Common use of Domanda di arbitrato Clause in Contracts

Domanda di arbitrato. 1. La parte che intende promuovere un procedimento di arbitrato, rituale o irrituale, deve notificare alla controparte, nelle forme degli atti processuali civili, una domanda contenente: a) il nome e il domicilio delle parti; b) la descrizione della controversia e le domande con l'indicazione del relativo valore; c) la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta; d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e di ogni documento che la parte ritenga utile allegare; e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia, ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato; f) la procura conferita al difensore, se questo è nominato; g) la convenzione arbitrale, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitrato; h) la sottoscrizione. 2. Entro dieci giorni dalla notifica la domanda, completa della relazione di notifica, deve essere depositata in originale presso la Segreteria della Camera Arbitrale. Ad essa devono essere allegati: a) copia della domanda notificata; b) copia del compromesso o dell'atto contenente la clausola compromissoria; c) i documenti che la parte ritiene utili per la decisione della controversia. 3. Se la controversia deve essere decisa da un Collegio Arbitrale gli atti e i documenti indicati nel comma precedente devono essere depositati in quattro copie. 4. Al momento del deposito della domanda, la parte attrice versa il diritto di registrazione. 5. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d.1gs. n. 5 del 2003, la Segreteria provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle Imprese.

Appears in 1 contract

Samples: Regolamento Di Procedura

Domanda di arbitrato. 1. La parte che intende promuovere un instaurare il procedimento deve presentare presso la Segreteria Arbitrale una domanda di arbitrato, rituale sottoscritta dalla parte o irritualedal difensore munito di procura, deve notificare alla controparte, nelle forme degli atti processuali civili, una domanda e contenente: a) il nome Il nome, l’indirizzo e il l’eventuale elezione di domicilio delle partidel richiedente; b) La clausola o la descrizione della controversia e le domande con l'indicazione convenzione arbitrale o, nel caso indicato all’art. 2 comma 2 del relativo valorepresente Regolamento, la richiesta rivolta alla controparte di aderire all’arbitrato; c) la nomina dell'arbitro ovvero Le eventuali precisazioni sulla natura rituale o irrituale dell’arbitrato e sulla pronuncia secondo diritto o equità; d) La descrizione della controversia con le domande che intende svolgere; e) L’indicazione del valore economico; f) Le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla sulle modalità della loro scelta; dg) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e di ogni documento I documenti che la parte ritenga utile allegare; e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito utili a sostegno della controversia, ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato; f) la procura conferita al difensore, se questo è nominato; g) la convenzione arbitrale, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitratodomanda; h) La procura del difensore; i) Il nome e la sottoscrizione.sede della controparte; 2j) La copia della ricevuta della raccomandata con cui la medesima domanda è stata inviata alla controparte. Entro dieci giorni dalla notifica la domanda, completa della relazione La domanda di notifica, arbitrato deve essere depositata in originale presso la Segreteria della Camera Arbitrale. Ad essa devono essere allegati: a) copia della domanda notificata; b) copia del compromesso Arbitrale o dell'atto contenente la clausola compromissoria; c) i documenti che la parte ritiene utili inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in un esemplare originale, per la decisione della controversiaCamera Arbitrale Forense, più tante copie quanti sono gli Arbitri. 3. Se la controversia deve essere decisa da un Collegio Arbitrale gli atti e i documenti indicati nel comma precedente devono essere depositati in quattro copie. 4. Al momento del deposito della domanda, la parte attrice versa il diritto di registrazione. 5. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d.1gs. n. 5 del 2003, la Segreteria provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle Imprese.

Appears in 1 contract

Samples: Regolamento Della Camera Arbitrale

Domanda di arbitrato. 1Fermo restando le ulteriori formalità eventualmente previste dalla normativa applicabile,chiunque intenda promuovere un procedimento arbitrale secondo il Regolamento della OMCI deve presentare alla Segreteria una domanda di arbitrato in tante copie quanti sono gli arbitri che dovranno decidere sulla controversia più una per la Segreteria. Eventuali documenti che accompagnano la domanda devono essere prodotti nello stesso numero di copie. La parte che intende promuovere un avviare il procedimento arbitrale deve inoltre trasmettere alla controparte copia della domanda e dei documenti ad essa eventualmente allegati. La domanda, sottoscritta dalla parte che propone il procedimento o dall’eventuale rappresentante, contiene: il nome delle parti e la loro residenza, o trattandosi di società o altro ente, la denominazione, il tipo, la sede ed il nome del legale rappresentante; l’indicazione delle generalità del difensore, se nominato, e, in ogni caso, l’elezione di domicilio, ai fini di tutte le comunicazioni da effettuare nel procedimento arbitrale; il testo dell’accordo arbitrale dal quale il procedimento trae origine; le indicazioni sul tipo di arbitrato, rituale o irritualesulla sede, deve notificare alla controparte, nelle forme degli atti processuali civili, una domanda contenente: a) il nome e il domicilio delle parti; b) la descrizione della controversia e le domande con l'indicazione del relativo valore; c) la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri, fermo restando che la nomina degli arbitri e sulla loro scelta; d) l'eventuale indicazione dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto disposto dall’art.9 del presente Regolamento; l’esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda con la precisazione dei quesiti; l’indicazione di eventuali mezzi di prova richiesti a sostegno e l’elencazione dei documenti eventualmente allegati alla domanda; dichiarazione di avvenuta comunicazione alla controparte della domanda e di ogni documento che la parte ritenga utile allegare; e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia, ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato; f) la procura conferita al difensore, se questo è nominato; g) la convenzione arbitrale, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitrato; h) la sottoscrizione. 2dei documenti eventualmente ad essa allegati. Entro dieci giorni dalla notifica la domanda, completa della relazione di notifica, La domanda deve essere depositata accompagnata dal versamento in originale presso la Segreteria favore della Camera Arbitrale. Ad essa devono essere allegati: a) copia della domanda notificata; b) copia del compromesso o dell'atto contenente la clausola compromissoria; c) i documenti che la parte ritiene utili per la decisione della controversiaOMCI di una somma non rimborsabile a titolo di diritti di registrazione nella misura prevista dalla Tariffa allegata al presente Regolamento. 3. Se la controversia deve essere decisa da un Collegio Arbitrale gli atti e i documenti indicati nel comma precedente devono essere depositati in quattro copie. 4. Al momento del deposito della domanda, la parte attrice versa il diritto di registrazione. 5. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d.1gs. n. 5 del 2003, la Segreteria provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle Imprese.

Appears in 1 contract

Samples: Regolamento Camera Arbitrale Omci

Domanda di arbitrato. 1. La domanda di arbitrato è sottoscritta personalmente dalla parte che intende promuovere un procedimento o dal suo difensore munito di arbitratoprocura, rituale o irrituale, e deve notificare alla controparte, nelle forme degli atti processuali civili, una domanda contenentecontenere ovvero essere accompagnata da: a) il nome e il domicilio delle partila dichiarazione della volontà di promuovere l’arbitrato; b) il nome o la descrizione della controversia denominazione, i dati anagrafici, il codice fiscale e le domande con l'indicazione il domicilio eletto delle parti, nonché il codice fiscale del relativo valoredifensore, se nominato; c) la procura conferita al difensore; d) l’indirizzo di posta elettronica certificata della parte o del difensore dove si intendono ricevere le comunicazioni; e) la convenzione arbitrale o, nel caso indicato all’art. 2, comma 3, la richiesta rivolta alla controparte di aderire all’arbitrato; f) la nomina dell'arbitro ovvero dell’arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla sulle modalità della loro scelta; d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e di ogni documento che la parte ritenga utile allegare; eg) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia, controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato; f) la procura conferita al difensore, se questo è nominato; g) la convenzione arbitrale, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitratodell’arbitrato; h) l’indicazione dell’oggetto e delle ragioni della controversia; i) l’indicazione delle domande; j) l’indicazione del valore economico delle domande; k) l’elenco dei documenti e degli ulteriori mezzi di prova richiesti che la sottoscrizioneparte ritenga utili a sostegno della domanda; l) la prova di avvenuta notificazione alla controparte. 2. Entro dieci giorni dalla notifica la domanda, completa della relazione La domanda di notifica, deve essere depositata in originale presso la Segreteria della Camera Arbitrale. Ad essa devono essere allegati: a) copia della domanda notificata; b) copia del compromesso arbitrato è notificata dall’attore al convenuto o dell'atto contenente la clausola compromissoria; c) i documenti che la parte ritiene utili per la decisione della controversiaai convenuti. 3. Se Entro 10 giorni dall’avvenuto perfezionamento della notifica, l’attore deve depositare la controversia deve essere decisa da un Collegio Arbitrale domanda di arbitrato, con gli atti e i documenti indicati nel comma precedente devono essere depositati in quattro copieeventuali documenti, presso la Segreteria, secondo quanto previsto dall’art. 7. 4. Al momento del deposito La litispendenza è determinata dall’avvenuta notificazione della domanda, la parte attrice versa il diritto di registrazione. 5. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d.1gs. n. 5 del 2003, la Segreteria provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle Imprese.

Appears in 1 contract

Samples: Arbitration Agreement

Domanda di arbitrato. 1. La parte che intende promuovere un il procedimento di arbitratodeve proporre la relativa domanda con atto, rituale o irritualedalla medesima sottoscritto, deve notificare indirizzato all’altra parte e alla controparteSegreteria della Camera Arbitrale, nelle forme degli atti processuali civili, una domanda contenente: a) il nome nome, denominazione, indirizzo o sede legale delle parti ed elezione di domicilio per le comunicazioni e il domicilio delle partinotificazioni; b) l’atto che contiene la descrizione clausola o il compromesso arbitrale o, nel caso indicato all’art. 1 punto 3 del Regolamento, la richiesta alla controparte di aderire all’arbitrato della controversia e le domande con l'indicazione del relativo valoreCamera Arbitrale; c) l'esposizione dei fatti sui quali è fondata la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro sceltadomanda, corredata dall'allegazione di documenti e, per quanto possibile, l’importo preteso ed il rimedio richiesto; d) la nomina dell’arbitro prevista dall’accordo arbitrale con le sue generalità e l'invito all'altra parte di nominare il proprio Xxxxxxx, oppure l'espressa richiesta che la controversia venga affidata all'Arbitro unico, se ciò è consentito dall’accordo arbitrale; e) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e di ogni documento che la parte ritenga utile allegareprova; ef) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia, ovvero procedimento nonché sulla pronuncia secondo equità sede e sulla lingua dell'arbitrato; f) la procura conferita al difensore, se questo è nominatodell’arbitrato; g) la convenzione arbitraleprocura alle liti al proprio difensore, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitrato; h) la sottoscrizioneove conferita. 2. Entro dieci giorni dalla notifica la domanda, completa Copia della relazione di notifica, domanda deve essere depositata in originale presso la Segreteria trasmessa all'altra parte a cura della Camera ArbitraleSegreteria, nelle forme di cui all'art. Ad essa devono essere allegati: a) copia della domanda notificata; b) copia 7 del compromesso o dell'atto contenente la clausola compromissoria; c) i documenti che la parte ritiene utili per la decisione della controversiapresente Regolamento, entro 8 giorni lavorativi dalla data del deposito. 3. Se la controversia deve essere decisa da un Collegio Arbitrale gli atti e i documenti indicati nel comma precedente devono essere depositati in quattro copie. 4. Al momento del deposito della domanda, la parte attrice versa il diritto di registrazione. 5. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d.1gs. n. 5 del 2003Su richiesta dell'attore, la Segreteria provvede esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario o pec o raccomandata a/r. L'attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al competente registro delle Impreseconvenuto. 4. La controversia si considera sottoposta ad arbitrato nel momento in cui la domanda è stata inviata alla parte convenuta.

Appears in 1 contract

Samples: Arbitration Agreement

Domanda di arbitrato. 1. La parte che intende promuovere un il procedimento di arbitratodeve proporre la relativa domanda con atto, rituale o irritualedalla medesima sottoscritto, deve notificare indirizzato all’altra parte e alla controparte, nelle forme degli atti processuali civili, una domanda Segreteria della Camera Arbitrale e contenente: a) il nome nome, indirizzo delle parti ed elezione di domicilio per le comunicazioni e il domicilio delle partinotificazioni; b) l’atto che contiene la descrizione clausola o il compromesso arbitrale o, nel caso indicato all’art. 1 punto 3 del Regolamento, la richiesta alla controparte di aderire all’arbitrato della controversia e le domande con l'indicazione del relativo valoreCamera Arbitrale di Venezia; c) l'esposizione dei fatti sui quali è fondata la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro sceltadomanda, corredata dall'allegazione di documenti e, per quanto possibile, l’importo preteso ed il rimedio richiesto; d) l'eventuale indicazione dei mezzi la nomina dell’arbitro prevista dall’accordo arbitrale con le sue generalità e l'invito all'altra parte di prova richiesti a sostegno della domanda e di ogni documento nominare il proprio arbitro, oppure l'espressa richiesta che la parte ritenga utile allegarecontroversia venga affidata all'arbitro unico, se ciò è consentito dall’accordo arbitrale; e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili il nome del rappresentante dell’attore, nonché il suo indirizzo ed ogni dato utile al procedimentosuo reperimento ai fini del procedimento arbitrale e, sulle norme applicabili al merito della controversiaove conferita, ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato; f) la procura conferita alle liti al proprio difensore, se questo è nominato; g) la convenzione arbitrale, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitrato; h) la sottoscrizione. 2. Entro dieci giorni dalla notifica la domanda, completa Copia della relazione di notifica, domanda deve essere depositata in originale presso la trasmessa all'altra parte a cura della Segreteria della Camera Arbitrale, nelle forme di cui all'art. Ad essa devono essere allegati: a) copia della domanda notificata; b) copia 7 del compromesso o dell'atto contenente la clausola compromissoria; c) i documenti che la parte ritiene utili per la decisione della controversiapresente Regolamento, entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito. 3. Se la controversia deve essere decisa da un Collegio Arbitrale gli atti e i documenti indicati nel comma precedente devono essere depositati in quattro copie. 4. Al momento del deposito della domanda, la parte attrice versa il diritto di registrazione. 5. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d.1gs. n. 5 del 2003Su richiesta dell'attore, la Segreteria provvede Generale esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. L'attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al competente registro delle Impreseconvenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria Generale, che non trasmetterà in tal caso la domanda al convenuto, sempre che vi sia la prova dell'avvenuta trasmissione ad opera dell'attore. 4. La controversia si considera sottoposta ad arbitrato nel momento in cui la domanda è stata inviata alla parte convenuta.

Appears in 1 contract

Samples: Arbitration Agreement

Domanda di arbitrato. 1. La parte che intende promuovere un procedimento L'attore deve depositare presso la Segreteria la domanda di arbitrato, rituale . 2. La domanda è sottoscritta dalla parte o irrituale, deve notificare alla controparte, nelle forme degli atti processuali civili, una domanda contenentedal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da: a) il nome nome, cognome, generalità, domicilio e il domicilio codice fiscale delle parti, ivi compreso l’indirizzo PEC al quale inviare le comunicazioni; b) la descrizione della controversia e le domande con l'indicazione del relativo valorecontroversia; c) l’indicazione delle domande e del relativo valore economico; d) la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla sulle modalità della loro scelta; de) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e di ogni documento che la parte ritenga utile allegareprodurre; ef) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia, controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato; fg) la procura conferita al difensore, se questo è nominato; gh) la convenzione arbitrale, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitrato; hi) la sottoscrizione. 2. Entro dieci giorni dalla notifica la domandaprova dell'avvenuta trasmissione della stessa alla controparte, completa della relazione di notifica, deve essere depositata nel caso in originale presso la Segreteria della Camera Arbitrale. Ad essa devono essere allegati: a) copia della domanda notificata; b) copia del compromesso o dell'atto contenente la clausola compromissoria; c) i documenti che la parte ritiene utili per la decisione della controversia. 3. Se la controversia deve essere decisa da un Collegio Arbitrale gli atti e i documenti indicati nel comma precedente devono essere depositati in quattro copie. 4. Al momento del deposito della domanda, la parte attrice versa il diritto di registrazione. 5. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d.1gs. n. 5 del 2003, la Segreteria provvede cui sia l'attore a trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al competente registro delle Impreseconvenuto. 3. La Segreteria trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito. L'attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria, che non trasmetterà in tal caso la domanda al convenuto, sempre che vi sia la prova dell’avvenuta trasmissione ad opera dell’attore.

