in vigore del seguente periodo: “in caso di impedimento derivante da malattia del dipendente alla fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza, la relativa fruizione può avvenire anche oltre il predetto termine e comunque entro l’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio”presente accordo.
3. Al personale Nel caso del settore operativo e del settore aeronavigante, con anzianità di servizio superiore a 28 annicomma 2, le ferie spettantiprerogative previste dal presente contratto vengono assegnate al nuovo soggetto sindacale unitariamente inteso se rappresentativo. I poteri e le competenze contrattuali - riconosciuti ai rap- presentanti di tali soggetti in quanto firmatari dei CCNL di comparto o di area dall’art. 5, a decorrere dal 1 gennaio 2000comma 3 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU - sono altresì, sono incrementate di un giornoesercitati esclusivamente in nome e per conto del soggetto firmatario e non delle singole sigle sindacali in esso confluite. Pertanto nei contratti collettivi integrativi la sottoscrizione avviene in rappresentanza della nuova organizzazione sinda- cale.
4. Le mansioni superiori sono valutate Nel rispetto del comma 2 ed in modo non esclusivo conseguenza degli effetti dell’art. 44 del d.lgs. 80/1993, qualora nell’ambito del nuovo soggetto si verifichi la fuoriuscita di una delle sigle che vi aveva originariamente dato vita ovvero l’ingresso di una nuova sigla, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico ac- certamento della determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione internarappresentatività previsto dal comma 5.
5. Ai fini dell’applicazione dell’art.28L’ARAN, comma 2 salvo che nel periodo transitorio di cui all’art. 44 del d.lgs n.29/93 d.lgs. 80/1998, procede all’accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali in corrispondenza dell’inizio di ciascuna stagione contrat- tuale di riferimento nonché all’inizio del secondo biennio economico della stessa. A tale scopo vengono pre- si in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle confe- derazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle elezionidelle RSU. L’accertamento produce effetti - con le medesime cadenze - sulla ripartizione dei distacchi e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate equipollenti all’ex carriera direttiva le posizioni economiche C1, C2 e C3, per l’accesso alle quali sia richiesto il possesso del diploma di laureapermessi.
6. I controlli Per i dirigenti sindacali delle autonome aree di malattia contrattazione collettiva della dirigenza in attesa della ve- rifica della loro rappresentatività, collegata alla stipulazione del contratto collettivo quadro per la definizio- ne delle aree dirigenziali, restano in vigore:
a) i contingenti dei distacchi previsti dalla tabella all. 1 nonché la loro ripartizione ed il contingente dei per- messi determinato in ciascuna amministrazione con le modalità del D.P.C.M. 770/1994 e relativi D.M. del 5 maggio 1995.
b) i permessi nella misura attualmente in atto goduta per effetto degli artt. 5 dei CCNL quadro transitori del 26 e 27 maggio 1997, fatto salvo quanto previsto in capo alle confederazioni dalla tabella all. 11. Dopo la stipulazione del citato contratto, con successivo accordo si definiranno le nuove ripartizioni dei di- stacchi e permessi di cui all'artagli artt. 26 del CCNL 5 aprile 1996 non sono estensibili 6 comma 2, 8 comma 2, 11 comma 2 e 20, comma 1, nonché i regolamenti per le elezioni delle RSU relative alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambinomedesime aree.
7. Ai fini Durante il periodo transitorio previsto dall’art. 44, comma 1 lett. d) del riconoscimento della retribuzione individuale d.lgs. 80/1998, qualora in sede decentrata non vi sia piena coincidenza tra i soggetti riconosciuti come rappresentativi ai sensi delle tabelle all.2 - 9 e quelli già ammessi in base alla citata disposizione alla contrattazione decentrata, questi ultimi con- corrono all’utilizzo del contingente dei permessi limitatamente alle attività di anzianitàcontrattazione, eventualmente conguagliando - nel caso di cui all'artavvenuto ingresso in altre sigle sindacali rappresentative - con i permessi a que- ste spettanti al fine di evitare duplicazione di benefici.
