Common use of Divieto di cessione del contratto e subappalto Clause in Contracts

Divieto di cessione del contratto e subappalto. E’ vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. In caso di violazione del divieto. L’azienda ha diritto alla risoluzione del contratto, fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammessi nei limiti e con le modalità previste dall’art. 116 del d.lgs. n. 163/2006. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previsti dall’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’azienda di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - la ditta concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi, in ogni casi non superiore al 30% della prestazione principale; - l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della prestazione subappaltata; - l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Nel contratto di subappalto, a pena di nullità assoluta, deve essere inserita un’apposita clausola con cui sia l’appaltatore che il subappaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. L’appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. La ditta dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. Il subappalto dovrà comunque essere autorizzato con formale atto dalla stazione appaltante. Nell’ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso l’azienda, sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme degli atti di gara da parte del subappaltatore. In tale ipotesi, l’azienda ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

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Samples: Concession Agreement

Divieto di cessione del contratto e subappalto. E’ vietataAi sensi dell’art. 118, a comma 1 del D.lgs. 163/06, Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di nullitàcessione. Si dà atto dell’impossibilità per l’amministrazione di poter preventivamente accettare, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 117 del D.lgs. 163/2006, la cessione totale di tutti o parziale parte dei crediti venuti a maturazione in ragione del contrattopresente contratto . In caso E’ consentito il subappalto delle seguenti prestazioni e/o lavorazioni in quanto si dà atto che in sede di violazione offerta, ai sensi dell’ art. 18 del divieto. L’azienda ha diritto alla risoluzione del contratto, fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammessi nei limiti e con le modalità previste dall’art. 116 del d.lgsD.Lgs. n. 163/2006163/2006 l’Impresa A.G.R. S.r.l. Il ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni: parte delle lavorazioni rientranti nella categoria OG 1 opere edili: ponteggi, intonaci, trasporti e conglomerati cementizi nella misura stabilita dalla vigente legge 30%; non è consentito, così come dichiarato dalla stessa Impresa, il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previsti dall’artdi lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma singola o associata. 118 del d.lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatarioSi dà atto che, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’azienda ai sensi di quanto subappaltatodisposto dal comma 2 lettera b) dell’art. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - la ditta concorrente31 del D.L. n. 69/2013, all’atto dell’offertaconvertito nella legge n. 98/2013, deve indicare la parte ai fini del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi, in ogni casi non superiore al 30% della prestazione principale; - l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della prestazione subappaltata; - l’esecuzione pagamento delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Nel contratto di rese nell’appalto o nel subappalto, l’Amministrazione provvederà ad acquisire d’ufficio il DURC in corso di validità relativo all’affidatario e a pena di nullità assoluta, deve essere inserita un’apposita clausola con cui sia l’appaltatore che il subappaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010tutti i subappaltatori. L’appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. Resta comunque salvo quanto disposto dal comma 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. La ditta dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. Il subappalto dovrà comunque essere autorizzato con formale atto dalla stazione appaltante. Nell’ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso l’azienda, sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme degli atti di gara da parte del subappaltatore. In tale ipotesi, l’azienda ha facoltà di procedere alla risoluzione del contrattodello stesso articolo 31.

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Samples: Contratto Di Appalto

Divieto di cessione del contratto e subappalto. E’ vietata, Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. In caso Si dà atto che l’Impresa / ….... ha dichiarato/ non ha dichiarato a corredo dell’offerta di violazione del divieto. L’azienda ha diritto voler subappaltare i lavori appartenenti alla risoluzione del contratto, fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammessi categoria xxxxxxxxxxxxxx nei limiti di legge. Previa autorizzazione del Comune e con le modalità previste dall’artnel rispetto dell’art. 116 105 del d.lgs. n. 163/2006. Il subappalto è ammesso nei 18 aprile 2016 n.50, i lavori che l’Impresa ha indicato a corredo dell’offerta possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e con le modalità previsti dall’art. 118 105 del d.lgs /2006. L’Impresa, ai sensi del citato art. 105 del d.lgs. n. 163/200618 aprile 2016 n.50, deve comunicare al Comune, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi Comune di Ancona provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e agli oneri dell’aggiudicatariodei cottimisti in ottemperanza quanto stabilito nel “Protocollo di Intesa in materia di appalti di lavori, che rimane unico forniture di beni e solo responsabile nei confronti dell’azienda servizio” sottoscritto tra il comune di quanto subappaltato. L’affidamento Ancona e le Organizzazioni sindacali CGIL CISL , UIL in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - la ditta concorrentedata 12 gennaio 2016 , all’atto dell’offertacosì come specificato all'art , deve indicare la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi, in ogni casi non superiore al 30% della prestazione principale; - l’appaltatore deve depositare il contratto capitolato speciale di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della prestazione subappaltata; - l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Nel contratto di subappalto, a pena di nullità assoluta, deve essere inserita un’apposita clausola con cui sia l’appaltatore che il subappaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. L’appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. La ditta dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. Il subappalto dovrà comunque essere autorizzato con formale atto dalla stazione appaltante. Nell’ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso l’azienda, sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme degli atti di gara da parte del subappaltatore. In tale ipotesi, l’azienda ha facoltà di procedere alla risoluzione del contrattoappalto.

