Documentazione relativa ai Prodotti Clausole campione

Documentazione relativa ai Prodotti. 3.1 Ogni informazione relativa ai Prodotti (ad esempio, informazioni sull’uso/applicazione, dati tecnici, disegni, illustrazioni risultanti da cataloghi, da pubblicità o nel sito internet aziendale) e la relativa documentazione, in qualsivoglia forma resi disponibili, non hanno valore impegnativo per EBI MOTION CONTROLS se non espressamente menzionati come tali nella Conferma d’Ordine. 3.2 Il Cliente si impegna espressamente a non fare uso, per ragioni diverse da quelle previste nel Contratto di fornitura, delle informazioni e della documentazione relativi ai Prodotti che restano di proprietà di EBI MOTION CONTROLS e che il Cliente non può consegnare a terzi, né riprodurre senza autorizzazione scritta da parte di EBI MOTION CONTROLS. 3.3 EBI MOTION CONTROLS potrà modificare in ogni momento i Prodotti come ritenuto necessario e opportuno, informando di tali modifiche il Cliente. 4.
Documentazione relativa ai Prodotti. L’Impresa dovrà fornire almeno una copia della documentazione tecnica e della manualistica d’uso relativa alle apparecchiature hardware ed ai prodotti software, di base ed applicativi, oggetto della fornitura. La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana, o in subordine in lingua inglese, e dovrà essere fornita sia in formato cartaceo (manuali) sia su supporto elettronico (CD-ROM).
Documentazione relativa ai Prodotti. 8.1 Ogni informazione relativa ai Prodotti (ad esempio informazioni sull’uso/applicazione, dati tecnici, disegni, illustrazioni risultanti da cataloghi, da pubblicità o nel sito internet aziendale) e la relativa documentazione, in qualsivoglia forma resi disponibili, hanno carattere puramente indicativo e saranno vincolanti solo se espressamente menzionati come tali da OLEOBI nella Conferma d’Ordine.
Documentazione relativa ai Prodotti. 13.1 Il Fornitore dovrà fornire alle Società tutta la documentazione prescritta dalla legislazione vigente applicabile ai Prodotti al momento della consegna (compresa quella comunitaria, nazionale e/o internazionale), nonché tutta la documentazione ulteriormente richiesta dalle Società ivi compresi, tra l’altro, attestati, certificati e/o altri documenti e/o dichiarazioni che devono essere rilasciati dal Fornitore e/o da organismi di certificazione, da laboratori di prova o comunque da enti terzi ai sensi della vigente legislazione.
Documentazione relativa ai Prodotti. 3.1 Ogni informazione relativa ai Prodotti (ad esempio, informazioni sull’uso/applicazione, dati tecnici, disegni, illustrazioni risultanti da cataloghi, da pubblicità o nel sito internet aziendale) e la relativa documentazione, in qualsivoglia forma resi disponibili, non hanno valore impegnativo per SACE se non espressamente menzionati come tali nella Conferma d’Ordine.

Related to Documentazione relativa ai Prodotti

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.