REGOLAMENTO DEGLI ARBITRATI TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
REGOLAMENTO DEGLI ARBITRATI TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di arbitrato e quelli di cui al successivo Titolo VIII, che le parti intendono instaurare per la definizione delle loro controversie, mediante apposito accordo arbitrale che faccia riferimento alla "Camera Arbitrale di Venezia" o alla “Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Venezia” o alla “Corte Arbitrale di Venezia”, o equipollente, o al suo Regolamento. Ai fini del presente Regolamento, per accordo arbitrale si intende l’accordo, separato o contenuto in un contratto o in uno scambio di lettere o telegrammi o altri mezzi di comunicazione, inclusi documenti informatici, in forza del quale le parti sottopongono ad arbitrato ogni controversia insorta o che possa insorgere tra loro.
2. La Camera Arbitrale può fungere da autorità di nomina e/o amministrare arbitrati, anche ai sensi del Regolamento UNCITRAL, qualora le parti abbiano così previsto nell’accordo arbitrale.
3. Qualora manchi l’accordo arbitrale o se esso non contenga anche uno solo dei riferimenti indicati al punto 1 del presente articolo, la parte che intenda, in ogni caso, instaurare un procedimento arbitrale sottoposto al Regolamento della Camera Arbitrale di Venezia, può farne richiesta mediante domanda di arbitrato da depositare presso la Camera Arbitrale, in base all’art. 10 del Regolamento. In caso di mancata adesione della controparte a tale richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, la Segreteria informa la parte richiedente che l’arbitrato non può avere luogo e ne indica il motivo.
4. La stipulazione della clausola o dell'accordo arbitrale, implica la piena conoscenza e accettazione dello Statuto e del Regolamento della Camera Arbitrale di Venezia, denominata in seguito Camera Arbitrale.
Art. 2 – Norme applicabili al procedimento
1. Il procedimento arbitrale è retto dal Regolamento, in subordine dalle regole stabilite di comune accordo dalle parti, in ulteriore subordine da quelle stabilite dal Collegio arbitrale o dall’Arbitro unico.
2. E’ fatta salva l’applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
3. In ogni caso, deve essere rispettato ed attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.
Art. 3 - Sede dell'arbitrato
1. La sede dell'arbitrato è fissata nella sede operativa della Camera Arbitrale di Venezia in Mestre, in difetto di diversa concorde indicazione delle parti.
2. L'arbitro o il collegio arbitrale, se le parti concordano e tenuto conto di ogni altra circostanza, possono stabilire una diversa sede, in deroga al punto 1, anche per singole attività processuali. Essi possono, altresì, utilizzare la videoconferenza per riunioni ad udienze con le parti e/o gli altri soggetti del procedimento.
Art. 4 - Lingua dell’ arbitrato
1. Nella domanda e nella risposta introduttive del giudizio arbitrale, se non già pattuito nella convenzione di arbitrato, le parti indicano la lingua in cui deve svolgersi il procedimento. In mancanza, la scelta spetta all’arbitro tenuto anche conto della lingua in cui è stato redatto il contratto che ha originato la controversia e di quella usata dalle parti nel corso del loro rapporto, con particolare riguardo alla corrispondenza tra loro intercorsa.
2. L’arbitro può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell’arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato.
Art. 5 - Albo degli arbitri
La Camera Arbitrale predispone un Albo degli arbitri nel quale potranno essere scelti l’arbitro, l’arbitratore, ed il perito.
In vigore dal 19/12/2017
Art. 6 - Rappresentanza delle parti
Le parti possono stare in giudizio personalmente o attraverso rappresentanti muniti dei necessari poteri, e possono essere assistite da professionisti cui abbiano conferito procura alle liti, che dovrà essere depositata presso la Segreteria della Camera Arbitrale.
Art. 7 – Comunicazioni, notificazioni e termini
1. Per le comunicazioni di qualsiasi genere, incluse le notifiche di atti o provvedimenti, possono essere impiegati tutti i mezzi che, per esigenze di rapidità, sono comunemente utilizzati nei rapporti commerciali, purché consentano la prova del ricevimento della comunicazione e la identificazione del mittente.
2. La comunicazione di un atto si intende validamente effettuata nel giorno e nel luogo in cui risulta eseguita la consegna all'indirizzo del destinatario, a mezzo di una delle forme previste al comma precedente.
Nel computo dei termini viene escluso il giorno iniziale.
Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
3. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal giorno 1 agosto al giorno 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione del periodo di sospensione.
Art. 8 - Atti e documenti del procedimento
1. Le parti devono depositare presso la Camera Arbitrale ogni atto in originale più tante copie, anche della documentazione ad esso allegata, quante sono le parti e gli arbitri.
2. La Segreteria della Camera Arbitrale cura la trasmissione ad ogni parte, all’arbitro o agli arbitri, della copia di tutti gli atti e della relativa documentazione depositata da ciascuna parte.
Art. 9 - Obbligo di riservatezza
1. La Camera Arbitrale, gli arbitri, il consulente tecnico, il conciliatore, l’arbitratore, il perito e le parti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in relazione a qualsiasi notizia o informazione, inerente allo svolgimento e all’esito delle procedure arbitrali.