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Samples: Accordo Quadro Triennale

Divieto di cessione del contratto e subappalto. E’ vietataIn conformità a quanto stabilito dall’art. 105, a pena comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all’Appaltatore di nullitàcedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all’art. 106, la cessione totale o parziale del contrattocomma 1, lett. In d), D. Lgs. n. 50/2016, in caso di violazione del divietomodifiche soggettive. L’azienda ha diritto alla risoluzione del contrattoÈ ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 105 D. Lgs. n. 50/2016, fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammessi nei limiti e con le nelle modalità previste dall’art. 116 del d.lgs. n. 163/2006. Il subappalto è ammesso nei limiti nel presente Paragrafo e con le modalità previsti dall’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006nell’articolo “Subappalto” dell’Allegato 5 “Schema di Contratto”. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’azienda dell’AO San Xxxxxxxx di quanto subappaltato. L’affidamento Per l’esecuzione delle attività oggetto di affidamento, l’aggiudicatario del singolo Lotto potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 D. Lgs. 50/2016 nel rispetto delle condizioni stabilite in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - la ditta concorrentetale norma, all’atto dell’offerta, deve indicare la parte nei limiti del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi, in ogni casi non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione dell’A.O. San Xxxxxxxx ai sensi della prestazione principale; - l’appaltatore deve depositare predetta norma. In caso di subappalto, l’aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti dell’A.O. San Xxxxxxxx. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il contratto subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della prestazione subappaltata; - l’esecuzione liberazione dell’appaltatore previste dall’art. 105, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Nel Ai sensi del suddetto articolo, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del Contratto, è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare, il nome del sub- contraente, l’importo del Contratto, l’oggetto delle attività affidate, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 attestante che nel relativo sub-contratto di subappalto, a pena di nullità assoluta, deve essere è stata inserita un’apposita apposita clausola con cui sia l’appaltatore che il subappaltatore assumono gli obblighi di sulla tracciabilità dei flussi finanziari finanziari. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’appaltatore deve presentare all’A.O. San Xxxxxxxx almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti: • la copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; • la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata; • la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui alla legge all’art. 80 del D. Lgs. n. 136/201050/2016; • la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D. Lgs. L’appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede 81/08; • la stazione appaltante. La ditta dovrà produrre dichiarazione dell’appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi a norma dell’art. 2359 c.c. del codice civile con il titolare del subappalto. Il subappalto Analoga dichiarazione dovrà comunque essere autorizzato con formale atto dalla stazione appaltanterilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio; • la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici; • la copia del piano di sicurezza di cui all’art. Nell’ipotesi di subappalto occulto105, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigentecomma 17, del D. Lgs. n. 50/2016, ove la ditta aggiudicataria dovrà rispondere, sua redazione sia verso l’azienda, sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme degli atti di gara da parte obbligatoria ad opera del subappaltatore. L’A.O. San Xxxxxxxx provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che l’A.O. San Xxxxxxxx abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione s’intenderà concessa. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il subappalto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, potrà essere affidato dall’appaltatore a condizione che: a. l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; b. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che s’intende subappaltare; d. il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. La Stazione Appaltante verificherà l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e la sussistenza in capo al subappaltatore degli ulteriori presupposti di legge, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, nel periodo intercorrente tra la ricezione da parte della Stazione Appaltante medesima dell’istanza di autorizzazione al subappalto trasmessa dall’appaltatore e il rilascio dell’autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, per la dimostrazione dell’assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei mezzi di prova previsti dalle Linee Guida X.X.XX. n. 6 del 16 novembre 2016. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’A.O. San Xxxxxxxx sono ridotti della metà. Ai sensi dell’art. 31, comma 6, del D.L. 69/13, convertito in legge 98/13, per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l’A.O. San Xxxxxxxx acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità. In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E’ fatto obbligo all’operatore capogruppo di indicare, all’atto della stipula del contratto di subappalto, l’operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell’ambito dell’appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale ipotesiquota. L’affidamento da parte dei soggetti di cui all’art. 45, l’azienda ha facoltà comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 ai propri consorziati non costituisce subappalto. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di procedere esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi: • quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; • in caso inadempimento da parte dell’appaltatore; • su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente. L’affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto. L’affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’A.O. San Xxxxxxxx provvederà alla risoluzione del contrattoverifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Indizione Di Gara Europea

