Common use of Divieto di cessione del contratto e subappalto Clause in Contracts

Divieto di cessione del contratto e subappalto. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. In tal caso il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto. E’ ammesso il subappalto, comunque secondo le modalità dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006. Nel caso l’impresa intenda avvalersi di tale possibilità dovrà indicarlo nell’offerta, indicandone altresì la percentuale. Al fine di ottenere l’autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all’impresa di consegnare il contratto di subappalto unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti necessari almeno venti giorni prima dell’inizio effettivo delle prestazioni.

Appears in 6 contracts

Samples: www.polimi.it, www.polimi.it, www.polimi.it

Divieto di cessione del contratto e subappalto. E’ È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. In tal caso il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto. E’ È ammesso il subappalto, comunque secondo le modalità dell’art. 118 105 del D.Lgs 163/200650/2016. Nel caso l’impresa intenda avvalersi di tale possibilità dovrà indicarlo nell’offerta, indicandone altresì la percentuale. Al fine di ottenere l’autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all’impresa di consegnare il contratto di subappalto unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti necessari almeno venti giorni prima dell’inizio effettivo delle prestazioni.

Appears in 3 contracts

Samples: www.polimi.it, www.polimi.it, www.polimi.it

Divieto di cessione del contratto e subappalto. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. In tal caso il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto. E’ ammesso il subappalto, comunque secondo le modalità dell’art. 118 105 del D.Lgs 163/200650/2016. Nel caso l’impresa intenda avvalersi di tale possibilità dovrà indicarlo nell’offerta, indicandone altresì la percentuale. Al fine di ottenere l’autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all’impresa di consegnare il contratto di subappalto unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti necessari almeno venti giorni prima dell’inizio effettivo delle prestazioni.

Appears in 2 contracts

Samples: Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo, www.polimi.it

Divieto di cessione del contratto e subappalto. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedereNon è ammessa la cessione del contratto, a qualsiasi titoloin tutto o in parte, il Contratto a pena di risoluzione del contrattomedesimo, ai sensi dell’artfatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’Amministrazione. 1456 del Codice Civile. In tal caso il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto. E’ È ammesso il subappaltosubappalto con l’obbligo di osservare le condizioni, comunque secondo le modalità dell’arti limiti e gli obblighi di cui all’art. 118 del D.Lgs D. Lgs. 163/2006. Nel caso l’impresa intenda avvalersi di tale possibilità dovrà indicarlo nell’offerta, indicandone altresì la percentuale. Al fine di ottenere l’autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all’impresa di consegnare il contratto di subappalto unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti necessari almeno venti giorni prima dell’inizio effettivo delle prestazioni.

Appears in 1 contract

Samples: www.polimi.it

Divieto di cessione del contratto e subappalto. E’ fatto assoluto divieto vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. È ammesso il subappalto nella misura e secondo le modalità previste dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Il concorrente che intende ricorrervi deve indicare in sede di offerta la parte dell’appalto che intende subappaltare a terzi. Senza l'autorizzazione dell’Azienda è vietato al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, cedere o di dare in subappalto l'esecuzione di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto di cui alla procedura di gara de qua. La cessione ed il Contratto a pena di risoluzione subappalto non autorizzati possono comportare lo scioglimento del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. In tal caso il Committente, fermo restando contratto e fanno sorgere il diritto al risarcimento del dell’Azienda ad effettuare l'esecuzione in danno, ha facoltà con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di dichiarare risolto ogni conseguente maggiore danno. Il Fornitore resterà ugualmente il solo ed unico Responsabile di diritto il Contratto. E’ ammesso il subappalto, comunque secondo le modalità dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006. Nel caso l’impresa intenda avvalersi di tale possibilità dovrà indicarlo nell’offerta, indicandone altresì la percentuale. Al fine di ottenere l’autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all’impresa di consegnare il contratto di subappalto unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore fronte all’Azienda dei requisiti necessari almeno venti giorni prima dell’inizio effettivo delle prestazionilavori subappaltati.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara