Divieto di cessione del contratto e subappalto. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto ed i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità della cessione stessa, , ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. In tal caso il Politecnico di Milano, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto. E’ ammesso il subappalto, comunque secondo le modalità dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006. Nel caso l’impresa intenda avvalersi di tale possibilità dovrà indicarlo nell’offerta, indicandone altresì la percentuale. Al fine di ottenere l’autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all’impresa di consegnare il contratto di subappalto unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti necessari e alla documentazione richiesta ai sensi dell’art.18 del D.Lgs 136/2006 almeno venti giorni prima dell’inizio effettivo delle prestazioni. In caso di subappalto l’Ateneo verificherà in occasione di ogni pagamento all’appaltato e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010.
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Samples: Contract for the Supply of Scientific and Educational Monographs and Related Management Services, Contract for the Supply of Scientific and Educational Monographs, Capitolato Speciale Per La Fornitura Di Monografie Scientifiche E/O Didattiche
Divieto di cessione del contratto e subappalto. E’ È fatto assoluto divieto al Fornitore Concessionario di cederecedere il contratto di appalto del Servizio in concessione. È consentito il subappalto, a qualsiasi titolocosì come disciplinato dall’art. 30 e dall’art. 174 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. L’esecuzione delle attività in subappalto resta subordinata, il Contratto ed i singoli Ordinativi di fornitura, a sotto pena di nullità risoluzione del contratto, all’assenso della cessione stessaStazione Appaltante, , ai sensi dell’artche dovrà accertare il possesso dei requisiti occorrenti in capo alla ditta subappaltatrice proposta prima dell’esecuzione. 1456 del Codice CivileNon è considerato subappalto l’affidamento a Ditta esterna dell’esecuzione dei servizi di seguito elencati: - pulizia dei piazzali; - taglio erba e manutenzione verde; - derattizzazione e disinfestazioni e sanificazioni; - monitoraggi ambientali; - trasporto compost all’utilizzo; - trasporto dei rifiuti solidi e liquidi provenienti dalle attività dell’impianto ad impianti esterni di smaltimento autorizzati. In tal caso il Politecnico la Ditta deve essere in possesso delle relative iscrizioni all’Albo Nazionale Gestione Rifiuti. Per l’affidamento dei servizi di Milano, cui sopra resta fermo restando il diritto al risarcimento l’obbligo di rispetto di quanto disciplinato in materia di contratti pubblici e Codice dell’Ambiente. È fatto inoltre divieto di cessione totale o parziale del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto. E’ ammesso il subappalto, comunque secondo le modalità dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006contratto. Nel caso l’impresa intenda avvalersi di contravvenzione a tale possibilità dovrà indicarlo nell’offertadivieto, indicandone altresì la percentuale. Al fine cessione si intenderà nulla e l’Ente appaltante avrà il diritto di ottenere l’autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all’impresa di consegnare risolvere il contratto medesimo e di subappalto unitamente alla certificazione attestante chiedere il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti necessari e alla documentazione richiesta ai sensi dell’art.18 del D.Lgs 136/2006 almeno venti giorni prima dell’inizio effettivo delle prestazioni. In caso di subappalto l’Ateneo verificherà in occasione risarcimento di ogni pagamento all’appaltato e con interventi eventuale danno. È vietata la cessione di controllo ulterioriqualsiasi credito, l’assolvimentoanche parziale, se non preventivamente autorizzata dalla Provincia. Ogni cessione di credito non autorizzata è da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010ritenersi nulla.
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Samples: Appalto Per l'Affidamento in Concessione Della Gestione Dell'impianto Di Trattamento Rifiuti Urbani, Appalto Per l'Affidamento in Concessione Della Gestione Dell'impianto Di Trattamento Rifiuti Urbani
Divieto di cessione del contratto e subappalto. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto ed i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità della cessione stessa, , ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. In tal caso il Politecnico di Milano, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il ContrattoContratto e i singoli negozi di fornitura. E’ ammesso il subappalto, comunque secondo le modalità dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006. Nel caso l’impresa intenda avvalersi di tale possibilità dovrà indicarlo nell’offerta, indicandone altresì la percentuale. Al fine di ottenere l’autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all’impresa di consegnare il contratto di subappalto unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti necessari e alla documentazione richiesta ai sensi dell’art.18 del D.Lgs 136/2006 almeno venti giorni prima dell’inizio effettivo delle prestazioni. In caso di subappalto l’Ateneo verificherà in occasione di ogni pagamento all’appaltato e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010.