8. 25, commi 4 e 5 del D.P.R. 335/90, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, già dipendente delle Amministrazioni Provinciali, l'Amministrazione attiva, entro il 31 marzo 2000Le confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giu- risdizionali, in presenza caso di esito sfavorevole del giudizio, dovranno restituire alle amministrazioni di appartenen- za dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei distacchi e delle decisioni giurisdizionali emesse anche per altri Compartiore di permesso fruite e non spet- tanti. Analogamente si procede nei confronti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali in caso di su- peramento dei contingenti dei distacchi - verificati annualmente a consuntivo dal Dipartimento della Funzio- ne pubblica ai sensi dell’art. 15 - nonché dei permessi loro spettanti .
9. Eventuali casi di contenzioso in qualsiasi momento insorti sull’applicazione del DPCM 770\1994 relati- vamente alla concessione o revoca dei distacchi od aspettative a causa dell’inosservanza di procedure autorizzative preventive, la procedura di cui all'art. 66 purché nel rispetto del D.lgvo 29/93tetto previsto, sono risolti sulla base dell’art.14 commi 1 e 2.
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Disposizioni particolari. 1. Il comma 12 dell’art. 22 Al personale che giànella vigenza dei precedenti contratti ne era destinatario, continuano ad applicarsi gli articoli 50 e 55 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 decreto del Presidente della repubblica n. 268 del 1987, nonché degli articoli 41 e 42 del DPR n.333/90, fatto salvo quanto di seguito disposto: - I'art 41 c.3, DPR 333/90 è integrato con l’aggiunta, dopo il punto del seguente periodocosì sostituito: “ Il calendario sulla base della normativa ministeriale, prevede l'interruzione per Natale e per Pasqua; in caso tali periodi e negli altri di esigenze chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/formazione e aggiornamento programmate dall'ente o eventi per attività lavorative connesse alla qualifica funzionale di particolare gravitàinquadramento nell'area di appartenenza."; - I'art 41 c. 4, le ferie potranno essere fruite entro l’anno successivo”.
2e l'art. Il comma 13 dell’art42 c. 5. 22 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiunta, dopo il punto, del seguente periodoDPR 333/90 sono così sostituiti: “Del restante monte ore, almeno 120 ore annue sono da destinare all'organizzazione del lavoro, all a programmazione didattica, alla gestione sociale, alI'aggiornamento professionale." - I'art 42 c. 4, DPR 333/90 è così sostituito: “Il calendario prevede l'interruzione per Natale e per Pasqua; in caso tali periodi e negli altri di impedimento derivante da malattia chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione e aggiornamento programmate dall’ente o per attività lavorative connesse alla qualifica funzionale di inquadramento nell’area di appartenenza. Le parti si danno atto che la disciplina del dipendente personale addetto alla fruizione delle ferie residue formazione professionale, presenta aspetti particolari la cui definizione avverrà con apposito accordo entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza, la relativa fruizione può avvenire anche oltre il predetto termine e comunque entro l’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio”.
3. Al personale del settore operativo e del settore aeronavigante, con anzianità di servizio superiore a 28 anni, le ferie spettanti, a decorrere dal 1 gennaio 2000, sono incrementate di un giorno.
4. Le mansioni superiori sono valutate in modo non esclusivo nell’ambito della determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna.
5. Ai fini dell’applicazione dell’art.28, comma 2 del d.lgs n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate equipollenti all’ex carriera direttiva le posizioni economiche C1, C2 e C3, per l’accesso alle quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea.
6. I controlli di malattia di cui all'art. 26 del CCNL 5 aprile 1996 non sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambino.
7. Ai fini del riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità, di cui all'art. 25, commi 4 e 5 del D.P.R. 335/90, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, già dipendente delle Amministrazioni Provinciali, l'Amministrazione attiva, entro il 31 marzo 200031.5.1996, in presenza delle decisioni giurisdizionali emesse anche previsione dell'anno scolastico 96-97, tendendo conto di alcune materie previste dal contratto della scuola che possano essere rilevanti per altri Comparti, la procedura di cui all'art. 66 del D.lgvo 29/93il personale interessato.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Disposizioni particolari. 1. Il comma 12 dell’artNell’arco di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento dei fondi di cui agli artt. 22 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiunta50, dopo il punto del seguente periodo: “ in caso 51 e 52 non siano state utilizzate nel rispettivo esercizio economico, sono rias- segnate nell’esercizio dell’anno successivo ai fondi di esigenze di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravità, le ferie potranno essere fruite entro l’anno successivo”pertinenza.