2. Le parti possono autorizzare espressamente la Camera Arbitrale alla pubblicazione dei lodi, integralmente oppure resi totalmente anonimi quanto alle parti e ai soggetti intervenuti nella procedura.
TITOLO II - INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO
Art. 10 - Domanda di arbitrato
1. La parte che intende promuovere il procedimento deve proporre la relativa domanda con atto, dalla medesima sottoscritto, indirizzato all’altra parte e alla Segreteria della Camera Arbitrale e contenente:
a) nome, indirizzo delle parti ed elezione di domicilio per le comunicazioni e notificazioni;
b) l’atto che contiene la clausola o il compromesso arbitrale o, nel caso indicato all’art. 1 punto 3 del Regolamento, la richiesta alla controparte di aderire all’arbitrato della Camera Arbitrale di Venezia;
c) l'esposizione dei fatti sui quali è fondata la domanda, corredata dall'allegazione di documenti e, per quanto possibile, l’importo preteso ed il rimedio richiesto;
d) la nomina dell’arbitro prevista dall’accordo arbitrale con le sue generalità e l'invito all'altra parte di nominare il proprio arbitro, oppure l'espressa richiesta che la controversia venga affidata all'arbitro unico, se ciò è consentito dall’accordo arbitrale;
e) il nome del rappresentante dell’attore, nonché il suo indirizzo ed ogni dato utile al suo reperimento ai fini del procedimento arbitrale e, ove conferita, la procura alle liti al proprio difensore.
2. Copia della domanda deve essere trasmessa all'altra parte a cura della Segreteria della Camera Arbitrale, nelle forme di cui all'art. 7 del presente Regolamento, entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito.
3. Su richiesta dell'attore, la Segreteria Generale esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. L'attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria Generale, che non
trasmetterà in tal caso la domanda al convenuto, sempre che vi sia la prova dell'avvenuta trasmissione ad opera dell'attore.
4. La controversia si considera sottoposta ad arbitrato nel momento in cui la domanda è stata inviata alla parte convenuta.
Art. 11- Formazione del fascicolo
La Segreteria forma il fascicolo del procedimento, cui assegna un numero d'ordine per anno ed annota gli estremi dello stesso nel registro cronologico sotto la data di ricevimento della domanda.
Art. 12 – Risposta alla domanda di arbitrato
1. La parte convenuta, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, deve far pervenire alla Segreteria, che ne trasmetterà copia alla parte richiedente, entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito, la propria risposta avente il seguente contenuto:
a) nome, indirizzo del convenuto ed elezione di domicilio per le comunicazioni e notificazioni;
b) le proprie difese ed istanze;
c) eventuali domande riconvenzionali;
d) la nomina del proprio arbitro, ove richiesto dall’accordo arbitrale;
e) il nome del rappresentante della parte convenuta, nonché il suo indirizzo ed ogni dato utile al suo reperimento ai fini del procedimento arbitrale nonché, ove conferita, la procura alle liti al proprio difensore.
2. Qualora la parte convenuta ometta di indicare il nominativo dell’arbitro prescelto e la controversia non sia riferibile ad arbitro unico, l’arbitro verrà nominato dal Consiglio Arbitrale, in conformità all’art. 14 del presente Regolamento.
3. Su richiesta del convenuto, la Segreteria Generale esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Il convenuto può anche trasmettere direttamente l’atto di risposta all’attore, fermo restando il deposito dell’atto stesso presso la Segreteria Generale, che non lo trasmetterà in tal caso all’istante, sempre che vi sia la prova dell'avvenuta trasmissione ad opera del convenuto.
Art. 13- Domande riconvenzionali
Qualora la parte convenuta formuli nella propria memoria domande riconvenzionali, la parte attrice potrà svolgere la propria difesa nel termine di giorni 20 dal ricevimento della memoria stessa, che le perverrà a cura della Segreteria. La Segreteria trasmette le memorie di replica dell’attore al convenuto entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito.
TITOLO III - L’ARBITRO
Art. 14- Nomina dell’arbitro
1. Alla nomina dell'arbitro o del collegio arbitrale provvede il Consiglio Arbitrale.
2. Le procedure instaurate in base al presente Regolamento sono decise da un arbitro unico o da un collegio di tre o più arbitri (qui di seguito indicato, sia in composizione monocratica o collegiale, come “arbitro”) purché in numero dispari. Salva diversa previsione nella convenzione arbitrale, per l’ipotesi di Collegio arbitrale, ciascuna parte nomina un Arbitro e la Camera Arbitrale nomina il terzo Arbitro con funzioni di Presidente. In assenza di una previsione specifica ad opera delle parti sul numero degli arbitri, decide un arbitro unico nominato dal Consiglio Arbitrale, salvo che le stesse non reputino che, per le caratteristiche della controversia, la stessa sia da deferire ad un collegio di tre arbitri.
3. Nel caso in cui le parti non abbiano nominato l’arbitro o gli arbitri, l’arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale. Tale disposizione si applica anche qualora gli arbitri nominati dalle parti omettano di nominare il Presidente del Collegio arbitrale. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il collegio è composto da quel numero più uno con funzioni di Presidente.
4. Se l'arbitrato è disciplinato dall'art. 34 del D.Lgs. 5/2003, ed in ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede il Consiglio Arbitrale.