Appears in 1 contract

Samples: Arbitration Regulation

Domanda di arbitrato. 1. La parte che intende promuovere un instaurare il procedimento deve presentare presso la Segreteria Arbitrale una domanda di arbitrato, rituale sottoscritta dalla parte stessa o irritualedal suo difensore munito di procura, deve notificare alla controparte, nelle forme degli atti processuali civili, una domanda e contenente: a) Il nome, l’indirizzo, il nome codice fiscale e l’eventuale elezione di domicilio del richiedente e il domicilio delle partisuo indirizzo di posta elettronica e numero di fax; b) I documenti in cui è contenuta, o da cui è desumibile, la descrizione della controversia convenzione arbitrale o, nel caso indicato all’art. 2, punto c) del presente Regolamento, la richiesta rivolta alla controparte di aderire all’arbitrato e le domande con l'indicazione del relativo valorel’accettazione di questa; c) la nomina dell'arbitro ovvero Le eventuali precisazioni sulla natura rituale o irrituale dell’arbitrato e sulla richiesta di pronuncia secondo diritto o equità; d) La descrizione della controversia con le domande che intende svolgere; e) L’indicazione del valore economico della controversia; f) Le indicazioni utili sul numero degli arbitri Arbitri e sulla sulle modalità della loro scelta; dg) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti I documenti, oltre a sostegno della domanda e di ogni documento quelli indicati sub b), che la parte ritenga utile allegare; e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito utili a sostegno della controversia, ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato; f) la procura conferita al difensore, se questo è nominato; g) la convenzione arbitrale, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitratodomanda; h) La procura del difensore e l’indirizzo, numero di fax e di posta elettronica certificata oltre al codice fiscale dello stesso; i) Il nome e la sottoscrizione.residenza o la sede, oltre che il codice fiscale, della controparte; 2j) La nomina dell’Arbitro nelle ipotesi di cui al successivo art. Entro dieci giorni dalla notifica 6 punto b); l) La copia della ricevuta della raccomandata o della conferma dell’avvenuta consegna del messaggio “pec” con cui la domanda, completa della relazione medesima domanda è stata inviata alla controparte. La domanda di notifica, arbitrato deve essere depositata in originale presso la Segreteria della Camera Arbitrale o inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo “pec”, in un esemplare originale, per il Consiglio Arbitrale, oltre alle copie per ciascun Arbitro. Ad essa devono essere allegati: a) copia della domanda notificata; b) copia del compromesso o dell'atto contenente la clausola compromissoria; c) i documenti che la parte ritiene utili per la decisione della controversia. 3. Se la controversia deve essere decisa da un Collegio Arbitrale gli atti e i documenti indicati nel comma precedente devono essere depositati in quattro copie. 4. Al La parte, al momento del deposito della domanda, la parte attrice versa il l’importo di cui al punto 1) indicato nell’allegata tariffa, quale diritto di registrazione. 5. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d.1gs. n. 5 del 2003, la Segreteria provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle Imprese.

Appears in 1 contract

Samples: Arbitration Regulation

Domanda di arbitrato. 1. La parte che intende promuovere un instaurare il procedimento di arbitratoarbitrale, rituale o irrituale, deve notificare con raccomandata A.R. o tramite Ufficiale Giudiziario alla controparte, nelle forme degli atti processuali civili, controparte una domanda contenentedi arbitrato sottoscritta dalla stessa o dal difensore munito di procura e contenente ovvero accompagnata da: a) il nome e residenza delle parti nonché il domicilio delle partieletto dalle stesse. Se trattasi di società, l’indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti; b) la descrizione della controversia e le domande procura conferita al difensore se questo è stato nominato, con l'indicazione del relativo valorel’eventuale elezione di domicilio; c) l’atto che contiene l’accordo arbitrale, ovvero la nomina dell'arbitro clausola arbitrale o il compromesso ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro sceltal’istanza di cui all’art. 3, terzo comma, del Regolamento; d) l'eventuale indicazione l’esposizione dei mezzi di prova richiesti a sostegno fatti, la descrizione sommaria della domanda controversia e di ogni documento che la parte ritenga utile allegarespecificazione delle domande; e) l’indicazione del valore economico della controversia; f) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia, controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità diritto o equità, sulla sede dell’arbitrato e sulla lingua dell'arbitrato; f) la procura conferita al difensore, se questo è nominatosulle disposizioni del presente Regolamento relative alla modalità di produzione della memoria di risposta del convenuto; g) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda ed ogni documento che la convenzione arbitraleparte ritenga utile allegare, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitratononché l’elenco degli stessi; h) la sottoscrizionenomina degli Arbitri e le indicazioni utili e necessarie per la sua scelta e per identificare il numero. 2. Entro dieci giorni dalla notifica la domanda, completa della relazione di notifica, la domanda deve essere depositata in originale presso la Segreteria della Camera Arbitrale. Ad essa Alla domanda, in regola con le disposizione relative al bollo, devono essere allegatiallegate: ai) copia della domanda notificatastessa completa della documentazione di avvenuta notifica della stessa alla controparte; b) copia del compromesso o dell'atto contenente la clausola compromissoria; c) i documenti che la parte ritiene utili per la decisione della controversia. 3. Se La mancata produzione dell’accordo arbitrale indicato nella lett. c) comporterà il rigetto immediato della domanda di arbitrato stante l’impossibilità per la controversia deve essere decisa da un Collegio Camera Arbitrale gli atti e di verificare i documenti indicati nel comma precedente devono essere depositati in quattro copiepropri poteri. 4. Al momento del deposito della domanda, la parte attrice versa il diritto di registrazionei diritti amministrativi previsti nella relativa tabella contenuta nel presente documento. 5. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d.1gs. n. 5 del 2003, la La Segreteria provvede a trasmettere della Camera Arbitrale trasmette la domanda di arbitrato al competente registro Registro delle ImpreseImprese il quale invita i soggetti legittimati ad effettuare il deposito di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 5/2003.

Appears in 1 contract

Samples: Arbitration Agreement