2. Il comma 13 dell’art. 22 Le tabelle di equiparazione del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato personale confluito nelle A.R.P.A. a quello del personale del servizio sanitario nazionale saranno definite con l’aggiunta, dopo il punto, del seguente periodo: “in caso di impedimento derivante da malattia del dipendente alla fruizione delle ferie residue apposito contratto entro il mese 30 giugno 2000 il quale dovrà tener conto dei seguenti criteri: contratti collettivi attualmente applicati; qualifica di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza, la relativa fruizione può avvenire anche oltre il predetto termine e comunque entro l’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio”provenienza del personale.
3. Al personale Le parti preso - atto della decisione del settore operativo e TAR Lazio n. 640/1994, che ha annullato il comma 2 dell’art. 133 del settore aeronavigante, con DPR 384/1990 relativamente al mancato riconoscimento della retribuzione in- dividuale di anzianità agli ex medici condotti che non avevano optato per il rapporto di servizio superiore lavoro a 28 anni, tempo pieno o a tempo definito entro il 30 dicembre 1990 – stabiliscono che – ove sussistano le ferie spettanti, a decorrere dal 1 gennaio 2000, sono incrementate condizioni - le aziende dovranno attivare entro il 31 maggio 2000 la procedura di un giornocui all’art. 66 del dlgs 29/1993.
4. Le mansioni superiori sono valutate parti, in modo non esclusivo nell’ambito della determinazione via di interpretazione autentica, confermano che la retribuzione di posizione mi- nima contrattuale - parte fissa e variabile - prevista dalle tabelle (rispettivamente allegato 3 ed 1 ai CCNL 5 dicembre 1996, primo e secondo biennio economico, come integrati – sempre in via di interpretazione autentica dal CCNL del 2 luglio 1997) facendo parte del trattamento econo- mico fondamentale, produce integralmente i suoi effetti ai fini dell’applicazione, rispettivamen- te, dell’art. 50, comma 2 ed art. 6 dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione internaCCNL del 5 dicembre 1996 – I e II biennio - con le decor- renza indicate nelle medesime tabelle contrattuali.
5. Ai fini dell’applicazione dell’art.28I casi previsti dall’art. 16 disciplinato dal CCNL 5 agosto 1997 in cui le aziende – per l’area medico veterinaria - possono ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, sono integrati da quello indicato nell’art. 15 septies, comma 2 1, del d.lgs n.29/93 dlgs 502/1992. A tal fine le aziende individua- no, preventivamente, con proprio atto le modalità per il conferimento di tale tipologia di incari- chi ed i requisiti, richiesti sentiti i soggetti di cui all’art. 10, comma 2. Ai dirigenti assunti è at- tribuito il trattamento economico fondamentale previsto dal presente contratto per i corrispondenti dirigenti di pari incarico in servizio e successive modificazioni ed integrazionil’assunzione comporta il congelamento di altrettanti posti di dirigente vacanti per la copertura dei relativi oneri finanziari. La retribuzione di posizione, sono considerate equipollenti all’ex carriera direttiva le posizioni economiche C1attribuibile sulla base della graduazione delle funzioni, C2 grava sul bilancio dell’azienda nella parte eccedente il minimo contrattuale e C3non può, per l’accesso alle quali sia richiesto il possesso comunque, superare, negli importi massimi, quanto previsto dall’art. 39. Ai dirigenti pubblici si applica l’art. 19, comma 7 del diploma presente contratto in tema di laureaaspettativa.
6. I controlli Ove nel testo del presente contratto gli assegni da corrispondere sono “annui, lordi per tredici mensilità”, si intende che l’importo indicato nel testo non comprende il rateo della tredicesima che, pertanto, va corrisposto aggiungendolo al fondo di malattia pertinenza, ove si tratti di cui all'art. 26 del CCNL 5 aprile 1996 non voci che sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambinoretribuite con i fondi.
7. Ai fini del riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità, di cui all'art. 25, commi 4 e 5 del D.P.R. 335/90, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, già dipendente delle Amministrazioni Provinciali, l'Amministrazione attiva, entro il 31 marzo 2000, in presenza delle decisioni giurisdizionali emesse anche per altri Comparti, la procedura di cui all'art. 66 del D.lgvo 29/93.