Divieto di cessione del contratto e subappalto. E’ vietataNon è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di nullitànullità ai sensi dell’art. 118, la cessione totale o parziale comma 1 del contrattoD.Lgs. 163/06. In caso di violazione inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui sopra, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del divietodanno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto. L’azienda ha diritto E’ ammesso il subappalto entro il limite del 30% (trenta percento) dell’importo complessivo contrattuale. Il Concorrente che intenda subappaltare a terzi parte delle prestazioni oggetto del servizio/fornitura dovrà dichiararne l’intenzione in sede di domanda di partecipazione alla risoluzione gara, indicando le prestazioni che intende subappaltare e la relativa percentuale, ai sensi dell’art. 118 del contratto, fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammessi nei limiti e con le modalità previste dall’art. 116 del d.lgsD.Lgs. n. 163/2006. Il In caso di subappalto è ammesso il prestatore di servizi resta responsabile, nei limiti confronti dell’Università, dell’adempimento delle prestazioni e con le modalità degli obblighi previsti dall’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006nel contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’azienda di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - la ditta concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare la parte dovrà essere autorizzato dall’Ente con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi, in ogni casi non superiore al 30% della prestazione principale; - l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della prestazione subappaltata; - l’esecuzione delle prestazioni affidate subappaltate; b) verifica del possesso in subappalto non può formare oggetto capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di ulteriore subappaltocarattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. Nel contratto 38 del D.Lgs. n.163/06 e di subappaltocui all’art. 10 della Legge n. 575/65), a pena nonché dei medesimi requisiti di nullità assolutacarattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto; c) verifica dell’assunzione, deve essere inserita un’apposita clausola con cui sia l’appaltatore che il subappaltatore assumono gli da parte del subappaltatore, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010. L’appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi 136, a pena di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale nullità assoluta del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. La ditta dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno contratto di eventuali forme di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. Il subappalto dovrà comunque essere autorizzato con formale atto dalla stazione appaltante. Nell’ipotesi In caso di subappalto occultomancata presentazione della documentazione richiamata nel termine previsto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso l’azienda, sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme degli atti di gara da parte del subappaltatore. In tale ipotesi, l’azienda ha facoltà di procedere alla risoluzione del contrattol’Ente non autorizzerà il subappalto.

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Samples: Fornitura Di Pubblicazioni in Abbonamento E Servizi Gestionali

Divieto di cessione del contratto e subappalto. E’ vietata, Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Si dà atto che l'Impresa ha dichiarato/ non ha dichiarato a corredo dell'offerta di voler subappaltare i lavori appartenenti alla categoria Previa autorizzazione dell’Amministrazione e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, la cessione totale o parziale i lavori che l'Impresa ha indicato a corredo dell'offerta possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dall'art. 105 del contrattoD.Lgs. In caso di violazione /2006. L'Impresa, ai sensi del divietocitato art. L’azienda ha diritto 105 del D.Lgs. n. 50/2016, deve comunicare alla risoluzione Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazionel'oggetto del lavoro, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammessi nei limiti e con le modalità previste dall’art. 116 del d.lgs. n. 163/2006. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previsti dall’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’azienda di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - la ditta concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi, in ogni casi non superiore al 30% della prestazione principale; - l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della prestazione subappaltata; - l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltoo fornitura affidati. Nel contratto caso di subappaltospecie, trattandosi di appalto che prevede a pena titolo di nullità assolutacorrispettivo totale, deve essere inserita un’apposita clausola con cui sia l’appaltatore che il subappaltatore assumono gli obblighi trasferimento all’Appaltatore della proprietà di tracciabilità un bene immobile, appartenente al patrimonio disponibile della Stazione Appaltante, l’Amministrazione non provvederà al pagamento diretto dei flussi finanziari subappaltatori e dei cottimisti in deroga a quanto stabilito nel "Protocollo di cui alla legge n. 136/2010. L’appaltatore o Intesa in materia di appalti di lavori, forniture di beni e servizio" sottoscritto tra il subappaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi Comune di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. La ditta dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. Il subappalto dovrà comunque essere autorizzato con formale atto dalla stazione appaltante. Nell’ipotesi di subappalto occultoAncona e le Organizzazioni sindacali CGIL CISL , indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso l’azienda, sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme degli atti di gara da parte del subappaltatore. In tale ipotesi, l’azienda ha facoltà di procedere alla risoluzione del contrattoUIL in data 12.01.2016.

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Samples: Contract for the Execution of Works for the Construction of a Roundabout Intersection