DOMICILIO DEI SOCI Clausole campione

DOMICILIO DEI SOCI. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.
DOMICILIO DEI SOCI. 1. Il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica dei consorziati è quello risultante al momento dell'iscrizione al consorzio
DOMICILIO DEI SOCI. Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti all'indirizzo risultante dal libro dei Soci.
DOMICILIO DEI SOCI. Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro soci.
DOMICILIO DEI SOCI. 1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dalle evidenze del Registro delle Imprese.
DOMICILIO DEI SOCI. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante alla società medesima dalla consultazione del Registro Imprese competente. E' onere dei soci comunicare alla società anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.
DOMICILIO DEI SOCI. 3.1 Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne i lo- ro rapporti con la Società, è quello che risulta dall’ultima annotazione sul libro soci.
DOMICILIO DEI SOCI. 9.1 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società e gli altri soci, è quello risultante dal libro dei soci; è onere di ciascun socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.
DOMICILIO DEI SOCI. 6.1 Il domicilio e l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata dei Soci, per quanto concerne i rapporti con la Società e tra Soci, è quello che risulta dal libro dei soci, salva la facoltà dei Soci di aggiornare tale informazione mediante comunicazione scritta al consiglio di amministrazione della Società.
DOMICILIO DEI SOCI. 1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante e dichiarato al momento dell’acquisizione della qualità di socio.