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Samples: Fornitura Di Pubblicazioni in Abbonamento E Servizi Gestionali, Fornitura Di Pubblicazioni in Abbonamento E Servizi Gestionali
Divieto di cessione del contratto e subappalto. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto ed i singoli Ordinativi di fornituravietata, a pena di nullità nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti degli Enti e della cessione stessa, , SUA-RB delle prestazioni subappaltate. Si precisa che ai sensi dell’artdell’art all’art. 1456 105, comma 13 del Codice CivileD.Lgs. In tal caso il Politecnico n. 50/2016 la stazione appaltante è da intendersi l’Ente richiedente le prestazioni ed emittente l’ordinativo di Milanofornitura e, fermo restando il diritto pertanto, obbligato al risarcimento del dannopagamento delle prestazioni nei confronti dell’aggiudicatario e relativi subappaltatori. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto. E’ ammesso il per le prestazioni affidate in subappalto, comunque secondo le modalità dell’artgli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 118 del D.Lgs 163/2006. Nel caso l’impresa intenda avvalersi di tale possibilità dovrà indicarlo nell’offerta, indicandone altresì la percentuale. Al fine di ottenere l’autorizzazione al subappalto, L’affidamento in subappalto è fatto obbligo all’impresa di consegnare il contratto di subappalto unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti necessari e alla documentazione richiesta ai sensi dell’art.18 del D.Lgs 136/2006 almeno venti giorni prima dell’inizio effettivo delle prestazioni. In caso di subappalto l’Ateneo verificherà in occasione di ogni pagamento all’appaltato e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari sottoposto alle condizioni di cui all’articolo 3 della Legge al richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 136/2010.50/2016
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro Temporaneo
Divieto di cessione del contratto e subappalto. E’ 1. È fatto assoluto divieto al Fornitore Concessionario di cederecedere il Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all’art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive, in quanto compatibili.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui al Contratto, l’Aggiudicatario dell’Appalto potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione dei commi 2 e 14, afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione che , a qualsiasi titoloseguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26 settembre 2019 e C-402/18 del 27 novembre 2019, il Contratto ed i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità della cessione stessa, , ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. In tal caso il Politecnico di Milano, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto. E’ ammesso il subappalto, comunque secondo le modalità dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006. Nel caso l’impresa intenda avvalersi di tale possibilità dovrà indicarlo nell’offerta, indicandone altresì la percentuale. Al fine di ottenere l’autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all’impresa di consegnare il contratto di subappalto unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti necessari e alla documentazione richiesta ai sensi dell’art.18 del D.Lgs 136/2006 almeno venti giorni prima dell’inizio effettivo delle prestazioninon trovano applicazione.
3. In caso di ricorso al subappalto, gli operatori economici dovranno indicare, nell’apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare. In mancanza, l’Affidatario non potrà ricorrere al subappalto.
4. L’Affidatario del Contratto potrà affidare in subappalto l’Ateneo verificherà in occasione di ogni pagamento all’appaltato e con interventi di controllo ulterioriparte dell’Appalto previa autorizzazione della Stazione Appaltante, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari nei limiti di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010all’art. 105, comma 4, del Codice.
5. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.
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Divieto di cessione del contratto e subappalto. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto ed i singoli Ordinativi di fornitura, Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità della cessione stessanullità. Si dà atto che l’Impresa ha dichiarato a corredo dell’offerta di voler subappaltare nei limiti di legge le seguenti opere: xxxxxxxxxxxxxxxx e che dette opere non rientrano tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ex art, 1 comma 53 L. n. 190/2012. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell’art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50, i lavori che l’Impresa ha indicato a corredo dell’offerta di voler subappaltare possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. L’Impresa ai sensi dell’artdel citato art. 1456 105 del Codice Civiled.lgs. In tal caso 18 aprile 2016 n.50, deve comunicare al Comune, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il Politecnico nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Il Comune provvederà al pagamento diretto di Milano, fermo restando il diritto al risarcimento eventuali subappaltatori e cottimisti in ottemperanza quanto stabilito all'art. 45 del danno, ha facoltà capitolato speciale di dichiarare risolto di diritto il Contratto. E’ ammesso il subappalto, comunque secondo le modalità dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006. Nel caso l’impresa intenda avvalersi di tale possibilità dovrà indicarlo nell’offerta, indicandone altresì la percentuale. Al fine di ottenere l’autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all’impresa di consegnare il contratto di subappalto unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti necessari e alla documentazione richiesta ai sensi dell’art.18 del D.Lgs 136/2006 almeno venti giorni prima dell’inizio effettivo delle prestazioni. In caso di subappalto l’Ateneo verificherà in occasione di ogni pagamento all’appaltato e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010appalto.
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Divieto di cessione del contratto e subappalto. E’ fatto assoluto divieto vietata la cessione a terzi del presente contratto. E' consentito, nei termini previsti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., solamente subappaltare le prestazioni secondarie come indicate al Fornitore precedente art. 1. In sede di cedereofferta dovrà essere dichiarato quali, tra le prestazioni accessorie sopra individuate, si intendano subappaltare a qualsiasi titolo, terzi; il Contratto ed i singoli Ordinativi di fornitura, subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dall’A.C. a pena di nullità della cessione stessa, , ai sensi dell’artnullità. 1456 del Codice Civile. In tal caso il Politecnico di Milano, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto. E’ ammesso il subappalto, comunque secondo le modalità dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006. Nel caso l’impresa intenda avvalersi di tale possibilità A questo fine l’appaltatore dovrà indicarlo nell’offerta, indicandone altresì la percentuale. Al fine di ottenere l’autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all’impresa di consegnare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate, unitamente alla certificazione documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti necessari di ordine generale previsti dalle norme vigenti in materia di capacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla documentazione richiesta di quelli di qualificazione prescritti per lo svolgimento delle attività subappaltate Infatti gli interventi, anche in caso di subappalto, dovranno essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dell’art.18 delle normative vigenti in materia. L’A.C. provvederà ad acquisire il D.U.R.C. riferito all’impresa subappaltatrice. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’appaltatore che rimane unico responsabile nei confronti dell’A.C. di quanto subappaltato. E’ altresì fatto obbligo all’operatore economico affidatario, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall’A.C., di trasmettere alla stessa A.C. copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore via via corrisposti all’impresa subappaltatrice, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non adempia al predetto obbligo, l’A.C. sospenderà i pagamenti successivi. Si intendono richiamate le ulteriori disposizioni e prescrizioni previste dall’art. 118 del D.Lgs 136/2006 almeno venti giorni prima dell’inizio effettivo delle prestazioniD. Lgs. In caso di subappalto l’Ateneo verificherà 50/2016 in occasione di ogni pagamento all’appaltato e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010.quanto applicabili. Sono altresì richiamati gli adempimenti a carico dell’appaltatore afferenti il D.Lgs. 81/2008
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