DOMICILIO DEI SOCI. Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro soci.
DOMICILIO DEI SOCI. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.
DOMICILIO DEI SOCI. 6.1 Il domicilio e l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata dei Soci, per quanto concerne i rapporti con la Società e tra Soci, è quello che risulta dal libro dei soci, salva la facoltà dei Soci di aggiornare tale informazione mediante comunicazione scritta al consiglio di amministrazione della Società.
6.2 Tutte le comunicazioni tra i Soci e la Società, tra i Soci, o tra la Società e i suoi amministratori e sindaci previste ai sensi del presente Statuto dovranno essere inviate, con un mezzo di trasmissione che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento (ivi inclusa la posta elettronica).
DOMICILIO DEI SOCI. Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società è quello indicato nel libro dei soci.
DOMICILIO DEI SOCI. Il domicilio dei soci per quel che concerne i rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal libro soci.
DOMICILIO DEI SOCI. 1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante e dichiarato al momento dell’acquisizione della qualità di socio.
DOMICILIO DEI SOCI. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante alla società medesima dalla consultazione del Registro Imprese competente. E' onere dei soci comunicare alla società anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.
DOMICILIO DEI SOCI. 1 Il domicilio dei soci, per qualsiasi rapporto ed atto tra gli stessi e l’Associazione, viene eletto nella residenza indicata nella domanda di ammissione od in quella risultante da successive comunicazioni del socio da effettuarsi con qualsiasi mezzo purché sia fornita la prova della ricezione da parte della Associazione .
DOMICILIO DEI SOCI. 9.1 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società e gli altri soci, è quello risultante dal libro dei soci; è onere di ciascun socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.
DOMICILIO DEI SOCI. 1. Il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica dei consorziati è quello risultante al momento dell'iscrizione al consorzio
2. è obbligo del consorziato comunicare il cambiamento.