5. Pluralità di parti:
a) nell’ipotesi di arbitrato con più di due parti aventi interessi contrastanti e non riconducibili ad uno schema bilaterale e/o nelle controversie societarie, in assenza di previsioni specifiche nella convenzione arbitrale circa il numero o le modalità di nomina degli arbitri, il Consiglio Arbitrale nomina direttamente un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente del collegio;
b) in presenza, invece, di previsioni specifiche nella convenzione arbitrale o di situazioni di fatto che portino ad un collegio di più di tre arbitri, il Consiglio Arbitrale provvede a tutte quelle nomine che permettano, in ogni caso, di pervenire ad un numero dispari di arbitri.
Art. 15 - Controversie connesse
1. Qualora, prima della costituzione dell’Arbitro unico o del Collegio arbitrale, siano proposte controversie tra loro connesse, il Consiglio Arbitrale, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto delle norme applicabili al procedimento, può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo organo arbitrale, autorizzando la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano decise con unico lodo.
2. Qualora una stessa delibera sia oggetto di una pluralità di impugnazioni, il Consiglio arbitrale dispone che tali impugnazioni siano decise con un unico lodo.
3. L'arbitro investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi.
Art. 16- Accettazione dell'incarico
1. Xxxxx che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Venezia, sia egli nominato dalla parte, dagli altri arbitri, dalla Camera Arbitrale o da altro soggetto, deve dichiarare espressamente di impegnarsi a svolgere l’incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e nel rispetto del Codice Deontologico allegato.
2. Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale.
3. L'accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro deve pervenire alla Segreteria della Camera Arbitrale in forma scritta, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina. In difetto, la nomina si intende non accettata.
4. Con l'accettazione, l'arbitro deve dichiarare la propria mancanza di relazioni o interessi con le parti, i loro difensori o rappresentanti o con l'oggetto della controversia, che possano ragionevolmente incidere sulla fiducia delle parti nella sua indipendenza ed imparzialità.
5. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, l’arbitro deve richiedere al Consiglio Arbitrale l’autorizzazione ad astenersi.
6. Alla nomina di un nuovo arbitro, in sostituzione di quello che non ha accettato l'incarico o si è astenuto, provvede la parte, se da questa era stato nominato, nel termine di 5 giorni dalla comunicazione della mancata accettazione. Se l’arbitro è stato nominato dal Consiglio Arbitrale, questi provvede nel medesimo termine di cui sopra alla nuova nomina.
7. Il Consiglio Arbitrale ratifica o meno la nomina dell’arbitro di parte. Xxx non accettata, con istanza motivata il Consiglio Arbitrale invita la parte a provvedere alla nomina di altro arbitro nel termine di 8 giorni. In difetto di adempimento, provvederà il Consiglio Arbitrale.
Art. 17 - Ricusazione, rinuncia e impedimento dell’arbitro
1. Entro 10 giorni dalla comunicazione dell'accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro, o da quando la parte che non ha nominato l’arbitro venga a conoscenza di circostanze di ricusazione, la parte che ne ha interesse, a pena di decadenza, può presentare alla Segreteria della Camera Arbitrale una dichiarazione motivata di ricusazione dell'arbitro.
2. Sull'istanza di ricusazione provvede il Consiglio arbitrale entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, dopo aver sentito l'arbitro e aver dato agli altri arbitri e all’altra parte la possibilità di fare le proprie osservazioni.
3. Il provvedimento del Consiglio arbitrale viene comunicato alle parti e agli arbitri.
Art. 18 – Sostituzione dell’arbitro
1. L’arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
a) l’arbitro non accetta l’incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;
b) il Consiglio Arbitrale accoglie l’istanza di ricusazione proposta nei confronti dell’arbitro;
c) il Consiglio Arbitrale rimuove l’arbitro per violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo;
d) l’arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
2. La Segreteria può sospendere il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste al punto 1.
3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l’arbitro da sostituire. Se l’arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Il Consiglio Arbitrale determina l’eventuale compenso spettante all’arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività svolta e del motivo della sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell’arbitro, il nuovo arbitro può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.
TITOLO IV - IL PROCEDIMENTO
Art. 19 – Principi processuali
Il giudizio si svolge ritualmente e secondo diritto, eccetto il caso in cui le parti chiedano espressamente che l’arbitro decida secondo equità e la materia del contendere lo consenta secondo le leggi vigenti.
Art. 20 - Trasmissione degli atti e udienza
1. La Segreteria trasmette all’arbitro gli atti introduttivi depositati dalle parti, con tutti i documenti allegati, solo dopo il versamento del fondo iniziale previsto all’art. 35.
2. Non appena ricevuto il fascicolo della causa dalla Segreteria, l’arbitro, entro 10 giorni, fissa la data dell’udienza e convoca le parti.
3. I verbali delle udienze sono firmati dall’arbitro, dalla Segreteria e dalle parti o dai loro rappresentanti. In caso di collegio arbitrale, tutti i componenti del collegio devono sottoscrivere il documento di cui sopra. I provvedimenti emessi dall’arbitro fuori udienza sono sottoscritti dallo stesso arbitro o dal Presidente in caso di Xxxxxxxx, e dalla segreteria della Camera Arbitrale.
4. In ogni caso, ai fini della decorrenza del termine per la pronuncia del lodo, l’arbitro si costituisce alla prima udienza, salva l’ipotesi di rinvio della stessa per mancata prova della ricezione della domanda di arbitrato da parte della convenuta, o alla data di emanazione del provvedimento di fissazione dei termini per le memorie e altri incombenti.
Art. 21 - Competenza arbitrale
L’eccezione di incompetenza dell’arbitro deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre l'udienza preliminare o nella memoria di cui all'art. 20 punto 2. Sull'eccezione, e su qualsiasi altra questione relativa all’esistenza, efficacia o validità dell’accordo arbitrale, decide l’arbitro con lodo parziale o definitivo.
Art. 22 – Poteri dell’arbitro
1. L'arbitro, quando la natura della controversia lo consenta, esperisce il tentativo di conciliazione, che può essere ripetuto in ogni momento nel corso del giudizio. Qualora le parti trovino un accordo, dello stesso viene redatto processo verbale. Le parti possono chiedere all'arbitro, precisando all'uopo conclusioni conformi, di recepire l'accordo nel lodo definitivo. Qualora la conciliazione non esaurisca la materia del contendere, il procedimento arbitrale prosegue per la definizione dei restanti punti della controversia.
2. L'arbitro deve, in ogni caso, assegnare alle parti un termine, che può essere anche perentorio qualora sia richiesto dalle circostanze specifiche del caso, entro il quale presentare tutte le proprie difese, eccezioni ed i mezzi di prova che ritengono rilevanti.
3. L’arbitro può sentire le parti ed ammettere, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene più opportuni, nel rispetto del contraddittorio e del diritto delle parti alla difesa. Può procedere a sopralluoghi e, se necessario, nominare consulenti tecnici.
4. L’arbitro può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.
5. L’arbitro, investito di più procedimenti pendenti, può disporre la loro riunione per ragioni di connessione, se la natura e lo stato dei procedimenti lo consente.
6. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, l’arbitro può disporne la separazione.
Art. 23 – Udienze, verbali e comunicazioni
1. Salvo diverso accordo delle parti, l’arbitro dispone per iscritto della fissazione di udienza, dei termini per il deposito degli atti e documenti e di ogni altro provvedimento, concedendo alle parti congruo preavviso.
2. Se una parte è assente all’udienza senza giustificato motivo, l’arbitro, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all’udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, l’arbitro provvede ad una nuova convocazione.
3. Di ogni udienza e attività svolta dall'arbitro, si redige verbale, copia del quale deve, di volta in volta, essere consegnata alle parti e trasmessa alla Segreteria della Camera Arbitrale presso la quale, esaurito il procedimento, rimarrà depositato l'originale.
4. La Segreteria deve dare tempestiva comunicazione alle parti di ogni atto del procedimento.
Art. 24 – Ordinanze dell’arbitro
1. Salvo quanto previsto per il lodo, l’arbitro decide con ordinanza anche a contenuto cautelare, ove ciò sia consentito dalla legge.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo Presidente del collegio arbitrale.
4. Le ordinanze dell’arbitro sono revocabili.
Art. 25 – Inattività della Parte
1. Qualora la parte convenuta ometta di costituirsi, salva l'ipotesi di cui all'art. 1, punto 3, l'arbitro, anche se di sua spettanza, verrà nominato dal Consiglio Arbitrale e procederà in sua contumacia.
2. Qualora la parte convenuta si costituisca ma ometta di indicare il nominativo dell'arbitro di sua spettanza e la controversia non sia riferibile ad arbitro unico, l'arbitro verrà nominato dal Consiglio Arbitrale.
3. Se entro il termine fissato dall’arbitro:
a) una delle parti ometta di svolgere le proprie attività processuali senza addurre motivi sufficienti per giustificare tale omissione, l’arbitro dispone, con ordinanza, la continuazione del procedimento;
b) una delle parti, debitamente notificata in conformità al Regolamento, non compare ad un’udienza senza giustificato motivo, l’arbitro è legittimato a proseguire il procedimento;
c) una delle parti, debitamente invitata a produrre nuove prove documentali non vi provveda nel termine fissato, senza giustificato motivo, l’arbitro può emettere il lodo sulla base delle prove già acquisite.
Art. 26 – Istruzione probatoria
1. L’arbitro può interrogare le parti e assumere d’ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
2. L’arbitro valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. L’arbitro deve assumere le prove direttamente, salva la facoltà per il Collegio arbitrale di delegare un proprio membro all’assunzione diretta, oppure assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposta a quesiti nel termine stabilito dallo stesso arbitro.
4. Se un testimone rifiuta di comparire davanti all’arbitro esso può richiedere al Presidente del Tribunale della sede dell’arbitrato che ne ordini la comparizione. In tal caso, il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data dell’ordinanza dell’arbitro alla data dell’udienza fissata per l’assunzione della testimonianza.
Art. 27– Consulenza tecnica
1. L’arbitro può nominare uno o più consulenti tecnici d’ufficio o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale.
2. Il consulente tecnico d’ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
3. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.
4. Se sono nominati consulenti tecnici d’ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.
5. Camera Arbitrale dispone di un Elenco dei Consulenti Tecnici, di provata esperienza e capacità, nel quale può essere scelto il professionista ritenuto più idoneo all'incarico.