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Disposizioni particolari. 1. Il comma 12 dell’artL’art. 22 del CCNL sottoscritto il 5 aprile dicembre 1996 è integrato con l’aggiuntacosì integrato: - al termine del comma 1, dopo il punto del seguente periodo: “ in caso di esigenze di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravità, le ferie potranno essere fruite entro l’anno successivo”.
2. Il comma 13 dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiuntaultimo alinea, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase: “ Tali permessi possono anche essere concessi per l’effettuazione di testimonianze per fatti non d’ufficio, nonché per l’assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità”. - al termine del comma 6, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase: “Tra queste ultime assumono particolare rilievo l’art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52 che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo”. - al termine del comma 7, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: “Le aziende ed enti favoriscono, altresì, la partecipazione alle riunioni degli ordini e collegi professionali dei dirigenti che rivestono le cariche nei relativi organi, senza riduzione del debito orario, al fine di consentire loro l’espletamento del proprio mandato. Analogamente si procede in caso di impedimento derivante nomina a giudici onorari. ”
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall’art. 64 del CCNL del 5 dicembre 1996, qualora nel corso dell’anno di riferimento nel bilancio si verifichino risparmi di gestione rispetto alle spese legali dell’anno precedente per diretta ed esclusiva assunzione del patrocinio da malattia del dipendente alla fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanzaparte dei dirigenti legali, la relativa fruizione può avvenire anche oltre il predetto termine e comunque entro l’annol’azienda o ente, compatibilmente in attuazione, con le esigenze procedure ed alle condizioni dell’art. 43, comma 5 della legge n. 449 del 1997, destina la quota indicata dalla citata disposizione alla contrattazione integrativa affinché venga ripartita, nell’ambito della retribuzione di servizio”risultato, all’interno dell’unità operativa che ha prodotto il risparmio e tenuto conto del personale e dei dirigenti anche di altre unità operative che hanno collaborato.
3. Al personale Con decorrenza dall’entrata in vigore del settore operativo e del settore aeronavigantepresente CCNL, le parti, con anzianità riferimento all’art. 21, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, confermano che nella normale retribuzione spettante al dirigente durante il periodo di servizio superiore a 28 anniferie sono comprese le voci indicate nell’allegato n. 3 che, le ferie spettantidalla medesima data, a decorrere dal 1 gennaio 2000, sono incrementate di un giornosostituisce la tabella n. 4 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Le mansioni superiori sono valutate in modo non esclusivo nell’ambito della determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna.
5Al termine dell’art. Ai fini dell’applicazione dell’art.2826, comma 2 4 del d.lgs n.29/93 CCNL del 5 dicembre 1996, dopo il numero “958” e prima del punto, sono aggiunte le parole “e successive modificazioni ed integrazioni”. Al medesimo articolo è aggiunto il seguente comma:“5. Ai dirigenti pubblici chiamati in servizio per le forze di completamento, sono considerate equipollenti all’ex carriera direttiva ai fini del trattamento economico, si applica quanto previsto dagli artt. 25 e 28 del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215.”
5. Il comma 5 dell’art. 68 del CCNL 5 dicembre 1996, come indicato nell’allegato n. 3, è integrato con le posizioni economiche C1seguenti voci retributive: - indennità di esclusività ove spettante ai sensi dell’art. 15 del CCNL 8 giugno 2000; - indennità di struttura complessa, C2 e C3, per l’accesso alle quali sia richiesto il possesso ove in godimento all’atto del diploma distacco; - quote di laurearetribuzione di risultato da definire in contrattazione integrativa.
6. I controlli di malattia di cui all'artNel comma 11 dell’art. 26 13 del CCNL 5 aprile 1996 non 8 giugno 2000, dopo la parola “assenso” e prima del punto, sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambinoinserite le seguenti parole” che è espresso entro il termine massimo di trenta giorni”.
7. Nel comma 6 dell’art. 28 del CCNL 8 giugno 2000, dopo il primo periodo è inserita la seguente frase:” Il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell’incarico e le parti riassumono la propria autonomia negoziale.”
