Divieto di subfornitura Clausole campione

Divieto di subfornitura. È vietato a ogni Utente di farsi a sua volta concedente dell’acqua a proprietari o titolari di diritti reali o personali di godimento di altre unità immobiliari. La derivazione sarà ritenuta irregolare quando parte della proprietà già allacciata diviene oggetto di compravendita o cessione e quindi non è più servita direttamente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato. Ove si verifichino derivazioni irregolari, l’Utente originario e il nuovo utilizzatore saranno solidalmente responsabili per il pagamento dei consumi effettuati fino alla stipula di un contratto di fornitura a favore del nuovo Utente, fatta salva comunque l’applicazione della penale prevista nel contratto di fornitura, che verrà addebitata per intero a carico di ciascuno dei soggetti responsabili dell’abuso, senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore azione di rivalsa e risarcimento, ovvero di denuncia alla Autorità giudiziaria.
Divieto di subfornitura. E' vietata la cessione di acqua a terzi sotto qualsiasi forma. In caso di inadempimento di tale obbligo da parte dell'Utente il Gestore avrà il diritto di risolvere il contratto di fornitura senza obbligo alcuno di preavviso.
Divieto di subfornitura. Articolo 18 - Pressione e portata
Divieto di subfornitura. 1. L’Utente non potrà, sotto qualsiasi forma, trasferire o cedere acqua a terzi tramite derivazioni o altri metodi di consegna. Al verificarsi delle suddette ipotesi il contratto è da intendersi risolto di diritto, previa comunicazione del Gestore.
Divieto di subfornitura. È assolutamente vietata la subfornitura o rivendita dell’acqua erogata dal Gestore. In caso di accertata violazione sarà applicata la sanzione della disattivazione della fornitura e la contestuale risoluzione del contratto di fornitura a norma dell'art.1456 del Codice civile, fatta salva ogni eventuale azione civile e penale, previa formale contestazione del fatto, da notificarsi all'Utente interessato a mezzo raccomandata A.R.
Divieto di subfornitura. 1. È assoIutamente vietata Ia subfornitura o rivendita deII'acqua erogata daI Gestore.
Divieto di subfornitura. Il gas non potrà essere utilizzato in xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx essere ceduto sotto qualsiasi forma a terzi, salvo consenso scritto da parte del Gestore; in caso contrario si potrà risolvere il contratto di somministrazione.
Divieto di subfornitura. E' assolutamente vietato al Fornitore, sotto pena di annullamento della fornitura e rifusione di ogni danno e spesa, affidare a terzi l'esecuzione totale o parziale della fornitura senza preventiva esplicita autorizzazione scritta del Compratore. Qualora la sub-fornitura sia autorizzata dal Compratore, il Fornitore rimarrà comunque direttamente responsabile nei confronti del Compratore della esatta esecuzione del lavoro, eventualmente in solido con il sub-fornitore anche in relazione ad eventuali danni. In ogni caso resta inteso che il Compratore avrà diritto di sospendere l'esecuzione della fornitura qualora il Fornitore non abbia preventivamente sottoposto al Compratore, per approvazione da parte di quest'ultimo, i mezzi di fabbricazione o di lavorazione da utilizzarsi da parte del sub-fornitore con riguardo alla fornitura medesima.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).