Art. 28 – Domande nuove
1. L’arbitro decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:
a) la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito;
b) la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.
2. In ogni caso, l’arbitro garantisce il contraddittorio rispetto alle domande nuove.
Art. 29 – Transazione e rinuncia agli atti
Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando l’Arbitro, se già costituito, dall’obbligo di pronunciare il lodo.
Art. 30 - Natura confidenziale delle divulgazioni fatte durante l’arbitrato
Le prove documentali o di altra natura, fornite da una delle parti o da un testimone durante l’arbitrato, sono considerate confidenziali. Nella misura in cui non siano già di pubblico dominio, tali informazioni non sono usate o divulgate per un qualsiasi motivo a terzi da una parte senza il consenso dell’altra parte o d’ordine del Tribunale competente.
TITOLO V – IL LODO
Art. 31 – Lodo arbitrale
1. L'arbitro deve depositare il lodo nel termine di giorni 180 dalla sua costituzione. L’arbitro, oltre al lodo definitivo, può emettere lodi non definitivi o parziali, anche a contenuto cautelare ove ciò sia consentito dalla legge applicabile. In caso di emissione di lodi parziali e cautelari, l’arbitro può condizionare l’esecuzione del medesimo alla prestazione di adeguata garanzia della parte che ha richiesto la misura cautelare.
2. Il lodo è deliberato dall'arbitro unico o dal collegio arbitrale, a maggioranza dei voti degli arbitri riuniti in conferenza personale, ed è redatto in forma scritta.
Su questioni procedurali, qualora vi sia espressa autorizzazione da parte del collegio arbitrale, la decisione viene presa autonomamente dal Presidente del collegio.
3. Il lodo deve essere sottoscritto dall'arbitro unico o da ciascun componente del collegio arbitrale, anche in tempi e luoghi diversi, purché di ogni sottoscrizione sia indicato il luogo, giorno, mese ed anno nel quale la firma è stata apposta.
Qualora uno dei componenti del collegio arbitrale non voglia o possa sottoscrivere il lodo, tale circostanza dovrà essere espressamente dichiarata nel lodo stesso, eventualmente motivandola.
Art. 32 – Contenuto del lodo
1. Il lodo, redatto per iscritto, deve pronunciarsi su tutte le domande delle parti, dando adeguata ed esauriente motivazione della decisione.
2. Il lodo deve contenere:
a) l’indicazione del nome degli arbitri;
b) l’indicazione delle parti e dei loro difensori;
c) l’indicazione dell’accordo arbitrale e delle domande delle parti;
d) l’esposizione dei motivi della decisione;
e) il dispositivo;
f) l’indicazione delle sede dell’arbitrato o del luogo o del modo in cui è stato deliberato;
g) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l’indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta;
h) la liquidazione delle spese del procedimento e la ripartizione di esse tra le parti.
3. L'arbitro deve depositare il lodo presso la Segreteria della Camera Arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, più uno che rimane depositato presso la Camera Arbitrale.
La Segreteria trasmette il lodo a ciascuna parte, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 10 giorni dal deposito.
Art. 33 – Proroga dei termini
Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine di cui all’art. 31 punto 1 è prorogato fino a 180 giorni nei seguenti casi:
a) se debbono essere assunti mezzi di prova;
b) se è disposta consulenza tecnica d’ufficio;
c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
d) se è modificata la composizione del Collegio arbitrale o è sostituito l’Arbitro unico.
Art. 34- Correzione del lodo
1. La parte può, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del lodo, mediante istanza diretta all’arbitro con copia alla Camera Arbitrale e all’altra parte, richiedere la correzione di qualunque errore materiale, tipografico o di calcolo contenuto nel lodo. Se ritiene giustificata la richiesta, l’arbitro procede alla correzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Ogni correzione, che avrà la forma di appendice separata sottoscritta dall’Arbitro in conformità all’art. 31 punto 3, forma parte integrante del lodo.
2. L’arbitro, dopo aver sentito le parti ed entro 30 giorni dalla data del lodo, può correggere di propria iniziativa qualunque errore del tipo indicato nel punto che precede.
TITOLO VI - LE SPESE DEL PROCEDIMENTO
Art. 35 – Anticipo spese del procedimento
1. Il Direttore, sulla base degli atti indicati negli artt. 10 e 12, stima in via provvisoria il valore economico della controversia e richiede alle parti, in eguale misura, un fondo a copertura delle spese di procedimento indicate nell’art. 36 del Regolamento. Il valore economico della controversia viene stimato sulla base del complesso delle domande presentate da tutte le parti e delle relative richieste economiche.
2. Quando siano presentate una o più domande riconvenzionali, il Direttore può chiedere alle parti depositi separati per la domanda principale e per quella riconvenzionale.
3. Qualora il valore della controversia sia inizialmente indeterminato, il Direttore determina l’entità del deposito che le parti devono effettuare quale fondo a copertura delle spese di procedimento;
4. In mancanza del versamento del fondo nel termine di giorni 20 dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Direttore della Camera Arbitrale, non sarà dato avvio alla procedura.