8. Ad integrazione dell’art. 24, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, qualora l’azienda o ente non possa mettere a disposizione del dirigente il proprio automezzo in occasione di trasferte o per adempimenti fuori dell’ufficio, il rimborso delle spese potrà avvenire secondo le tariffe ACI. La differenza rispetto agli attuali costi di bilancio, previa contrattazione con i soggetti dell’art. 10 del CCNL dell’8 giugno 2000, sarà finanziata dal fondo per le condizioni di lavoro di cui all’art. 50 del presente contratto a condizione che ne abbia la necessaria capienza.
9. Con riguardo agli art. 28 e 29 del CCNL 8 giugno 2000, ed a titolo di interpretazione autentica le parti confermano che la durata degli incarichi non può essere inferiore a quella contrattualmente stabilita rispettivamente dai commi 10 e 3 delle medesime norme. La durata dell’incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con la procedura dell’art. 30. Pertanto in tal modo va intesa la dizione “o per periodo più breve” contenuta nell’art. 29, comma 3. L’incarico – anche se non ne sia scaduta la durata - cessa altresì automaticamente al compimento del limite massimo di età, compresa l’applicazione dell’art. 16 del d.lgs. 503 del 1992 e successive modificazioni.
10. Per la vigenza del presente contratto è confermata la clausola contenuta nel comma 4, primo alinea, penultimo periodo, dell’art. 29 del CCNL 8 giugno 2000 alle seguenti condizioni: - che le aziende ed enti abbiano formulato in via preventiva i criteri previsti nel medesimo comma 4; - che siano state valutate eventuali domande di mobilità di dirigenti da altre aziende o enti, in possesso dei requisiti richiesti, con esperienza almeno quinquennale nella qualifica dirigenziale; - che il dirigente abbia almeno tre anni di anzianità nella qualifica dirigenziale ed abbia superato positivamente la verifica anticipata da parte del Collegio tecnico di cui all’art. 26; - che prima del conferimento dell’incarico abbia conseguito idoneo attestato in corso di formazione manageriale la cui durata e caratteristiche siano state individuate dall’azienda o ente.
11. A titolo di interpretazione autentica dell’art. 53 del CCNL 5 dicembre 1996 e dell’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000, con riguardo alle modalità di composizione della retribuzione di posizione complessiva di ciascun dirigente, le parti precisano che essa è definita in azienda sulla base della graduazione delle funzioni. La retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dalle citate disposizioni (e stabilita dalle disposizioni dei CCNL succedutisi nel tempo), è corrisposta, quindi, quale anticipazione di detta retribuzione e, pertanto, è assorbita nel valore economico complessivo successivamente attribuito all’incarico in base alla graduazione delle funzioni, nel rispetto della disponibilità dell’apposito fondo. Ne deriva che alla retribuzione minima contrattuale si aggiunge la somma mancante al valore complessivo dell’incarico stabilito in azienda con l’unica garanzia che il valore dell’incarico, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo contrattuale già percepito. Si rinvia, per chiarezza, all’esempio dell’allegato n. 4.
12. Ai fini di una corretta applicazione dell’art. 40, comma 8 del riconoscimento CCNL 8 giugno 2000, relativo all’attribuzione ai dirigenti di un incarico diverso a seguito dei processi di ristrutturazione delle aziende ed enti, le parti ritengono opportuno richiamare le procedure previste dai vigenti contratti collettivi prima di modificare l’incarico: - obbligo della consultazione delle componenti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo vigente ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera C) prima della ridefinizione delle dotazioni organiche mediante l’atto aziendale; - verifica in contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 4, commi 2, lettera F e 3, delle implicazioni del processo di riorganizzazione sulla posizione di lavoro dei dirigenti ed, in particolare, sugli incarichi loro conferiti, al fine di rinvenire, nell’ambito degli strumenti contrattuali, soluzioni di giusto equilibrio che tengano conto della valutazione riportata; - applicazione dell’art. 30, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, ove ne ricorrano le condizioni ed i requisiti, per evitare situazioni di esubero in generale o di perdita dell’incarico da parte dei dirigenti anche di struttura complessa. A tal fine la parola “ultima” del periodo finale del comma 1 della citata disposizione è abrogata; - applicazione del citato art. 30 o dell’art. 17 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 per i dirigenti in eccedenza tenuto conto dell’art. 9, comma 1, lettera h) del presente contratto.
