Domicilio dei soci Clausole campione

Domicilio dei soci. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.
Domicilio dei soci. Il domicilio dei soci per quel che concerne i rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal libro soci.
Domicilio dei soci. 1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dalle evidenze del Registro delle Imprese.
Domicilio dei soci. 1. Il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica dei consorziati è quello risultante al momento dell'iscrizione al consorzio 2. è obbligo del consorziato comunicare il cambiamento.
Domicilio dei soci. Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro soci.
Domicilio dei soci. 1 Il domicilio dei soci, per qualsiasi rapporto ed atto tra gli stessi e l’Associazione, viene eletto nella residenza indicata nella domanda di ammissione od in quella risultante da successive comunicazioni del socio da effettuarsi con qualsiasi mezzo purché sia fornita la prova della ricezione da parte della Associazione .
Domicilio dei soci. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.
Domicilio dei soci. 9.1 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società e gli altri soci, è quello risultante dal libro dei soci; è onere di ciascun socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.
Domicilio dei soci. Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società è quello indicato nel libro dei soci.
Domicilio dei soci. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante alla società medesima dalla consultazione del Registro Imprese competente. E' onere dei soci comunicare alla società anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.