Tutti i pagamenti sono richiesti alle parti in eguale misura sino al termine del procedimento. Qualora una parte non provveda nei termini assegnati al pagamento richiesto, esso potrà essere effettuato dall’altra parte. In tal caso, l’importo relativo potrà essere riportato nel lodo quale credito a favore della parte adempiente. Mancando anche solo un versamento, anche nel corso del procedimento, la Camera Arbitrale dichiara la sospensione del procedimento, i cui termini riprenderanno a decorrere da quando verrà effettuato il pagamento mancante. Decorsi due mesi dal ricevimento della comunicazione di sospensione della procedura, in assenza di pagamento la Camera Arbitrale archivia il procedimento.
5. Nel corso del procedimento il Direttore può chiedere il versamento di un ulteriore fondo a copertura delle spese del procedimento.
Art. 36 – Liquidazione delle spese del procedimento
1. La liquidazione delle spese del procedimento di arbitrato, arbitraggio e perizia arbitrale è effettuata rispettivamente dagli arbitri, dagli arbitratori e dai periti in base all’allegata Tariffa dei servizi arbitrali, che forma parte integrante del presente Regolamento, previa verifica di conformità da parte del Direttore.
2. La liquidazione delle spese del consulente tecnico viene effettuata dall’arbitro o dal Presidente del collegio arbitrale, secondo le tariffe professionali vigenti.
3. Le spese del procedimento sono composte dalle seguenti voci:
a) gli onorari e i rimborsi spese degli arbitri, determinati sulla base del valore economico della lite secondo la Tariffa allegata, tenendo altresì conto della complessità della controversia, della rapidità della procedura e del lavoro svolto dall’arbitro. In caso di collegio, il Direttore può stabilire onorari differenziati per i componenti del collegio arbitrale, in particolare per il Presidente rispetto agli altri membri;
b) gli onorari e le spese dei consulenti tecnici nominati d’ufficio;
c) le spese generali di segreteria e assistenza amministrativa e le altre spese previste nell’allegato Tariffario, spettanti alla Camera Arbitrale per l’attività di segreteria. Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari della camera arbitrale sono indicate nell’allegato a) del regolamento.
4. Le parti sono tenute in solido al pagamento di tutte le spese liquidate.
5. Se il procedimento si conclude prima della costituzione dell’arbitro unico o del Collegio arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dal Direttore, su parere del Consiglio Arbitrale .
6. L'arbitro, prima di redigere il lodo, dovrà sottoporre la liquidazione finale di tutte le spese del procedimento, compresi gli onorari arbitrali, ad approvazione del Consiglio arbitrale, previo parere di conformità del Direttore. Il parere del Consiglio è vincolante.
Titolo VII – Procedura Accelerat a
Art. 37 – Procedura
1. La procedura accelerata si applica al procedimento arbitrale nel quale l’importo in contestazione non ecceda Euro 300.000,00. Alla procedura accelerata si applicano le norme dei Titoli precedenti con i termini, per le parti e per l’arbitro, ridotti della metà. Il lodo deve essere depositato nel termine di 90 giorni dalla costituzione dell’arbitro unico.
2. Il Consiglio Arbitrale provvede alla nomina di un arbitro unico.
La nomina dell’arbitro viene tempestivamente comunicata alle parti a mezzo Ufficiale Giudiziario a cura della parte istante.
Entro 5 giorni, ciascuna parte può comunicare, anche via e-mail, al Consiglio Arbitrale la ricusazione dell’arbitro nominato per i motivi di cui all’art. 17 punto 1 del Regolamento.
Copia della comunicazione è inviata all’altra parte o alle altre parti, le quali hanno diritto di presentare le proprie osservazioni.
3. Tutte le comunicazioni delle parti e della Camera Arbitrale dovranno avvenire per via telematica o a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o altra comunicazione anche elettronica che consenta l’individuazione del mittente.
La domanda di arbitrato dovrà essere notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario a cura della parte istante.
Titolo VIII - Altri Procedimenti
Art. 38 – Mediazione
Per i procedimenti di mediazione sarà applicato il Regolamento di mediazione approvato da questa Camera, iscritta al n. 48 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.
Sarà applicato il Regolamento in vigore al momento del deposito della domanda di mediazione.
Art. 39 - Arbitraggio
1. Le parti, con domanda anche congiunta, possono chiedere la nomina di uno o più arbitratori con l'incarico di determinare il contenuto di un elemento contrattuale.
2. La domanda, indirizzata alla Segreteria della Camera Arbitrale, deve contenere la generalità delle parti e dei loro rappresentanti, se nominati, l'esposizione dei fatti e la specifica indicazione dell'elemento da determinare e di quelli eventualmente ad esso correlati.
3. L'arbitratore od i componenti del Collegio degli arbitratori sono nominati dal Consiglio Arbitrale di cui all'art. 14.
4. All'arbitraggio si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate dalle parti, le norme del presente Regolamento.
5. L'arbitraggio deve concludersi nel termine di giorni 180 dalla nomina dell'arbitratore.
6. Qualora previsto nell’atto costitutivo di società di persone e a responsabilità limitata, la risoluzione di contrasti sulla gestione della società verrà devoluta ad uno o più arbitratori, nominati dal Consiglio Arbitrale.
Il medesimo Consiglio Arbitrale, se previsto nell’atto costitutivo, provvederà alla nomina del collegio avanti il quale proporre reclamo avverso la decisione assunta, nei termini e con le modalità previste nell'atto stesso. In difetto di previsione, il Consiglio Arbitrale nominerà un collegio costituito da tre arbitratori, che dovranno rispettare il termine di cui al precedente punto 5.