13. Ad integrazione dell’art. 40, comma 10 del CCNL 8 giugno 2000 e con decorrenza dall’entrata in vigore del presente contratto si precisa che il valore minimo delle fasce di incarico coincide con la retribuzione individuale di anzianità, posizione minima contrattuale prevista dalle tavole di cui all'artagli art. 2544 e 45, in relazione alle tipologie degli incarichi e rapporto di lavoro ivi indicati.
14. Le parti concordano che l’anzianità complessiva con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato prevista dall’art. 11, comma 4, lettera b) del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, deve essere stata maturata senza soluzione di continuità quali dirigenti presso le aziende ed enti del comparto.
15. Il comma 8, lettera b) dell’art. 10 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, è così sostituito: - “ - tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa prevista dall’art. 23 bis del d.lgs. 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali. L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l’assenza, in rapporto alla durata dell’aspettativa, si applica l’art. 18, comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno 2000.”
16. La disciplina dell’art. 9 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 è estesa anche ai casi di donazione di organo tra vivi.
17. All’art. 20 del CCNL 10 febbraio 2004, sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche: - al comma 3 prima del punto e dopo la parola in godimento sono aggiunte le seguenti parole : “e, nei casi previsti, il trattamento di missione per un periodo non superiore a sei mesi”; - al comma 5, prima del punto e dopo la data “1996”sono aggiunte le seguenti parole: “e l’art. 21, commi 4 e 5 da 6 a 8 del D.P.R. 335/90CCNL 8 giugno 2000”.
18. Al termine del comma 2, al personale dell’art. 28 del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, già dipendente delle Amministrazioni Provinciali, l'Amministrazione attiva, CCNL 10 febbraio 2004 dopo le parole “di regola entro il 31 marzo 2000mese successivo” sono aggiunte le parole “tenuto conto delle ferie maturate e non fruite”.
19. All’art. 37, in presenza delle decisioni giurisdizionali emesse anche per altri Comparti, la procedura comma 3 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 dopo le parole di cui all'artall’art. 66 3” vanno aggiunte le parole “ed all’art. 4” omesse per errore materiale.
20. L’art. 42, comma 6 del D.lgvo 29/93CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 si applica anche ai profili di assistente sociale.
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Disposizioni particolari. 1. Il comma 12 Ai dirigenti delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), si applicano i contratti collettivi dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiunta2, dopo il punto del seguente periodo: “ in caso comma 1 - area III e IV dalla data dell’inquadramento definitivo nelle agenzie stesse. Sino a tale data continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei comparti di esigenze di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravità, le ferie potranno essere fruite entro l’anno successivo”provenienza.
2. Il comma 13 Ai dirigenti dell’ ANPA dal 1 gennaio 1998 si applicano i contratti collettivi di cui all’area I dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiunta2, dopo il punto, del seguente periodo: “in caso di impedimento derivante da malattia del dipendente alla fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza, la relativa fruizione può avvenire anche oltre il predetto termine e comunque entro l’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio”comma 1.
3. Al personale Le parti, ai sensi dell’art. 11, comma 1 lettere b) e c) del settore operativo CCNL quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione stipulato il 2 giugno 1998, confermano definitivamente: - la collocazione - nell’ambito dei rispettivi comparti - delle specifiche tipologie professionali già ricomprese nelle aree della dirigenza, rispettivamente, del comparto Enti pubblici non economici ed Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione come realizzata nel CCNL quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonchè le altre prerogative sindacali, fermo restando quanto previsto dall’art. 45, comma 3 ultimo periodo del settore aeronavigante, con anzianità di servizio superiore d.lgs. 29/1993. - la collocazione dei segretari comunali e provinciali nell’ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali e della relativa area a 28 anni, le ferie spettanti, a decorrere dal 1 gennaio 2000, sono incrementate di un giornoseconda della qualifica rivestita.