Art. 40 - Perizia contrattuale
1. Le parti possono chiedere, anche con domanda congiunta, la nomina di un perito o di un esperto, con l'incarico di effettuare constatazioni e accertamenti.
2. La domanda deve contenere le generalità delle parti e, se nominati, dei loro rappresentanti, nonché l'esposizione dei fatti e l'allegazione dei relativi documenti e la specifica indicazione dell'oggetto della constatazione o dell'accertamento.
3. La domanda presentata da una parte deve essere comunicata all'altra, a cura della Segreteria, entro dieci giorni dal ricevimento. La parte convenuta può aderire alla domanda, sia formulando alla Segreteria il proprio consenso per iscritto, che esponendo le proprie ragioni e richieste in apposita memoria, da depositarsi presso la Segreteria nel termine di giorni dieci.
4. La mancata adesione dell'altra parte non incide sulla validità del procedimento.
5. Il perito o l'esperto sono nominati dal Consiglio Arbitrale di cui all'art. 14, tra coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla natura della perizia da effettuare.
6. La perizia deve essere conclusa nel termine di giorni 60 dalla nomina del perito o esperto.
7. La perizia è depositata in originale presso la Segreteria della Camera Arbitrale la quale, entro dieci giorni, comunica alle parti l'avvenuto accertamento e la liquidazione delle spese della procedura effettuata dal perito od esperto in base alle Tariffe allegate.
8. Il pagamento delle spese costituisce condizione sospensiva per l'invio della copia della perizia a ciascuna parte.
ALLEGATO A)
Spese generali di segreteria e assistenza amministrativa della Camera Arbitrale: attività comprese ed attività escluse.
1. Sono comprese nelle spese a favore della Camera Arbitrale, come indicate nelle Tariffe allegate, le seguenti attività:
a. Gestione ed amministrazione dei procedimenti come definite nel Regolamento;
b. Ricevimento e trasmissione degli atti;
c. Controllo di regolarità formale degli atti;
d. Convocazione e ospitalità delle udienze nei propri locali;
e. Presenza del personale nelle udienze e verbalizzazione delle udienze;
f. Utilizzo di mezzi elettronici e telematici.
2. Sono escluse dalle spese a favore della Camera Arbitrale e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:
a. Fotocopiature di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente;
b. Regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli atti (apposizione marche);
c. Registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;
d. Servizi di interpretariato;
e. Videoconferenza.
TARIFFE DEL SERVIZIO ARBITRALE
- Diritti di avvio del procedimento
€ 100,00 + I.V.A. A carico della parte che attiva la procedura
- Diritti solo nomina Arbitro Unico / Collegio arbitrale
€ 100,00 + I.V.A. Dovuti nel caso istanza di nomina arbitro / Collegio arbitrale, senza amministrazione dell’intera procedura arbitrale. A carico della parte istante.
ONORARI ARBITRALI
VALORE DELLA LITE | ARBITRO UNICO minimo - massimo | COLLEGIO ARBITRALE minimo - massimo |
fino a € 25.800,00 | da € 600,00 a € 1.340,00 | da € 1.550,00 a € 3.500,00 |
da € 25.800,01 a € 50.000,00 | da € 1.240,00 a € 2.065,00 | da € 3.100,00 a € 5.165,00 |
da € 50.000,01 a € 100.000,00 | da € 2.065,00 a € 3.615,00 | da € 5.165,00 a € 9.295,00 |
da € 100.000,01 a € 250.000,00 | da € 3.615,00 a € 6.195,00 | da € 9.295,00 a € 18.075,00 |
da € 250.000,01a € 500.000,00 | da € 6.195,00 a € 18.075,00 | da € 15.490,00 a € 41.315,00 |
da € 500.000,01 a € 2.500.000,00 | da € 10.330,00 a € 36.150,00 | da € 25.820,00 a € 87.795,00 |
da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00 | da € 12.910,00 a € 61.970,00 | da € 33.570,00 a € 118.785,00 |
oltre € 5.000.000,00 | da € 20.670,00 a € 61.970,00 + 0,5% sull'eccedenza di € 5.000.000,00 | da € 46.480,00 a € 118.785,00 + 1% sull'eccedenza di € 5.000.000,00 |
Qualora la controversia sia di valore indeterminabile gli onorari applicabili saranno quelli dello scaglione da € 25.800,01 a 50.000,00 se di modesta importanza, maggiorabili sino al triplo se la controversia risulti di straordinaria importanza o particolare complessità. I diritti di segreteria in tali casi saranno calcolati in € 350,00 per le cause di modesta importanza ed in € 1.000,00 per quelle di straordinaria importanza o particolare complessità.
Gli onorari si intendono al netto di I.V.A. e di oneri accessori.
SPESE GENERALI DI SEGRETERIA E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA
Le spese generali di segreteria e assistenza amministrativa, a carico solidale delle parti, sono così calcolate:
- per valore della controversia fino a euro 250.000,00: le spese generali sono pari all’1% sul valore della controversia;
- per valore della controversia superiore a euro 250.000,00: le spese generali sono pari a euro 2.500,00 + 0,4% sull’eccedenza di euro 250.000,00.
Altre spese (posta, fax, copie, ecc.): rimborso a piè di lista
CODICE DEONTOLOGICO
Art. 1 – Accettazione Codice Deontologico
1. Tutti coloro che accettano la nomina ad arbitro in una procedura amministrata dalla Camera Arbitrale di Venezia si impegnano a svolgere l’incarico secondo il Regolamento degli Arbitrati della Camera Arbitrale e secondo il presente Codice Deontologico.
2. Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d’ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale.
Art. 2 – Competenza
L’arbitro deve accettare incarichi che sappia di poter svolgere con adeguata competenza, secondo le sue qualificazioni professionali in relazione alla materia del contendere.
Art. 3 - Indipendenza
L’arbitro nominato deve garantire la propria indipendenza in ogni fase della procedura, e dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.
Art. 4 - Imparzialità
L’arbitro nominato deve garantire la propria imparzialità nell’interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.
Art. 5 - Dichiarazione di indipendenza e imparzialità
1. Con l'accettazione, l'arbitro deve dichiarare la propria mancanza di relazioni o interessi con le parti, i loro difensori o rappresentanti o con l'oggetto della controversia, che possano ragionevolmente incidere sulla fiducia delle parti nella sua indipendenza ed imparzialità.
2. Il successivo accertamento di fatti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera Arbitrale come causa di sostituzione dell’arbitro, anche d’ufficio, nel corso del procedimento e non conferma in un nuovo procedimento.
Art. 6 - Arbitro nominato dalla parte
L’arbitro nominato dalla parte può consultare la stessa o il suo difensore in occasione della nomina del presidente del collegio arbitrale. Tali indicazioni non sono vincolanti per l’arbitro.
Art. 7 - Comunicazioni unilaterali
Durante la procedura arbitrale, l’arbitro deve evitare ogni comunicazione unilaterale con le parti e i suoi difensori. Se ci avvenga, deve darne immediata notizia alla Camera Arbitrale affinché lo comunichi alle altre parti e agli altri arbitri.
Art. 8 - Transazione e conciliazione
L’arbitro può sempre suggerire alle parti l’opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull’esito del procedimento.
Art. 9 - Svolgimento del procedimento
1. L’arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze al fine di consentire la partecipazione delle parti su un piano di assoluta parità e nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. L’arbitro deve astenersi dal dare alle parti, direttamente o tramite difensori, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza della Camera Arbitrale.
3. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza dell’organo arbitrale
Art. 10 - Spese
1. L’arbitro non può accettare alcun accordo diretto con le parti o i loro difensori in relazione all’onorario e alle spese.
2. L’onorario dell’arbitro è determinato esclusivamente secondo le Tariffe fissate dalla Camera Arbitrale, che si ritengono accettate dall’arbitro quando accetta l’incarico.
3. L’arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare i costi della procedura in modo sproporzionato al valore della controversia.
Art. 11 - Violazione del Codice Deontologico
4. L’arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico può essere sostituito dalla Camera Arbitrale che può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.
INDICE
TITOLO I - Principi Generali
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Norme applicabili al procedimento Art. 3 - Sede dell'arbitrato
Art. 4 – Lingua dell’arbitrato
Art. 5 – Xxxx Xxxxxxx e Elenco Conciliatori Art. 6 - Rappresentanza delle parti
Art. 7 - Comunicazioni, notificazioni e termini Art. 8 - Atti e documenti del procedimento Art. 9 - Obbligo di riservatezza
TITOLO II - Instaurazione del Giudizio
Art. 10 - Domanda di arbitrato Art. 11 - Formazione del fascicolo
Art. 12 - Risposta alla domanda di arbitrato Art. 13 - Domande riconvenzionali TITOLO III - L’ARBITRO
Art. 14 - Nomina dell’arbitro
Art. 15 – Controversie connesse Art. 16 - Accettazione dell'incarico
Art. 17 - Ricusazione, rinuncia e impedimento dell’arbitro Art. 18 - Sostituzione dell’arbitro
TITOLO IV - Il Procedimento
Art. 19 - Principi processuali
Art. 20 - Trasmissione degli atti e udienza preliminare Art. 21 - Competenza arbitrale
Art. 22 - Poteri dell’arbitro
Art. 23 - Udienze, verbali e comunicazioni Art. 24 - Ordinanze dell’arbitro
Art. 25 - Inattività della Parte Art. 26 - Istruzione probatoria Art. 27 - Consulenza tecnica Art. 28 - Domande nuove
Art. 29 - Transazione e rinuncia agli atti
Art. 30 - Natura confidenziale delle divulgazioni fatte durante l’arbitrato
TITOLO V – Il Lodo
Art. 31 - Lodo arbitrale
Art. 32 - Contenuto del lodo Art. 33 - Proroga dei termini Art. 34 - Correzione del lodo
Titolo VI – Le spese del procedimento
Art. 35 – Anticipo spese del procedimento
Art. 36 – Liquidazione delle spese del procedimento
TITOLO VII – Procedura Accelerata
Art. 37 - Procedura
TITOLO VIII - Altri Procedimenti
Art. 38 - Mediazione Art. 39 - Arbitraggio
Art. 40 - Perizia contrattuale
Allegato A)
Tariffe del servizio arbitrale
Allegato B)
Codice Deontologico