4. Le mansioni superiori sono valutate Per il personale dirigenziale dei settori misti, ove operano amministrazioni pubbliche e soggetti privati, in modo particolare dei comparti Regioni-Autonomie Locali e Sanità, le parti ravvisano l’opportunità di realizzare omogeneità di comportamenti nelle scelte politiche contrattuali nel . xxxxxxx dei contratti collettivi di lavoro xxxxx restando i rispettivi ambiti di rappresentanza. Nell’ambito degli indirizzi che saranno deliberati dai comitati di settore, ai quali competono tutte le relative determinazioni, l’ARAN potrà assumere iniziative di sensibilizzazione nei confronti delle parti datoriali da essa non esclusivo nell’ambito della determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna.
5. Ai fini dell’applicazione dell’art.28, comma 2 del d.lgs n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate equipollenti all’ex carriera direttiva le posizioni economiche C1, C2 e C3, per l’accesso alle quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea.
6. I controlli di malattia di cui all'art. 26 del CCNL 5 aprile 1996 non sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambino.
7. Ai fini del riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità, di cui all'art. 25, commi 4 e 5 del D.P.R. 335/90rappresentate, al personale del Corpo Nazionale fine di favorire, ove possibile, anche con la contestualità, soluzioni contrattuali coerenti ed omogenee in relazione alla coincidenza dei Vigili del fuoco, già dipendente delle Amministrazioni Provinciali, l'Amministrazione attiva, entro il 31 marzo 2000, in presenza delle decisioni giurisdizionali emesse anche per altri Comparti, la procedura di cui all'art. 66 del D.lgvo 29/93settori operativi o dalla contiguità degli stessi.
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Samples: Accordo Quadro Per La Definizione Delle Autonome Aree Di Contrattazione Della Dirigenza
Disposizioni particolari. 1Il concedente a mezzadria, colonia, compartecipazione, imprenditore a titolo principale ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ha facoltà di proporre al concessionario forme associative secondo le norme e con i benefici di cui al secondo comma dell’articolo 36 della presente legge, anche in presenza di due soli soci. Il comma 12 dell’artTali forme associative non possono avere durata inferiore ai nove anni. 22 Se il concessionario non accetta la proposta può chiedere la conversione in affitto, che ha luogo alle seguenti condizioni:
a) aumento di venti punti dei coefficienti per la determinazione del CCNL sottoscritto canone;
b) durata di nove anni del contratto convertito. Ove il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiuntaconcessionario non accetti la proposta di forme associative e non chieda la conversione, dopo il punto del seguente periodo: “ contratto in caso atto di esigenze mezzadria, colonia o compartecipazione ha un’ulteriore durata di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravità, le ferie potranno essere fruite entro l’anno successivo”.
2. Il comma 13 dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiunta, dopo il punto, del seguente periodo: “in caso di impedimento derivante da malattia del dipendente alla fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza, la relativa fruizione può avvenire anche oltre il predetto termine e comunque entro l’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio”.
3. Al personale del settore operativo e del settore aeronavigante, con anzianità di servizio superiore a 28 nove anni, le ferie spettanti, a decorrere dal 1 gennaio 2000, sono incrementate di un giorno.
4. Le mansioni superiori sono valutate durate vengono computate a far tempo dalle annate agrarie successive all’entrata in modo vigore della presente legge. Nei casi contemplati dal presente articolo al mezzadro, colono, compartecipante, che non esclusivo nell’ambito chiede la conversione, è riconosciuto un aumento della determinazione quota dei criteri generali prodotti e degli utili a lui spettanti per la definizione delle procedure di selezione internalegge, contratto collettivo, consuetudine, pari al dieci per cento della produzione lorda vendibile.
5. Ai fini dell’applicazione dell’art.28, comma 2 del d.lgs n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate equipollenti all’ex carriera direttiva le posizioni economiche C1, C2 e C3, per l’accesso alle quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea.
6. I controlli di malattia di cui all'art. 26 del CCNL 5 aprile 1996 non sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambino.
7. Ai fini del riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità, di cui all'art. 25, commi 4 e 5 del D.P.R. 335/90, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, già dipendente delle Amministrazioni Provinciali, l'Amministrazione attiva, entro il 31 marzo 2000, in presenza delle decisioni giurisdizionali emesse anche per altri Comparti, la procedura di cui all'art. 66 del D.lgvo 29/93.
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Samples: Contratti Agrari